TRIB
Sentenza 10 febbraio 2025
Sentenza 10 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 10/02/2025, n. 240 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 240 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Castrovillari - Sezione civile - in composizione monocratica ed in persona del Giudice, Dott.ssa Simona Graziuso, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 608/2022 R.Gen.Aff.Cont. pendente
TRA
AVV. (c.f.: rappresentata e difesa da sé Parte_1 C.F._1
stessa
ATTORE
E
(c.f.: ) rappresentato e difeso Controparte_1 P.IVA_1 in virtù di procura in atti dall'Avv. Caruso Luigina Maria
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, Controparte_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Mauro Ruffolo
CONVENUTI
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato alle controparti l'avv. ha Parte_1 riassunto il procedimento originariamente introdotto presso l'ex Tribunale di Rossano iscritto al n. 1120/2013 R.G e interrotto, di accertamento di credito nel pignoramento presso terzi, a seguito di provvedimento del 22/5/2013 di sospensione del pignoramento, disposto in conseguenza della dichiarazione negativa resa dal terzo pignorato, , lamentando che la predetta “non appaga in nessun termine, CP_2 neppure in termini di “qualità”, l'onere dei fatti dedotti per l'impignorabilità. Generica, senza date, senza numero di delibera, solo riportante somme generiche, a dir dell'Ente
e del Terzo impignorabile, violando l'onere dell'allegazione.”. Parte attrice ha concluso chiedendo al Tribunale di: A) Dichiarare l'esistenza del diritto del creditore nei confronti del terzo pignorato e nei confronti dell'ex CP_2
ora , i.p.l.r.p.t., giacché Controparte_3 Controparte_4
prioritarie rispetto alle somme rese indisponibili senza adeguata motivazione, senza alcuna prova, per come invero, prevista per legge;
B) Preliminarmente, in ragione della recente sentenza della Suprema Cassazione
26.03.2012 n. 4820, assegnare direttamente le somme pignorate, oltre le spese e competenze del presente giudizio favore dell'istante in quanto la dichiarazione resa
“non appagante, non soddisfa l'onere della allegazione dei fatti rilevanti ai fini dell'accertamento della impignorabilità dichiarata” (predetta Cassazione).
C)Subordinatamente, nella denegata ipotesi di rigetto della diretta assegnazione delle somme, per come asserito dalla Suprema Corte, in palese violazione da parte del terzo della dichiarazione resa non “appagante l'onere della allegazione” prevista per legge, ordinare ai convenuti il deposito di tutti i pagamenti disposti alla data del pignoramento con elenco mandati pagamenti, date, competenze, titolo per il quale si è proceduti;
elenco mandati dei pagamenti assunti come impignorabili con specifica della loro impignorabilità al fine di proseguire nell'accertamento per cui è causa;
ogni altra documentazione attestante le singole voci delle somme presenti al momento del pagamento e come esse distribuite, con relativi mandati, allegando la documentazione fiscale per cui si proceduti al mandato.
D) Fissare un termine per la prosecuzione del processo esecutivo sospeso e per
l'assegnazione di tutte le somme;
E) Condannare i convenuti alle spese e competenze del presente giudizio.”
Il (ora di ) costituendosi in qualità di debitore ha chiesto il CP_1 Controparte_1
rigetto della domanda in quanto, come precisato in sede esecutiva dalla Banca, la somma assoggettata ad esecuzione non trovava capienza alcuna nella disponibilità dell'Ente.
In particolare, secondo il il tesoriere aveva reso dichiarazione negative CP_1
perché alcune somme erano impignorabili, ex art. 159 del DI.vo 18/08/2000 n. 267, n.
2° comma, atteso che con le deliberazioni n.2 del 5.01.2012, n. 107 del 3.07.2012 e n.
3 del 3.01.2013 il Comune aveva quantificato gli importi delle somme destinate ai servizi essenziali e, perciò, non soggetti ad esecuzione forzata e le rimanti somme, quindi, al netto di quelle impignorabili, erano già destinate a precedenti pignoramenti. Lo stesso ha concluso il rigetto della domanda, con condanna dell'attore al CP_1
pagamento delle spese di lite.
Si è costituita in giudizio la filiale di , in qualità Controparte_2 Controparte_3
di terzo pignorato, Tesoriere del Comune, chiedendo il rigetto della domanda, con vittoria di spese.
Il Tribunale osserva: la domanda è infondata e deve essere respinta.
Come già correttamente osservato dal g.e e ribadito dalla comparente la CP_2
dichiarazione negativa non attiene alla impignorabilità delle somme degli enti territoriali di cui all'art. 159 TUEL, trattandosi di dichiarazione negativa dovuta a incapienza per precedenti pignoramenti.
La convenuta , infatti, ha dedotto correttamente che, una volta Controparte_2 ricevuto l'atto di pignoramento, aveva ottemperato all'obbligo di rendere la dichiarazione ex art. 547 c.p.c., mediante la forma prevista dal nuovo art. 543, comma due, n.4 c.p.c, e, dunque, con raccomandata del 27/12/12, con cui aveva informato il creditore pignorante che alla data predetta il conto dell'Ente – tra fondi ordinari e fondi sottoposti a vincolo di specifica destinazione – presentava un saldo pari ad €.
18.693,28, interamente sottoposto al vincolo di precedenti pignoramenti.
dunque correttamente aveva indicato la sussistenza del rapporto Controparte_2 di tesoreria con l'Ente esecutato (“il conto dell'ente....”), la misura del saldo contabile
(“saldo di cassa a credito dell'Ente è pari ad Euro 18.693,28”) e la sussistenza di precedenti vincoli pignoratizi, per effetto dei quali “... la somma assoggettata ad esecuzione non trova capienza alcuna nella disponibilità dell'Ente”.
Invero l'unica doglianza del creditore procedente ossia la parte della dichiarazione in cui la stessa affermava quanto segue: “ Cassa di credito Euro 18.693,28, di cui fondi ordinari Euro 440,88, dei quali impignorabili ai sensi di legge come da deliberazione di
n del (senza alcuna indicazione della deliberazione del numero e della data), euro
0,00” riguardava con tutta evidenza una parte omessa dalla Banca per assenza in toto di un vincolo di indisponibilità rispetto al modulo, come confermato peraltro dalla previsione che le somme impignorabili ai sensi di legge sono pari ad euro 0,00 (zero), mentre la somma di euro 440,88 di cui ai fondi ordinari era resa indisponibile, come precisato al rigo seguente, integralmente per effetto di precedenti pignoramenti e non anche per impignorabilità ai sensi di legge. Allo stesso modo i “fondi affetti da vincolo di specifica destinazione” così come dalla motivazione finanziaria disposta dall'Ente sono di euro 18.252,40, dei quali resi indisponibili per effetto di precedenti pignoramenti Euro 18.252,40.
La domanda va quindi rigettata, essendo la dichiarazione corretta ed essendo i fondi resi indisponibili per ragioni diverse da quelle lamentate, non avendo peraltro l'attrice dedotto violazioni in relazione all'indisponibilità per precedenti pignoramenti.
Stante il valore e la controvertibilità della materia, nonché la ridottissima attività difensiva, sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Castrovillari, Sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla causa iscritta al n.608/2022 , ogni contraria domanda ed eccezione assorbita o rigettata, così provvede:
1. RIGETTA la domanda;
2. COMPENSA interamente le spese di lite.
Così deciso in data 10/02/2025.
Il Giudice
Dott.ssa Simona Graziuso
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Castrovillari - Sezione civile - in composizione monocratica ed in persona del Giudice, Dott.ssa Simona Graziuso, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 608/2022 R.Gen.Aff.Cont. pendente
TRA
AVV. (c.f.: rappresentata e difesa da sé Parte_1 C.F._1
stessa
ATTORE
E
(c.f.: ) rappresentato e difeso Controparte_1 P.IVA_1 in virtù di procura in atti dall'Avv. Caruso Luigina Maria
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, Controparte_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Mauro Ruffolo
CONVENUTI
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato alle controparti l'avv. ha Parte_1 riassunto il procedimento originariamente introdotto presso l'ex Tribunale di Rossano iscritto al n. 1120/2013 R.G e interrotto, di accertamento di credito nel pignoramento presso terzi, a seguito di provvedimento del 22/5/2013 di sospensione del pignoramento, disposto in conseguenza della dichiarazione negativa resa dal terzo pignorato, , lamentando che la predetta “non appaga in nessun termine, CP_2 neppure in termini di “qualità”, l'onere dei fatti dedotti per l'impignorabilità. Generica, senza date, senza numero di delibera, solo riportante somme generiche, a dir dell'Ente
e del Terzo impignorabile, violando l'onere dell'allegazione.”. Parte attrice ha concluso chiedendo al Tribunale di: A) Dichiarare l'esistenza del diritto del creditore nei confronti del terzo pignorato e nei confronti dell'ex CP_2
ora , i.p.l.r.p.t., giacché Controparte_3 Controparte_4
prioritarie rispetto alle somme rese indisponibili senza adeguata motivazione, senza alcuna prova, per come invero, prevista per legge;
B) Preliminarmente, in ragione della recente sentenza della Suprema Cassazione
26.03.2012 n. 4820, assegnare direttamente le somme pignorate, oltre le spese e competenze del presente giudizio favore dell'istante in quanto la dichiarazione resa
“non appagante, non soddisfa l'onere della allegazione dei fatti rilevanti ai fini dell'accertamento della impignorabilità dichiarata” (predetta Cassazione).
C)Subordinatamente, nella denegata ipotesi di rigetto della diretta assegnazione delle somme, per come asserito dalla Suprema Corte, in palese violazione da parte del terzo della dichiarazione resa non “appagante l'onere della allegazione” prevista per legge, ordinare ai convenuti il deposito di tutti i pagamenti disposti alla data del pignoramento con elenco mandati pagamenti, date, competenze, titolo per il quale si è proceduti;
elenco mandati dei pagamenti assunti come impignorabili con specifica della loro impignorabilità al fine di proseguire nell'accertamento per cui è causa;
ogni altra documentazione attestante le singole voci delle somme presenti al momento del pagamento e come esse distribuite, con relativi mandati, allegando la documentazione fiscale per cui si proceduti al mandato.
D) Fissare un termine per la prosecuzione del processo esecutivo sospeso e per
l'assegnazione di tutte le somme;
E) Condannare i convenuti alle spese e competenze del presente giudizio.”
Il (ora di ) costituendosi in qualità di debitore ha chiesto il CP_1 Controparte_1
rigetto della domanda in quanto, come precisato in sede esecutiva dalla Banca, la somma assoggettata ad esecuzione non trovava capienza alcuna nella disponibilità dell'Ente.
In particolare, secondo il il tesoriere aveva reso dichiarazione negative CP_1
perché alcune somme erano impignorabili, ex art. 159 del DI.vo 18/08/2000 n. 267, n.
2° comma, atteso che con le deliberazioni n.2 del 5.01.2012, n. 107 del 3.07.2012 e n.
3 del 3.01.2013 il Comune aveva quantificato gli importi delle somme destinate ai servizi essenziali e, perciò, non soggetti ad esecuzione forzata e le rimanti somme, quindi, al netto di quelle impignorabili, erano già destinate a precedenti pignoramenti. Lo stesso ha concluso il rigetto della domanda, con condanna dell'attore al CP_1
pagamento delle spese di lite.
Si è costituita in giudizio la filiale di , in qualità Controparte_2 Controparte_3
di terzo pignorato, Tesoriere del Comune, chiedendo il rigetto della domanda, con vittoria di spese.
Il Tribunale osserva: la domanda è infondata e deve essere respinta.
Come già correttamente osservato dal g.e e ribadito dalla comparente la CP_2
dichiarazione negativa non attiene alla impignorabilità delle somme degli enti territoriali di cui all'art. 159 TUEL, trattandosi di dichiarazione negativa dovuta a incapienza per precedenti pignoramenti.
La convenuta , infatti, ha dedotto correttamente che, una volta Controparte_2 ricevuto l'atto di pignoramento, aveva ottemperato all'obbligo di rendere la dichiarazione ex art. 547 c.p.c., mediante la forma prevista dal nuovo art. 543, comma due, n.4 c.p.c, e, dunque, con raccomandata del 27/12/12, con cui aveva informato il creditore pignorante che alla data predetta il conto dell'Ente – tra fondi ordinari e fondi sottoposti a vincolo di specifica destinazione – presentava un saldo pari ad €.
18.693,28, interamente sottoposto al vincolo di precedenti pignoramenti.
dunque correttamente aveva indicato la sussistenza del rapporto Controparte_2 di tesoreria con l'Ente esecutato (“il conto dell'ente....”), la misura del saldo contabile
(“saldo di cassa a credito dell'Ente è pari ad Euro 18.693,28”) e la sussistenza di precedenti vincoli pignoratizi, per effetto dei quali “... la somma assoggettata ad esecuzione non trova capienza alcuna nella disponibilità dell'Ente”.
Invero l'unica doglianza del creditore procedente ossia la parte della dichiarazione in cui la stessa affermava quanto segue: “ Cassa di credito Euro 18.693,28, di cui fondi ordinari Euro 440,88, dei quali impignorabili ai sensi di legge come da deliberazione di
n del (senza alcuna indicazione della deliberazione del numero e della data), euro
0,00” riguardava con tutta evidenza una parte omessa dalla Banca per assenza in toto di un vincolo di indisponibilità rispetto al modulo, come confermato peraltro dalla previsione che le somme impignorabili ai sensi di legge sono pari ad euro 0,00 (zero), mentre la somma di euro 440,88 di cui ai fondi ordinari era resa indisponibile, come precisato al rigo seguente, integralmente per effetto di precedenti pignoramenti e non anche per impignorabilità ai sensi di legge. Allo stesso modo i “fondi affetti da vincolo di specifica destinazione” così come dalla motivazione finanziaria disposta dall'Ente sono di euro 18.252,40, dei quali resi indisponibili per effetto di precedenti pignoramenti Euro 18.252,40.
La domanda va quindi rigettata, essendo la dichiarazione corretta ed essendo i fondi resi indisponibili per ragioni diverse da quelle lamentate, non avendo peraltro l'attrice dedotto violazioni in relazione all'indisponibilità per precedenti pignoramenti.
Stante il valore e la controvertibilità della materia, nonché la ridottissima attività difensiva, sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Castrovillari, Sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla causa iscritta al n.608/2022 , ogni contraria domanda ed eccezione assorbita o rigettata, così provvede:
1. RIGETTA la domanda;
2. COMPENSA interamente le spese di lite.
Così deciso in data 10/02/2025.
Il Giudice
Dott.ssa Simona Graziuso