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Sentenza 8 gennaio 2025
Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 08/01/2025, n. 31 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 31 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
II SEZIONE CIVILE
N. R.G. 2843/2024 VG
Il Tribunale, in composizione collegiale, in persona dei magistrati
Dott.ssa Lisa Micochero Presidente est.
Dott.ssa Silvia Barison Giudice
Dott. Alessandro Cabianca Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
esaminato il ricorso per separazione consensuale presentato da
(CF ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(CF ), rispettivamente difesi e rappresentati dall'avv. C.F._2
CAZZOLATO FABI DAVIDE, presso lo stesso elettivamente domiciliati, per mandato in calce al ricorso introduttivo,
con l'intervento del Pubblico Ministero,
Conclusioni Per le parti congiuntamente:
1) Sia pronunciata la separazione personale dei coniugi ed il conseguente scioglimento della comunione legale dei beni;
2) I coniugi vivranno separati, di letto e di mensa, liberi ciascuno di fissare ove crede la propria residenza, con l'obbligo del reciproco rispetto;
3) Sia assegnato l'immobile adibito a residenza familiare sito in Venezia - Marghera via Dei
Tigli n. 16 alla madre sig.ra affinché continui ad abitarci assieme al figlio Parte_1
minore Persona_1
4) il figlio minore venga dato in affidamento condiviso ad entrambi i genitori, Persona_1
con coabitazione prevalente presso l'abitazione della madre , sita in Venezia Parte_1
- Marghera via Dei Tigli n. 16;
Pers 5) il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio durante due fine Parte_2
settimana al mese tra loro alternati, con pernottamento, prelevandolo il venerdì sera dopo l'allenamento, o eventualmente dalla casa materna, e riportandolo a scuola lunedì mattina,
ovvero a casa della madre nel periodo delle ferie entro domenica sera, nonché il martedì sera, dopo l'allenamento o comunque dalle 18:00 in poi, con pernottamento presso il padre che lo accompagnerà a scuola il giorno successivo;
6) Durante le vacanze natalizie il padre terrà con sé il figlio, ad anni alterni, dal 23 al 29 dicembre oppure dal 30 dicembre al 6 gennaio, fermo restando che il pomeriggio della festa il minore potrà vedere e stare anche con l'altro genitore per lo scambio dei doni e degli auguri;
durante le vacanze pasquali, ad anni alterni, il minore trascorrerà con il padre il giorno di Pasqua e con la madre quello del lunedì dell'Angelo e viceversa;
nel periodo delle vacanze estive il figlio trascorrerà con ciascuno dei due genitori 2 (due) settimane, anche non consecutive, da stabilirsi concordemente entro il 15 maggio di ogni anno;
per le altre festività e per i giorno del compleanno del minore si seguirà il criterio dell'alternanza annuale;
Pers 7) il padre contribuirà al mantenimento del figlio versando alla Parte_2
madre , in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, mediante bonifico Parte_1
su conto corrente bancario i cui dati sono già noti alle parti, la somma di € 250,00
(duecentocinquanta/=) per le spese ordinarie, somma annualmente rivalutata automaticamente, a far tempo dal deposito del presente ricorso, secondo le Tabelle ISTAT
Nazionali sul costo della vita;
8) venga posto a carico del padre il pagamento del 50% (cinquanta per Parte_2
Pers cento) delle spese straordinarie sostenute per il figlio secondo quanto previsto dal
Protocollo spese straordinarie del Tribunale di Venezia del 2019 che si allega al presente atto
(doc. 6). La madre verrà rimborsata del 50% della spesa sostenuta entro sette giorni dalla richiesta, previa esibizione di copia di fatture e ricevute, o altra documentazione disponibile, da inviarsi a mano o a mezzo e-mail al genitore tenuto al rimborso unitamente alla richiesta di rimborso;
9) l'assegno unico resti integralmente assegnato alla madre ed il diritto alla detrazione delle spese mediche sostenute per le minori sia attribuito a ciascun genitore nella misura del 50%;
10) si autorizzino i nonni paterni e materni all'eventuale prelievo del minore da scuola o dalle attività ludiche e/o sportive qualora i genitori non possano provvedere, nonché a prelevare e/o riaccompagnare il nipote dalla madre e/o dal padre;
11) si autorizzino entrambi i genitori all'inserimento del minore nei documenti dei validi per l'espatrio, e comunque ognuno possa chiedere la carta di identità ovvero il passaporto del figlio.”
Per il Pubblico Ministero: Voglia il Tribunale dichiarare la separazione dei coniugi alle condizioni indicate dalle parti.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato in data 09.07.2024, i ricorrenti esponevano di aver contratto matrimonio con rito civile, il 02.03.2018 a Venezia, atto trascritto nel Registro degli Atti di matrimonio al n. 28 parte 1 – Anno 2018 del Comune di Venezia;
che da tale unione era nato in data [...] il minore Persona_1
Ciò premesso, i coniugi formulavano domanda volta ad ottenere la pronuncia di separazione consensuale, rappresentato il venir meno dell'affectio coniugalis. Con decreto del
23.07.2024 il Giudice fissava per la comparizione delle parti l'udienza del 12.11.2024 da tenersi in modalità cartolare ai sensi dell'art 127 ter c.p.c. Depositate le note in data
23.10.2024, le parti confermavano le condizioni di separazione di cui al ricorso e ne chiedevano l'omologa. Il Giudice, preso atto, tratteneva la causa in decisione riservandosi di riferire al Collegio.
La domanda formulata dai coniugi merita di essere accolta.
Le condizioni concordate come sopra indicate appaiono conformi alla legge, sono prive di profili d'illegittimità e coerenti con la situazione personale ed economica rappresentata. Gli
accordi relativi al figlio minore, la cui audizione è stata omessa in quanto sarebbe stata manifestamente superflua alla luce del raggiunto accordo, sono conformi all'interesse morale e materiale dello stesso.
Nulla per le spese.
Visto il parere favorevole del PM
P.Q.M.
Visti gli artt. 158 cod. civ. e 473 bis 51 cod. proc. civ.,
OMOLOGA
la separazione consensuale dei coniugi, alle seguenti condizioni:
1) I coniugi vivranno separati, di letto e di mensa, liberi ciascuno di fissare ove crede la propria residenza, con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) Sia assegnato l'immobile adibito a residenza familiare sito in Venezia - Marghera via Dei
Tigli n. 16 alla madre sig.ra affinché continui ad abitarci assieme al figlio Parte_1
minore Persona_1
3) il figlio minore venga dato in affidamento condiviso ad entrambi i genitori, Persona_1
con coabitazione prevalente presso l'abitazione della madre , sita in Venezia Parte_1
- Marghera via Dei Tigli n. 16;
Pers 4) il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio durante due fine Parte_2
settimana al mese tra loro alternati, con pernottamento, prelevandolo il venerdì sera dopo l'allenamento, o eventualmente dalla casa materna, e riportandolo a scuola lunedì mattina, ovvero a casa della madre nel periodo delle ferie entro domenica sera, nonché il martedì sera, dopo l'allenamento o comunque dalle 18:00 in poi, con pernottamento presso il padre che lo accompagnerà a scuola il giorno successivo;
5) Durante le vacanze natalizie il padre terrà con sé il figlio, ad anni alterni, dal 23 al 29 dicembre oppure dal 30 dicembre al 6 gennaio, fermo restando che il pomeriggio della festa il minore potrà vedere e stare anche con l'altro genitore per lo scambio dei doni e degli auguri;
durante le vacanze pasquali, ad anni alterni, il minore trascorrerà con il padre il giorno di Pasqua e con la madre quello del lunedì dell'Angelo e viceversa;
nel periodo delle vacanze estive il figlio trascorrerà con ciascuno dei due genitori 2 (due) settimane, anche non consecutive, da stabilirsi concordemente entro il 15 maggio di ogni anno;
per le altre festività e per i giorno del compleanno del minore si seguirà il criterio dell'alternanza annuale;
Pers 6) il padre contribuirà al mantenimento del figlio versando alla Parte_2
madre , in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, mediante bonifico Parte_1
su conto corrente bancario i cui dati sono già noti alle parti, la somma di € 250,00
(duecentocinquanta/=) per le spese ordinarie, somma annualmente rivalutata automaticamente, a far tempo dal deposito del presente ricorso, secondo le Tabelle ISTAT
Nazionali sul costo della vita;
7) venga posto a carico del padre il pagamento del 50% (cinquanta per Parte_2
Pers cento) delle spese straordinarie sostenute per il figlio secondo quanto previsto dal
Protocollo spese straordinarie del Tribunale di Venezia del 2019 che si allega al presente atto
(doc. 6). La madre verrà rimborsata del 50% della spesa sostenuta entro sette giorni dalla richiesta, previa esibizione di copia di fatture e ricevute, o altra documentazione disponibile, da inviarsi a mano o a mezzo e-mail al genitore tenuto al rimborso unitamente alla richiesta di rimborso;
8) l'assegno unico resti integralmente assegnato alla madre ed il diritto alla detrazione delle spese mediche sostenute per le minori sia attribuito a ciascun genitore nella misura del 50%;
9) si autorizzino i nonni paterni e materni all'eventuale prelievo del minore da scuola o dalle attività ludiche e/o sportive qualora i genitori non possano provvedere, nonché a prelevare e/o riaccompagnare il nipote dalla madre e/o dal padre;
10) si autorizzino entrambi i genitori all'inserimento del minore nei documenti dei validi per l'espatrio, e comunque ognuno possa chiedere la carta di identità ovvero il passaporto del figlio.”;
ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto.
Nulla sulle spese.
Venezia, 20 dicembre 2024
La Presidente estensore
Dott.ssa Lisa Micochero
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
II SEZIONE CIVILE
N. R.G. 2843/2024 VG
Il Tribunale, in composizione collegiale, in persona dei magistrati
Dott.ssa Lisa Micochero Presidente est.
Dott.ssa Silvia Barison Giudice
Dott. Alessandro Cabianca Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
esaminato il ricorso per separazione consensuale presentato da
(CF ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(CF ), rispettivamente difesi e rappresentati dall'avv. C.F._2
CAZZOLATO FABI DAVIDE, presso lo stesso elettivamente domiciliati, per mandato in calce al ricorso introduttivo,
con l'intervento del Pubblico Ministero,
Conclusioni Per le parti congiuntamente:
1) Sia pronunciata la separazione personale dei coniugi ed il conseguente scioglimento della comunione legale dei beni;
2) I coniugi vivranno separati, di letto e di mensa, liberi ciascuno di fissare ove crede la propria residenza, con l'obbligo del reciproco rispetto;
3) Sia assegnato l'immobile adibito a residenza familiare sito in Venezia - Marghera via Dei
Tigli n. 16 alla madre sig.ra affinché continui ad abitarci assieme al figlio Parte_1
minore Persona_1
4) il figlio minore venga dato in affidamento condiviso ad entrambi i genitori, Persona_1
con coabitazione prevalente presso l'abitazione della madre , sita in Venezia Parte_1
- Marghera via Dei Tigli n. 16;
Pers 5) il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio durante due fine Parte_2
settimana al mese tra loro alternati, con pernottamento, prelevandolo il venerdì sera dopo l'allenamento, o eventualmente dalla casa materna, e riportandolo a scuola lunedì mattina,
ovvero a casa della madre nel periodo delle ferie entro domenica sera, nonché il martedì sera, dopo l'allenamento o comunque dalle 18:00 in poi, con pernottamento presso il padre che lo accompagnerà a scuola il giorno successivo;
6) Durante le vacanze natalizie il padre terrà con sé il figlio, ad anni alterni, dal 23 al 29 dicembre oppure dal 30 dicembre al 6 gennaio, fermo restando che il pomeriggio della festa il minore potrà vedere e stare anche con l'altro genitore per lo scambio dei doni e degli auguri;
durante le vacanze pasquali, ad anni alterni, il minore trascorrerà con il padre il giorno di Pasqua e con la madre quello del lunedì dell'Angelo e viceversa;
nel periodo delle vacanze estive il figlio trascorrerà con ciascuno dei due genitori 2 (due) settimane, anche non consecutive, da stabilirsi concordemente entro il 15 maggio di ogni anno;
per le altre festività e per i giorno del compleanno del minore si seguirà il criterio dell'alternanza annuale;
Pers 7) il padre contribuirà al mantenimento del figlio versando alla Parte_2
madre , in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, mediante bonifico Parte_1
su conto corrente bancario i cui dati sono già noti alle parti, la somma di € 250,00
(duecentocinquanta/=) per le spese ordinarie, somma annualmente rivalutata automaticamente, a far tempo dal deposito del presente ricorso, secondo le Tabelle ISTAT
Nazionali sul costo della vita;
8) venga posto a carico del padre il pagamento del 50% (cinquanta per Parte_2
Pers cento) delle spese straordinarie sostenute per il figlio secondo quanto previsto dal
Protocollo spese straordinarie del Tribunale di Venezia del 2019 che si allega al presente atto
(doc. 6). La madre verrà rimborsata del 50% della spesa sostenuta entro sette giorni dalla richiesta, previa esibizione di copia di fatture e ricevute, o altra documentazione disponibile, da inviarsi a mano o a mezzo e-mail al genitore tenuto al rimborso unitamente alla richiesta di rimborso;
9) l'assegno unico resti integralmente assegnato alla madre ed il diritto alla detrazione delle spese mediche sostenute per le minori sia attribuito a ciascun genitore nella misura del 50%;
10) si autorizzino i nonni paterni e materni all'eventuale prelievo del minore da scuola o dalle attività ludiche e/o sportive qualora i genitori non possano provvedere, nonché a prelevare e/o riaccompagnare il nipote dalla madre e/o dal padre;
11) si autorizzino entrambi i genitori all'inserimento del minore nei documenti dei validi per l'espatrio, e comunque ognuno possa chiedere la carta di identità ovvero il passaporto del figlio.”
Per il Pubblico Ministero: Voglia il Tribunale dichiarare la separazione dei coniugi alle condizioni indicate dalle parti.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato in data 09.07.2024, i ricorrenti esponevano di aver contratto matrimonio con rito civile, il 02.03.2018 a Venezia, atto trascritto nel Registro degli Atti di matrimonio al n. 28 parte 1 – Anno 2018 del Comune di Venezia;
che da tale unione era nato in data [...] il minore Persona_1
Ciò premesso, i coniugi formulavano domanda volta ad ottenere la pronuncia di separazione consensuale, rappresentato il venir meno dell'affectio coniugalis. Con decreto del
23.07.2024 il Giudice fissava per la comparizione delle parti l'udienza del 12.11.2024 da tenersi in modalità cartolare ai sensi dell'art 127 ter c.p.c. Depositate le note in data
23.10.2024, le parti confermavano le condizioni di separazione di cui al ricorso e ne chiedevano l'omologa. Il Giudice, preso atto, tratteneva la causa in decisione riservandosi di riferire al Collegio.
La domanda formulata dai coniugi merita di essere accolta.
Le condizioni concordate come sopra indicate appaiono conformi alla legge, sono prive di profili d'illegittimità e coerenti con la situazione personale ed economica rappresentata. Gli
accordi relativi al figlio minore, la cui audizione è stata omessa in quanto sarebbe stata manifestamente superflua alla luce del raggiunto accordo, sono conformi all'interesse morale e materiale dello stesso.
Nulla per le spese.
Visto il parere favorevole del PM
P.Q.M.
Visti gli artt. 158 cod. civ. e 473 bis 51 cod. proc. civ.,
OMOLOGA
la separazione consensuale dei coniugi, alle seguenti condizioni:
1) I coniugi vivranno separati, di letto e di mensa, liberi ciascuno di fissare ove crede la propria residenza, con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) Sia assegnato l'immobile adibito a residenza familiare sito in Venezia - Marghera via Dei
Tigli n. 16 alla madre sig.ra affinché continui ad abitarci assieme al figlio Parte_1
minore Persona_1
3) il figlio minore venga dato in affidamento condiviso ad entrambi i genitori, Persona_1
con coabitazione prevalente presso l'abitazione della madre , sita in Venezia Parte_1
- Marghera via Dei Tigli n. 16;
Pers 4) il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio durante due fine Parte_2
settimana al mese tra loro alternati, con pernottamento, prelevandolo il venerdì sera dopo l'allenamento, o eventualmente dalla casa materna, e riportandolo a scuola lunedì mattina, ovvero a casa della madre nel periodo delle ferie entro domenica sera, nonché il martedì sera, dopo l'allenamento o comunque dalle 18:00 in poi, con pernottamento presso il padre che lo accompagnerà a scuola il giorno successivo;
5) Durante le vacanze natalizie il padre terrà con sé il figlio, ad anni alterni, dal 23 al 29 dicembre oppure dal 30 dicembre al 6 gennaio, fermo restando che il pomeriggio della festa il minore potrà vedere e stare anche con l'altro genitore per lo scambio dei doni e degli auguri;
durante le vacanze pasquali, ad anni alterni, il minore trascorrerà con il padre il giorno di Pasqua e con la madre quello del lunedì dell'Angelo e viceversa;
nel periodo delle vacanze estive il figlio trascorrerà con ciascuno dei due genitori 2 (due) settimane, anche non consecutive, da stabilirsi concordemente entro il 15 maggio di ogni anno;
per le altre festività e per i giorno del compleanno del minore si seguirà il criterio dell'alternanza annuale;
Pers 6) il padre contribuirà al mantenimento del figlio versando alla Parte_2
madre , in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, mediante bonifico Parte_1
su conto corrente bancario i cui dati sono già noti alle parti, la somma di € 250,00
(duecentocinquanta/=) per le spese ordinarie, somma annualmente rivalutata automaticamente, a far tempo dal deposito del presente ricorso, secondo le Tabelle ISTAT
Nazionali sul costo della vita;
7) venga posto a carico del padre il pagamento del 50% (cinquanta per Parte_2
Pers cento) delle spese straordinarie sostenute per il figlio secondo quanto previsto dal
Protocollo spese straordinarie del Tribunale di Venezia del 2019 che si allega al presente atto
(doc. 6). La madre verrà rimborsata del 50% della spesa sostenuta entro sette giorni dalla richiesta, previa esibizione di copia di fatture e ricevute, o altra documentazione disponibile, da inviarsi a mano o a mezzo e-mail al genitore tenuto al rimborso unitamente alla richiesta di rimborso;
8) l'assegno unico resti integralmente assegnato alla madre ed il diritto alla detrazione delle spese mediche sostenute per le minori sia attribuito a ciascun genitore nella misura del 50%;
9) si autorizzino i nonni paterni e materni all'eventuale prelievo del minore da scuola o dalle attività ludiche e/o sportive qualora i genitori non possano provvedere, nonché a prelevare e/o riaccompagnare il nipote dalla madre e/o dal padre;
10) si autorizzino entrambi i genitori all'inserimento del minore nei documenti dei validi per l'espatrio, e comunque ognuno possa chiedere la carta di identità ovvero il passaporto del figlio.”;
ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto.
Nulla sulle spese.
Venezia, 20 dicembre 2024
La Presidente estensore
Dott.ssa Lisa Micochero