Sentenza 29 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1B, sentenza 29/12/2025, n. 23824 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 23824 |
| Data del deposito : | 29 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 23824/2025 REG.PROV.COLL.
N. 12204/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 12204 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Massimiliano Fabio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa, Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
-OMISSIS-, non costituito in giudizio;
In via preliminare,
se ritenuto necessario, autorizzare l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei soggetti ritenuti controinteressati mediante notifica per pubblici proclami con la pubblicazione nel sito dell'amministrazione del presente ricorso, così come per legge;
In via principale e nel merito, accogliere il presente ricorso e, per l'effetto, disporre l'accesso agli atti amministrativi per i motivi esposti in narrativa per quanto di interesse per la ricorrente, con l'adozione di ogni provvedimento opportuno come per legge e, in particolare, consentire l'accesso agli atti, come di seguito indicato:
- copia domanda di partecipazione dei candidati inclusi nella graduatoria finale di merito relativa ai candidati della riserva dei posti di cui all'art.1, co.1., lett. A) (VFP/VFI) alla posizione 756,757,758 e 759;
- copie test attitudinali e di personalità svolti da n. 4 concorrenti con idoneità al profilo in posizione n. 756, 757, 758 e 759 della suddetta graduatoria;
- copie questionari biografici e/o motivazionali svolti con idoneità al profilo svolti da n. 4 concorrenti con idoneità al profilo in posizione n. 756, 757, 758 e 759 della suddetta graduatoria;
- copie verbali colloqui che sono stati svolti con idoneità al profilo svolti da n. 4 concorrenti con idoneità al profilo in posizione n. 756, 757, 758 e 759 della suddetta graduatoria.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa e di Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 dicembre 2025 il dott. OV NI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente -OMISSIS- ha esposto:
- di avere partecipato al concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di 3.852 allievi carabinieri in ferma quadriennale pubblicato il 27 maggio 2024, rientrando nelle previsioni della lett. a) 2.675 posti riservati a favore dei volontari in ferma prefissata in servizio o in congedo di età non superiore a 28 anni compiuti e in possesso dei requisiti di cui all’art. 2 del bando;
- di essere risultato inidoneo nell’ambito degli accertamenti attitudinali e di essere stato escluso dal prosieguo delle prove concorsuali;
- che con ricorso iscritto al n. 14113/2025 R.G. ha impugnato il provvedimento di esclusione;
- che in data 20 marzo 2025 è stata pubblicata la graduatoria di merito del concorso;
- di avere interesse ad accedere agli atti della procedura concorsuale di cui sopra, al fine di visionare gli atti di valutazione, con particolare riferimento ai testi psicoattitudinali, di almeno 4 concorrenti, nonché controinteressati, con le relative domande di partecipazione al concorso;
- che in data 1 aprile 2025 e in data 15 aprile 2025 ha trasmesso a mezzo PEC al Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri istanze di accesso con la richiesta della seguente documentazione relativa a candidati posizionati nelle ultime 4 posizioni della graduatoria finale di merito:
1) copia domanda di partecipazione dei candidati inclusi nella graduatoria finale di merito relativa ai candidati della riserva dei posti di cui all’art. 1, comma 1, lett. A) (VFP/VFI) alla posizione 756,757,758 e 759;
2) copie test attitudinali e di personalità svolti da n. 4 concorrenti con idoneità al profilo in posizione n. 756, 757, 758 e 759 della graduatoria;
3) copie questionari biografici e/o motivazionali svolti con idoneità al profilo svolti da n. 4 concorrenti con idoneità al profilo in posizione n. 756, 757, 758 e 759 della suddetta graduatoria;
4) copie verbali colloqui che sono stati svolti con idoneità al profilo svolti da n. 4 concorrenti con idoneità al profilo in posizione n. 756, 757, 758 e 759 della graduatoria;
- che con provvedimento prot. n.-OMISSIS-del 15 aprile 2025 è stata negata l’ostensione della documentazione di carattere psicoattitudinale relativa a terzi;
- che in data 6 agosto 2025 è stata reiterata a mezzo PEC al Comando Generale dei Carabinieri l’istanza di accesso agli atti di cui sopra;
- che con provvedimento del 18 agosto 2025 il Comando Generale ha negato l’ostensione dei documenti richiesti.
Ciò premesso il ricorrente ha dedotto l’illegittimità del diniego, per violazione degli artt. 22 e ss. della legge n. 241/1990, dell’art. 60 del d.lgs. n, 196/20203 e dell’art. 97 Cost. e ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso e che sia disposto l’accesso agli atti amministrativi di cui alle istanze presentate, con condanna dell’Amministrazione alla rifusione delle spese del giudizio, da distrarre in favore del procuratore, dichiaratosi antistatario.
Si è costituito il Ministero della Difesa, con il patrocinio dell’Avvocatura dello Stato, che ha eccepito l’irricevibilità del ricorso per tardività in relazione ai provvedimenti di diniego rispetto alle istanze di aprile e maggio 2025, nonché l’inammissibilità dello stesso in relazione al provvedimento del 18 agosto 2025, in quanto atto meramente confermativo. Ha comunque dedotto l’infondatezza del ricorso, rilevando la carenza di interesse del ricorrente, stante il carattere non comparativo delle valutazioni della Commissione, nonché l’intento di un controllo generalizzato sull’attività dell’amministrazione e chiesto il rigetto del ricorso, col favore delle spese.
Il ricorrente ha prodotto memoria.
Nella camera di consiglio del 22 dicembre 2025 la causa è stata assegnata in decisione.
Conviene partire da una più precisa ricostruzione dei fatti di causa rispetto a quella risultante dal ricorso.
Vi è stata una prima domanda di accesso del 7 ottobre 2024, tendente ad ottenere gli atti inerenti all’inidoneità attitudinale, che è stata accolta dall’Amministrazione.
Vi è stata quindi, un’istanza del 15 novembre 2024, con cui il ricorrente aveva chiesto l’accesso ai fascicoli attitudinali completi dei “test attitudinali e di personalità, nonché dei questionari biografici e dei verbali dei colloqui” di due candidati risultati idonei. L’istanza non è stata accolta.
Con istanza dell’1 aprile 2025 l’odierno ricorrente ha chiesto accesso relativamente ai dati dei controinteressati e ostensione dei fascicoli attitudinali di quattro candidati idonei.
Con provvedimento del 15 aprile 2025 l’istanza è stata accolta per quanto riguarda le generalità dei controinteressati e respinta per la parte tesa ad ottenere la documentazione attitudinale relativa a terzi.
Una successiva istanza, a cui a quanto sembra si riferisce il ricorrente assegnando ad essa erroneamente la data del 15 aprile 2025, è stata presentata il 14 maggio 2025 ed è stata respinta con provvedimento del 28 maggio successivo.
Vi è stata, poi, l’ulteriore istanza di accesso del 6 agosto 2025, respinta con provvedimento del 18 agosto successivo.
Ciò premesso, con riferimento alle istanze di cui al ricorso, il Collegio ritiene fondate le eccezioni di irricevibilità per tardività e di inammissibilità sollevate dall’Avvocatura dello Stato.
È noto che il rito dell’accesso di cui all’art. 116 c.p.a. contempla un termine di trenta giorni per la proposizione del ricorso, decorrente dalla conoscenza della determinazione impugnata o dalla formazione del silenzio.
Alla data del 30 settembre 2025, di notifica del ricorso, tale termine era indubbiamente scaduto, sia con riferimento al provvedimento relativo all’istanza dell’1 aprile 2025 (15 aprile 2025), sia con riferimento al provvedimento relativo all’istanza del 14 maggio 2025 (28 maggio 2025).
Da notare che il ricorrente non nega di avere ricevuto entrambi i provvedimenti, che, anzi, ha prodotto in giudizio.
Né può giovare al ricorrente la successiva istanza del 6 agosto 2025. Rispetto al relativo provvedimento di diniego del 18 agosto 2025 il ricorso è sicuramente tempestivo. Tuttavia, come rilevato dal Ministero resistente, tale provvedimento è meramente confermativo del precedente diniego, avendo il seguente tenore: “ Nel confermare integralmente il contenuto dei fogli cui fa seguito, si rappresenta che le ulteriori istanze, aventi un contenuto identico o sostanzialmente coincidente a precedenti istanze, integralmente soddisfatte, saranno archiviate senza ulteriori comunicazioni alla S.V ”.
È evidente che alla base del provvedimento ora menzionato non vi è alcuna nuova valutazione da parte dell’Amministrazione, che si è limitata a confermare i precedenti atti.
In conclusione, il ricorso è irricevibile per tardività nella parte in cui ha riguardo ai provvedimenti relativi all’istanza dell’1 aprile 2025 e all’istanza del 14 maggio 2025 ed è inammissibile nella parte in cui ha riguardo al provvedimento del 18 agosto 2025.
Le spese del giudizio, liquidate nella misura di cui in motivazione, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara irricevibile per tardività nella parte in cui ha riguardo ai provvedimenti relativi all’istanza dell’1 aprile 2025 e all’istanza del 14 maggio 2025 ed è inammissibile nella parte in cui ha riguardo al provvedimento del 18 agosto 2025.
Condanna il ricorrente -OMISSIS- alla rifusione delle spese di giudizio in favore del Ministero della Difesa, che liquida in complessivi Euro 2.000,00 (duemila/00), oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 22 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
OV NI, Presidente, Estensore
Claudio Vallorani, Consigliere
Domenico De Martino, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| OV NI |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.