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Sentenza 16 gennaio 2025
Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 16/01/2025, n. 169 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 169 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3903/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dott.ssa Alessandra Tabarro Presidente
2) Dott.ssa Anna Scognamiglio Giudice
3) Dott. Giuseppe Di Leone Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3903 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno
2022 avente ad oggetto: separazione giudiziale, e vertente
TRA
, elettivamente domiciliato in Napoli (NA) alla via Mergellina Parte_1
n. 23, presso lo studio dell'avvocato Adriana Lauri, che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
RICORRENTE
E
, elettivamente domiciliata in Marano di Napoli (NA) al Corso Controparte_1
Umberto I n. 214, presso lo studio dell'avvocato Giuseppe Nasti, che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
RESISTENTE
NONCHÉ
Il PM presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
Conclusioni: come da verbali e atti di causa
pagina 1 di 6 MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il giorno 7.4.2022, parte ricorrente, allegando la sopraggiunta insostenibilità della convivenza, ha chiesto che sia pronunciata la separazione personale dal coniuge con addebito alla resistente, senza l'adozione di ulteriori provvedimenti accessori.
Si è costituita la resistente, la quale non si è opposta alla domanda di separazione, chiedendo che la stessa sia addebitata al ricorrente, nonché l'adozione di ulteriori provvedimenti accessori, quali: l'obbligo di pagamento a carico del ricorrente della somma mensile pari ad euro
500,00 a titolo di mantenimento della stessa. Parte resistente ha inoltre chiesto la condanna del ricorrente al risarcimento dei danni subiti per la somma pari ad euro 70.000,00.
In seguito ad un rinvio disposto per consentire alle parti di documentare l'esito del giudizio di separazione introdotto presso il Tribunale di Napoli (n. RG 23875/2021, estinto all'udienza del 30.3.2022, come da verbale depositato in data 7.11.2022), in sede di comparizione personale dinanzi al Presidente, avvenuta all'udienza del 10.2.2023, è comparso il solo ricorrente.
Il Presidente, a scioglimento della riserva, con provvedimento del 14.2.2023, dato atto dell'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione per assenza della resistente, ha autorizzato i coniugi a vivere separatamente e ha dichiarato lo scioglimento della comunione legale tra i coniugi ai sensi dell'art. 191 c.c.; dunque, ha fissato l'udienza di comparizione dinanzi al Giudice istruttore per il 12.5.2023, successivamente sostituita mediante il deposito di note scritte.
Concessi alle parti i termini per il deposito delle memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c., il
Giudice, con provvedimento del 9.11.2023, ha ammesso i mezzi di prova richiesti dalle parti nei limiti di ammissibilità e rilevanza e ha rinviato la causa all'udienza del 5.3.2024.
Istruita la causa mediante l'escussione di due testi di parte ricorrente e uno di parte resistente, il Giudice, con provvedimento del giorno 1.7.2024, ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni, fissando termine per il deposito di note scritte in sostituzione d'udienza.
Con provvedimento del 13.11.2024, il Giudice, lette le note scritte depositate dalle parti con cui le stesse hanno precisato le proprie conclusioni, ha trattenuto la causa in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c. – ridotti a 20 giorni per il deposito di comparsa conclusionale e a
20 giorni per il deposito di memoria di replica – e si è riservato di riferire al collegio, con trasmissione degli atti al PM il quale, in data 18.11.2024, ha espresso parere favorevole pagina 2 di 6 all'accoglimento della domanda.
2. Sulla domanda di separazione avanzata dalle parti e sulle domande di addebito.
Tanto premesso ritiene il Tribunale che la domanda di separazione, proposta dalle parti, sia fondata e che, pertanto, meriti accoglimento.
Ed invero le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunciare la richiesta separazione.
In particolare, la gravità delle accuse, la perdurante cessazione della convivenza e le dichiarazioni delle parti circa l'impossibilità di una riconciliazione, sono tutti elementi che provano la cessazione di ogni interesse tra i coniugi, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Va pertanto pronunciata la separazione dei coniugi, ai sensi dell'art. 151 co. 1 c.c., atteso che le domande di addebito avanzate dalle parti devono essere rigettate in mancanza del necessario riscontro probatorio.
Sul punto, si osserva che la dichiarazione di addebito della separazione richiede la prova che la irreversibile crisi coniugale sia stata cagionata esclusivamente dal comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi. Deve sussistere, in altri termini, un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati e il determinarsi dell'intollerabilità dell'ulteriore convivenza.
Ai fini dell'accertamento del predetto nesso causale, il giudice deve valutare il comportamento di entrambi i coniugi nel suo complesso, tenendo conto che la violazione dei doveri matrimoniali deve essere la causa, e non l'effetto, della crisi del rapporto coniugale, restando in linea di principio irrilevanti, ai fini della pronuncia dell'addebito della separazione, i comportamenti successivi alla rottura del rapporto, e cioè quando sia provata l'esistenza di un'eventuale preesistente crisi già irrimediabilmente in atto.
In punto di onere probatorio, grava sulla parte che richieda l'addebito della separazione all'altro coniuge, per violazione dei doveri derivanti dal matrimonio, la prova della relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre è onere di chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda provare le circostanze su cui l'eccezione si fonda, vale a dire l'anteriorità della crisi matrimoniale all'accertata violazione (Cass. Civ. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 3923 del 19/02/2018 (Rv. 647052 -
pagina 3 di 6 01).
Ciò posto, rileva il Tribunale che dalle dichiarazioni rese dai testi escussi non è emerso un sicuro indice di addebitabilità della crisi matrimoniale ad uno dei coniugi. Invero, i testi escussi – sulla cui attendibilità non vi è motivo di dubitare, stante la linearità del narrato offerto e l'assenza di qualsivoglia interesse nella presente causa (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 25358 del 17/12/2015 sulla piena attendibilità del testimone parente di una delle parti, in assenza di elementi di segno contrario) –, allorquando non hanno reso dichiarazioni de relato dal valore probatorio nullo (cfr.
Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 7746 del 08/04/2020), hanno riferito circostanze che non appaiono utili a chiarire quale sia stata la genesi della rottura coniugale, bensì soltanto a confermare il clima di intolleranza registratosi nella coppia. In particolare, relativamente ai testi Tes_1
(udienza del 10.2.2023) e (udienza del 25.6.2024), gli stessi hanno riferito CP_2
soltanto circostanza apprese de relato actoris, pertanto irrilevanti. Quanto al teste Testimone_2
(udienza del 25.6.2024), teste di parte ricorrente che ha fondato la sua domanda di
[...]
addebito sulla violazione del dovere di convivenza da parte della moglie, la stessa ha riferito che la resistente si sarebbe allontanata dalla casa coniugale dopo averle riferito di essere stata picchiata dal marito, circostanza alla quale il teste ha affermato di non credere. Il teste ha inoltre aggiunto che, vivendo nello stesso stabile dei coniugi, ha sentito in passato litigare più volte i coniugi, descrivendo pertanto un clima conflittuale nella coppia che si pone in epoca antecedente all'allontanamento della resistente e che, pertanto, non può essere posto con certezza eziologica all'origine della rottura coniugale.
Sicché la prova testimoniale nulla ha aggiunto ad un quadro conflittuale di natura reciproca già ampiamente delineato dalle parti nei propri scritti.
3. Sul mantenimento richiesto dalla resistente.
É noto che, per giurisprudenza prevalente della Suprema Corte, che si ritiene di condividere (cfr. tra le altre Cass. n. 1480/ 2006; Cass. n. 23071/2005; Cass. n. 18538/2013;
Cass. n. 605/2017) al coniuge, cui non sia addebitata la separazione, spetta un assegno tendenzialmente idoneo ad assicurargli un tenore di vita analogo a quello che aveva prima della separazione, sempre che non fruisca di redditi propri tali da fargli mantenere una simile condizione e sussista una differenza di reddito tra i coniugi.
Inoltre il coniuge, cui non sia addebitabile la separazione personale, nel richiedere l'assegno di mantenimento, pur essendo onerato della prova di impossidenza di sostanze o di pagina 4 di 6 redditi, non è tenuto a darne dimostrazione specifica e diretta, essendo sufficiente che deduca anche implicitamente una condizione inadeguata a mantenere il precedente tenore di vita, ferma restando la possibilità dell'altro coniuge di contestare la pretesa inesistenza o insufficienza di reddito o sostanze, indicando beni o proventi che evidenzino l'infondatezza della domanda (cfr.
Cass. n. 17134/2004).
Tuttavia, l'attitudine al lavoro proficuo dei coniugi, quale potenziale capacità di guadagno, costituisce elemento valutabile ai fini della determinazione della misura dell'assegno di mantenimento da parte del giudice, qualora venga riscontrata in termini di effettiva possibilità di svolgimento di un'attività lavorativa retribuita, in considerazione di ogni concreto fattore individuale e ambientale e con esclusione di mere valutazioni astratte e ipotetiche (cfr. Cass. n.
5817/2018) e grava sul richiedente l'assegno di mantenimento, ove risulti accertata in fatto la sua capacità di lavorare, l'onere della dimostrazione di essersi inutilmente attivato e proposto sul mercato per reperire un'occupazione retribuita confacente alle proprie attitudini professionali, poiché il riconoscimento dell'assegno a causa della mancanza di adeguati redditi propri, previsto dall'art. 156 c.c., pur essendo espressione del dovere solidaristico di assistenza materiale, non può estendersi fino a comprendere ciò che, secondo il canone dell'ordinaria diligenza, l'istante sia in grado di procurarsi da solo (cfr. Cass. n. 20866/2021).
Orbene, ritiene il Tribunale che la domanda avanzata da parte resistente sia infondata e vada pertanto rigettata.
Invero, parte resistente non ha offerto alcuna prova circa il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, né ha dedotto in ordine alla sussistenza di un significativo squilibrio reddituale rispetto al coniuge ricorrente, non avendo depositato documentazione idonea a comprovare quanto sostenuto (tale non potendosi ritenere il modello Isee allegato alle note del
17.4.2023). Inoltre, dagli atti di causa è emerso che i coniugi, negli ultimi venticinque anni, hanno vissuto separatamente, con ciò dimostrando nei fatti di essere autonomi anche economicamente.
4. Sull'ulteriore domanda avanzata da parte resistente.
Quanto alla domanda riconvenzionale avanzata dalla resistente, con la quale si chiede la condanna del ricorrente al risarcimento dei danni asseritamente subiti dal marito, ne va dichiarata l'inammissibilità, trattandosi di istanza soggetta al rito ordinario diversamente da quella concernente la separazione giudiziale dei coniugi, soggetta al rito speciale, e non legata da vincoli pagina 5 di 6 di connessione qualificata a quella principale (cfr. tra le altre Cass. Sez. I n. 6660 del 15.05.2001;
Cass. Sez. I n. 1084 del 19.01.2005; Cass. Sez. I n. 11828 del 21.05.2009).
5. Sulle spese di giudizio.
Attesa la materia trattata, con necessità di ricorso al giudice, valutata altresì la soccombenza reciproca, le spese di giudizio possono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando in via definitiva nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, ogni contraria istanza, eccezione o deduzione disattesa, così provvede:
a) pronuncia la separazione personale dei coniugi ai sensi dell'art. 151 co. 1 c.c.;
b) rigetta le domande di addebito avanzate dalle parti;
c) rigetta la domanda di mantenimento personale avanzata dalla resistente;
d) dichiara inammissibile l'ulteriore domanda avanzata dalla resistente;
e) compensa integralmente le spese di lite tra le parti;
f) ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria
all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Napoli (NA) per l'annotazione di cui all'art. 69
lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n. 22, parte I, Serie -, sez.
Y, Registro degli atti di matrimonio dell'anno 1984).
Così deciso in Aversa nella Camera di Consiglio del 7.1.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. Giuseppe Di Leone Dott.ssa Alessandra Tabarro
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dott.ssa Alessandra Tabarro Presidente
2) Dott.ssa Anna Scognamiglio Giudice
3) Dott. Giuseppe Di Leone Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3903 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno
2022 avente ad oggetto: separazione giudiziale, e vertente
TRA
, elettivamente domiciliato in Napoli (NA) alla via Mergellina Parte_1
n. 23, presso lo studio dell'avvocato Adriana Lauri, che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
RICORRENTE
E
, elettivamente domiciliata in Marano di Napoli (NA) al Corso Controparte_1
Umberto I n. 214, presso lo studio dell'avvocato Giuseppe Nasti, che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
RESISTENTE
NONCHÉ
Il PM presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
Conclusioni: come da verbali e atti di causa
pagina 1 di 6 MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il giorno 7.4.2022, parte ricorrente, allegando la sopraggiunta insostenibilità della convivenza, ha chiesto che sia pronunciata la separazione personale dal coniuge con addebito alla resistente, senza l'adozione di ulteriori provvedimenti accessori.
Si è costituita la resistente, la quale non si è opposta alla domanda di separazione, chiedendo che la stessa sia addebitata al ricorrente, nonché l'adozione di ulteriori provvedimenti accessori, quali: l'obbligo di pagamento a carico del ricorrente della somma mensile pari ad euro
500,00 a titolo di mantenimento della stessa. Parte resistente ha inoltre chiesto la condanna del ricorrente al risarcimento dei danni subiti per la somma pari ad euro 70.000,00.
In seguito ad un rinvio disposto per consentire alle parti di documentare l'esito del giudizio di separazione introdotto presso il Tribunale di Napoli (n. RG 23875/2021, estinto all'udienza del 30.3.2022, come da verbale depositato in data 7.11.2022), in sede di comparizione personale dinanzi al Presidente, avvenuta all'udienza del 10.2.2023, è comparso il solo ricorrente.
Il Presidente, a scioglimento della riserva, con provvedimento del 14.2.2023, dato atto dell'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione per assenza della resistente, ha autorizzato i coniugi a vivere separatamente e ha dichiarato lo scioglimento della comunione legale tra i coniugi ai sensi dell'art. 191 c.c.; dunque, ha fissato l'udienza di comparizione dinanzi al Giudice istruttore per il 12.5.2023, successivamente sostituita mediante il deposito di note scritte.
Concessi alle parti i termini per il deposito delle memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c., il
Giudice, con provvedimento del 9.11.2023, ha ammesso i mezzi di prova richiesti dalle parti nei limiti di ammissibilità e rilevanza e ha rinviato la causa all'udienza del 5.3.2024.
Istruita la causa mediante l'escussione di due testi di parte ricorrente e uno di parte resistente, il Giudice, con provvedimento del giorno 1.7.2024, ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni, fissando termine per il deposito di note scritte in sostituzione d'udienza.
Con provvedimento del 13.11.2024, il Giudice, lette le note scritte depositate dalle parti con cui le stesse hanno precisato le proprie conclusioni, ha trattenuto la causa in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c. – ridotti a 20 giorni per il deposito di comparsa conclusionale e a
20 giorni per il deposito di memoria di replica – e si è riservato di riferire al collegio, con trasmissione degli atti al PM il quale, in data 18.11.2024, ha espresso parere favorevole pagina 2 di 6 all'accoglimento della domanda.
2. Sulla domanda di separazione avanzata dalle parti e sulle domande di addebito.
Tanto premesso ritiene il Tribunale che la domanda di separazione, proposta dalle parti, sia fondata e che, pertanto, meriti accoglimento.
Ed invero le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunciare la richiesta separazione.
In particolare, la gravità delle accuse, la perdurante cessazione della convivenza e le dichiarazioni delle parti circa l'impossibilità di una riconciliazione, sono tutti elementi che provano la cessazione di ogni interesse tra i coniugi, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Va pertanto pronunciata la separazione dei coniugi, ai sensi dell'art. 151 co. 1 c.c., atteso che le domande di addebito avanzate dalle parti devono essere rigettate in mancanza del necessario riscontro probatorio.
Sul punto, si osserva che la dichiarazione di addebito della separazione richiede la prova che la irreversibile crisi coniugale sia stata cagionata esclusivamente dal comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi. Deve sussistere, in altri termini, un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati e il determinarsi dell'intollerabilità dell'ulteriore convivenza.
Ai fini dell'accertamento del predetto nesso causale, il giudice deve valutare il comportamento di entrambi i coniugi nel suo complesso, tenendo conto che la violazione dei doveri matrimoniali deve essere la causa, e non l'effetto, della crisi del rapporto coniugale, restando in linea di principio irrilevanti, ai fini della pronuncia dell'addebito della separazione, i comportamenti successivi alla rottura del rapporto, e cioè quando sia provata l'esistenza di un'eventuale preesistente crisi già irrimediabilmente in atto.
In punto di onere probatorio, grava sulla parte che richieda l'addebito della separazione all'altro coniuge, per violazione dei doveri derivanti dal matrimonio, la prova della relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre è onere di chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda provare le circostanze su cui l'eccezione si fonda, vale a dire l'anteriorità della crisi matrimoniale all'accertata violazione (Cass. Civ. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 3923 del 19/02/2018 (Rv. 647052 -
pagina 3 di 6 01).
Ciò posto, rileva il Tribunale che dalle dichiarazioni rese dai testi escussi non è emerso un sicuro indice di addebitabilità della crisi matrimoniale ad uno dei coniugi. Invero, i testi escussi – sulla cui attendibilità non vi è motivo di dubitare, stante la linearità del narrato offerto e l'assenza di qualsivoglia interesse nella presente causa (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 25358 del 17/12/2015 sulla piena attendibilità del testimone parente di una delle parti, in assenza di elementi di segno contrario) –, allorquando non hanno reso dichiarazioni de relato dal valore probatorio nullo (cfr.
Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 7746 del 08/04/2020), hanno riferito circostanze che non appaiono utili a chiarire quale sia stata la genesi della rottura coniugale, bensì soltanto a confermare il clima di intolleranza registratosi nella coppia. In particolare, relativamente ai testi Tes_1
(udienza del 10.2.2023) e (udienza del 25.6.2024), gli stessi hanno riferito CP_2
soltanto circostanza apprese de relato actoris, pertanto irrilevanti. Quanto al teste Testimone_2
(udienza del 25.6.2024), teste di parte ricorrente che ha fondato la sua domanda di
[...]
addebito sulla violazione del dovere di convivenza da parte della moglie, la stessa ha riferito che la resistente si sarebbe allontanata dalla casa coniugale dopo averle riferito di essere stata picchiata dal marito, circostanza alla quale il teste ha affermato di non credere. Il teste ha inoltre aggiunto che, vivendo nello stesso stabile dei coniugi, ha sentito in passato litigare più volte i coniugi, descrivendo pertanto un clima conflittuale nella coppia che si pone in epoca antecedente all'allontanamento della resistente e che, pertanto, non può essere posto con certezza eziologica all'origine della rottura coniugale.
Sicché la prova testimoniale nulla ha aggiunto ad un quadro conflittuale di natura reciproca già ampiamente delineato dalle parti nei propri scritti.
3. Sul mantenimento richiesto dalla resistente.
É noto che, per giurisprudenza prevalente della Suprema Corte, che si ritiene di condividere (cfr. tra le altre Cass. n. 1480/ 2006; Cass. n. 23071/2005; Cass. n. 18538/2013;
Cass. n. 605/2017) al coniuge, cui non sia addebitata la separazione, spetta un assegno tendenzialmente idoneo ad assicurargli un tenore di vita analogo a quello che aveva prima della separazione, sempre che non fruisca di redditi propri tali da fargli mantenere una simile condizione e sussista una differenza di reddito tra i coniugi.
Inoltre il coniuge, cui non sia addebitabile la separazione personale, nel richiedere l'assegno di mantenimento, pur essendo onerato della prova di impossidenza di sostanze o di pagina 4 di 6 redditi, non è tenuto a darne dimostrazione specifica e diretta, essendo sufficiente che deduca anche implicitamente una condizione inadeguata a mantenere il precedente tenore di vita, ferma restando la possibilità dell'altro coniuge di contestare la pretesa inesistenza o insufficienza di reddito o sostanze, indicando beni o proventi che evidenzino l'infondatezza della domanda (cfr.
Cass. n. 17134/2004).
Tuttavia, l'attitudine al lavoro proficuo dei coniugi, quale potenziale capacità di guadagno, costituisce elemento valutabile ai fini della determinazione della misura dell'assegno di mantenimento da parte del giudice, qualora venga riscontrata in termini di effettiva possibilità di svolgimento di un'attività lavorativa retribuita, in considerazione di ogni concreto fattore individuale e ambientale e con esclusione di mere valutazioni astratte e ipotetiche (cfr. Cass. n.
5817/2018) e grava sul richiedente l'assegno di mantenimento, ove risulti accertata in fatto la sua capacità di lavorare, l'onere della dimostrazione di essersi inutilmente attivato e proposto sul mercato per reperire un'occupazione retribuita confacente alle proprie attitudini professionali, poiché il riconoscimento dell'assegno a causa della mancanza di adeguati redditi propri, previsto dall'art. 156 c.c., pur essendo espressione del dovere solidaristico di assistenza materiale, non può estendersi fino a comprendere ciò che, secondo il canone dell'ordinaria diligenza, l'istante sia in grado di procurarsi da solo (cfr. Cass. n. 20866/2021).
Orbene, ritiene il Tribunale che la domanda avanzata da parte resistente sia infondata e vada pertanto rigettata.
Invero, parte resistente non ha offerto alcuna prova circa il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, né ha dedotto in ordine alla sussistenza di un significativo squilibrio reddituale rispetto al coniuge ricorrente, non avendo depositato documentazione idonea a comprovare quanto sostenuto (tale non potendosi ritenere il modello Isee allegato alle note del
17.4.2023). Inoltre, dagli atti di causa è emerso che i coniugi, negli ultimi venticinque anni, hanno vissuto separatamente, con ciò dimostrando nei fatti di essere autonomi anche economicamente.
4. Sull'ulteriore domanda avanzata da parte resistente.
Quanto alla domanda riconvenzionale avanzata dalla resistente, con la quale si chiede la condanna del ricorrente al risarcimento dei danni asseritamente subiti dal marito, ne va dichiarata l'inammissibilità, trattandosi di istanza soggetta al rito ordinario diversamente da quella concernente la separazione giudiziale dei coniugi, soggetta al rito speciale, e non legata da vincoli pagina 5 di 6 di connessione qualificata a quella principale (cfr. tra le altre Cass. Sez. I n. 6660 del 15.05.2001;
Cass. Sez. I n. 1084 del 19.01.2005; Cass. Sez. I n. 11828 del 21.05.2009).
5. Sulle spese di giudizio.
Attesa la materia trattata, con necessità di ricorso al giudice, valutata altresì la soccombenza reciproca, le spese di giudizio possono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando in via definitiva nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, ogni contraria istanza, eccezione o deduzione disattesa, così provvede:
a) pronuncia la separazione personale dei coniugi ai sensi dell'art. 151 co. 1 c.c.;
b) rigetta le domande di addebito avanzate dalle parti;
c) rigetta la domanda di mantenimento personale avanzata dalla resistente;
d) dichiara inammissibile l'ulteriore domanda avanzata dalla resistente;
e) compensa integralmente le spese di lite tra le parti;
f) ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria
all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Napoli (NA) per l'annotazione di cui all'art. 69
lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n. 22, parte I, Serie -, sez.
Y, Registro degli atti di matrimonio dell'anno 1984).
Così deciso in Aversa nella Camera di Consiglio del 7.1.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. Giuseppe Di Leone Dott.ssa Alessandra Tabarro
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