Art. 1.
Le disposizioni della legge 19 agosto 1948, n. 1180 sono estese ai cittadini italiani i quali abbiano riportate ferite o lesioni in occasione di azioni di terrorismo politico, singole o collettive, nei territori delle ex colonie italiane, ed alle loro famiglie nel caso che da tali ferite o lesioni sia derivata la morte.
Le disposizioni della legge 19 agosto 1948, n. 1180 sono estese ai cittadini italiani i quali abbiano riportate ferite o lesioni in occasione di azioni di terrorismo politico, singole o collettive, nei territori delle ex colonie italiane, ed alle loro famiglie nel caso che da tali ferite o lesioni sia derivata la morte.