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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 25/03/2025, n. 4575 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 4575 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 48365/24
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del giudice Corrado Bile, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nel procedimento promosso da nato a [...], l'[...], residente in Parte_1
Torino, via Monte Rosa, 70, cittadino palestinese, rappresentato e difeso dagli avv.ti Andrea Scozzaro
(C.F. e Giacomo Venesia (C.F. ), nei confronti del C.F._1 C.F._2
, a Beirut (Libano) Controparte_1 Controparte_2
– rappresentato ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato;
Fatto
Il ricorrente, titolare di un permesso di soggiorno per lungo soggiornanti e titolare dello status di rifugiato, ha presentato domanda di ricongiungimento familiare con coniuge, la sig.ra
[...]
, nata in [...], il [...], cittadina palestinese. _3
Il ricorrente ha raccontato di aver conosciuto la moglie mentre si trovava in Svezia, dove si era recato per le nozze della sorella. In particolare, “incontrava” per la prima volta la sig.ra n occasione _3
di una videochiamata intrattenuta con i parenti dello sposo che erano rimasti in Siria. Colpito da tale incontro, il IG domandava alla propria famiglia di intercedere con quella della IG Pt_1 al fine di sondare la sua disponibilità al matrimonio e, una volta ottenuto l'assenso dei _3
familiari e della stessa IG la coppia iniziava il fidanzamento, a cui seguivano contatti _3
quotidiani tramite messaggi e video-chiamate.
Il 2 gennaio 2022 il IG acquistava gli anelli nuziali (doc. 9, pag. 8) e dopo essersi munito Pt_1 di apposito visto d'ingresso (doc. 10) si recava in Libano dove, in data 24 agosto 2022, alla presenza di due testimoni e di alcuni familiari delle rispettive famiglie, la coppia contraeva matrimonio.
Dunque, una volta rientrato in e ottenuto il nullaosta dalla Prefettura competente e presentata CP_2 istanza di rilascio del visto presso l'Ambasciata italiana a Beirut, ha tuttavia ricevuto, in data 2/08/2024, un preavviso di rigetto ai sensi dell'art. 10 bis L. 241/90 con cui l'amministrazione comunicava di non poter accogliere la domanda presentata dalla IG in quanto non _3 risultava provata l'effettività della relazione familiare, nonché la vivenza a carico del coniuge.
La moglie del ricorrente procedeva, dunque, a consegnare all' copia della corrispondenza CP_2
intrattenuta con il marito ed alcune loro fotografie, ciononostante l' emetteva, in data CP_2
30/09/2024 un provvedimento di rigetto come di seguito motivato: “non è stata fornita adeguata e sufficiente documentazione comprovante l'effettiva relazione affettiva fra Lei e Suo marito, infatti anche durante l'intervista occorsa presso il nostro UfficioVisti Lei non è stata in grado di fornire informazioni riguardanti il coniuge;
non sono state fornite foto comprovanti la relazione anche pregressa alla data del matrimonio;
non sono state fornite copie di messaggi tra Lei e Suo marito anche mediante l'uso dei socials;
non è stata fornita documentazione riguardante l'invio di denaro come prova di coniuge a carico ”.
Il ricorrente ha impugnato il rigetto ricevuto rilevando che “La relazione sentimentale tra il ricorrente
e la moglie, come si può evincere dal contenuto dei messaggi e dalle fotografie (nonché da alcuni screenshot ritraenti la coppia durante le videochiamate – docc. 8, 9 e 16), è assolutamente genuina, apparendo altresì perfettamente verosimili con la loro cultura le descritte circostanze della conoscenza e delle modalità del fidanzamento”.
In secondo luogo, il sig. ha evidenziato che “Premesso che la normativa di riferimento non Pt_2
prescrive che per il ricongiungimento familiare del coniuge si debba fornire prova che il ricongiunto sia a carico del ricongiungente, nel caso di specie, considerato che la IG vive in Siria _3
e rilevato che l'Unione Europea ha vietato le transazioni commerciali con tale Stato, risulta evidente che il ricorrente non può disporre bonifici nei confronti della moglie. Tuttavia, va osservato che, come già esposto supra, il IG effettua frequenti rimesse in favore della moglie affidando Pt_1
denaro contante a parenti o amici che, viaggiando in Siria, hanno occasione di consegnarlo a costei
o ai familiari con essa conviventi.”
Alla luce delle suddette osservazioni il ricorrente ha chiesto al Tribunale adito di annullare il provvedimento emesso dal Consolato italiano a Beirut e dichiarare che alla sig.ra _3
, moglie del ricorrente, debba essere rilasciato un visto di ingresso per ricongiungimento
[...]
familiare ai sensi degli artt. 29 e 29bis, d. lgs. 286/1998.
Si è costituito in giudizio il domandando dichiararsi cessata la materia Controparte_1 del contendere poiché, in seguito al riesame in autotutela dell'istanza di controparte, ha provveduto al rilascio del suddetto visto.
Con note del 20/03/2025 parte ricorrente, dando conto del rilascio del visto, ha chiesto dichiararsi cassata la materia del contendere insistendo per la condanna alle spese dell'amministrazione. Diritto
In termini generali giova rimarcare che all'autorità diplomatica o consolare compete la verifica non solo della genuinità della documentazione presentata, ma anche della situazione soggettiva del richiedente, dovendo valutare anche l'autenticità del legame familiare. L'autorità è tenuta a svolgere, dunque, un controllo formale e sostanziale circa la sussistenza dei presupposti per il rilascio del visto.
Il principio è stato espresso, sia pure con riferimento all'ipotesi del matrimonio strumentale, dalla
Corte di Cassazione (v. ordinanza n. 3234/18) che ha chiarito che all'autorità diplomatica è certamente consentita una valutazione attinente ai presupposti del diritto al ricongiungimento che l'autorità amministrativa è chiamata a riconoscere. L'autorità diplomatica o consolare, quindi, nel rilasciare il visto d'ingresso per un ricongiungimento familiare, non è vincolata al nulla osta del questore, potendo decidere per un diniego all'esito della verifica sulla sussistenza dei presupposti compiuta nei termini anzidetti (cfr. Cass. n. 209/2005).
Nel caso di specie, il Tribunale rileva che in questa sede assume carattere assorbente il fatto che, nelle more del giudizio, l'amministrazione ha provveduto in sede di autotutela al rilascio del visto in favore della sig.ra _3
Dunque, preso atto che l'interesse del ricorrente come dedotto nel presente giudizio ha trovato piena soddisfazione, ritiene doversi procedere alla dichiarazione della cessazione della materia del contendere.
Onde poter decidere sulle spese occorre far ricorso al criterio della soccombenza virtuale.
Ebbene, alla luce delle risultanze emerse dalla documentazione depositata, appare dimostrata la sussistenza del diritto al momento della domanda (poi confermata dalla stessa condotta tenuta dall'amministrazione) ad ottenere il rilascio del visto.
p.q.m.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così dispone:
dichiara cessata la materia del contendere;
condanna parte soccombente alla refusione delle spese processuali in favore del ricorrente, che liquida in euro 1.100,00, a titolo di compensi oltre accessori di legge.
Si comunichi.
Così deciso in Roma, il 25 marzo 2025
Il giudice
Corrado Bile
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del giudice Corrado Bile, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nel procedimento promosso da nato a [...], l'[...], residente in Parte_1
Torino, via Monte Rosa, 70, cittadino palestinese, rappresentato e difeso dagli avv.ti Andrea Scozzaro
(C.F. e Giacomo Venesia (C.F. ), nei confronti del C.F._1 C.F._2
, a Beirut (Libano) Controparte_1 Controparte_2
– rappresentato ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato;
Fatto
Il ricorrente, titolare di un permesso di soggiorno per lungo soggiornanti e titolare dello status di rifugiato, ha presentato domanda di ricongiungimento familiare con coniuge, la sig.ra
[...]
, nata in [...], il [...], cittadina palestinese. _3
Il ricorrente ha raccontato di aver conosciuto la moglie mentre si trovava in Svezia, dove si era recato per le nozze della sorella. In particolare, “incontrava” per la prima volta la sig.ra n occasione _3
di una videochiamata intrattenuta con i parenti dello sposo che erano rimasti in Siria. Colpito da tale incontro, il IG domandava alla propria famiglia di intercedere con quella della IG Pt_1 al fine di sondare la sua disponibilità al matrimonio e, una volta ottenuto l'assenso dei _3
familiari e della stessa IG la coppia iniziava il fidanzamento, a cui seguivano contatti _3
quotidiani tramite messaggi e video-chiamate.
Il 2 gennaio 2022 il IG acquistava gli anelli nuziali (doc. 9, pag. 8) e dopo essersi munito Pt_1 di apposito visto d'ingresso (doc. 10) si recava in Libano dove, in data 24 agosto 2022, alla presenza di due testimoni e di alcuni familiari delle rispettive famiglie, la coppia contraeva matrimonio.
Dunque, una volta rientrato in e ottenuto il nullaosta dalla Prefettura competente e presentata CP_2 istanza di rilascio del visto presso l'Ambasciata italiana a Beirut, ha tuttavia ricevuto, in data 2/08/2024, un preavviso di rigetto ai sensi dell'art. 10 bis L. 241/90 con cui l'amministrazione comunicava di non poter accogliere la domanda presentata dalla IG in quanto non _3 risultava provata l'effettività della relazione familiare, nonché la vivenza a carico del coniuge.
La moglie del ricorrente procedeva, dunque, a consegnare all' copia della corrispondenza CP_2
intrattenuta con il marito ed alcune loro fotografie, ciononostante l' emetteva, in data CP_2
30/09/2024 un provvedimento di rigetto come di seguito motivato: “non è stata fornita adeguata e sufficiente documentazione comprovante l'effettiva relazione affettiva fra Lei e Suo marito, infatti anche durante l'intervista occorsa presso il nostro UfficioVisti Lei non è stata in grado di fornire informazioni riguardanti il coniuge;
non sono state fornite foto comprovanti la relazione anche pregressa alla data del matrimonio;
non sono state fornite copie di messaggi tra Lei e Suo marito anche mediante l'uso dei socials;
non è stata fornita documentazione riguardante l'invio di denaro come prova di coniuge a carico ”.
Il ricorrente ha impugnato il rigetto ricevuto rilevando che “La relazione sentimentale tra il ricorrente
e la moglie, come si può evincere dal contenuto dei messaggi e dalle fotografie (nonché da alcuni screenshot ritraenti la coppia durante le videochiamate – docc. 8, 9 e 16), è assolutamente genuina, apparendo altresì perfettamente verosimili con la loro cultura le descritte circostanze della conoscenza e delle modalità del fidanzamento”.
In secondo luogo, il sig. ha evidenziato che “Premesso che la normativa di riferimento non Pt_2
prescrive che per il ricongiungimento familiare del coniuge si debba fornire prova che il ricongiunto sia a carico del ricongiungente, nel caso di specie, considerato che la IG vive in Siria _3
e rilevato che l'Unione Europea ha vietato le transazioni commerciali con tale Stato, risulta evidente che il ricorrente non può disporre bonifici nei confronti della moglie. Tuttavia, va osservato che, come già esposto supra, il IG effettua frequenti rimesse in favore della moglie affidando Pt_1
denaro contante a parenti o amici che, viaggiando in Siria, hanno occasione di consegnarlo a costei
o ai familiari con essa conviventi.”
Alla luce delle suddette osservazioni il ricorrente ha chiesto al Tribunale adito di annullare il provvedimento emesso dal Consolato italiano a Beirut e dichiarare che alla sig.ra _3
, moglie del ricorrente, debba essere rilasciato un visto di ingresso per ricongiungimento
[...]
familiare ai sensi degli artt. 29 e 29bis, d. lgs. 286/1998.
Si è costituito in giudizio il domandando dichiararsi cessata la materia Controparte_1 del contendere poiché, in seguito al riesame in autotutela dell'istanza di controparte, ha provveduto al rilascio del suddetto visto.
Con note del 20/03/2025 parte ricorrente, dando conto del rilascio del visto, ha chiesto dichiararsi cassata la materia del contendere insistendo per la condanna alle spese dell'amministrazione. Diritto
In termini generali giova rimarcare che all'autorità diplomatica o consolare compete la verifica non solo della genuinità della documentazione presentata, ma anche della situazione soggettiva del richiedente, dovendo valutare anche l'autenticità del legame familiare. L'autorità è tenuta a svolgere, dunque, un controllo formale e sostanziale circa la sussistenza dei presupposti per il rilascio del visto.
Il principio è stato espresso, sia pure con riferimento all'ipotesi del matrimonio strumentale, dalla
Corte di Cassazione (v. ordinanza n. 3234/18) che ha chiarito che all'autorità diplomatica è certamente consentita una valutazione attinente ai presupposti del diritto al ricongiungimento che l'autorità amministrativa è chiamata a riconoscere. L'autorità diplomatica o consolare, quindi, nel rilasciare il visto d'ingresso per un ricongiungimento familiare, non è vincolata al nulla osta del questore, potendo decidere per un diniego all'esito della verifica sulla sussistenza dei presupposti compiuta nei termini anzidetti (cfr. Cass. n. 209/2005).
Nel caso di specie, il Tribunale rileva che in questa sede assume carattere assorbente il fatto che, nelle more del giudizio, l'amministrazione ha provveduto in sede di autotutela al rilascio del visto in favore della sig.ra _3
Dunque, preso atto che l'interesse del ricorrente come dedotto nel presente giudizio ha trovato piena soddisfazione, ritiene doversi procedere alla dichiarazione della cessazione della materia del contendere.
Onde poter decidere sulle spese occorre far ricorso al criterio della soccombenza virtuale.
Ebbene, alla luce delle risultanze emerse dalla documentazione depositata, appare dimostrata la sussistenza del diritto al momento della domanda (poi confermata dalla stessa condotta tenuta dall'amministrazione) ad ottenere il rilascio del visto.
p.q.m.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così dispone:
dichiara cessata la materia del contendere;
condanna parte soccombente alla refusione delle spese processuali in favore del ricorrente, che liquida in euro 1.100,00, a titolo di compensi oltre accessori di legge.
Si comunichi.
Così deciso in Roma, il 25 marzo 2025
Il giudice
Corrado Bile