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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 17/04/2025, n. 1602 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1602 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4674/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Elisabetta Sampaolesi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
ex art. 281-sexies c.p.c. nella causa di opposizione a decreto ingiuntivo iscritta al n. R.G. 4674/2019 promossa da: in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore sig. , con il patrocinio dell'avvocato FAUSTO PASOTTI, Parte_2 elettivamente domiciliata in Lumezzane (BS), via Padre M. Kolbe n. 43 presso il suo studio quale socio accomandatario di con il patrocinio Parte_2 Parte_1 dell'avvocato FAUSTO PASOTTI, elettivamente domiciliata in Lumezzane (BS), via Padre M. Kolbe
n. 43 presso il suo studio
OPPONENTI contro già in Controparte_1 Controparte_2 persona del Procuratore Speciale Dr. , in qualità di legale rappresentante di Controparte_3 con il patrocinio dell'avvocato ROBERTA COSTANZO, elettivamente domiciliata CP_4 in Milano (MI), via Vincenzo Monti n. 2 presso il suo studio
OPPOSTA
* * *
Discussa all'udienza del giorno 17 aprile 2025 con richiamo seguenti
CONCLUSIONI
Per parte opponente
“In via principale: revocare l'opposto decreto in quanto infondato, ingiusto ed illegittimo, dichiarando parte attrice opponente nulla a dovere in favore della parte convenuta;
in via subordinata: revocare l'opposto decreto in quanto infondato, ingiusto ed illegittimo, ed eventualmente condannare parte attrice opponente al pagamento delle somme effettivamente dovute alla società convenuta opposta, come risultanti ad esito dell'esperienda istruttoria;
pagina 1 di 5 in via istruttoria: ammettere prova testimoniale sulle circostanze di fatto di cui in narrativa, da intendersi quali capitoli di prova di seguito trascritti premessa la locuzione "vero che": si chiede l'ammissione di idonea CTU contabile onde accertare l'esatto saldo dovuto...
Con integrale rifusione delle spese di lite e distrazione in favore del sottoscritto difensore antistatario”.
Per parte opposta
“Voglia l'Ill.mo Giudice del Tribunale adito, ogni contraria istanza disattesa, così giudicare: in via preliminare:
- rigettare tutte le domande “in via preliminare e in via ulteriormente preliminare” svolte dalla parte opponente, in quanto infondate in fatto e in diritto per i motivi esposti in narrativa;
- accertare e dichiarare che l'opposizione promossa dalla parte opponente non è fondata su prova scritta (né è di pronta soluzione e, per l'effetto, concedere l'esecuzione provvisoria ex art. 648 c.p.c. del decreto ingiuntivo n. 236/2019 (R.G. 14202/2018), emesso dal Tribunale Ordinario di Brescia, nel merito in via principale: rigettare tutte le eccezioni svolte e le domande avanzate dalla parte opponente, anche in via riconvenzionale, perché infondate in fatto e in diritto per tutti i motivi già esposti in narrativa e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n. 236/2019 (R.G. 14202/2018), emesso dal Tribunale Ordinario di Brescia; nel merito in via subordinata: condannare l'opponente all'immediato pagamento di ogni somma dovuta alla convenuta opposta, in conseguenza dell'avvenuta erogazione di energia da parte di presso Controparte_1 il locale sito in VIA TUFI 31 – 25065 – PIEVE/LUMEZZANE (BS), locale contraddistinto dal
Codice POD IT001E04274636, per tutto il periodo di competenza di Controparte_1 come riportato nella fattura azionata in via monitoria;
[...] in ogni caso: condannare l'attrice opponente al pagamento di tutte le spese e competenze legali del presente giudizio, nonché di quelle relative al procedimento monitorio, già liquidate, oltre al rimborso delle spese generali ex art. 14 L.P. (15%), ad I.V.A., al contributo previdenziale forense ed alle successive occorrenti”.
* * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO
E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 18 marzo 2019, la società Parte_3
e , quale socio accomandatario dell'anzidetta società, proponevano
[...] Parte_2 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 236/2019 emesso in data 16 gennaio 2019 dal Tribunale di
Brescia, con il quale ai medesimi era stato ingiunto di pagare in favore della società Controparte_1
(già , la complessiva somma di € 15.733,98 oltre
[...] Controparte_2 interessi e spese liquidate a titolo di corrispettivo per la fornitura di energia elettrica.
In sede monitoria, l'ingiungente esponeva, in particolare, di essere creditrice dell'anzidetto importo nei confronti degli ingiunti in ragione dell'avvenuta erogazione di energia elettrica in favore della Tecno- (come da fatture risultanti dall'estratto autentico notarile) e che la società opposta Controparte_5 nulla aveva corrisposto a tale titolo.
pagina 2 di 5 A sostegno della propria opposizione, gli opponenti eccepivano l'infondatezza e l'incongruità del preteso credito azionato in via monitoria rilevando i) come la somma capitale richiesta con il decreto opposto comprendesse l'applicazione dell'aliquota IVA nella misura del 22%, in luogo dell'aliquota
IVA agevolata nella misura del 10% prevista per le imprese manifatturiere;
ii) che, peraltro, con riferimento all'aliquota IVA indebitamente applicata alle fatture azionate, la stessa ingiungente in data 17 aprile 2017 - dunque anteriormente rispetto al deposito del ricorso per decreto ingiuntivo - aveva emesso in favore della apposita nota di credito dell'importo di € 3.096,86; iii) Parte_1 di aver, inoltre, provveduto - sempre anteriormente rispetto al deposito del ricorso per decreto ingiuntivo - al pagamento in favore del Servizio Elettrico Nazionale della somma di € 5.443,57, tramite l'assolvimento del corrispettivo CMOR con il pagamento della bolletta per fornitura di energia elettrica n. 8572 del 9 agosto 2017 emessa dalla società UM S.p.a. (nuovo fornitore di energia elettrica della;
iv) che il corrispettivo CMOR rappresentava una somma riconosciuta al Parte_1 precedente fornitore a parziale ristoro della morosità accumulata dal cliente, che era imputata nella prima bolletta utile da parte del nuovo fornitore;
v) che l'ingiungente non aveva detratto gli anzidetti importi (per un totale di € 8.540,43) dal capitale ingiunto, con conseguente illegittimità del decreto oggetto di opposizione. Gli opponenti domandavano, pertanto, la revoca di detto decreto nulla essendo dovuto in favore di controparte;
in via subordinata, ferma la revoca del decreto opposto, chiedevano limitarsi la condanna al pagamento della minor somma eventualmente dovuta in favore della società opposta.
Con comparsa depositata in data 24 settembre 2019, si costituiva in giudizio la società opposta contestando tutto quanto ex adverso dedotto e, in particolare, rilevando i) di aver pacificamene provveduto ad erogare energia elettrica a favore dell'opponente presso il sito di Lumezzane (BS), via Tufi n. 31, adempiendo regolarmente alla propria obbligazione durante l'intera durata del rapporto di somministrazione;
ii) che controparte era, invece, stata inadempiente alla propria controprestazione di pagamento delle somme azionate nel procedimento monitorio;
iii) che, quanto all'asserita erronea applicazione dell'aliquota Iva al 22%, le istanze in merito inoltrate dalla società opponente erano risultate incomplete, con la conseguente impossibilità per il cliente di usufruire del beneficio fiscale;
iv) la carenza di prova circa l'avvenuto pagamento dell'indennizzo CMOR. La società opposta chiedeva, quindi, in via preliminare, la concessione della provvisoria esecutorietà del decreto opposto e, nel merito, il rigetto dell'opposizione con conseguente conferma del medesimo decreto.
In ragione della pendenza di trattative tra le parti e su richiesta di queste la causa subiva plurimi rinvii finché, all'udienza del giorno 5 ottobre 2023, le parti davano atto della mancata formalizzazione dell'accordo e chiedevano la concessione dei termini ex art. 183, comma 6 c.p.c. Depositate le relative memorie, la causa era ritenuta matura per la decisione ed era, quindi, rinviata per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale della causa ex art. 281-sexies c.p.c. all'udienza del giorno 17 aprile
2025.
* * *
L'opposizione è in parte fondata e deve essere accolta nei limiti che seguono.
In primo luogo, occorre premettere che nel caso di specie non hanno formato oggetto di contestazione né il titolo in forza del quale l'ingiungente ha agito in via monitoria, né le modalità di calcolo dei consumi energetici di cui alle fatture azionate.
Ciò che parte opponente ha eccepito è l'erroneità del quantum preteso dalla società odierna opposta, in quanto lo stesso sarebbe stato determinato senza tenere in considerazione né l'avvenuta emissione in data 17 aprile 2017 da parte dello stesso di una nota di credito per Controparte_1 l'importo di € 3.096,86, concernente l'erronea applicazione dell'aliquota IVA nella misura del 22% in luogo dell'aliquota IVA agevolata nella misura del 10% prevista per le imprese (cfr. doc. CP_6
2 di parte opponente), né l'avvenuto pagamento da parte di del c.d. Parte_1 pagina 3 di 5 corrispettivo Cmor per l'importo di € 5.443,57, mediante addebito in bolletta ad opera del nuovo fornitore di energia elettrica UM (cfr. doc. 4 di parte opponente).
Ebbene, ribadito che nella fattispecie non è in contestazione l'an del rapporto contrattuale intercorso tra le parti, le doglianze sollevate dagli opponenti sono fondate. Invero, la Controparte_1 ha agito in sede monitoria per ottenere l'integrale pagamento degli importi di cui alle fatture
[...]
n. 173260470473855 del 10/11/2016, n. 173260470473856 del 29/12/2016 e n. 17326047047385° del
03/03/2017, senza scorporare dalla relativa somma né l'importo oggetto della nota di credito dalla stessa emessa in data 17 aprile 2017 a rettifica dell'erronea applicazione, nelle precedenti fatture, dell'aliquota Iva (cfr. doc. 2 di parte opponente), né l'importo addebitato alla da parte Parte_1 di UM a titolo di corrispettivo Cmor (cfr. doc. 4 di parte opponente). D'altro canto, parte opposta non ha in alcun modo contestato né disconosciuto (quanto alla nota di credito) la documentazione sul punto offerta dagli opponenti, essendosi limitata ad eccepire la mancanza di prova circa l'avvenuto pagamento del corrispettivo Cmor, nonché l'incompletezza delle richieste a suo tempo trasmesse da in ordine all'erronea applicazione dell'aliquota Iva. Parte_1
Rispetto a siffatte eccezioni occorre, tuttavia, osservare come, innanzitutto, le istanze di rettifica dell'aliquota Iva trasmesse al Servizio Elettrico Nazionale da parte dell'odierna opponente - di cui è stata dedotta l'incompletezza - fossero anteriori rispetto all'emissione della nota di credito e, pertanto, necessariamente superate dall'avvenuta emissione della stessa e come, in secondo luogo, la bolletta prodotta dagli opponenti sub doc. 4, contenente l'addebito del corrispettivo Cmor, riporti la dicitura
“pagamento con addebito diretto”, sicché, in assenza di prova contraria, deve presumersi l'avvenuto pagamento dei relativi importi.
Tutto ciò rilevato, il decreto ingiuntivo n. 236/2019 emesso in data 16 gennaio 2019 dal Tribunale di
Brescia in favore di (già , deve essere Controparte_1 Controparte_2 revocato e gli opponenti e devono Parte_3 Parte_2 essere condannati, in via tra loro solidale, al pagamento in favore della società opposta del minore importo di € 7.193,55 (€ 15.733,98 - € 3.096,86 - € 5.443,57), oltre interessi ex art. 231/02 dalla scadenza di ogni singola fattura sino al saldo effettivo.
Quanto alle spese di lite, deve osservarsi che, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, il parziale accoglimento dell'opposizione a decreto ingiuntivo è “situazione idonea soltanto ad attenuare la soccombenza dell'opponente e comporta perciò una semplice riduzione delle spese a suo carico (ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c.) … secondo una proporzione che rientra nel potere discrezionale del giudice di merito” (cfr. Cass., n. 15916/2021; Cass. n. 30592/2017); ciò in quanto “anche con riguardo al giudizio di opposizione ad ingiunzione, la parte che, all'esito finale della lite, risulti vittoriosa per effetto dell'accoglimento seppure non integrale della sua domanda, non può subire la condanna al pagamento delle spese processuali sostenute dalla parte soccombente” (cfr. Cass., n. 15916/2021; conf. ex plurimis, Cass., n. 17854/2020; Cass., n. 16431/2019; Cass., n. 9587/2015; Cass., n.
2493/1986).
Pertanto, in considerazione dell'accoglimento soltanto parziale dell'opposizione proposta da
[...]
e , si ritengono nella specie sussistenti le Parte_4 Parte_2 condizioni di cui all'art. 92, comma 2 c.p.c. per compensare parzialmente le spese di lite tra le parti - che si liquidano come in dispositivo secondo i parametri medi di cui al D. Lgs. n. 55 del 2014, aggiornato con D.M. n. 147 del 13/08/2022, in vigore dal 23 ottobre 2022 - nella misura della metà e per porre la restante metà a carico degli opponenti.
P.Q.M.
Il Tribunale,
pagina 4 di 5 definitivamente pronunciando,
ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa, in parziale accoglimento dell'opposizione proposta da Parte_5
,
[...] Parte_2
revoca il decreto ingiuntivo n. 236/2019 emesso in data 16 gennaio 2019 dal Tribunale di Brescia in favore di (già , Controparte_1 Controparte_2
condanna e , in via tra loro solidale, Parte_3 Parte_2 al pagamento in favore della società opposta del minore importo di € 7.193,55, oltre interessi come indicati in motivazione,
dispone la parziale compensazione tra le parti delle spese di lite - che si liquidano per l'intero in €
118,50 per esborsi e in € 5.077,00 per compensi - in misura pari alla metà e condanna
[...]
e , in via tra loro solidale, alla rifusione in favore di Parte_3 Parte_2
(già della restante metà, oltre al Controparte_1 Controparte_2 rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Brescia, 17 aprile 2025
Il Giudice
Elisabetta Sampaolesi
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Elisabetta Sampaolesi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
ex art. 281-sexies c.p.c. nella causa di opposizione a decreto ingiuntivo iscritta al n. R.G. 4674/2019 promossa da: in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore sig. , con il patrocinio dell'avvocato FAUSTO PASOTTI, Parte_2 elettivamente domiciliata in Lumezzane (BS), via Padre M. Kolbe n. 43 presso il suo studio quale socio accomandatario di con il patrocinio Parte_2 Parte_1 dell'avvocato FAUSTO PASOTTI, elettivamente domiciliata in Lumezzane (BS), via Padre M. Kolbe
n. 43 presso il suo studio
OPPONENTI contro già in Controparte_1 Controparte_2 persona del Procuratore Speciale Dr. , in qualità di legale rappresentante di Controparte_3 con il patrocinio dell'avvocato ROBERTA COSTANZO, elettivamente domiciliata CP_4 in Milano (MI), via Vincenzo Monti n. 2 presso il suo studio
OPPOSTA
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Discussa all'udienza del giorno 17 aprile 2025 con richiamo seguenti
CONCLUSIONI
Per parte opponente
“In via principale: revocare l'opposto decreto in quanto infondato, ingiusto ed illegittimo, dichiarando parte attrice opponente nulla a dovere in favore della parte convenuta;
in via subordinata: revocare l'opposto decreto in quanto infondato, ingiusto ed illegittimo, ed eventualmente condannare parte attrice opponente al pagamento delle somme effettivamente dovute alla società convenuta opposta, come risultanti ad esito dell'esperienda istruttoria;
pagina 1 di 5 in via istruttoria: ammettere prova testimoniale sulle circostanze di fatto di cui in narrativa, da intendersi quali capitoli di prova di seguito trascritti premessa la locuzione "vero che": si chiede l'ammissione di idonea CTU contabile onde accertare l'esatto saldo dovuto...
Con integrale rifusione delle spese di lite e distrazione in favore del sottoscritto difensore antistatario”.
Per parte opposta
“Voglia l'Ill.mo Giudice del Tribunale adito, ogni contraria istanza disattesa, così giudicare: in via preliminare:
- rigettare tutte le domande “in via preliminare e in via ulteriormente preliminare” svolte dalla parte opponente, in quanto infondate in fatto e in diritto per i motivi esposti in narrativa;
- accertare e dichiarare che l'opposizione promossa dalla parte opponente non è fondata su prova scritta (né è di pronta soluzione e, per l'effetto, concedere l'esecuzione provvisoria ex art. 648 c.p.c. del decreto ingiuntivo n. 236/2019 (R.G. 14202/2018), emesso dal Tribunale Ordinario di Brescia, nel merito in via principale: rigettare tutte le eccezioni svolte e le domande avanzate dalla parte opponente, anche in via riconvenzionale, perché infondate in fatto e in diritto per tutti i motivi già esposti in narrativa e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n. 236/2019 (R.G. 14202/2018), emesso dal Tribunale Ordinario di Brescia; nel merito in via subordinata: condannare l'opponente all'immediato pagamento di ogni somma dovuta alla convenuta opposta, in conseguenza dell'avvenuta erogazione di energia da parte di presso Controparte_1 il locale sito in VIA TUFI 31 – 25065 – PIEVE/LUMEZZANE (BS), locale contraddistinto dal
Codice POD IT001E04274636, per tutto il periodo di competenza di Controparte_1 come riportato nella fattura azionata in via monitoria;
[...] in ogni caso: condannare l'attrice opponente al pagamento di tutte le spese e competenze legali del presente giudizio, nonché di quelle relative al procedimento monitorio, già liquidate, oltre al rimborso delle spese generali ex art. 14 L.P. (15%), ad I.V.A., al contributo previdenziale forense ed alle successive occorrenti”.
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CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO
E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 18 marzo 2019, la società Parte_3
e , quale socio accomandatario dell'anzidetta società, proponevano
[...] Parte_2 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 236/2019 emesso in data 16 gennaio 2019 dal Tribunale di
Brescia, con il quale ai medesimi era stato ingiunto di pagare in favore della società Controparte_1
(già , la complessiva somma di € 15.733,98 oltre
[...] Controparte_2 interessi e spese liquidate a titolo di corrispettivo per la fornitura di energia elettrica.
In sede monitoria, l'ingiungente esponeva, in particolare, di essere creditrice dell'anzidetto importo nei confronti degli ingiunti in ragione dell'avvenuta erogazione di energia elettrica in favore della Tecno- (come da fatture risultanti dall'estratto autentico notarile) e che la società opposta Controparte_5 nulla aveva corrisposto a tale titolo.
pagina 2 di 5 A sostegno della propria opposizione, gli opponenti eccepivano l'infondatezza e l'incongruità del preteso credito azionato in via monitoria rilevando i) come la somma capitale richiesta con il decreto opposto comprendesse l'applicazione dell'aliquota IVA nella misura del 22%, in luogo dell'aliquota
IVA agevolata nella misura del 10% prevista per le imprese manifatturiere;
ii) che, peraltro, con riferimento all'aliquota IVA indebitamente applicata alle fatture azionate, la stessa ingiungente in data 17 aprile 2017 - dunque anteriormente rispetto al deposito del ricorso per decreto ingiuntivo - aveva emesso in favore della apposita nota di credito dell'importo di € 3.096,86; iii) Parte_1 di aver, inoltre, provveduto - sempre anteriormente rispetto al deposito del ricorso per decreto ingiuntivo - al pagamento in favore del Servizio Elettrico Nazionale della somma di € 5.443,57, tramite l'assolvimento del corrispettivo CMOR con il pagamento della bolletta per fornitura di energia elettrica n. 8572 del 9 agosto 2017 emessa dalla società UM S.p.a. (nuovo fornitore di energia elettrica della;
iv) che il corrispettivo CMOR rappresentava una somma riconosciuta al Parte_1 precedente fornitore a parziale ristoro della morosità accumulata dal cliente, che era imputata nella prima bolletta utile da parte del nuovo fornitore;
v) che l'ingiungente non aveva detratto gli anzidetti importi (per un totale di € 8.540,43) dal capitale ingiunto, con conseguente illegittimità del decreto oggetto di opposizione. Gli opponenti domandavano, pertanto, la revoca di detto decreto nulla essendo dovuto in favore di controparte;
in via subordinata, ferma la revoca del decreto opposto, chiedevano limitarsi la condanna al pagamento della minor somma eventualmente dovuta in favore della società opposta.
Con comparsa depositata in data 24 settembre 2019, si costituiva in giudizio la società opposta contestando tutto quanto ex adverso dedotto e, in particolare, rilevando i) di aver pacificamene provveduto ad erogare energia elettrica a favore dell'opponente presso il sito di Lumezzane (BS), via Tufi n. 31, adempiendo regolarmente alla propria obbligazione durante l'intera durata del rapporto di somministrazione;
ii) che controparte era, invece, stata inadempiente alla propria controprestazione di pagamento delle somme azionate nel procedimento monitorio;
iii) che, quanto all'asserita erronea applicazione dell'aliquota Iva al 22%, le istanze in merito inoltrate dalla società opponente erano risultate incomplete, con la conseguente impossibilità per il cliente di usufruire del beneficio fiscale;
iv) la carenza di prova circa l'avvenuto pagamento dell'indennizzo CMOR. La società opposta chiedeva, quindi, in via preliminare, la concessione della provvisoria esecutorietà del decreto opposto e, nel merito, il rigetto dell'opposizione con conseguente conferma del medesimo decreto.
In ragione della pendenza di trattative tra le parti e su richiesta di queste la causa subiva plurimi rinvii finché, all'udienza del giorno 5 ottobre 2023, le parti davano atto della mancata formalizzazione dell'accordo e chiedevano la concessione dei termini ex art. 183, comma 6 c.p.c. Depositate le relative memorie, la causa era ritenuta matura per la decisione ed era, quindi, rinviata per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale della causa ex art. 281-sexies c.p.c. all'udienza del giorno 17 aprile
2025.
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L'opposizione è in parte fondata e deve essere accolta nei limiti che seguono.
In primo luogo, occorre premettere che nel caso di specie non hanno formato oggetto di contestazione né il titolo in forza del quale l'ingiungente ha agito in via monitoria, né le modalità di calcolo dei consumi energetici di cui alle fatture azionate.
Ciò che parte opponente ha eccepito è l'erroneità del quantum preteso dalla società odierna opposta, in quanto lo stesso sarebbe stato determinato senza tenere in considerazione né l'avvenuta emissione in data 17 aprile 2017 da parte dello stesso di una nota di credito per Controparte_1 l'importo di € 3.096,86, concernente l'erronea applicazione dell'aliquota IVA nella misura del 22% in luogo dell'aliquota IVA agevolata nella misura del 10% prevista per le imprese (cfr. doc. CP_6
2 di parte opponente), né l'avvenuto pagamento da parte di del c.d. Parte_1 pagina 3 di 5 corrispettivo Cmor per l'importo di € 5.443,57, mediante addebito in bolletta ad opera del nuovo fornitore di energia elettrica UM (cfr. doc. 4 di parte opponente).
Ebbene, ribadito che nella fattispecie non è in contestazione l'an del rapporto contrattuale intercorso tra le parti, le doglianze sollevate dagli opponenti sono fondate. Invero, la Controparte_1 ha agito in sede monitoria per ottenere l'integrale pagamento degli importi di cui alle fatture
[...]
n. 173260470473855 del 10/11/2016, n. 173260470473856 del 29/12/2016 e n. 17326047047385° del
03/03/2017, senza scorporare dalla relativa somma né l'importo oggetto della nota di credito dalla stessa emessa in data 17 aprile 2017 a rettifica dell'erronea applicazione, nelle precedenti fatture, dell'aliquota Iva (cfr. doc. 2 di parte opponente), né l'importo addebitato alla da parte Parte_1 di UM a titolo di corrispettivo Cmor (cfr. doc. 4 di parte opponente). D'altro canto, parte opposta non ha in alcun modo contestato né disconosciuto (quanto alla nota di credito) la documentazione sul punto offerta dagli opponenti, essendosi limitata ad eccepire la mancanza di prova circa l'avvenuto pagamento del corrispettivo Cmor, nonché l'incompletezza delle richieste a suo tempo trasmesse da in ordine all'erronea applicazione dell'aliquota Iva. Parte_1
Rispetto a siffatte eccezioni occorre, tuttavia, osservare come, innanzitutto, le istanze di rettifica dell'aliquota Iva trasmesse al Servizio Elettrico Nazionale da parte dell'odierna opponente - di cui è stata dedotta l'incompletezza - fossero anteriori rispetto all'emissione della nota di credito e, pertanto, necessariamente superate dall'avvenuta emissione della stessa e come, in secondo luogo, la bolletta prodotta dagli opponenti sub doc. 4, contenente l'addebito del corrispettivo Cmor, riporti la dicitura
“pagamento con addebito diretto”, sicché, in assenza di prova contraria, deve presumersi l'avvenuto pagamento dei relativi importi.
Tutto ciò rilevato, il decreto ingiuntivo n. 236/2019 emesso in data 16 gennaio 2019 dal Tribunale di
Brescia in favore di (già , deve essere Controparte_1 Controparte_2 revocato e gli opponenti e devono Parte_3 Parte_2 essere condannati, in via tra loro solidale, al pagamento in favore della società opposta del minore importo di € 7.193,55 (€ 15.733,98 - € 3.096,86 - € 5.443,57), oltre interessi ex art. 231/02 dalla scadenza di ogni singola fattura sino al saldo effettivo.
Quanto alle spese di lite, deve osservarsi che, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, il parziale accoglimento dell'opposizione a decreto ingiuntivo è “situazione idonea soltanto ad attenuare la soccombenza dell'opponente e comporta perciò una semplice riduzione delle spese a suo carico (ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c.) … secondo una proporzione che rientra nel potere discrezionale del giudice di merito” (cfr. Cass., n. 15916/2021; Cass. n. 30592/2017); ciò in quanto “anche con riguardo al giudizio di opposizione ad ingiunzione, la parte che, all'esito finale della lite, risulti vittoriosa per effetto dell'accoglimento seppure non integrale della sua domanda, non può subire la condanna al pagamento delle spese processuali sostenute dalla parte soccombente” (cfr. Cass., n. 15916/2021; conf. ex plurimis, Cass., n. 17854/2020; Cass., n. 16431/2019; Cass., n. 9587/2015; Cass., n.
2493/1986).
Pertanto, in considerazione dell'accoglimento soltanto parziale dell'opposizione proposta da
[...]
e , si ritengono nella specie sussistenti le Parte_4 Parte_2 condizioni di cui all'art. 92, comma 2 c.p.c. per compensare parzialmente le spese di lite tra le parti - che si liquidano come in dispositivo secondo i parametri medi di cui al D. Lgs. n. 55 del 2014, aggiornato con D.M. n. 147 del 13/08/2022, in vigore dal 23 ottobre 2022 - nella misura della metà e per porre la restante metà a carico degli opponenti.
P.Q.M.
Il Tribunale,
pagina 4 di 5 definitivamente pronunciando,
ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa, in parziale accoglimento dell'opposizione proposta da Parte_5
,
[...] Parte_2
revoca il decreto ingiuntivo n. 236/2019 emesso in data 16 gennaio 2019 dal Tribunale di Brescia in favore di (già , Controparte_1 Controparte_2
condanna e , in via tra loro solidale, Parte_3 Parte_2 al pagamento in favore della società opposta del minore importo di € 7.193,55, oltre interessi come indicati in motivazione,
dispone la parziale compensazione tra le parti delle spese di lite - che si liquidano per l'intero in €
118,50 per esborsi e in € 5.077,00 per compensi - in misura pari alla metà e condanna
[...]
e , in via tra loro solidale, alla rifusione in favore di Parte_3 Parte_2
(già della restante metà, oltre al Controparte_1 Controparte_2 rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Brescia, 17 aprile 2025
Il Giudice
Elisabetta Sampaolesi
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