Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 18/03/2025, n. 669 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 669 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
N. 1327/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
Sezione IV Civile
Composta dai Sigg.:
Dott. Guido MARZELLA Presidente
Dott.ssa Elena ROSSI Consigliere
Dott. Pietro REPOSSI Consigliere Aus. Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa promossa in appello con citazione da:
, (C.F. ), con il proc. dom. Avv. Armando Sessa Parte_1 C.F._1
come da mandato in calce all'atto di citazione della causa n. R.G. 503/2020 del Tribunale di
Padova,
Appellante contro
(C.F. ), in qualità di titolare firmatario dell'omonima CP_1 C.F._2
impresa individuale, con il Proc. dom. Avv. Mauro Bonato, come da mandato allegato alla comparsa di costituzione e risposta in primo grado,
Appellato
In punto: appello avverso la Sentenza n. 872/2023 emessa in data 4.5.2023 dal Tribunale di
Padova in data 4.5.2023.
CONCLUSIONI
Parte appellante all'udienza di precisazione delle conclusioni del 12.6.2024 concludeva come da foglio di p.c.: “A) dichiari l'esclusiva responsabilità del sig. dei danni CP_1
tutti subiti dall'istante, in via principale ex art. 2050 c.c. ed in subordine ex art. 2043 c.c.; B) per l'effetto, condanni il convenuto al risarcimento dei danni come accertati mediante C.T.U.
e quantificati in € 26.396,30 o a quella diversa somma stabilita dall'adita Corte, oltre interessi
1
C) condanni, altresì,
l'appellato, alle spese del doppio grado, con attribuzione al procuratore antistatario.”
Parte appellata all'udienza di precisazione delle conclusioni del 12.6.2024 concludeva come da foglio di p.c.: “Il sottoscritto Avv. Mauro Bonato procuratore di in CP_1
ottemperanza all'ordinanza 13.01.2024 dell'intestata Corte, ribadisce ed insiste su quanto dedotto, eccepito e sulle conclusioni assunte nella comparsa di costituzione in appello in atti e chiede che venga rimessa la causa in decisione essendo già stato ottemperato alla concessione dei termini ex art. 352 primo co. cpc.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 17.1.2020 conveniva in giudizio Parte_1
avanti al Tribunale di Padova titolare firmatario dell'omonima ditta CP_1 individuale, al fine di ottenere il risarcimento di tutti i danni subiti a causa del sinistro patito presso il Luna Park Adriatico a Bibione (VE) in data 24.8.2017.
In particolare, l'attore asseriva:
- che nelle predette circostanze di tempo e di luogo si trovava presso la giostra
“Autoscontro”, gestita dal CP_1
- che la predetta giostra consisteva in una pista di forma rettangolare, nella quale diverse vetturette a propulsione elettrica (il cui flusso veniva erogato o interrotto con un comando posto nel gabbiotto ubicato su un lato della pista, dall'addetto al funzionamento della giostra) condotte dagli utenti, venivano lanciate l'una contro l'altra per provocarne la collisione,
- che alle ore 21.15 circa, al termine di uno dei turni effettuati, mentre le vetturette erano ferme per consentire la salita/discesa degli utenti, il Pt_1
entrava nella pista e raggiungeva il figlio che si trovava in una di Per_1
queste,
- che mentre si accingeva a prendere a posto a fianco del proprio figlio, la giostra riprendeva a funzionare ed un'altra vetturetta lo colpiva violentemente al piede destro, provocandone la caduta,
- che l'accaduto avveniva a circa cinque metri dalla postazione di controllo della giostra e, nonostante le forti grida di dolore del , l'addetto non Pt_1
interrompeva prontamente il funzionamento,
2 - che solo a seguito di reiterate richieste della moglie e del cognato dell'attore, il funzionamento della giostra era poi sospeso e il veniva soccorso e Pt_1
trasportato in autoambulanza presso il P.S. dell'Azienda ULSS N. 4 Veneto
Orientale, dove gli veniva diagnosticata una “sospetta frattura piede DX”,
- che successivamente il paziente veniva trasportato dalla moglie e dal cognato presso l'Azienda Universitaria Integrata di Udine, dove veniva ricoverato il giorno 25.8.2017 con diagnosi di “frattura di uno o più ossa del tarso e del metatarso”, quindi sottoposto ad intervento chirurgico di riduzione con fili di
Kirshner e fasciotomia il giorno 30.8.2017 ed infine dimesso in data 2.9.2017 con la seguente diagnosti: “Trauma da schiacciamento piede dx con sindrome compartimentale, lussazione della metatarso falangea, frattura diafasaria del
2/5 metatarso”,
- che con pec inviata in data 14.11.2018 dall'Avv. Armando Sessa, aveva chiesto invano al Sig. l risarcimento dei danni subiti. CP_1
Si costituiva in giudizio parte convenuta, chiedendo il rigetto delle domande attoree. All'esito del deposito delle memorie ex art. 183, comma 6 C.p.c., venivano accolte le istanze istruttorie formulate dall'attore e, di conseguenza, all'udienza del 10.2.2022 erano escussi i testi ed assunto l'interrogatorio formale del convenuto.
La causa veniva altresì istruita mediante l'espletamento di CTU medico-legale sulla persona dell'attore, in seguito alla quale era accertato un danno biologico, quantificato in una riduzione della validità psico-fisica del 9%, nonché un danno per inabilità lavorativa assoluta di 190 giorni, così suddiviso: 10 giorni di invalidità temporanea al 100%, 60 giorni di invalidità temporanea al 75%, 30 giorni di invalidità temporanea al 50%, 60 giorni di invalidità temporanea al 25%, 30 giorni di invalidità temporanea al 10%. Inoltre, il CTU accertava una sofferenza psico-fisica patita dall'attore di grado elevato per i primi dieci giorni, di grado medio per i successivi 60 giorni, e di grado medio lieve per gli ulteriori 120 giorni, pure chiarendo che il , di professione operaio saldatore, aveva subito una diminuzione Pt_1
della capacità lavorativa specifica, per la difficoltà nell'utilizzo di scarpe antinfortunistiche sul lavoro. Sicché, alla luce di quanto accertato dal CTU, il danno subito dall'attore veniva quantificato nella somma di Euro 26.396,30.
Con provvedimento del 16.3.2023 il Giudice rinviava la causa ai sensi dell'art. 281 sexies
C.p.c. e, all'esito della discussione, emanava la Sentenza n. 872/2023 emessa e pubblicata
3 in data 4.5.2023, in forza della quale il Tribunale di Padova così statuiva: “Rigetta le domande attoree. Condanna l'attore a rifondere al convenuto le spese di giudizio, liquidate in euro
6.164,00 per compenso professionale, oltre accessori di legge e spese generali. Pone le spese di ctu definitivamente a carico dell'attore.”
Con atto di citazione in appello notificato in data 10.7.2023, impugnava il Parte_1 predetto provvedimento per i seguenti motivi:
- Erronea applicazione dell'art. 2050 C.c. ed illogica motivazione;
- Erronea applicazione dell'art. 2043 C.c.
Con comparsa depositata il 3.11.2023 si costituiva in giudizio parte appellata chiedendo, preliminarmente, l'inammissibilità dell'appello nonché, in via principale nel merito, il rigetto dell'opposto gravame con contestuale conferma del provvedimento di primo grado.
A seguito della prima udienza celebratasi in data 6.12.2023, la Corte d'Appello di Venezia fissava l'udienza del 28.11.2024 (successivamente anticipata al 12.6.2024) assegnando i termini di cui all'art. 189 c.p.c. per note di udienza, comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il affida l'appello ad un unico motivo di censura in cui vengono distinti due Pt_1
argomenti di critica.
Con il primo, l'appellante, assumendo la responsabilità del convenuto ex art. 2050 C.c., lamenta l'erronea valutazione relativa alla ritenuta non pericolosità dell'attività di autoscontro e circa l'interpretazione del comportamento da lui tenuto in occasione del sinistro, in conseguenza del quale, venendo investito da una vettura all'interno della pista, aveva subito lesioni valutate dal perito di parte nella percentuale del 9% di IP, oltre temporanea certificata e danni di natura patrimoniale.
Si lamenta, in primis, che il Tribunale abbia considerato l'attività di autoscontro come pericolosa solo in relazione agli urti tra le vetturette di cui è composta, e non con riguardo all'idoneità a costituire reale pericolo per le persone che dovessero trovarsi all'interno della pista, come era avvenuto nel caso di specie.
L'attività era da considerarsi tale, così come del resto aveva ammesso il titolare in sede di interrogatorio formale, in quanto egli, entrato nella piattaforma per comunicare con il figlio a giostra ferma, era stato appunto investito da una delle vetturette che si erano Per_1
rimesse in moto a causa della improvvisa ripartenza del giro successivo e che procedeva per
4 inerzia dopo che il gestore, avvedutosi della sua presenza in pista, aveva fermato l'impianto, ciò che dimostrava la pericolosità intrinseca dei dispositivi impiegati.
Osserva inoltre l'appellante, con un secondo argomento di critica, che il Tribunale non avrebbe considerato che i cartelli di avvertimento a non impegnare la pista per il pubblico astante non erano facilmente visibili e che la piattaforma non era presidiata da barriere atte ad impedire che gli spettatori potessero, anche accidentalmente, impegnare l'area di circolazione delle vetture, e che la condotta del gestore, antecedente a quella posta in essere dal danneggiato, doveva considerarsi fondante la responsabilità ex art. 2043 C.c. in quanto idonea a generare la situazione di pericolo per le persone.
Obietta parte appellata che la domanda di accertamento della responsabilità ex art. 2050
C.c. era da considerarsi nuova, e per ciò stesso inammissibile, prima ancora che infondata per difetto di prova specifica, dato che per la giurisprudenza la responsabilità per esercizio di attività pericolose implica l'accertamento di presupposti di fatto diversi da quelli propri della responsabilità per fatto illecito prevista dall'art. 2043 c.c., onde la domanda che ha per oggetto l'accertamento del primo tipo di responsabilità deve essere considerata diversa e nuova rispetto a quella che ha per oggetto la normale responsabilità per fatto illecito o per custodia.
Riesaminati gli atti ed i verbali di causa il Collegio concorda che gli elementi addotti dall'appellante non possano condurre ad una riforma della decisione adottata per il caso di specie, la quale risulta esente da vizi di carattere logico e giuridico.
L'istanza volta all'accertamento della responsabilità ex art. 2050 C.c., nella fattispecie, non costituiva domanda nuova rispetto a quella allegata in esordio dall'appellante, ed è da considerarsi ammissibile nel presente grado d'appello in quanto introdotta nei termini assertivi della prima memoria ex art. 183 comma 6 C.p.c. n. 1 e contenuta nelle conclusioni di grado.
Sul punto, va allora osservato che l'art. 2050 C.c. si riferisce propriamente sia alle attività pericolose tipizzate, nel codice o in leggi speciali, sia a quelle che siano comunque tali per la loro attitudine a produrre un rischio (attività pericolose atipiche), il che può consentire di affermare che esso si applichi anche all'attività di autoscontro in quanto caratterizzata da modalità di esercizio della giostra che presuppongono l'entrare in gioco di dinamiche e di forze tali da poter causare, con una certa probabilità, il verificarsi di lesioni, sia nei confronti di coloro, assai spesso minori di età, che si avvalgono delle vetturette, sia di coloro che li
5 accompagnano e che spesso sono tenuti ad entrare in pista per rifornirli di gettone onde poter continuare il gioco.
La giurisprudenza ha poi da tempo affermato che la responsabilità ex art. 2050 C.c. ha natura oggettiva ed implica una presunzione di colpevolezza. Secondo Cass. civ. ord. n.
16170/2022, peraltro, detta presunzione può essere vinta con la dimostrazione di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno, non bastando la prova negativa di non aver commesso alcuna violazione delle norme di legge o di comune prudenza, ma occorrendo quella positiva di avere impiegato ogni cura o misura volta ad impedire l'evento dannoso, di guisa che anche il fatto del danneggiato o del terzo può produrre effetti liberatori se per la sua incidenza e rilevanza sia tale da escludere, in modo certo, il nesso causale tra attività pericolosa e l'evento e non già quando costituisce elemento concorrente nella produzione del danno, inserendosi in una situazione di pericolo che ne abbia reso possibile l'insorgenza a causa dell'inidoneità delle misure preventive adottate.
Va quindi considerato come i testi di parte convenuta e , Testimone_1 Testimone_2
sentiti sui capitoli 7 e 8 della memoria istruttoria ex art.183 n.2 c.p.c., abbiano riferito:
- da un lato, che il era entrato in pista quando le vetture erano in Pt_1
movimento,
- d'altro lato, che prima del riavvio della giostra erano state attivate, da parte del tre campanelle di preavviso e un avviso verbale di liberare la pista. CP_1
Mentre, a sua volta, il teste attoreo ha precisato che il entrava Testimone_3 Pt_1
all'interno della pista solo qualche frazione di secondo prima che la giostra ripartisse.
Ciò significa allora che l'attore, essendosi introdotto solo all'ultimo istante sulla pista, senza avvisare il gestore e quando già le campanelle erano suonate e l'avviso di sgomberare l'area era stato dato - probabilmente essendosi accorto del fatto che il figlio non aveva più gettoni e che rischiava di rimanere fermo senza potersi sottrarre agli urti delle altre vetturette – abbia assunto volontariamente su di sé il rischio di tale spericolata condotta, tale, per la sua repentinità ed imprevedibilità, da interrompere il nesso causale tra l'esercizio della giostra ed il prodursi del danno, legittimando il convincimento che il avesse, da parte sua, CP_1
adottato in via preventiva tutte le misure a propria disposizione per evitare il verificarsi del sinistro.
Ciò che, ad avviso del Collegio, concorre ad integrare la prova richiesta dal precedente giurisprudenziale ex ante riportato, di avere, da parte del titolare della giostra, impiegato
6 tutte le misure atte ad impedire l'evento lesivo oggetto di causa, nonché della verificazione di un elemento concorrente ed esclusivo nella produzione del danno - rappresentato dall'inaspettato ingresso sulla pista da parte del danneggiato proprio al momento della ripresa del movimento delle vetturette - ascrivibile esclusivamente a fatto e colpa del e concretamente incidente sulla dinamica del sinistro così da escludere il nesso Pt_1 causale tra attività pericolosa ed evento stesso.
Parimenti, risultano generiche le doglianze mosse a proposito della non visibilità dei cartelli di avvertimento, di cui comunque i testi di parte convenuta hanno riferito la presenza, o della mancata predisposizione di transenne, da ritenersi un fuor d'opera in presenza di soggetti comunque ben capaci di intendere e di volere e quindi di rendersi conto, in forza del principio di auto-responsabilità, dei rischi correlati a condotte del genere di quella posta in essere dall'odierno appellante.
Conseguendone, conclusivamente, l'impossibilità di ascrivere al gestore alcun titolo di responsabilità ex art. 2043, 2051 o 2050 c.c., così come correttamente ritenuto dal Tribunale di Padova. Dal che precede discende il rigetto dell'appello e l'assorbimento dei motivi di gravame incidentale svolti dall'appellato in via condizionale.
Le spese seguono la soccombenza dell'appellante e vengono liquidate come da dispositivo che segue in base ai valori medi della tariffa professionale, fatta applicazione dell'onere del doppio contributo, per il quale sussistono i presupposti di legge.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Venezia, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la Sentenza n. 872/2023 emessa in data 4.5.2023 dal Tribunale di Padova in data 4.5.2023, così decide:
- rigetta l'appello e conferma la sentenza appellata;
- condanna l'appellante a rifondere a parte appellata Parte_1 [...]
le spese legali del presente grado di giudizio che liquida in € 3.996 per CP_2
compensi, oltre rimborso forfetario del 15%, IVA e Cpa come per legge;
- dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, ai sensi dell'art. 13, I comma quater, d.p.r. n. 115/2002.
Così deciso in Venezia in camera di consiglio il 29.1.2025.
7 Il Consigliere Ausiliario Est.
Dott. Pietro Repossi
Il Presidente
dott. Guido Marzella
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