Decreto cautelare 4 ottobre 2023
Ordinanza cautelare 9 novembre 2023
Sentenza 17 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Cagliari, sez. I, sentenza 17/04/2026, n. 693 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Cagliari |
| Numero : | 693 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00693/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00692/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 692 del 2023, proposto da
Grig - Gruppo di Intervento Giuridico, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Carlo Augusto Melis Costa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Autonoma della Sardegna, non costituita in giudizio;
Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Cagliari, domiciliataria ex lege in Cagliari, via Nuoro n. 50;
nei confronti
Comune di Arbus, non costituito in giudizio;
e con l'intervento di
ad adiuvandum:
Movimento Non Violento - Sardegna, Comitato A Foras, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dagli avvocati Paolo Pubusa, Giulia Lai, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Associazione Assotziu Consumadoris Sardigna Onlus, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Paolo Pubusa, Giulia Lai, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
dell’atto del Ministro della difesa n. D40/40.001 del 1° agosto 2023, recante il calendario delle esercitazioni militari in Sardegna nel secondo semestre 2023, con riferimento specifico alle attività addestrative programmate presso i poligoni di Capo Teulada e di Capo Frasca.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 aprile 2026 il dott. LE RR e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. L’associazione ricorrente Gruppo d’Intervento Giuridico (Grig), quale associazione ambientalista riconosciuta ex art. 13 della legge n. 349/1986 e s.m.i ha impugnato il provvedimento n. D40/40.001 del 1° agosto del 2023 del Ministro della Difesa, recante il programma di utilizzazione per il 2° semestre 2023 dei poligoni militari demaniali di competenza delle Forze Armate ubicati sul territorio della Regione Autonoma della Sardegna.
2. Tale atto, che ha rappresentato essere stato adottato in presenza del parere contrario dei componenti del Comitato misto paritetico designati dalla Regione, è impugnato per le seguenti ragioni di illegittimità.
2.1. Deduce la ricorrente la violazione del principio di precauzione ed eccesso di potere, nella parte in cui lo stesso, pur in assenza di Valutazione di Incidenza Ambientale, ha consentito le attività di addestramento (senza prendere in considerazione la possibilità, pure rappresentata all’amministrazione in sede procedimentale) di localizzare le stesse sempre in area di demanio militare, ma fuori dei confini dell’area S.I.C. e, in ogni caso, senza dettare adeguate prescrizioni (ciò con riferimento in particolare al S.I.C. di Isola Rossa e Capo Teulada e alla Z.P.S. di “ Corru d’Ittiri “ e “San Giovanni” per le attività nei poligoni di Capo Teulada e di Capo Frasca, quest’ultimo adiacente alla Z.P.S.).
Afferma la ricorrente che manca, quindi, la doverosa spiegazione delle concrete ragioni della indicata impossibilità pratica per le Forze Armate di delocalizzare, modificare o ridurre almeno le attività addestrative di maggiore impatto ambientale.
2.3. È decisiva poi la mancanza della VINCA, che va effettuata prima di qualsivoglia decisione definitiva in ordine alla prosecuzione delle attività addestrative da svolgersi nel poligono.
3. Resiste in giudizio il Ministero della Difesa, che ha richiesto il rigetto del ricorso siccome infondato.
4. Si sono costituiti, con atto di intervento ad adiuvandum , il Movimento non violento – Sardegna, l’Associazione Assotziu Consumadoris Sardigna Onlus, il Comitato A Foras, che hanno richiesto l’accoglimento del ricorso, ritenendo di essere legittimati all’intervento sulla base dei rispettivi statuti.
5. Con ordinanza cautelare n. 266 del 9 novembre 2023 è stata respinta l’istanza di sospensione dell’efficacia dell’atto impugnato, in quanto:
“ Considerato:
che il decreto impugnato n. D40/40.001 del 1° agosto del 2023, recante il programma di utilizzazione per il 2° semestre 2023 dei poligoni militari demaniali di competenza delle Forze Armate ubicati sul territorio della Regione Autonoma della Sardegna, è stato adottato dal Ministro della Difesa, in presenza del parere contrario dei componenti del Comitato misto paritetico designati dalla Regione, nell’esercizio delle prerogative attribuite al Ministro dall’art. 322, comma 5, del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell’ordinamento militare - COM) che dispone testualmente:
“Il Comitato è consultato semestralmente su tutti i programmi delle esercitazioni a fuoco di reparto o di unità, per la definizione delle località, degli spazi aerei e marittimi regionali, del tempo e delle modalità di svolgimento, nonché sull'impiego dei poligoni della regione. Se la maggioranza dei membri designati dalla regione si esprime in senso contrario, sui programmi di attività addestrative decide in via definitiva il Ministro della difesa”;
che il decreto stesso evidenzia ragioni di primario interesse nazionale – ampiamente illustrate anche nella memoria difensiva dalla difesa erariale - in ordine allo svolgimento delle attività programmate per cui è causa in quanto necessarie ad assicurare sia il rispetto, da parte dello Stato italiano, di impegni internazionali assunti, e sia il livello di addestramento necessario all’impiego operativo delle nostre Forze Armate nelle missioni (nazionali e internazionali) assegnate;
che nel nostro ordinamento giuridico le anzidette esigenze di difesa nazionale, correlate all’assunzione di responsabilità insita nel provvedimento ministeriale consentito dal precitato art. 322, comma 5, del Codice dell’ordinamento militare, assumono rilevanza preponderante, come del resto desumibile dalla disposizione di cui all’art. 356, comma 1, del COM, in base al quale “Fatto salvo quanto disposto dagli articoli seguenti, e ove non diversamente disposto dalle norme in materia ambientale, ai beni e alle attività dell'amministrazione della difesa e delle Forze armate si applicano le vigenti norme in materia di ambiente nei limiti di compatibilità con gli speciali compiti e attività da esse svolti, tenuto conto delle insopprimibili esigenze connesse all'utilizzo dello strumento militare. I limiti di compatibilità e le esigenze connesse all'utilizzo dello strumento militare sono valutate dai competenti organismi militari sanitari e tecnici” e dall’art. 5, comma 9, dello stesso D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357, intitolato “Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche”, per il quale, ove anche fosse stata richiesta la VINCA, “Qualora, nonostante le conclusioni negative della valutazione di incidenza sul sito ed in mancanza di soluzioni alternative possibili, il piano o l'intervento debba essere realizzato per motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, inclusi motivi di natura sociale ed economica, le amministrazioni competenti adottano ogni misura compensativa necessaria per garantire la coerenza globale della rete «Natura 2000» e ne danno comunicazione al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio per le finalità di cui all'articolo 13”;
che pertanto, nella vicenda in esame, in punto di periculum in mora, deve ritenersi predominante l’esigenza delle Forze armate di portare a compimento le esercitazioni in corso di svolgimento (programmate fino al 21 dicembre 2023), e ciò tenuto conto anche che nelle conclusioni della Relazione dell’ISPRA (allegato 1 delle produzioni dell’Avvocatura dello Stato del 27 ottobre 2023), pur evidenziandosi profili di criticità ambientali, si afferma che “Gli elementi raccolti in ambito SNPA non evidenziano, ad oggi, una situazione nella quale sia possibile individuare, come conseguenza dei fatti oggetto delle imputazioni, impatti sulle risorse naturali tali da integrare fattispecie di danno ambientale”;
che in punto di fumus boni juris non può che essere riservata alla fase di merito ogni approfondimento sulla necessità effettiva della VINCA in ordine al provvedimento impugnato (che riguarda la mera calendarizzazione delle giornate di attività addestrative delle Forze Armate all’interno di un Poligono militare demaniale permanente), destinato evidentemente a periodiche riadozioni, o se le valutazioni di incidenza ambientale auspicate dalla parte ricorrente e dalle associazioni intervenienti dovessero piuttosto riguardare, a monte, la fase antecedente di programmazione di interventi di esercitazione militare su siti di riconosciuto pregio ambientale, nel contemperamento con la specificità dei compiti e delle attività svolti dalle Forze armate e con le insopprimibili esigenze connesse all’utilizzo dello strumento militare; ”.
6. Con ordinanza cautelare n. 4964 del 11 dicembre 2023 il Consiglio di Stato, sez. V, ha respinto l’appello cautelare, in quanto “ Considerato che alla base degli atti impugnati vi sono ragioni di primario interesse nazionale e che le esercitazioni militari programmate sono funzionali alle esigenze di difesa e all’adempimento degli impegni internazionali dello Stato;
Considerato altresì che – in assenza di un evidente ed immediato pregiudizio per gli habitat e le specie tutelati presenti nel sito interessato dalle esercitazioni - correttamente il T.a.r. abbia riservato alla fase di merito l’approfondimento sulla necessità effettiva della VINCA ”.
7. All’udienza pubblica del 15 aprile 2026, in vista della quale l’amministrazione ha depositato una memoria difensiva e l’interveniente Movimento Non violento Sardegna ha depositato memoria e replica, la causa è stata trattenuta in decisione.
8. Il ricorso, come da avviso reso alle parti in udienza ex art. 73, comma 3 c.p.a., è evidentemente ormai improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, in quanto il provvedimento impugnato ha ormai definitivamente cessato di produrre effetti giuridici.
In merito, può richiamarsi la giurisprudenza della Sezione in relazione all’impugnazione dei piani venatori annuali, la quale ha evidenziato, da un lato, che “ la sopravvenuta cessazione degli effetti dell’atto impugnato per il mutamento della situazione di fatto o di diritto presente al momento della proposizione del ricorso determina l’improcedibilità dello stesso ”; dall’altro, che “ l’utilità derivante dall’eventuale annullamento in parte qua del calendario venatorio può e deve essere riferita all’atto impugnato e non a futuri ed eventuali atti a fronte dei quali deve escludersi che il potere sia stato esercitato: l’effetto conformativo, infatti, potrebbe manifestarsi soltanto nel momento di riesercizio del potere (su cui strumentalmente si esercita l’effetto vincolante del giudicato), ossia all’interno della sola vicenda amministrativa esaminata (e quindi toccata dalla statuizione caducatoria) e dei seguiti di essa ” e che “ in altri termini, essendo il calendario venatorio adottato ciclicamente, con cadenza annuale, non sia possibile configurare un interesse da una pronuncia di merito in grado di incidere, sotto il profilo conformativo, sull’attività amministrativa futura che dovrà svolgersi per l’anno successivo, in ragione del chiaro disposto dell’art. 34, comma 2, c.p.a., a tenore del quale “in nessun caso il giudice può pronunciare con riferimento a poteri amministrativi non ancora esercitati ” (cfr. T.a.r. Sardegna, sez. I, 10 marzo 2023, n. 78 ed ivi numerosi riferimenti giurisprudenziali ulteriori).
9. Le considerazioni ora espresse, mutatis mutandis , sono evidentemente applicabili anche al caso di specie, posto che l’atto impugnato disciplina(va) solo le esercitazioni militari nel secondo semestre del 2023 e che al Collegio è preclusa qualsiasi statuizione in termini generali e astratti atta a orientare il futuro esercizio del potere della p.a., dato il divieto ex art. 34, comma 2 c.p.a.
D’altronde, “ il mero interesse alla conoscenza della legittimità di un provvedimento amministrativo che abbia cessato di produrre effetti non può essere considerato, sic et simpliciter, un interesse alla decisione del ricorso, nel sistema vigente di giurisdizione soggettiva e non oggettiva ” (T.a.r. Sardegna, sez. I, 21 febbraio 2023, n. 110).
10. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, ex art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., pur potendosi compensare le spese del giudizio in ragione della particolarità della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 15 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
Giulia RI, Presidente
Antonio Plaisant, Consigliere
LE RR, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LE RR | Giulia RI |
IL SEGRETARIO