Articolo 4 della Legge 2 marzo 1974, n. 72
Articolo 3Articolo 5
Versione
9 aprile 1974
Art. 4.
L'attestato indicato al precedente articolo 3 e' rilasciato al personale addetto ai servizi complementari di bordo, con qualifica di assistente di volo qualora abbia compiuto il 18° anno di eta';
sia iscritto all'Ente nazionale della gente dell'aria, nel registro del personale addetto ai servizi complementari di bordo;
abbia superato la visita medica di idoneita' al volo, in base alle vigenti disposizioni;
abbia effettuato durante la fase di addestramento in regolare servizio di linea almeno 300 ore di volo in una delle categorie di cui al precedente articolo 2 e sostenuto, con esito favorevole:
la prova di comportamento in cabina nei casi di emergenza per incendio, mancata uscita del carrello, mancato decollo, mancato atterraggio e per ammaraggio;
la prova di conoscenza della funzionalita' e dell'efficienza delle apparecchiature esistenti a bordo per la sicurezza dei passeggeri;
l'esame di pronto soccorso per la pratica della respirazione artificiale e per la conoscenza del comportamento nei casi di emorragie, fratture, lussazioni, ustioni, parti, crisi nervose e casi simili;
un colloquio nel quale il candidato deve dimostrare di conoscere la lingua inglese in maniera adeguata allo svolgimento dei propri compiti.
In base alle vigenti disposizioni la validita' dell'attestato e' subordinata al controllo periodico biennale dell'idoneita' fisica al volo fino al 40° anno di eta', e al controllo periodico annuale oltre tale eta'.
La validita' dell'attestato ha termine qualora il possessore cessi di svolgere le specifiche mansioni di assistente di volo per un periodo superiore ai tre mesi, salvo i casi di malattia, infortunio o aspettativa.
Entrata in vigore il 9 aprile 1974