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Sentenza 25 agosto 2025
Sentenza 25 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 25/08/2025, n. 511 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 511 |
| Data del deposito : | 25 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Milano
Sezione Lavoro
N. R.G. 1386/2024
La Corte d'Appello di Milano, Sezione Lavoro, in persona dei magistrati:
Dott.ssa Maria Rosaria Cuomo Presidente
Dott.ssa Benedetta Pattumelli Consigliera
Dott.ssa Giulia Dossi Consigliera Rel. all'udienza dell'11 giugno 2025 ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente
SENTENZA nella causa in grado d'appello in materia di lavoro avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 3477/2024 (est. Atanasio), promossa da
Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. Guido Marone, presso il cui studio in Napoli, via L. Giordano n. 15, è elettivamente domiciliato,
- APPELLANTE - contro
Controparte_1 contumace,
- APPELLATO-
I procuratori delle parti, come sopra costituite, hanno precisato le seguenti
CONCLUSIONI
Appellante: “Voglio codesta on.le Corte di Appello adita, in funzione del Giudice del Lavoro, previa fissazione dell'udienza ai sensi dell'art. 435 cod. proc. civ., accogliere il presente gravame e, per l'effetto, in riforma della sentenza del Tribunale di Milano, Sez. Lavoro, G.L. dott. R. Atanasio, n. 3477/2024 depositata in data 21.06.2024 nel giudizio iscritto al R.G. n. 7107/2023, accogliere integralmente la domanda proposta riconoscendo il diritto al risarcimento dei danni patititi in conseguenza della ingiusta e illegittima reiterazione degli incarichi di supplenza annuale conferiti ininterrottamente all'odierno appellante dall'a.s. 2016/2017 all'a.s. 2022/2023, con ogni connessa statuizione di condanna. Con le conseguenze di legge anche in ordine a diritti, onorari e spese di giudizio in relazione al presenta grado di appello, da liquidare in favore del procuratore costituito dichiaratosi antistatario”.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
Con sentenza pubblicata il 21 giugno 2024 il Tribunale di Milano in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa n. 7107/2023 R.G. promossa da contro il , ha Parte_1 Controparte_1 respinto le domande del ricorrente, il quale agiva per sentir accertare l'illegittimità dei contratti a termine reiteratamente stipulati con l'amministrazione scolastica per lo svolgimento di incarichi di supplenza annuale a copertura di posti nell'organico di diritto e/o di fatto e condannare il al risarcimento del danno, da liquidarsi CP_1 mediante corresponsione di un'indennità omnicomprensiva compresa tra un minimo di 2,5 e un massimo di 12 mensilità.
Nel ricorso introduttivo del giudizio ha esposto di essere Parte_1 docente precario che da anni opera alle dipendenze dell'amministrazione scolastica statale, destinatario di reiterati incarichi di contratti di lavoro a tempo determinato per la copertura del fabbisogno in organico. Nello specifico ha dichiarato di avere stipulato con il i seguenti contratti a tempo determinato: CP_1
- in data 15 novembre 2016 con l'Istituto “Paolo e Larissa Pini” di Milano per il conferimento della supplenza relativa all'a.s. 2016/2017;
- in data 26 ottobre 2017 con l'Istituto “Paolo e Larissa Pini” di Milano per il conferimento della supplenza relativa all'a.s. 2017/2018;
- in data 22 ottobre 2018 con l'Istituto “Paolo e Larissa Pini” per il conferimento della supplenza relativa all'a.s. 2018/2019;
- in data 9 ottobre 2019 con l'Istituto “Paolo e Larissa Pini” di Milano per il conferimento della supplenza relativa all'a.s. 2019/2020;
- in data 14 ottobre 2020 stipulato con l'Istituto “Paolo e Larissa Pini” di Milano per il conferimento della supplenza relativa all'a.s. 2020/2021;
- in data 8 settembre 2021 con l'Istituto “G.B. Perasso” per il conferimento della supplenza relativa all'a.s. 2021/2022;
- in data 12 settembre 2022 con l'Istituto “G.B. Perasso” di Milano per il conferimento della supplenza relativa all'a.s. 2022/2023. Ha dedotto che il reiterato conferimento di incarichi di supplenza da parte dell'amministrazione scolastica, in quanto complessivamente superiore al periodo massimo sancito dall'ordinamento euro-unitario e dall'ordinamento nazionale, configurava un comportamento abusivo ai sensi della clausola 5 dell'Accordo Quadro
pag. 2/12 allegato alla Direttiva 1999/70/CE, con conseguente obbligo di risarcimento del c.d. danno eurounitario.
Costituendosi ritualmente nel primo grado di giudizio, il
[...]
ha contestato la fondatezza delle deduzioni e domande Controparte_1 avversarie, di cui ha chiesto il rigetto.
Il giudice di prime cure, ricostruiti i fatti, esaminata la normativa di riferimento e richiamata giurisprudenza della Corte di Giustizia, della Corte Costituzionale e della
Corte di Cassazione in tema di contratti a termine del personale scolastico, ha respinto il ricorso con la seguente motivazione: “nel caso di specie il ricorrente ha dedotto e provato di avere instaurato 7 contratti a termine con il a far tempo dall'a.s. CP_1
2016/17 in poi. Tuttavia preliminarmente occorre prendere in considerazione solo i sei contratti successivi al primo in quanto questo è stato stipulato su organico di fatto avendo scadenza al 30.6.2017 e pertanto, secondo quanto si è detto con la giurisprudenza esaminata, non può essere considerato posto vacante e disponibile su organico di diritto come invece gli altri sei successivi. A ciò deve aggiungersi che, come correttamente osservato dal , sono CP_1 stati indetti molteplici concorsi da parte dell'amministrazione, nel corso degli anni
2016, 2018 e 2020 al fine di consentire ai docenti di cessare la condizione di precarizzazione e non può certo il rispondere per il fatto che il ricorrente non CP_1 sia riuscito a sfruttare tali occasioni per l'assunzione a tempo indeterminato ponendo fine al proprio stato di precario. Difatti, una delle ragioni che ha fatto affermare la illegittimità del sistema è stato individuato dalla giurisprudenza nella mancata indizione di concorsi, atti a stabilizzare i docenti precari, almeno con una cadenza triennale.
Nel caso che ci occupa i concorsi sono stati effettivamente banditi con la cadenza prevista e solo il mancato superamento degli stessi da parte del ricorrente (o, addirittura la sua mancata partecipazione) deve ritenersi essere il motivo della sua mancata stabilizzazione”.
Avverso la sentenza ha proposto appello . Parte_1
Con un unico articolato motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 416 c.p.c.; motivazione incongrua e perplessa;
erronea applicazione dei principi espressi dalla Corte di Cassazione e dalla Corte Costituzionale in tema di illecito comunitario per illegittima reiterazione di incarichi di supplenza.
Critica la pronuncia per avere ritenuto che i sei contratti stipulati ininterrottamente dall'a.s. 2017/2018 all'a.s. 2022/2023, relativi a supplenze sul sostegno per la copertura di posti vacanti e disponibili (con termine al 31 agosto), non integrerebbero un'ipotesi di illecito comunitario per violazione della direttiva
1999/70/CE, in quanto il Ministero resistente avrebbe bandito concorsi utili a “far cessare la condizione di precarizzazione”.
pag. 3/12 Deduce che il resistente - nella memoria tardivamente prodotta in CP_1 quanto depositata ben oltre il termine di cui all'art. 416 c.p.c., con le inevitabili decadenze processuali - aveva offerto in comunicazione soltanto il d.D.G. 1 febbraio
2018 n. 85, recante lex specialis della procedura concorsuale riservata ex art. 17, comma 2, lett. b), d.lgs. 13 aprile 2017 n. 59.
Pertanto, a parere di parte appellante, anche a voler prescindere dalla manifesta inammissibilità della produzione documentale avversaria, le eccezioni difensive spiegate dal risultavano del tutto indimostrate, non essendo stata CP_1 fornita al giudice la possibilità di valutare i meccanismi selettivi relativi alle altre due procedure menzionate da controparte (concorso ordinario 2016 e concorso straordinario 2020). Inoltre, nell'ottica del gravame:
- non rileva la procedura concorsuale ordinaria del 2016, dal momento che, oltre a configurarsi come concorso ordinario, era antecedente alla maturazione dei periodi di servizio precario da parte dell'odierno appellante, essendo stata indetta con d.D.G. 23 febbraio 2016 n. 106, ossia in epoca precedente al conferimento della prima supplenza;
- la procedura selettiva disciplinata dal d.D.G. 1 febbraio 2018 n. 85 “si rivela niente affatto pertinente rispetto alla vicenda di cui è causa, trattandosi di un concorso riservato ai soli docenti muniti dell'abilitazione all'insegnamento conseguita entro il 31.05.2017, di talché non incideva in alcun modo il possesso dell'anzianità di servizio maturata e, quindi, è indiscutibile che non fosse di certo diretta a perseguire obiettivi di stabilizzazione del personale precario”;
- in ultimo, il concorso straordinario indetto nel 2020 si connotava come iter concorsuale altamente selettivo e meritocratico, nel quale l'anzianità di servizio costituiva soltanto un requisito di ammissione, in quanto la procedura da un lato, imponeva il superamento di una rigorosa prova scritta sul programma d'esame previsto per i concorsi ordinari con un'elevata soglia di punteggio minimo (7/10), e, dall'altro, era finalizzata alla compilazione di una graduatoria di soli vincitori per l'assegnazione di un numero contingentato di posti: pertanto, “la selezione de qua non presentava quella caratteristica necessaria che anche la Suprema Corte aveva indicato come elemento imprescindibile per connotare le procedure riparatorie dell'illecito comunitario, ossia la stretta connessione causale tra l'anzianità di servizio maturato e la stabilizzazione del personale precario”. Parte appellante si duole che il giudice di prime cure non abbia esaminato le concrete modalità di espletamento delle selezioni evocate dall'amministrazione scolastica.
Ritiene la pretesa risarcitoria derivante dall'illegittima reiterazione delle supplenze “incontrovertibile con riguardo ai contratti a tempo determinato con pag. 4/12 termine al 31.08, evidentemente stipulati per la copertura di posti vacanti e disponibili sul sostegno, trattandosi di incarichi conferiti rispetto a disponibilità presenti nell'organico di diritto, sicché le relative esigenze organizzative erano ovviamente stabili e certe in quanto oggetto di programmazione e relativo finanziamento nei provvedimenti di approvazione del fabbisogno annuale”.
Inoltre, contrariamente a quanto statuito dal giudice di prime cure, reputa che la medesima pretesa risarcitoria debba “estendersi anche alla supplenza dell'a.s.
2016/2017, ancorché conferita ai sensi dell'art. 4, co. 2 della L. n. 124/1999 su organico di fatto, avendo termine al 30.06.2017”.
Ciò in quanto, ad avviso di parte appellante, “la distinzione tra organico di fatto e organico di diritto è, invero, fittizia, dal momento che non vi è alcun allineamento tendenziale tra il fabbisogno stimato e quello risultante dalle iscrizioni degli alunni, assistendosi sempre ad un discostamente evidente e perdurante negli anni nei provvedimenti programmatori”.
Sulla base delle argomentazioni esposte l'appellante ha Parte_1 chiesto l'integrale riforma della sentenza di primo grado e l'accoglimento delle conclusioni in epigrafe trascritte.
L'appellato non si è costituito in giudizio Controparte_1 ed il Collegio, disposta una prima rinnovazione della notifica, ne ha dichiarato la contumacia all'udienza dell'11 giugno 2025, a fronte della rituale notifica a mezzo PEC, in data 24 aprile 2025, del ricorso in appello, del decreto ex art. 435 c.p.c. e dell'ordinanza di rinnovazione della notifica. Alla medesima udienza, all'esito della discussione orale, il Collegio ha deciso la causa come da dispositivo trascritto in calce alla presente sentenza.
L'appello proposto da è parzialmente fondato e merita Parte_1 accoglimento nei limiti e per le ragioni di seguito esposti.
Sulle questioni oggetto di controversia e segnatamente sugli effetti della reiterazione delle supplenze annuali del personale docente dopo l'entrata in vigore della legge 13 luglio 2015 n. 107 la Suprema Corte si è recentemente pronunciata nei seguenti termini: “Questa Corte, nel ricostruire il quadro normativo interno relativo al sistema di reclutamento del personale scolastico a partire dalla legge n. 124/1999 (si vedano le sentenze del 18 ottobre 2016, dalla n. 22552 alla n. 22557), ha evidenziato le significative modifiche introdotte dalla legge n. 107/2015, la quale, oltre a prevedere un piano straordinario di assunzioni del solo personale docente per l'anno scolastico
2015/2016 suddiviso in tre fasi (art. 1, comma 95 ss.), ha sancito la definitiva perdita di efficacia delle graduatorie ad esaurimento effettivamente esaurite (art. 1, comma
105), ha ribadito la cadenza triennale dei concorsi, da indire su base regionale tenendo conto del fabbisogno espresso dalle istituzioni scolastiche nel piano dell'offerta formativa, ha previsto l'efficacia triennale delle graduatorie concorsuali, (art. 1, comma
113), ha inserito un limite nella reiterazione delle supplenze, prevedendo che a pag. 5/12 decorrere dal 1° settembre 2016 i contratti a tempo determinato per la copertura dei posti vacanti e disponibili non possono superare la durata complessiva di trentasei mesi, anche non continuativi (art. 1, comma 131).
L'art. 1, comma 131, della legge n. 107/2015 ha in particolare previsto: “1. A decorrere dal 1° settembre 2016, i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati con il personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario presso le istituzioni scolastiche ed educative statali, per la copertura di posti vacanti e disponibili, non possono superare la durata complessiva di trentasei mesi, anche non continuativi”.
Tale disposizione, interpretata autenticamente dall'art. 1, comma 375, della legge n. 232/2016, il quale ha stabilito: “375. L'art. 1, comma 131, della legge 13 luglio
2015, n. 107, si interpreta nel senso che i contratti di cui tenere conto per il computo della durata complessiva del servizio già maturato sono quelli sottoscritti a decorrere dal 1° settembre 2016”, è stata abrogata dall'art. 4 bis del d.l. 12 luglio 2018, n. 87, convertito con modificazioni dalla Legge 9 agosto 2018, n. 96.
A fronte dell'abrogazione del termine massimo di 36 mesi anche non continuativi per la durata complessiva dei contratti di lavoro a tempo determinato per la copertura di posti vacanti e disponibili, inizialmente riferita ai contratti a tempo determinato stipulati a decorrere dal 1° settembre 2016, il limite di durata complessiva di 36 mesi per i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati con il singolo docente non può dunque essere esteso ai contratti di lavoro a tempo determinato stipulati nella vigenza della legge n. 107/2015.
7. Né può trovare applicazione il termine di durata massima previsto dalle disposizioni in materia di contratti a tempo determinato nel settore privato.
Dall'art. 1 del d.l. n. 134/2009, convertito con legge n. 167 del 2009 e dall'art. 9, comma 18, del d.l. n. 70/2011, già nel 2016 questa Corte aveva già tratto elementi che confortavano l'interpretazione delle previgenti disposizioni di legge (Cass. SS.UU. n.
18353/2014) in termini di inapplicabilità del d.lgs. n. 368/2001 ai rapporti di lavoro stipulati con i docenti e il personale ATA, in ragione della peculiarità del sistema di reclutamento proprio del settore della Scuola Pubblica (si vedano le citate sentenze del
18 ottobre 2016).
Si è infatti chiarito che l'inapplicabilità del d.lgs. n. 368/2001 ai rapporti di lavoro stipulati con i docenti e il personale ATA era comunque evincibile dall'intera disciplina di settore, indipendentemente dai suddetti interventi riformatori, dai quali non si ricava alcun elemento che consenta di affermare che, invece, nel passato la disciplina contenuta nel D. Lgs. n. 368 del 2001, trovasse applicazione ai rapporti a termine stipulati con i docenti ed il personale ATA.
D'altronde, proprio su tale premessa la Corte Costituzionale con l'ordinanza n. 207 del 2013 ha sottoposto alla Corte di giustizia dell'Unione europea, in via pregiudiziale ai sensi e per gli effetti dell'art. 267 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea, le questioni di interpretazione della clausola 5, punto 1,
pag. 6/12 dell'Accordo Quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, allegato alla direttiva del Consiglio 28 giugno 1999, n. 1999/70/CE.
Analoghe considerazioni valgono dunque per l'inapplicabilità del d.lgs. n.
81/2015, che ha abrogato il d.lgs. n. 368/2001, ai rapporti di lavoro stipulati con i docenti e il personale ATA.
Pertanto, la proposta di definizione anticipata non è condivisibile nella parte in cui estende il limite dei 36 mesi ai contratti a tempo determinato stipulati nella vigenza della legge n. 107/2015 con il personale docente per la copertura di posti vacanti e disponibili perché, alla luce dei suddetti interventi normativi, ai suindicati contratti non può essere applicato il principio secondo cui nel settore scolastico costituisce abuso la reiterazione di contratti a tempo determinato oltre i 36 mesi.
8. Questa Corte ai fini della configurabilità dell'abuso rilevante sul piano del diritto UE, e dunque del diritto interno, nella stipulazione di contratti a tempo determinato con il personale docente per la copertura di posti vacanti e disponibili, nelle citate sentenze del 18 ottobre 2016 ha valorizzato la cadenza triennale dei concorsi pubblici, prevista dall'art. 1, comma 113, della legge n. 107/2015, che ha riformato l'art. 400 del T.U. d.lgs. n. 297/1994.
Tali principi sono tuttora validi in base alle disposizioni vigenti, nel senso che è configurabile un abuso nella reiterazione di contratti a tempo determinato stipulati dopo l'entrata in vigore della legge n. 107/2015, qualora non vengano banditi i concorsi con la cadenza triennale prevista dall'art. 400 del d.lgs. n. 297/1994, come modificato dall'art. 1, comma 113, della stessa legge n. 107/2015, o qualora, pur essendo rispettata la cadenza triennale, non vengano banditi concorsi adeguati (cioè vengano banditi concorsi che non permettono il conseguimento del bene della vita costituito dall'immissione in ruolo)
L'art. 1, comma 113, della legge n. 107/2015 ha infatti modificato il primo periodo del comma 01 dell'art. 400 del d.lgs. n. 297/1994 prevedendo: “I concorsi per titoli ed esami sono nazionali e sono indetti su base regionale, con cadenza triennale, per tutti i posti vacanti e disponibili, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, nonché per i posti che si rendano tali nel triennio. Le relative graduatorie hanno validità triennale a decorrere dall'anno scolastico successivo a quello di approvazione delle stesse e perdono efficacia con la pubblicazione delle graduatorie del concorso successivo e comunque alla scadenza del predetto triennio”.
La cadenza triennale dei concorsi è stata ritenuta misura adeguata rispetto alla sentenza della Corte di giustizia del 26 novembre 2014 resa nelle cause riunite C-
22/13, da C-61/13 a C-63/13 e C-418/13, e altri, la quale ha statuito: «La Per_1 clausola 5, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che osta a una normativa nazionale,
pag. 7/12 quale quella di cui trattasi nei procedimenti principali, che autorizzi, in attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali per l'assunzione di personale di ruolo delle scuole statali, il rinnovo di contratti di lavoro a tempo determinato per la copertura di posti vacanti e disponibili di docenti nonché di personale amministrativo, tecnico e ausiliario, senza indicare tempi certi per l'espletamento di dette procedure concorsuali ed escludendo qualsiasi possibilità, per tali docenti e detto personale, di ottenere il risarcimento del danno eventualmente subito a causa di un siffatto rinnovo».
La Corte costituzionale, con la sentenza n. 187/2016 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale, nei sensi e nei limiti di cui in motivazione, dell'art. 4, commi
1 e 11, della legge n. 124/99, nella parte in cui autorizzava, in mancanza di limiti effettivi alla durata massima totale dei rapporti di lavoro successivi, “il rinnovo potenzialmente illimitato di contratti di lavoro a tempo determinato per la copertura di posti vacanti e disponibili di docenti nonché di personale amministrativo, tecnico e ausiliario, senza che ragioni obiettive lo giustifichino” ed ha rammentato, nell'esercizio dell'inedito ruolo di giudice del rinvio pregiudiziale svolto, come sia indiscutibile che competa al giudice “comune” chiamato ad applicare nel rapporto una sentenza di illegittimità costituzionale di accoglimento di questione afferente la norma applicabile, dare ingresso allo “jus superveniens” che sia intervenuto (v. anche Cass. da n.
22552/2016 alla n. 22557/2016).
Dalla combinazione dei vari interventi, sia a regime che transitori, effettuati con la legge n. 107/2015, il giudice delle leggi ha desunto l'esistenza “in tutti i casi che vengono in rilievo”, di una delle misure rispondenti ai requisiti richiesti dalla Corte di giustizia, individuandole, quanto ai docenti, nelle procedure privilegiate di assunzione che attribuivano a tutto il personale interessato serie ed indiscutibili chances di immissione in ruolo;
ha dunque evidenziato che le misure autorizzate dalla normativa comunitaria sono fra loro alternative ed ha pertanto ritenuto sufficiente l'applicazione di una sola di esse.
Ha in particolare richiamato i paragrafi 77 e 79 della sentenza in cui Per_1 si legge rispettivamente: “…quando, come nel caso di specie, il diritto dell'Unione non prevede sanzioni specifiche nell'ipotesi in cui vengano nondimeno accertati abusi, spetta alle autorità nazionali adottare misure che devono rivestire un carattere non solo proporzionato, ma anche sufficientemente energico e dissuasivo per garantire la piena efficacia delle norme adottate in applicazione dell'accordo quadro…”; “quando si
è verificato un ricorso abusivo a una successione di contratti o di rapporti di lavoro a tempo indeterminato, si deve poter applicare una misura che presenti garanzie effettive ed equivalenti di tutela dei lavoratori al fine di sanzionare debitamente tale abuso e cancellare le conseguenze della violazione del diritto dell'Unione”, evidenziando che tale sentenza, pur avendo precisato alcune delle misure che possono pag. 8/12 essere adottate (procedure di assunzione certe, anche nel tempo, e risarcimento del danno), non ne esclude altre, purché rispondenti ai suddetti requisiti.
Ha pertanto evidenziato che è solo una la misura da applicare, purché presenti garanzie effettive ed equivalenti di tutela.
All'indizione corretta dei concorsi è dunque legata la sussistenza di una ragione oggettiva ai sensi della clausola 5, punto 1, lettera a) dell'accordo quadro, nei termini evidenziati dalla Corte di giustizia, secondo cui le esigenze di continuità didattica che inducono ad assunzioni temporanee di dipendenti nel comparto scuola possono costituire una ragione obiettiva ai sensi della suddetta clausola, che giustifica sia la durata determinata dei contratti conclusi con il personale supplente, sia il rinnovo di tali contratti in funzione delle esigenze di continuità didattica, fatto salvo il rispetto dei requisiti fissati dall'accordo quadro.
Come ritenuto da questa Corte riguardo all'abusiva utilizzazione della contrattazione a termine nei confronti dei docenti di religione (v. Cass. n. 18698/2022),
l'abuso lesivo dell'Accordo quadro si verifica qualora l'insegnante sia mantenuto in servizio senza che siano indetti i concorsi di accesso ai ruoli con la cadenza triennale prevista dalla legge senza che, per il radicarsi dell'illecito, vi sia necessità di altra dimostrazione che quella dell'inosservanza dell'obbligo di concorso sancito dalla normativa speciale, a definizione del sistema congegnato dal legislatore.
Per il reclutamento dei docenti a tempo indeterminato, l'Amministrazione è tenuta a bandire correttamente i concorsi con cadenza triennale;
tali concorsi devono essere idonei a consentire il conseguimento del bene della vita, costituito dall'immissione in ruolo.
Tale idoneità non sussiste qualora le procedure concorsuali, pur bandite con la cadenza triennale prevista dalla legge, non consentano il conseguimento immediato dell'immissione in ruolo dei precari (ad esempio: siano riservate a docenti in possesso dell'abilitazione e non siano state precedute da procedure abilitanti)” (Cass., 6 aprile 2025 n. 9049).
Alla luce dei richiamati principi enunciati dalla giurisprudenza di legittimità, che il Collegio condivide e da cui non ritiene di doversi discostare, appare corretto il rilievo di parte appellante, secondo cui, al fine di escludere che ricorra un'ipotesi di abusiva utilizzazione della contrattazione a termine non è sufficiente che il CP_1 bandisca concorsi con cadenza triennale, ma è necessario che tali concorsi siano idonei a consentire “il conseguimento immediato dell'immissione in ruolo dei precari”.
Nel caso di specie, nel giudizio di primo grado il ha prodotto in atti CP_1 unicamente il bando della procedura concorsuale indetta con d.D.G. 1 febbraio 2018 n.
85 (allegata sub doc. 4 del relativo fascicolo); non ha invece prodotto i bandi delle altre due procedure concorsuali evocate, che allega essere state avviate nel 2016 e nel
2020: in assenza della relativa documentazione non può ritenersi provato che dette pag. 9/12 procedure concorsuali, pur se bandite con cadenza triennale, rispondano ai criteri individuati dalla Suprema Corte.
Per quanto riguarda il concorso bandito con il richiamato d.D.G. 1 febbraio
2018 n. 85, si tratta di concorso riservato ai sensi dell'art. 17, comma 2, lett. b), d.lgs.
13 aprile 2017 n. 59, al quale, come indicato anche nell'art. 3 del bando, “sono ammessi a partecipare […] i candidati in possesso del titolo di abilitazione all'insegnamento in una o più classi di concorso della scuola secondaria di primo o di secondo grado o, per i soli posti di sostegno, che aggiungano al titolo abilitante la specializzazione per il sostegno per i medesimi gradi di istruzione”.
Trattandosi di concorso riservato a docenti già abilitati (ed anche specializzati sul sostegno), deve ritenersi che il concorso in esame non consenta il conseguimento immediato dell'immissione in ruolo dei precari.
Ne deriva che, non avendo il fornito prova di avere bandito concorsi CP_1 adeguati con cadenza triennale, è configurabile un abuso nella reiterazione per sei anni
(dall'anno scolastico 2017/2018 all'anno scolastico 2022/2023) dei contratti a tempo determinato stipulati tra e l'amministrazione scolastica per supplenze Parte_1 annuali su posti vacanti e disponibili (c.d. “organico di diritto”) ai sensi dell'art. 4, comma 1, legge 3 maggio 1999 n. 124.
Non può, invece, essere accolta la pretesa di parte appellante di includere nell'illegittima successione di contratti a termine anche la supplenza conferita nell'anno scolastico 2016/2017 ai sensi dell'art. 4, comma 2, legge 3 maggio 1999 n.
124 con scadenza al 30 giugno, su “organico di fatto”. Va ricordato, in primo luogo, che la sentenza della Corte Costituzionale 20 luglio 2016 n. 187 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del solo art. 4, commi 1 e
11, legge 3 maggio 1999 n. 124, nella parte in cui autorizza, in violazione della normativa comunitaria, il rinnovo potenzialmente illimitato di contratti di lavoro a tempo determinato per la copertura di posti vacanti e disponibili (c.d. “organico di diritto”).
Inoltre, anche nelle ipotesi di reiterazione di contratti a termine realizzatesi dopo l'entrata in vigore della legge 13 luglio 2015 n. 107, si ritiene che debbano trovare applicazioni i principi enunciati sul punto dalla Corte di Cassazione nella sentenza 7 novembre 2016 n. 22552 (oltre che nelle successive sentenze nn. 22553, 22554, 22555, 22556, 22557 fondate sulle medesime rationes decidendi), secondo cui
“nelle ipotesi di reiterazione di contratti a termine in relazione ai posti individuati per le supplenze su "organico di fatto" e per le supplenze temporanee non è in sé configurabile alcun abuso ai sensi dell'Accordo Quadro allegato alla Direttiva, fermo restando il diritto del lavoratore di allegare e provare il ricorso improprio o distorto a siffatta tipologia di supplenze, prospettando non già la sola reiterazione ma le sintomatiche condizioni concrete della medesima”. L'odierno appellante si è limitato al riguardo ad affermare che la distinzione tra organico di fatto e organico di diritto sarebbe “fittizia”: si tratta, tuttavia, di pag. 10/12 affermazione apodittica, non supportata da alcun elemento concreto, riferito alla specifica fattispecie, da cui possa desumersi il ricorso improprio o distorto a tale tipologia di supplenze.
Per questa parte il gravame risulta, perciò, infondato e merita conferma la sentenza di primo grado laddove ha ritenuto ininfluente, ai fini della configurabilità di un abuso nella reiterazione dei contratti a termine, l'incarico conferito a Pt_1
per l'anno scolastico 2016/2017, trattandosi di incarico di supplenza su
[...]
“organico di fatto” con scadenza al 30 giugno.
Dall'accertata abusiva reiterazione dei contratti di lavoro a tempo determinato intercorsi tra le parti dall'a.s. 2017/2018 all'a.s. 2022/2023 discende il diritto di al risarcimento del danno c.d. eurounitario. Parte_1
Per la quantificazione di tale danno, fatta salva la possibilità per il lavoratore di provare il maggior pregiudizio subito, deve farsi riferimento ai criteri di cui all'art. 32, comma 5, legge 4 novembre 2010 n. 183 (ora art. 28, comma 2, d.lgs. 15 giugno
2015 n. 81), come chiarito dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite nella nota sentenza
15 marzo 2016 n. 5072 che ha statuito quanto segue: “in materia di pubblico impiego privatizzato, nell'ipotesi di abusiva reiterazione di contratti a termine, la misura risarcitoria prevista dall'art. 36, comma 5, del d.lgs. n. 165 del 2001, va interpretata in conformità al canone di effettività della tutela affermato dalla Corte di Giustizia UE
(ordinanza 12 dicembre 2013, in C-50/13), sicché ….. può farsi riferimento alla fattispecie omogenea di cui all'art. 32, comma 5, della l. n. 183 del 2010, quale danno presunto, con valenza sanzionatoria e qualificabile come "danno comunitario", determinato tra un minimo ed un massimo, salva la prova del maggior pregiudizio sofferto» in concreto in quest'ultimo caso da ricondurre alla «prestazione in violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori da parte della P.A., ed è configurabile come perdita di "chance" di un'occupazione alternativa migliore, con onere della prova a carico del lavoratore, ai sensi dell'art. 1223 c.c.”. Nel caso di specie, alla luce degli anzidetti criteri, tenuto conto dell'estensione temporale dell'abuso e considerato che il lavoratore non ha dato prova di aver subito un pregiudizio ulteriore, appare congruo determinare l'entità del danno risarcibile in favore di nella misura di cinque mensilità dell'ultima retribuzione di Parte_1 riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria sulla sorte capitale, ai sensi dell'art. 22, comma 36, legge 23 dicembre 1994 n. 724.
In virtù delle considerazioni tutte che precedono - dirimenti ed assorbenti di ogni altra questione - la sentenza n. 3477/2024 del Tribunale di Milano va, dunque, parzialmente riformata nei termini sopra precisati, con conferma delle restanti statuizioni di merito.
Le spese di lite del doppio grado sono regolate secondo il criterio della soccombenza e, tenuto conto del valore della causa e dell'assenza di attività
pag. 11/12 istruttoria, le stesse si liquidano come da dispositivo (€ 2.100,00 per il primo grado ed
€ 2.000,00 per l'appello), in applicazione del d.m. 10 marzo 2014 n. 55, come modificato dal d.m. 13 agosto 2022 n. 147, con distrazione in favore del difensore dell'appellante ex art. 93 c.p.c..
P.Q.M.
- in parziale riforma della sentenza n. 3477/2024 del Tribunale di Milano, accertata l'illegittima successione dei contratti di lavoro a tempo determinato intercorsi tra le parti dall'a.s. 2017/2018 all'a.s. 2022/2023, condanna il al risarcimento dei danni in favore di Controparte_1
, che liquida in misura pari a cinque mensilità dell'ultima Parte_1 retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria sulla sorte capitale, ai sensi dell'art. 22, comma 36, legge 23 dicembre 1994 n. 724;
- conferma le restanti statuizioni di merito;
- condanna l'appellato a rifondere all'appellante le spese di lite del doppio grado, che liquida nel complessivo importo di € 4.100,00 oltre rimborso forfettario per spese generali (15%) ed oneri accessori di legge, con distrazione in favore del difensore ex art. 93 c.p.c.. Milano, 11 giugno 2025
Consigliera est. Presidente
Giulia Dossi Maria Rosaria Cuomo
pag. 12/12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Milano
Sezione Lavoro
N. R.G. 1386/2024
La Corte d'Appello di Milano, Sezione Lavoro, in persona dei magistrati:
Dott.ssa Maria Rosaria Cuomo Presidente
Dott.ssa Benedetta Pattumelli Consigliera
Dott.ssa Giulia Dossi Consigliera Rel. all'udienza dell'11 giugno 2025 ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente
SENTENZA nella causa in grado d'appello in materia di lavoro avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 3477/2024 (est. Atanasio), promossa da
Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. Guido Marone, presso il cui studio in Napoli, via L. Giordano n. 15, è elettivamente domiciliato,
- APPELLANTE - contro
Controparte_1 contumace,
- APPELLATO-
I procuratori delle parti, come sopra costituite, hanno precisato le seguenti
CONCLUSIONI
Appellante: “Voglio codesta on.le Corte di Appello adita, in funzione del Giudice del Lavoro, previa fissazione dell'udienza ai sensi dell'art. 435 cod. proc. civ., accogliere il presente gravame e, per l'effetto, in riforma della sentenza del Tribunale di Milano, Sez. Lavoro, G.L. dott. R. Atanasio, n. 3477/2024 depositata in data 21.06.2024 nel giudizio iscritto al R.G. n. 7107/2023, accogliere integralmente la domanda proposta riconoscendo il diritto al risarcimento dei danni patititi in conseguenza della ingiusta e illegittima reiterazione degli incarichi di supplenza annuale conferiti ininterrottamente all'odierno appellante dall'a.s. 2016/2017 all'a.s. 2022/2023, con ogni connessa statuizione di condanna. Con le conseguenze di legge anche in ordine a diritti, onorari e spese di giudizio in relazione al presenta grado di appello, da liquidare in favore del procuratore costituito dichiaratosi antistatario”.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
Con sentenza pubblicata il 21 giugno 2024 il Tribunale di Milano in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa n. 7107/2023 R.G. promossa da contro il , ha Parte_1 Controparte_1 respinto le domande del ricorrente, il quale agiva per sentir accertare l'illegittimità dei contratti a termine reiteratamente stipulati con l'amministrazione scolastica per lo svolgimento di incarichi di supplenza annuale a copertura di posti nell'organico di diritto e/o di fatto e condannare il al risarcimento del danno, da liquidarsi CP_1 mediante corresponsione di un'indennità omnicomprensiva compresa tra un minimo di 2,5 e un massimo di 12 mensilità.
Nel ricorso introduttivo del giudizio ha esposto di essere Parte_1 docente precario che da anni opera alle dipendenze dell'amministrazione scolastica statale, destinatario di reiterati incarichi di contratti di lavoro a tempo determinato per la copertura del fabbisogno in organico. Nello specifico ha dichiarato di avere stipulato con il i seguenti contratti a tempo determinato: CP_1
- in data 15 novembre 2016 con l'Istituto “Paolo e Larissa Pini” di Milano per il conferimento della supplenza relativa all'a.s. 2016/2017;
- in data 26 ottobre 2017 con l'Istituto “Paolo e Larissa Pini” di Milano per il conferimento della supplenza relativa all'a.s. 2017/2018;
- in data 22 ottobre 2018 con l'Istituto “Paolo e Larissa Pini” per il conferimento della supplenza relativa all'a.s. 2018/2019;
- in data 9 ottobre 2019 con l'Istituto “Paolo e Larissa Pini” di Milano per il conferimento della supplenza relativa all'a.s. 2019/2020;
- in data 14 ottobre 2020 stipulato con l'Istituto “Paolo e Larissa Pini” di Milano per il conferimento della supplenza relativa all'a.s. 2020/2021;
- in data 8 settembre 2021 con l'Istituto “G.B. Perasso” per il conferimento della supplenza relativa all'a.s. 2021/2022;
- in data 12 settembre 2022 con l'Istituto “G.B. Perasso” di Milano per il conferimento della supplenza relativa all'a.s. 2022/2023. Ha dedotto che il reiterato conferimento di incarichi di supplenza da parte dell'amministrazione scolastica, in quanto complessivamente superiore al periodo massimo sancito dall'ordinamento euro-unitario e dall'ordinamento nazionale, configurava un comportamento abusivo ai sensi della clausola 5 dell'Accordo Quadro
pag. 2/12 allegato alla Direttiva 1999/70/CE, con conseguente obbligo di risarcimento del c.d. danno eurounitario.
Costituendosi ritualmente nel primo grado di giudizio, il
[...]
ha contestato la fondatezza delle deduzioni e domande Controparte_1 avversarie, di cui ha chiesto il rigetto.
Il giudice di prime cure, ricostruiti i fatti, esaminata la normativa di riferimento e richiamata giurisprudenza della Corte di Giustizia, della Corte Costituzionale e della
Corte di Cassazione in tema di contratti a termine del personale scolastico, ha respinto il ricorso con la seguente motivazione: “nel caso di specie il ricorrente ha dedotto e provato di avere instaurato 7 contratti a termine con il a far tempo dall'a.s. CP_1
2016/17 in poi. Tuttavia preliminarmente occorre prendere in considerazione solo i sei contratti successivi al primo in quanto questo è stato stipulato su organico di fatto avendo scadenza al 30.6.2017 e pertanto, secondo quanto si è detto con la giurisprudenza esaminata, non può essere considerato posto vacante e disponibile su organico di diritto come invece gli altri sei successivi. A ciò deve aggiungersi che, come correttamente osservato dal , sono CP_1 stati indetti molteplici concorsi da parte dell'amministrazione, nel corso degli anni
2016, 2018 e 2020 al fine di consentire ai docenti di cessare la condizione di precarizzazione e non può certo il rispondere per il fatto che il ricorrente non CP_1 sia riuscito a sfruttare tali occasioni per l'assunzione a tempo indeterminato ponendo fine al proprio stato di precario. Difatti, una delle ragioni che ha fatto affermare la illegittimità del sistema è stato individuato dalla giurisprudenza nella mancata indizione di concorsi, atti a stabilizzare i docenti precari, almeno con una cadenza triennale.
Nel caso che ci occupa i concorsi sono stati effettivamente banditi con la cadenza prevista e solo il mancato superamento degli stessi da parte del ricorrente (o, addirittura la sua mancata partecipazione) deve ritenersi essere il motivo della sua mancata stabilizzazione”.
Avverso la sentenza ha proposto appello . Parte_1
Con un unico articolato motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 416 c.p.c.; motivazione incongrua e perplessa;
erronea applicazione dei principi espressi dalla Corte di Cassazione e dalla Corte Costituzionale in tema di illecito comunitario per illegittima reiterazione di incarichi di supplenza.
Critica la pronuncia per avere ritenuto che i sei contratti stipulati ininterrottamente dall'a.s. 2017/2018 all'a.s. 2022/2023, relativi a supplenze sul sostegno per la copertura di posti vacanti e disponibili (con termine al 31 agosto), non integrerebbero un'ipotesi di illecito comunitario per violazione della direttiva
1999/70/CE, in quanto il Ministero resistente avrebbe bandito concorsi utili a “far cessare la condizione di precarizzazione”.
pag. 3/12 Deduce che il resistente - nella memoria tardivamente prodotta in CP_1 quanto depositata ben oltre il termine di cui all'art. 416 c.p.c., con le inevitabili decadenze processuali - aveva offerto in comunicazione soltanto il d.D.G. 1 febbraio
2018 n. 85, recante lex specialis della procedura concorsuale riservata ex art. 17, comma 2, lett. b), d.lgs. 13 aprile 2017 n. 59.
Pertanto, a parere di parte appellante, anche a voler prescindere dalla manifesta inammissibilità della produzione documentale avversaria, le eccezioni difensive spiegate dal risultavano del tutto indimostrate, non essendo stata CP_1 fornita al giudice la possibilità di valutare i meccanismi selettivi relativi alle altre due procedure menzionate da controparte (concorso ordinario 2016 e concorso straordinario 2020). Inoltre, nell'ottica del gravame:
- non rileva la procedura concorsuale ordinaria del 2016, dal momento che, oltre a configurarsi come concorso ordinario, era antecedente alla maturazione dei periodi di servizio precario da parte dell'odierno appellante, essendo stata indetta con d.D.G. 23 febbraio 2016 n. 106, ossia in epoca precedente al conferimento della prima supplenza;
- la procedura selettiva disciplinata dal d.D.G. 1 febbraio 2018 n. 85 “si rivela niente affatto pertinente rispetto alla vicenda di cui è causa, trattandosi di un concorso riservato ai soli docenti muniti dell'abilitazione all'insegnamento conseguita entro il 31.05.2017, di talché non incideva in alcun modo il possesso dell'anzianità di servizio maturata e, quindi, è indiscutibile che non fosse di certo diretta a perseguire obiettivi di stabilizzazione del personale precario”;
- in ultimo, il concorso straordinario indetto nel 2020 si connotava come iter concorsuale altamente selettivo e meritocratico, nel quale l'anzianità di servizio costituiva soltanto un requisito di ammissione, in quanto la procedura da un lato, imponeva il superamento di una rigorosa prova scritta sul programma d'esame previsto per i concorsi ordinari con un'elevata soglia di punteggio minimo (7/10), e, dall'altro, era finalizzata alla compilazione di una graduatoria di soli vincitori per l'assegnazione di un numero contingentato di posti: pertanto, “la selezione de qua non presentava quella caratteristica necessaria che anche la Suprema Corte aveva indicato come elemento imprescindibile per connotare le procedure riparatorie dell'illecito comunitario, ossia la stretta connessione causale tra l'anzianità di servizio maturato e la stabilizzazione del personale precario”. Parte appellante si duole che il giudice di prime cure non abbia esaminato le concrete modalità di espletamento delle selezioni evocate dall'amministrazione scolastica.
Ritiene la pretesa risarcitoria derivante dall'illegittima reiterazione delle supplenze “incontrovertibile con riguardo ai contratti a tempo determinato con pag. 4/12 termine al 31.08, evidentemente stipulati per la copertura di posti vacanti e disponibili sul sostegno, trattandosi di incarichi conferiti rispetto a disponibilità presenti nell'organico di diritto, sicché le relative esigenze organizzative erano ovviamente stabili e certe in quanto oggetto di programmazione e relativo finanziamento nei provvedimenti di approvazione del fabbisogno annuale”.
Inoltre, contrariamente a quanto statuito dal giudice di prime cure, reputa che la medesima pretesa risarcitoria debba “estendersi anche alla supplenza dell'a.s.
2016/2017, ancorché conferita ai sensi dell'art. 4, co. 2 della L. n. 124/1999 su organico di fatto, avendo termine al 30.06.2017”.
Ciò in quanto, ad avviso di parte appellante, “la distinzione tra organico di fatto e organico di diritto è, invero, fittizia, dal momento che non vi è alcun allineamento tendenziale tra il fabbisogno stimato e quello risultante dalle iscrizioni degli alunni, assistendosi sempre ad un discostamente evidente e perdurante negli anni nei provvedimenti programmatori”.
Sulla base delle argomentazioni esposte l'appellante ha Parte_1 chiesto l'integrale riforma della sentenza di primo grado e l'accoglimento delle conclusioni in epigrafe trascritte.
L'appellato non si è costituito in giudizio Controparte_1 ed il Collegio, disposta una prima rinnovazione della notifica, ne ha dichiarato la contumacia all'udienza dell'11 giugno 2025, a fronte della rituale notifica a mezzo PEC, in data 24 aprile 2025, del ricorso in appello, del decreto ex art. 435 c.p.c. e dell'ordinanza di rinnovazione della notifica. Alla medesima udienza, all'esito della discussione orale, il Collegio ha deciso la causa come da dispositivo trascritto in calce alla presente sentenza.
L'appello proposto da è parzialmente fondato e merita Parte_1 accoglimento nei limiti e per le ragioni di seguito esposti.
Sulle questioni oggetto di controversia e segnatamente sugli effetti della reiterazione delle supplenze annuali del personale docente dopo l'entrata in vigore della legge 13 luglio 2015 n. 107 la Suprema Corte si è recentemente pronunciata nei seguenti termini: “Questa Corte, nel ricostruire il quadro normativo interno relativo al sistema di reclutamento del personale scolastico a partire dalla legge n. 124/1999 (si vedano le sentenze del 18 ottobre 2016, dalla n. 22552 alla n. 22557), ha evidenziato le significative modifiche introdotte dalla legge n. 107/2015, la quale, oltre a prevedere un piano straordinario di assunzioni del solo personale docente per l'anno scolastico
2015/2016 suddiviso in tre fasi (art. 1, comma 95 ss.), ha sancito la definitiva perdita di efficacia delle graduatorie ad esaurimento effettivamente esaurite (art. 1, comma
105), ha ribadito la cadenza triennale dei concorsi, da indire su base regionale tenendo conto del fabbisogno espresso dalle istituzioni scolastiche nel piano dell'offerta formativa, ha previsto l'efficacia triennale delle graduatorie concorsuali, (art. 1, comma
113), ha inserito un limite nella reiterazione delle supplenze, prevedendo che a pag. 5/12 decorrere dal 1° settembre 2016 i contratti a tempo determinato per la copertura dei posti vacanti e disponibili non possono superare la durata complessiva di trentasei mesi, anche non continuativi (art. 1, comma 131).
L'art. 1, comma 131, della legge n. 107/2015 ha in particolare previsto: “1. A decorrere dal 1° settembre 2016, i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati con il personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario presso le istituzioni scolastiche ed educative statali, per la copertura di posti vacanti e disponibili, non possono superare la durata complessiva di trentasei mesi, anche non continuativi”.
Tale disposizione, interpretata autenticamente dall'art. 1, comma 375, della legge n. 232/2016, il quale ha stabilito: “375. L'art. 1, comma 131, della legge 13 luglio
2015, n. 107, si interpreta nel senso che i contratti di cui tenere conto per il computo della durata complessiva del servizio già maturato sono quelli sottoscritti a decorrere dal 1° settembre 2016”, è stata abrogata dall'art. 4 bis del d.l. 12 luglio 2018, n. 87, convertito con modificazioni dalla Legge 9 agosto 2018, n. 96.
A fronte dell'abrogazione del termine massimo di 36 mesi anche non continuativi per la durata complessiva dei contratti di lavoro a tempo determinato per la copertura di posti vacanti e disponibili, inizialmente riferita ai contratti a tempo determinato stipulati a decorrere dal 1° settembre 2016, il limite di durata complessiva di 36 mesi per i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati con il singolo docente non può dunque essere esteso ai contratti di lavoro a tempo determinato stipulati nella vigenza della legge n. 107/2015.
7. Né può trovare applicazione il termine di durata massima previsto dalle disposizioni in materia di contratti a tempo determinato nel settore privato.
Dall'art. 1 del d.l. n. 134/2009, convertito con legge n. 167 del 2009 e dall'art. 9, comma 18, del d.l. n. 70/2011, già nel 2016 questa Corte aveva già tratto elementi che confortavano l'interpretazione delle previgenti disposizioni di legge (Cass. SS.UU. n.
18353/2014) in termini di inapplicabilità del d.lgs. n. 368/2001 ai rapporti di lavoro stipulati con i docenti e il personale ATA, in ragione della peculiarità del sistema di reclutamento proprio del settore della Scuola Pubblica (si vedano le citate sentenze del
18 ottobre 2016).
Si è infatti chiarito che l'inapplicabilità del d.lgs. n. 368/2001 ai rapporti di lavoro stipulati con i docenti e il personale ATA era comunque evincibile dall'intera disciplina di settore, indipendentemente dai suddetti interventi riformatori, dai quali non si ricava alcun elemento che consenta di affermare che, invece, nel passato la disciplina contenuta nel D. Lgs. n. 368 del 2001, trovasse applicazione ai rapporti a termine stipulati con i docenti ed il personale ATA.
D'altronde, proprio su tale premessa la Corte Costituzionale con l'ordinanza n. 207 del 2013 ha sottoposto alla Corte di giustizia dell'Unione europea, in via pregiudiziale ai sensi e per gli effetti dell'art. 267 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea, le questioni di interpretazione della clausola 5, punto 1,
pag. 6/12 dell'Accordo Quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, allegato alla direttiva del Consiglio 28 giugno 1999, n. 1999/70/CE.
Analoghe considerazioni valgono dunque per l'inapplicabilità del d.lgs. n.
81/2015, che ha abrogato il d.lgs. n. 368/2001, ai rapporti di lavoro stipulati con i docenti e il personale ATA.
Pertanto, la proposta di definizione anticipata non è condivisibile nella parte in cui estende il limite dei 36 mesi ai contratti a tempo determinato stipulati nella vigenza della legge n. 107/2015 con il personale docente per la copertura di posti vacanti e disponibili perché, alla luce dei suddetti interventi normativi, ai suindicati contratti non può essere applicato il principio secondo cui nel settore scolastico costituisce abuso la reiterazione di contratti a tempo determinato oltre i 36 mesi.
8. Questa Corte ai fini della configurabilità dell'abuso rilevante sul piano del diritto UE, e dunque del diritto interno, nella stipulazione di contratti a tempo determinato con il personale docente per la copertura di posti vacanti e disponibili, nelle citate sentenze del 18 ottobre 2016 ha valorizzato la cadenza triennale dei concorsi pubblici, prevista dall'art. 1, comma 113, della legge n. 107/2015, che ha riformato l'art. 400 del T.U. d.lgs. n. 297/1994.
Tali principi sono tuttora validi in base alle disposizioni vigenti, nel senso che è configurabile un abuso nella reiterazione di contratti a tempo determinato stipulati dopo l'entrata in vigore della legge n. 107/2015, qualora non vengano banditi i concorsi con la cadenza triennale prevista dall'art. 400 del d.lgs. n. 297/1994, come modificato dall'art. 1, comma 113, della stessa legge n. 107/2015, o qualora, pur essendo rispettata la cadenza triennale, non vengano banditi concorsi adeguati (cioè vengano banditi concorsi che non permettono il conseguimento del bene della vita costituito dall'immissione in ruolo)
L'art. 1, comma 113, della legge n. 107/2015 ha infatti modificato il primo periodo del comma 01 dell'art. 400 del d.lgs. n. 297/1994 prevedendo: “I concorsi per titoli ed esami sono nazionali e sono indetti su base regionale, con cadenza triennale, per tutti i posti vacanti e disponibili, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, nonché per i posti che si rendano tali nel triennio. Le relative graduatorie hanno validità triennale a decorrere dall'anno scolastico successivo a quello di approvazione delle stesse e perdono efficacia con la pubblicazione delle graduatorie del concorso successivo e comunque alla scadenza del predetto triennio”.
La cadenza triennale dei concorsi è stata ritenuta misura adeguata rispetto alla sentenza della Corte di giustizia del 26 novembre 2014 resa nelle cause riunite C-
22/13, da C-61/13 a C-63/13 e C-418/13, e altri, la quale ha statuito: «La Per_1 clausola 5, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che osta a una normativa nazionale,
pag. 7/12 quale quella di cui trattasi nei procedimenti principali, che autorizzi, in attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali per l'assunzione di personale di ruolo delle scuole statali, il rinnovo di contratti di lavoro a tempo determinato per la copertura di posti vacanti e disponibili di docenti nonché di personale amministrativo, tecnico e ausiliario, senza indicare tempi certi per l'espletamento di dette procedure concorsuali ed escludendo qualsiasi possibilità, per tali docenti e detto personale, di ottenere il risarcimento del danno eventualmente subito a causa di un siffatto rinnovo».
La Corte costituzionale, con la sentenza n. 187/2016 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale, nei sensi e nei limiti di cui in motivazione, dell'art. 4, commi
1 e 11, della legge n. 124/99, nella parte in cui autorizzava, in mancanza di limiti effettivi alla durata massima totale dei rapporti di lavoro successivi, “il rinnovo potenzialmente illimitato di contratti di lavoro a tempo determinato per la copertura di posti vacanti e disponibili di docenti nonché di personale amministrativo, tecnico e ausiliario, senza che ragioni obiettive lo giustifichino” ed ha rammentato, nell'esercizio dell'inedito ruolo di giudice del rinvio pregiudiziale svolto, come sia indiscutibile che competa al giudice “comune” chiamato ad applicare nel rapporto una sentenza di illegittimità costituzionale di accoglimento di questione afferente la norma applicabile, dare ingresso allo “jus superveniens” che sia intervenuto (v. anche Cass. da n.
22552/2016 alla n. 22557/2016).
Dalla combinazione dei vari interventi, sia a regime che transitori, effettuati con la legge n. 107/2015, il giudice delle leggi ha desunto l'esistenza “in tutti i casi che vengono in rilievo”, di una delle misure rispondenti ai requisiti richiesti dalla Corte di giustizia, individuandole, quanto ai docenti, nelle procedure privilegiate di assunzione che attribuivano a tutto il personale interessato serie ed indiscutibili chances di immissione in ruolo;
ha dunque evidenziato che le misure autorizzate dalla normativa comunitaria sono fra loro alternative ed ha pertanto ritenuto sufficiente l'applicazione di una sola di esse.
Ha in particolare richiamato i paragrafi 77 e 79 della sentenza in cui Per_1 si legge rispettivamente: “…quando, come nel caso di specie, il diritto dell'Unione non prevede sanzioni specifiche nell'ipotesi in cui vengano nondimeno accertati abusi, spetta alle autorità nazionali adottare misure che devono rivestire un carattere non solo proporzionato, ma anche sufficientemente energico e dissuasivo per garantire la piena efficacia delle norme adottate in applicazione dell'accordo quadro…”; “quando si
è verificato un ricorso abusivo a una successione di contratti o di rapporti di lavoro a tempo indeterminato, si deve poter applicare una misura che presenti garanzie effettive ed equivalenti di tutela dei lavoratori al fine di sanzionare debitamente tale abuso e cancellare le conseguenze della violazione del diritto dell'Unione”, evidenziando che tale sentenza, pur avendo precisato alcune delle misure che possono pag. 8/12 essere adottate (procedure di assunzione certe, anche nel tempo, e risarcimento del danno), non ne esclude altre, purché rispondenti ai suddetti requisiti.
Ha pertanto evidenziato che è solo una la misura da applicare, purché presenti garanzie effettive ed equivalenti di tutela.
All'indizione corretta dei concorsi è dunque legata la sussistenza di una ragione oggettiva ai sensi della clausola 5, punto 1, lettera a) dell'accordo quadro, nei termini evidenziati dalla Corte di giustizia, secondo cui le esigenze di continuità didattica che inducono ad assunzioni temporanee di dipendenti nel comparto scuola possono costituire una ragione obiettiva ai sensi della suddetta clausola, che giustifica sia la durata determinata dei contratti conclusi con il personale supplente, sia il rinnovo di tali contratti in funzione delle esigenze di continuità didattica, fatto salvo il rispetto dei requisiti fissati dall'accordo quadro.
Come ritenuto da questa Corte riguardo all'abusiva utilizzazione della contrattazione a termine nei confronti dei docenti di religione (v. Cass. n. 18698/2022),
l'abuso lesivo dell'Accordo quadro si verifica qualora l'insegnante sia mantenuto in servizio senza che siano indetti i concorsi di accesso ai ruoli con la cadenza triennale prevista dalla legge senza che, per il radicarsi dell'illecito, vi sia necessità di altra dimostrazione che quella dell'inosservanza dell'obbligo di concorso sancito dalla normativa speciale, a definizione del sistema congegnato dal legislatore.
Per il reclutamento dei docenti a tempo indeterminato, l'Amministrazione è tenuta a bandire correttamente i concorsi con cadenza triennale;
tali concorsi devono essere idonei a consentire il conseguimento del bene della vita, costituito dall'immissione in ruolo.
Tale idoneità non sussiste qualora le procedure concorsuali, pur bandite con la cadenza triennale prevista dalla legge, non consentano il conseguimento immediato dell'immissione in ruolo dei precari (ad esempio: siano riservate a docenti in possesso dell'abilitazione e non siano state precedute da procedure abilitanti)” (Cass., 6 aprile 2025 n. 9049).
Alla luce dei richiamati principi enunciati dalla giurisprudenza di legittimità, che il Collegio condivide e da cui non ritiene di doversi discostare, appare corretto il rilievo di parte appellante, secondo cui, al fine di escludere che ricorra un'ipotesi di abusiva utilizzazione della contrattazione a termine non è sufficiente che il CP_1 bandisca concorsi con cadenza triennale, ma è necessario che tali concorsi siano idonei a consentire “il conseguimento immediato dell'immissione in ruolo dei precari”.
Nel caso di specie, nel giudizio di primo grado il ha prodotto in atti CP_1 unicamente il bando della procedura concorsuale indetta con d.D.G. 1 febbraio 2018 n.
85 (allegata sub doc. 4 del relativo fascicolo); non ha invece prodotto i bandi delle altre due procedure concorsuali evocate, che allega essere state avviate nel 2016 e nel
2020: in assenza della relativa documentazione non può ritenersi provato che dette pag. 9/12 procedure concorsuali, pur se bandite con cadenza triennale, rispondano ai criteri individuati dalla Suprema Corte.
Per quanto riguarda il concorso bandito con il richiamato d.D.G. 1 febbraio
2018 n. 85, si tratta di concorso riservato ai sensi dell'art. 17, comma 2, lett. b), d.lgs.
13 aprile 2017 n. 59, al quale, come indicato anche nell'art. 3 del bando, “sono ammessi a partecipare […] i candidati in possesso del titolo di abilitazione all'insegnamento in una o più classi di concorso della scuola secondaria di primo o di secondo grado o, per i soli posti di sostegno, che aggiungano al titolo abilitante la specializzazione per il sostegno per i medesimi gradi di istruzione”.
Trattandosi di concorso riservato a docenti già abilitati (ed anche specializzati sul sostegno), deve ritenersi che il concorso in esame non consenta il conseguimento immediato dell'immissione in ruolo dei precari.
Ne deriva che, non avendo il fornito prova di avere bandito concorsi CP_1 adeguati con cadenza triennale, è configurabile un abuso nella reiterazione per sei anni
(dall'anno scolastico 2017/2018 all'anno scolastico 2022/2023) dei contratti a tempo determinato stipulati tra e l'amministrazione scolastica per supplenze Parte_1 annuali su posti vacanti e disponibili (c.d. “organico di diritto”) ai sensi dell'art. 4, comma 1, legge 3 maggio 1999 n. 124.
Non può, invece, essere accolta la pretesa di parte appellante di includere nell'illegittima successione di contratti a termine anche la supplenza conferita nell'anno scolastico 2016/2017 ai sensi dell'art. 4, comma 2, legge 3 maggio 1999 n.
124 con scadenza al 30 giugno, su “organico di fatto”. Va ricordato, in primo luogo, che la sentenza della Corte Costituzionale 20 luglio 2016 n. 187 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del solo art. 4, commi 1 e
11, legge 3 maggio 1999 n. 124, nella parte in cui autorizza, in violazione della normativa comunitaria, il rinnovo potenzialmente illimitato di contratti di lavoro a tempo determinato per la copertura di posti vacanti e disponibili (c.d. “organico di diritto”).
Inoltre, anche nelle ipotesi di reiterazione di contratti a termine realizzatesi dopo l'entrata in vigore della legge 13 luglio 2015 n. 107, si ritiene che debbano trovare applicazioni i principi enunciati sul punto dalla Corte di Cassazione nella sentenza 7 novembre 2016 n. 22552 (oltre che nelle successive sentenze nn. 22553, 22554, 22555, 22556, 22557 fondate sulle medesime rationes decidendi), secondo cui
“nelle ipotesi di reiterazione di contratti a termine in relazione ai posti individuati per le supplenze su "organico di fatto" e per le supplenze temporanee non è in sé configurabile alcun abuso ai sensi dell'Accordo Quadro allegato alla Direttiva, fermo restando il diritto del lavoratore di allegare e provare il ricorso improprio o distorto a siffatta tipologia di supplenze, prospettando non già la sola reiterazione ma le sintomatiche condizioni concrete della medesima”. L'odierno appellante si è limitato al riguardo ad affermare che la distinzione tra organico di fatto e organico di diritto sarebbe “fittizia”: si tratta, tuttavia, di pag. 10/12 affermazione apodittica, non supportata da alcun elemento concreto, riferito alla specifica fattispecie, da cui possa desumersi il ricorso improprio o distorto a tale tipologia di supplenze.
Per questa parte il gravame risulta, perciò, infondato e merita conferma la sentenza di primo grado laddove ha ritenuto ininfluente, ai fini della configurabilità di un abuso nella reiterazione dei contratti a termine, l'incarico conferito a Pt_1
per l'anno scolastico 2016/2017, trattandosi di incarico di supplenza su
[...]
“organico di fatto” con scadenza al 30 giugno.
Dall'accertata abusiva reiterazione dei contratti di lavoro a tempo determinato intercorsi tra le parti dall'a.s. 2017/2018 all'a.s. 2022/2023 discende il diritto di al risarcimento del danno c.d. eurounitario. Parte_1
Per la quantificazione di tale danno, fatta salva la possibilità per il lavoratore di provare il maggior pregiudizio subito, deve farsi riferimento ai criteri di cui all'art. 32, comma 5, legge 4 novembre 2010 n. 183 (ora art. 28, comma 2, d.lgs. 15 giugno
2015 n. 81), come chiarito dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite nella nota sentenza
15 marzo 2016 n. 5072 che ha statuito quanto segue: “in materia di pubblico impiego privatizzato, nell'ipotesi di abusiva reiterazione di contratti a termine, la misura risarcitoria prevista dall'art. 36, comma 5, del d.lgs. n. 165 del 2001, va interpretata in conformità al canone di effettività della tutela affermato dalla Corte di Giustizia UE
(ordinanza 12 dicembre 2013, in C-50/13), sicché ….. può farsi riferimento alla fattispecie omogenea di cui all'art. 32, comma 5, della l. n. 183 del 2010, quale danno presunto, con valenza sanzionatoria e qualificabile come "danno comunitario", determinato tra un minimo ed un massimo, salva la prova del maggior pregiudizio sofferto» in concreto in quest'ultimo caso da ricondurre alla «prestazione in violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori da parte della P.A., ed è configurabile come perdita di "chance" di un'occupazione alternativa migliore, con onere della prova a carico del lavoratore, ai sensi dell'art. 1223 c.c.”. Nel caso di specie, alla luce degli anzidetti criteri, tenuto conto dell'estensione temporale dell'abuso e considerato che il lavoratore non ha dato prova di aver subito un pregiudizio ulteriore, appare congruo determinare l'entità del danno risarcibile in favore di nella misura di cinque mensilità dell'ultima retribuzione di Parte_1 riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria sulla sorte capitale, ai sensi dell'art. 22, comma 36, legge 23 dicembre 1994 n. 724.
In virtù delle considerazioni tutte che precedono - dirimenti ed assorbenti di ogni altra questione - la sentenza n. 3477/2024 del Tribunale di Milano va, dunque, parzialmente riformata nei termini sopra precisati, con conferma delle restanti statuizioni di merito.
Le spese di lite del doppio grado sono regolate secondo il criterio della soccombenza e, tenuto conto del valore della causa e dell'assenza di attività
pag. 11/12 istruttoria, le stesse si liquidano come da dispositivo (€ 2.100,00 per il primo grado ed
€ 2.000,00 per l'appello), in applicazione del d.m. 10 marzo 2014 n. 55, come modificato dal d.m. 13 agosto 2022 n. 147, con distrazione in favore del difensore dell'appellante ex art. 93 c.p.c..
P.Q.M.
- in parziale riforma della sentenza n. 3477/2024 del Tribunale di Milano, accertata l'illegittima successione dei contratti di lavoro a tempo determinato intercorsi tra le parti dall'a.s. 2017/2018 all'a.s. 2022/2023, condanna il al risarcimento dei danni in favore di Controparte_1
, che liquida in misura pari a cinque mensilità dell'ultima Parte_1 retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria sulla sorte capitale, ai sensi dell'art. 22, comma 36, legge 23 dicembre 1994 n. 724;
- conferma le restanti statuizioni di merito;
- condanna l'appellato a rifondere all'appellante le spese di lite del doppio grado, che liquida nel complessivo importo di € 4.100,00 oltre rimborso forfettario per spese generali (15%) ed oneri accessori di legge, con distrazione in favore del difensore ex art. 93 c.p.c.. Milano, 11 giugno 2025
Consigliera est. Presidente
Giulia Dossi Maria Rosaria Cuomo
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