Ordinanza cautelare 12 gennaio 2024
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Firenze, sez. III, sentenza 07/10/2025, n. 1605 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Firenze |
| Numero : | 1605 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01605/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01385/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1385 del 2023, proposto da
US BA e JE AX, rappresentati e difesi dagli avvocati Cino Benelli e Massimo Di Bello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Comune di Prato, in persona del Sindaco legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Elena Bartalesi, Paola Tognini e Stefania Logli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- del provvedimento 29/06/2023 emesso dal Comune di Prato - Servizio Sviluppo Economico S.U.E.A.P. e Tutela dell''Ambiente - U.O.C. Sportello Unico per l'Edilizia e le Attività Produttive - U.O. Gestione Procedimentale, con il quale:
a) si dichiara l'inidoneità sostanziale della S.C.I.A. P.G. n. 257888 del 25/11/2022 (PE-5026-2022) a costituire valido titolo abilitante alla realizzazione dei lavori segnalati;
b) si ordina il divieto di prosecuzione dell''attività edilizia di cui alla medesima S.C.I.A.;
c) la rimozione degli effetti dannosi di essa eventualmente prodottisi mediante ripristino delle parti già poste in essere;
- di ogni altro atto ad esso presupposto e conseguente, ancorché incognito, ivi compreso, per quanto occorrer possa, dell'invito a conformare l'attività edilizia oggetto della medesima S.C.I.A., emesso dal Comune di Prato il 22/12/2022.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Prato;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 settembre 2025 il dott. DO GA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso straordinario al presidente della Repubblica, ritualmente trasposto in sede giurisdizionale, parte ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui il Comune di Prato ha dichiarato l’inidoneità sostanziale della Scia presentata dai ricorrenti in data 25 novembre 2022 per l’esecuzione di un intervento di manutenzione straordinaria e di parziale cambio di destinazione d’uso (da rurale e civile abitazione) da eseguirsi su un complesso immobiliare in proprietà dei medesimi.
1.1 In particolare, il provvedimento impugnato è conseguito al tardivo riscontro della nota comunale del 22 dicembre 2022, con cui l’amministrazione aveva richiesto ai ricorrenti l’integrazione documentale della scia presentata, entro il termine perentorio di trenta giorni, e alla inottemperanza all’obbligo di conformare l’attività, recato dalla medesima nota.
2. Avverso il provvedimento impugnato, parte ricorrente ha proposto i seguenti motivi:
- “ PRIMO MOTIVO: VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 19, 21 E 21-NONIES L. N. 241/1990. VIOLAZIONE DELL’ART. 23 D.P.R. N. 380/2001. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 135, 145 E 146 L.R. TOSCANA N. 65/2014. ECCESSO DI POTERE PER CARENZA O ERRONEA VALUTAZIONE DEI PRESUPPOSTI. ”.
Con il primo mezzo, parte ricorrente ritiene che il Comune abbia adottato il provvedimento impugnato oltre i termini previsti dall’art. 19 della legge n. 241/90 e senza le forme previste dall’art. 21 nonies della medesima legge n. 241/90.
- “ SECONDO MOTIVO: VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 19 L. N. 241/1990. VIOLAZIONE DELL’ART. 23 D.P.R. N. 380/2001. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 135, 145 E 146 L.R. TOSCANA N. 65/2014. ECCESSO DI POTERE PER CARENZA O ERRONEA VALUTAZIONE DEI PRESUPPOSTI. ECCESSO DI POTERE PER CONTRADDITTORIETÀ, TRAVISAMENTO E ILLOGICITÀ MANIFESTA. ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA. ”.
Con il secondo motivo, parte ricorrente lamenta l’illegittimità del provvedimento impugnato nella parte in cui il Comune di Prato ha ritenuto non esaustive le integrazioni documentali presentate dai ricorrenti in data 6 giugno 2023.
In particolare, parte ricorrente deduce che l’intervento richiesto rientrerebbe nell’alveo della manutenzione straordinaria senza mutamento di destinazione d’uso; pertanto, il provvedimento impugnato sarebbe illegittimo per difetto di istruttoria e di motivazione, stante l’idoneità della scia proposta in relazione alla tipologia di interventi dichiarati.
3. Con ordinanza del 11 gennaio 2024, n. 38, la Sezione ha respinto la proposta istanza cautelare sulla base della seguente motivazione: “ Ritenuto che, ad una sommaria cognizione, il ricorso non presenta profili di fondatezza, perché con il provvedimento impugnato, adottato il 29 giugno del 2023 e dunque entro il termine di 30 giorni dal deposito della documentazione integrativa, l’Amministrazione si è limitata a rilevare la tardività e l’incompletezza della documentazione integrativa a corredo della SCIA, inibendone i lavori; … ”.
4. Si è costituito in giudizio il Comune di Prato, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
5 All’udienza del 24 settembre 2025 la causa è stata posta in decisione.
6. I motivi di ricorso possono essere trattati congiuntamente per evidenti ragioni di connessione ed essi sono infondati sulla base delle seguenti ragioni.
6.1 In premessa, rileva il Collegio che, a mente dell’art. 19, comma 1, legge n. 241/90, “ Ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, … il cui rilascio dipenda esclusivamente dall’accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale, e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo o specifici strumenti di programmazione settoriale per il rilascio degli atti stessi, è sostituito da una segnalazione dell’interessato, con la sola esclusione dei casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali … . La segnalazione è corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell’atto di notorietà per quanto riguarda tutti gli stati, le qualità personali e i fatti previsti negli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nonché, ove espressamente previsto dalla normativa vigente, dalle attestazioni e asseverazioni di tecnici abilitati, … ; tali attestazioni e asseverazioni sono corredate dagli elaborati tecnici necessari per consentire le verifiche di competenza dell’amministrazione. … La segnalazione, corredata delle dichiarazioni, attestazioni e asseverazioni nonché dei relativi elaborati tecnici, può essere presentata mediante posta raccomandata con avviso di ricevimento, ad eccezione dei procedimenti per cui è previsto l’utilizzo esclusivo della modalità telematica; in tal caso la segnalazione si considera presentata al momento della ricezione da parte dell’amministrazione. ”.
6.2 In detto contesto normativo, le carenze documentali riscontrate e le conseguenti integrazioni richieste dal Comune di Prato non consentono di ritenere possibile la produzione dell’effetto abilitante della scia sulla base del condivisibile orientamento giurisprudenziale in base al quale: “ Il nuovo indirizzo giurisprudenziale che si scosta dalla lettura tradizionale dell’istituto in esame (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 28 marzo 2023 n. 7534; Cons. Stato, sez. IV, 27 dicembre 2023, n. 11217; Cons. Stato, sez. II, 22 maggio 2023, n. 5072; Cons. Stato, sez. VI, 16 dicembre 2022, n. 11034 che segue la n. 5746 del 8 luglio 2022; in linea, anche se in tema di onere della prova, cfr. anche Cons. Stato, sez. IV, 3 marzo 2023, n. 2239; per una recente riaffermazione invece dell’indirizzo tradizionale si veda Cons. Stato, sez. VII, 16 febbraio 2023, n. 1634), non manca di rammentare che ai fini della operatività del dispositivo del silenzio assenso occorre che la domanda sia “quantomeno aderente al ‘modello normativo astratto’ prefigurato dal legislatore” pena la “inconfigurabilità giuridica” della stessa (così Cons. Stato, sez. VI, Cons. Stato, sez. VI, 16 dicembre 2022, n. 11034 e già 8 luglio 2022, n. 5746, alla cui ricostruzione generale dell’istituto si fa rinvio) il che significa che la domanda deve essere completa degli elementi essenziali (“minimali” secondo Cons. Stato, sez. IV, 27 dicembre 2023, n. 11217), a pena di inconfigurabilità della stessa (in questo senso si veda anche Cons. Stato, sez. VI, 27 dicembre 2023, n. 11203). ” (Consiglio di Stato, IV Sezione, sentenza del 25 settembre 2024, nr. 7768).
Ritiene il Collegio che il prefato orientamento, espresso con riferimento all’istituto del silenzio assenso, possa essere trasposto alla scia edilizia, stante l’identità di struttura degli istituti, entrambi comportanti il riconoscimento di effetto abilitante ad una dichiarazione del privato.
Pertanto, la dedotta e non contestata carenza documentale della scia presentata dai ricorrenti rende la medesima “ inconfìgurabile ” in quanto tale non idonea a produrre l’effetto giuridico abilitante ad essa connesso ex lege .
6.3 Rileva ancora il Collegio come la mancata integrazione della scia nei termini assegnati con il provvedimento del 22 dicembre 2022 determini comunque ed ipso iure il divieto di inizio ovvero di prosecuzione dell’attività segnalata.
Infatti, l’art. 19, comma 3, legge n. 241/90 prevede che: “ … l'amministrazione competente, con atto motivato, invita il privato a provvedere prescrivendo le misure necessarie con la fissazione di un termine non inferiore a trenta giorni per l'adozione di queste ultime. In difetto di adozione delle misure da parte del privato, decorso il suddetto termine, l'attività si intende vietata. ”.
In detta prospettiva, la nota impugnata del 29 giugno 2023 costituisce un mero atto ricognitivo di un effetto inibitorio discendente dalla medesima legge e, pertanto, ad essa non può essere ascritto alcun contenuto stricto sensu provvedimentale.
7. Ad abundantiam , rileva ancora il Collegio come l’intervento edilizio oggetto della scia in esame ricade in zona su cui insistono vincoli idrogeologico e paesaggistico, pertanto, essa avrebbe dovuto essere preceduta dal rilascio del parere da parte delle autorità competenti.
8. In definitiva, il ricorso è complessivamente infondato e da rigettare.
9. Le spese seguono la soccombenza ed esse sono determinate nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese di lite in favore del Comune di Prato, che liquida in complessivi euro 3.000,00, oltre oneri di legge, se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 24 settembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
TO RI CC, Presidente
Raffaello Gisondi, Consigliere
DO GA, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| DO GA | TO RI CC |
IL SEGRETARIO