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Sentenza 26 agosto 2024
Sentenza 26 agosto 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 26/08/2024, n. 1085 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 1085 |
| Data del deposito : | 26 agosto 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA
Sezione Prima civile
riunita in camera di consiglio e così composta
Dott. Riccardo Baudinelli Presidente
Dott. Marco Rossi Consigliere
Dott.ssa Francesca Traverso Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa n. 156 / 2023 R.G. promossa da app. e difeso dall'Avv.to FRANCESCHI BRUNO presso il cui Parte_1
studio è elett. dom. per delega in atti e con domiciliazione telematica
PARTE APPELLANTE nei confronti di quale incorporante la rapp. e difesa Controparte_1 Controparte_2
dall'avv.to Fabrizio Borchi presso il cui studio è elett. dom. per delega in atti e con domiciliazione telematica
PARTE APPELLATA
1 CONCLUSIONI DELLE PARTI
PARTE APPELLANTE “Piaccia alla Corte Ecc.ma, in riforma Parte_1
della sentenza del Tribunale di Massa n. 169/2012, depositata in data 1° marzo 2012:
in via principale, essendo stata accertata dalla Corte di Cassazione la violazione dell'art. 28, comma 2, reg. Consob n. 11522/98 da parte da parte della
[...]
in relazione al contratto di acquisto di titoli FI, Controparte_3
dichiarare tenuta e o condannare, quale istituto incorporante,
[...]
, (C.F. ), in Controparte_4 P.IVA_1
persona del suo legale rappresentante pro-tempore con sede in 16121 Via CP_4
Cassa di Risparmio n. 15a risarcire tutti i danni patiti e patiendi dalla propria cliente, pari all'importo corrisposto dall'acquirente al momento dell'acquisto dei titoli FI
(ovvero quell'altra somma, maggiore o minore, che risulterà di giustizia)”.
Più specificamente:
- dichiarare tenuta e condannare Controparte_4
, (C.F. ), in persona del suo legale
[...] P.IVA_1
rappresentante pro-tempore con sede in 16121 Via Cassa di Risparmio n. 15, CP_4
al pagamento in favore del signor quale successore della signora Parte_1
delta somma complessiva di € 154.940,32. Condannare la banca al Persona_1
pagamento in favore del signor degli interessi e dal maggior danno Parte_1
da svalutazione monetaria ex art. 1224 II comma c.c., a far capo dal giorno dell'acquisto (o quantomeno dalla domanda) sino all'effettivo soddisfo.
Con vittoria di spese e competenze di tutti i gradi del giudizio, oltre al rimborso delle spese forfetarie ex art. 15 T.F., da liquidarsi direttamente a favore del difensore ex art. 93 c-p.-c-”.
2 PARTE APPELLATA quale incorporante la Controparte_1 CP_2
: “Piaccia alla Corte Ecc.ma, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione
[...]
reietta, previa acquisizione dei fascicoli di ufficio dei precorsi gradi di giudizio, e previa ancora - occorrendo - ammissione dei capitoli per interrogatorio e testi dedotti dall'esponente in primo grado e non ammessi, rigettare le domande formulate dal Sig. quale erede della Sig.ra con la completa Parte_1 Persona_1
assolutoria di quale incorporante a sua volta Controparte_1 Controparte_2
incorporante la . Controparte_3
Vinte le spese ed i compensi di causa.”
FATTO E DIRITTO
Udito il relatore ed esaminati gli atti, trattenuta in decisione senza termini all'udienza del 3.07.2024 svoltasi con la modalità della trattazione scritta.
Rilevato che all'udienza collegiale in data 15.05.2024 svoltasi con la modalità della trattazione scritta né l'appellante, né l'appellato costituito, depositavano note scritte;
Rilevato che le parti non sono comparse nemmeno alla successiva udienza in data
3.07.2024, cui la causa era rinviata ai sensi dell'art. 309 c.p.c..
Ritenuto che pertanto, ai sensi del combinato disposto degli artt. 127 ter co. 4 c.p.c. a mente del quale “se nessuna delle parti deposita le note nel termine assegnato il giudice assegna un nuovo termine perentorio per il deposito delle note scritte o fissa udienza.
Se nessuna delle parti deposita le note nel nuovo termine o compare all'udienza, il giudice ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo”
e dell'art. 181 c.p.c., deve essere ordinata la cancellazione della causa da ruolo e l'estinzione del presente giudizio di appello.
In proposito si osserva ancora che il provvedimento con il quale il collegio dichiara l'estinzione del procedimento deve essere emesso con la forma della sentenza ex art. 307 ultimo comma c.p.c. (vedi in tal senso Cass. 5163/91, Cass. 14936/2000; vedi anche Cass. 11434/2007 secondo cui, a seguito dell'abrogazione dell'art. 357 c.p.c., che contemplava e disciplinava il reclamo al collegio contro le ordinanze dell'istruttore
3 dichiarative dell'improcedibilità, inammissibilità ed estinzione dell'appello, la pronuncia di siffatti provvedimenti spetta ora al collegio nell'attuale struttura collegiale del giudizio di appello e ha natura formale di sentenza non essendo, detti provvedimenti, più soggetti a reclamo ed essendo perciò decisori e definitivi, con l'ulteriore conseguenza che dette sentenze del giudice di appello sono ricorribili in cassazione ai sensi dell'art. 360 c.p.c.; in senso conforme vedi anche Cass.
19124/2004).
L'estinzione del procedimento comporta che le spese rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate secondo la regola generale di cui all'art. 310 u.c. c.p.c.
P.Q.M.
LA CORTE D'APPELLO
Visti gli artt. 127 ter co. 4, 181 e 309 c.p.c.
1. Dichiara l'estinzione del giudizio di rinvio promosso, con atto notificato il
16.02.2023, da ex art. 392 c.p.c in seguito all'ordinanza Parte_1
della Corte di Cassazione n. 36584/2022 che ha cassato la sentenza di questa
Corte n. 31/2018; ordinando la cancellazione della causa dal ruolo
Genova, 25.07.2024
Il Consigliere estensore dott.ssa Francesca Traverso
Il Presidente
Dott. Riccardo Baudinelli
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