Art. 1. Articolo unico.
Le disposizioni della legge 9 gennaio 1962, n. 2 , sono estese ai proprietari di navi mercantili a scafo in legno da carico secco e liquido nonche' da passeggeri e miste, iscritte alla data del 1 gennaio 1959 nelle matricole e nei registri di cui all' articolo 146 del Codice della navigazione e costruite in data anteriore al 1946, che procedano alla demolizione di tali navi ed alla costruzione di nuove unita' a scafo metallico.
Le disposizioni della legge citata al comma precedente non si applicano a coloro che abbiano acquistato navi in legno dopo la data del 1 gennaio 1962.
Le disposizioni della legge 9 gennaio 1962, n. 2 , sono estese ai proprietari di navi mercantili a scafo in legno da carico secco e liquido nonche' da passeggeri e miste, iscritte alla data del 1 gennaio 1959 nelle matricole e nei registri di cui all' articolo 146 del Codice della navigazione e costruite in data anteriore al 1946, che procedano alla demolizione di tali navi ed alla costruzione di nuove unita' a scafo metallico.
Le disposizioni della legge citata al comma precedente non si applicano a coloro che abbiano acquistato navi in legno dopo la data del 1 gennaio 1962.