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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 09/04/2025, n. 462 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 462 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di L'Aquila
R.G. 11/2024
La Corte D'Appello di L'Aquila, in persona dei magistrati:
Silvia Rita Fabrizio Presidente
Iachini Bellisari Alberto Consigliere
Marco Bartoli Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di grado d'appello rimessa in decisione all'udienza del 12/03/2025 e vertente tra elettivamente domiciliato in Pescara alla Via Chieti n.21, presso lo studio Parte_1 dell'avv. Alfredo Testa che lo rappresenta e difende in virtù di mandato in calce all'atto di citazione in appello appellante e
in persona del legale rappresentante p.t. , corrente in Controparte_1 Controparte_2
Sambuceto alla Via Amendola n. 300 e con sede legale in Pescara alla P.zza Duca degli Abruzzi n.
30, elettivamente domiciliata in Pescara, Via Giosuè Carducci n. 71, presso e nello studio dell'Avv.
Mauro Talamonti che la rappresenta e difende in virtù di procura in calce alla comparsa di risposta in appello appellato
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Chieti n. 484/2023, pubblicata il
18.09.2023, notificata in data 4.12.2023
CONCLUSIONI:
1 per parte appellante:
<<voglia l corte di appello de contrariis reiectis:>
- in via pregiudiziale e cautelare, sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto;
- in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello
e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 484/2023 emessa dal Tribunale di Chieti, Sezione Civile,
Giudice Dott. Turco, nell'ambito del giudizio N.R.G. 1721/2021, depositata in cancelleria in data
16.09.2023 pubblicata il 18.09.2023, notificata il 04.12.2023, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano: “Piaccia all'On.le Tribunale adito, adversis reiectis: ”affermare l' in persona del suo legale rappresentante pro Controparte_1 tempore responsabile di tutti i danni per cui è causa subiti dall'esponente e per l'effetto condannarla al risarcimento dei danni in favore dell' nella misura €6.539,50 o dell'altra di giustizia, Parte_1
per le causali innanzi spiegate, oltre agli interessi legali ed alla rivalutazione monetaria.
- In subordine che sia versata la differenza corrispondente tra quella pagata dalla compagnia di assicurazione e quella portata dalla fattura prodotta in atti.
- In ulteriore subordine che sia quantificato in via equitativa un deprezzamento dell'autovettura di proprietà dell'attore e disposta a titolo di risarcimento del danno. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio e con sentenza clausolata.” e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellata dinanzi il Tribunale di Chieti per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto.
- Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio.>>
per parte appellata:
<Affinché la Corte d'Appello Adita, respinta ogni contraria istanza, eccezione, deduzione e produzione, Voglia integralmente confermare, ritenendola giusta e sufficientemente motivata,
l'impugnata Sentenza del Tribunale di Chieti n. 484/2023, pubblicata il 18.09.2023, ritualmente notificata in data 4.12.2023, rigettando il gravame proposto nell'appello dal Sig. , Parte_1
questo dichiarando improcedibile, inammissibile e comunque destituito di fondamento giuridico e fattuale, con accoglimento della domanda così come spiegata dall'odierna appellata, che torna a riportarsi alle motivazioni, deduzioni e conclusioni tutte formulate negli scritti difensivi del primo grado di giudizio e nel presente.
2 Con condanna dell'appellante alla refusione delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio, da distrarsi in favore del presente procuratore, antistatario, dichiarando altresì la responsabilità aggravata dell'appellante per lite temeraria ai sensi dell'art. 96, comma 3, cpc.>>
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con la sopraindicata sentenza il Tribunale di Chieti ha rigettato la domanda risarcitoria proposta da nei confronti della condannando l'attore alla rifusione delle spese Parte_1 Controparte_1
di lite in favore della convenuta, spese liquidate in € 3.800,00 per compensi di avvocato oltre spese generali nella misura del 15% CPA ed IVA come per legge.
1.1. Con atto di citazione notificato nei confronti della aveva esposto Controparte_1 Parte_1
di aver affidato la propria autovettura BMW X6 targata FJ673JW alla concessionaria CP_1
per delle riparazioni;
l'autovettura era parcheggiata all'interno del piazzale della concessionaria
[...]
quando, nel luglio 2019, veniva colpita da una copiosa grandinata che causava gravi danni al veicolo di cui la società, quale custode del veicolo era responsabile ex art. 2051 c.c.
1.2. La nel costituirsi in giudizio, contestava che l'attore l'aveva esonerata da Controparte_1
eventuali richieste risarcitorie ed eccepiva l'eccezionalità dell'evento atmosferico.
1.3. Il Tribunale, all'esito dell'istruttoria, rilevava che dalla deposizione testimoniale di TE
, dipendente della concessionaria, e dalla fattura prodotta (n.19VPO02953 del 17.07.2019),
[...] risultava che l'attore avesse ritirato l'autovettura colpita dalla grandine e che lo stesso avesse sollevato la Concessionaria da eventuali richieste di danni future, dichiarando di avere copertura assicurativa personale per gli eventi atmosferici con la propria compagnia assicurativa e che, pertanto, procedeva al ritiro della vettura nello stato in cui si trovava. Rilevava altresì il Tribunale che, in base alla carta di circolazione, il proprietario dell'auto al momento del sinistro era Persona_1 mentre l'attore ne era divenuto proprietario solo successivamente, dal settembre 2019; rigettava, quindi, la domanda precisando pure che i danni in questione risultavano già liquidati dalla assicurazione Itas Mutua n favore del proprietario mediante pagamento della Persona_1
somma di € 4.751,10.
2. Avverso tale decisione ha proposto appello articolando un unico motivo di appello. Parte_1
2.1. L'appellante contesta la motivazione della sentenza gravata ove è riportato che "il proprietario dell'auto al momento del sinistro, risulta essere mentre il sig. risulta Persona_1 Pt_1 proprietario dal settembre 2019”. Invero, il giudice ha erroneamente indicato la data del passaggio di proprietà non considerando che l'autovettura era, invece, intestata ad come risultava Parte_1
3 anche dalla polizza assicurativa. Inoltre, non è stato verificato che la riparazione del veicolo non sarebbe, in realtà, stata eseguita in quanto, controllando le riparazioni effettuate sul veicolo, la fattura indicherebbe pezzi oggetto di riparazione diversi da quelli indicati nel preventivo prodotto da parte avversa. L'autovettura, dunque, in custodia presso il piazzale della non era stata Controparte_1
riparata a seguito dei danni subiti a seguito della grandinata verificatasi nel mese di luglio 2019 e che, pertanto, la liquidazione dei danni effettuata dalla compagnia riguardasse Controparte_3
altri danni.
3. La costituitasi in giudizio, chiede il rigetto dell'appello perché inammissibile, Controparte_1
improcedibile nonché infondato.
4. Sulle conclusioni riportate in epigrafe e all'esito dello scambio degli scritti conclusivi, il procedimento è stato rimesso in decisione, ai sensi dell'art. 352 c.p.c. (nel testo novellato dall'art. 3, comma 26, del d.lgs. 149/2022), all'udienza del 12.3.2025, sostituita ex art. 127-ter c.p.c. dal deposito di note di trattazione scritta.
5. L'appello è infondato.
5.1 Contrariamente a quanto dedotto dall'appellante, dalla carta di circolazione in atti (v. documentazione acquisita ex art. 210 c.p.c. dalla ITAS Mutua Ass.ni e versata in atti il 3.3.2023), si evince che, alla data di verificazione dell'evento dannoso, il 10.7.2019, il proprietario del veicolo danneggiato era non l'attore odierno appellante, bensì In senso contrario non Persona_1 depone il certificato di proprietà prodotto dall'appellante che, pur dando atto di precedenti intestatari, risale al 17.9.2019, cioè ad epoca successiva a sinistro.
5.2. Del resto, il quale titolare della polizza di assicurazione, otteneva dalla ITAS Mutua Per_1
Ass.ni, per il danno dovuto alla grandinata, la somma di € 4.751,10; la liquidazione di tale danno è riferibile proprio all'evento atmosferico del 10.07.2019; in particolare, nella documentazione acquisita ex art. 210 c.p.c. – da cui si ricava appunto che la richiesta di risarcimento veniva effettuata da – è presente un preventivo di riparazione del 6.09.2019, sempre intestato al Persona_1
della “Autocarrozzeria Racing Car” di Spoltore (PE) dell'importo di € 4.366,99 e una fattura Per_1
n. 10/B del 21.10.2019 sempre intestata a della “R1 TO” di Città Sant'Angelo Persona_1
(PE) (società, peraltro, il cui titolare è il medesimo , per l'importo di € 5.279,50. Persona_1
Inoltre, nella relazione del perito della compagnia assicurativa del 27.8.2019 (a seguito di sopralluogo del 31.7.2019) si legge, tra le osservazioni, che il danneggiato non quantificava la Persona_1
richiesta e non intendeva riparare il veicolo (v. p. 28 della relazione).
4 5.3. Ciò posto, la testimone , ascoltata all'udienza del 30.1.2023, riferiva che Testimone_1 [...]
il 17.7.2019, quando non era ancora proprietario del mezzo, ritirava Pt_1
– dalla deposizione resa alla medesima udienza dal teste non si sa se da solo o Persona_1 insieme a quest'ultimo – l'autovettura dalla , non autorizzando gli Controparte_4
interventi di riparazione oggetto del preventivo emesso in pari data dalla stessa concessionaria e dichiarando espressamente di sollevare l'appellata da eventuali richieste danni futuri (v. preventivo
19VPO02953).
5.3. Dopo la chiusura del sinistro, come si ricava dalla documentazione versata in atti, l'appellante, divenuto nel frattempo proprietario del mezzo, chiedeva alla (ignara Controparte_4
della liquidazione del danno in favore del da parte della compagnia assicurativa) di essere Per_1 risarcito del danno alla carrozzeria dell'autoveicolo allegando la fattura n. 01/B del 26.2.2020 (sette mesi dopo l'evento atmosferico) emessa dalla R1 TO (il cui titolare è, come si è detto,
[...]
) per la somma di € 3.579,50, e anche la fattura n. 01/B dell'11.01.2021 (un anno e Persona_1 mezzo dopo l'evento atmosferico) emessa sempre dalla medesima R1 TO per la sostituzione del parabrezza, già indicata nella precedente fattura, reclamando, quindi, la somma dei due importi
(v. docc. in fasc. di primo grado dell'appellante). Dalla relazione peritale di parte dello studio CP_5
(v. in fasc. parte appellata) si evince che il veicolo in questione era stato già sottoposto solo a riparazioni sommarie della carrozzeria per un costo massimo di € 3.000,00.
5.4. Ebbene, così ricostruita la vicenda – anche a confutazione delle infondate doglianze dell'appellante riguardo all'inesistente travisamento delle risultanze istruttorie da parte del giudice di prime cure –, è evidente che, come rilevato nella sentenza gravata, l'attore, odierno appellante, non è titolare della pretesa risarcitoria non essendo il proprietario del mezzo danneggiato al momento dell'evento dannoso. Inoltre e ad abundantiam, quando il mezzo venne ritirato, venne espressamente dichiarata la rinuncia a qualsiasi pretesa di tipo risarcitorio. Oltre tutto, va tenuto presente che il danno
è stato risarcito in favore del proprietario dalla compagnia assicurativa.
6. In conclusione, l'appello va respinto a conferma della sentenza impugnata.
7. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo come in dispositivo, secondo i valori minimi, vista la notevole semplicità delle questioni trattate, in conformità alle tabelle di cui al
D.M. 55/2022 come aggiornate dal D.M. n. 147 del 13/8/2022.
8. L'esito del gravame comporta l'applicazione della sanzione di cui all'art. 13, comma 1 quater del d.p.r. 115/2002 (comma introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228/2012).
5 9. Infine, la domanda dell'appellata tesa a ottenere i provvedimenti di cui all'art. 96, comma 3, c.p.c.
è fondata in quanto, per quanto sopra evidenziato, l'appellante, anche in secondo grado, dolendosi pretestuosamente della decisione del giudice di primo grado, ha continuato a sostenere tesi manifestamente infondate e, soprattutto, a rappresentare e/o a negare circostanze di fatto che sapeva essere insussistenti e/o esistenti;
tra l'altro, al fine di celare i tratti essenziali di una vicenda caratterizzata da un comportamento, a dir poco, oscuro e certo non improntato alla buona fede da parte dell'appellante. Questi ha, dunque, agito con dolo o quanto meno con colpa grave, sicché sussistono i presupposti per ritenere la sua responsabilità processuale aggravata per lite temeraria con condanna a pagare in favore dell'appellata la somma, di € 1.450,00, determinata equitativamente in ragione di circa la metà dell'importo delle spese di lite da rimborsare;
segue, altresì, la condanna al pagamento, in favore della cassa delle ammende, della somma di € 500,00 ai sensi del comma 4 della medesima citata disposizione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna la parte appellante al rimborso in favore della parte appellata delle spese del presente grado del giudizio, che liquida in € 2.906,00 oltre 15 % per spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge, per compenso, con distrazione in favore dell'avv. Mauro Talamonti procuratore antistatario.
3) dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, in favore dell'erario di un importo ulteriore, pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame, se dovuto;
4) condanna l'appellante a pagare in favore dell'appellata la somma di € 1.450,00, oltre interessi legali sino al saldo;
5) condanna l'appellante al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di € 500,00.
Così deciso nella camera di consiglio del 9.4.2025.
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente
Marco Bartoli Silvia Rita Fabrizio
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