Articolo 1 della Legge 12 marzo 1968, n. 181
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6 aprile 1968
Art. 1. Articolo unico.

Nei tribunali per i minorenni indicati nella tabella A) allegata alla presente legge e nelle procure della Repubblica presso gli stessi tribunali non si applicano le disposizioni di cui all' articolo 1 del regio decreto 20 settembre 1934, n. 1579 .
Nei tribunali per i minorenni indicati nella tabella B) allegata alla presente legge e nelle procure della Repubblica presso gli stessi tribunali le dette disposizioni non si applicano nei soli confronti del presidente del tribunale e del procuratore della Repubblica.

Entrata in vigore il 6 aprile 1968