Sentenza 21 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 21/05/2025, n. 360 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 360 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
1
R.g. n. 12/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE in persona dei magistrati:
Dott. Giovanni D'Onofrio - Presidente -
Dott.ssa Luigia Franzese - Giudice -
Dott.ssa Rossella Di Palo - Giudice relatore - nel procedimento r.g. n. 12/2025, trattenuto in decisione all'udienza cartolare del 02/05/2025, avente ad oggetto: separazione consensuale, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA letto il ricorso depositato in data 2/01/2025 e , entrambi Parte_1 Parte_2
rappresentati e difesi dall'avv.to PALMIERI VALERIA, tendente ad ottenere la separazione consensuale dei coniugi;
rilevato che i coniugi hanno contratto matrimonio in CA in data 18/06/2005 e che dalla loro ER unione sono nati i figli (il 27.01.1996) e (l'1.06.1998); ER2
lette le note di trattazione scritta in cui le parti hanno rinunciato alla comparizione in udienza, pur essendo edotte di tale facoltà, e hanno ribadito la volontà di separarsi alle condizioni indicate in ricorso, non essendovi alcuna possibilità di riconciliazione;
rilevato che i coniugi hanno entrambi chiesto di pronunciare la separazione alle condizioni precisate nel ricorso da intendersi in questa sede integralmente richiamate ovvero:
A) in ordine alla casa coniugale sita in CA, al Viale degli Aranci, 32 attualmente in comproprietà dei coniugi ed acquistata in data 30.11.1999 giusta atto per Notaio dr.
, N.Rep.83862 – Raccolta N. 21352, le parti convengono e si danno Persona_3
reciprocamente atto che questa sia destinata all'uso ed al godimento della signora Parte_1
In particolare, nell'ambito della regolamentazione dei rapporti patrimoniali tra coniugi
[...]
ed al fine di una globale ed esaustiva definizione degli stessi, le parti si accordano come segue:
A.1) il sig. si obbliga a trasferire alla signora , a titolo di contributo Parte_2 Parte_1
al suo mantenimento con liquidazione “ una tantum”, il diritto di usufrutto pari alla propria quota di comproprietà (50%) dell'immobile già casa coniugale, immobile sito nel comune di
CA , censito al Catasto Fabbricati del suddetto Comune Foglio 45, particella 450 sub. 81 sito al Viale degli Aranci 32, 6^ p. int. 12 per l'effetto usufruendo della esenzione fiscale prevista dalla legge 74 del 1987.
A.2) Il trasferimento della quota di comproprietà avverrà previa trascrizione del decreto di omologa della separazione entro e non oltre 6 mesi dall'intervenuta comparizione dei coniugi dinanzi Giudice relatore designato ovvero entro 120 gg giorni dalla pubblicazione del decreto di omologazione dei presenti patti di separazione consensuale;
2.4) Nella casa coniugale rimarrà ad abitare la signora con tutti gli arredi ed i Parte_1
beni mobili che la compongono, nessuno escluso, atteso che il sig. ha già Parte_2
provveduto ad asportare tutti i propri effetti personali. La sig.ra acquisendo il 100% Pt_1
del diritto di usufrutto sul predetto immobile sarà legittimata ad esercitare esclusivamente i diritti di uso e godimento della stessa. Le parti convengono, dandosene reciprocamente atto, che una volta consolidatosi in capo alla sig.ra il diritto di usufrutto esclusivo Parte_1
dell'immobile sito in CA, al Viale degli Aranci 32, 6^ p. int. 12 tutte le spese relative alle utenze domestiche e le spese accessorie ordinarie e straordinarie relative agli oneri condominiali, comprensive del pagamento del garage adiacente, saranno a suo esclusivo carico. ER B) In ordine ai figli e maggiorenni ed economicamente autosufficienti, i ricorrenti ER2
dichiarano che ambedue i figli vivono all'estero in piena autonomia e che non necessitano, pertanto, di nessun contributo economico da parte dei genitori, svolgendo rispettivamente, ER
, la professione di impiegata, titolare di reddito come da dichiarazione fiscale in atti e la professione di impiegato, titolare reddito mensile coma da statini paga in atti ( All. ER2
7 – 8 dich.fiscali e statini paga ); Controparte_1 Persona_4
B.1) che i figli diverranno altresì comproprietari di un immobile sito in Milano, alla Viale
Toscana, 19, il cui perfezionamento dell'acquisto è subordinato all'estinzione del contratto di mutuo gravante integralmente in capo al padre, sig. , nell'esclusivo Parte_2
interesse dei figli;
( all.11 contratto compravendita immobile in Milano, del 10 maggio 2017 ER per atto dei Notai e n. Rep 4718 - Racc. 2647; all. 12 Contratto mutuo ) Il sig. ER6
, si impegna ad accollarsi per intero, il restante importo del mutuo Parte_2 3
gravante su detto immobile pari ad €. 142.000,00 fino alla sua estinzione nei confronti della banca erogante.
C) che non sussistono conti cointestati tra i ricorrenti;
D) che in ogni caso, la ricorrente, signora dichiara di aver sempre svolto attività Parte_1
lavorativa durante tutto il corso della convivenza prematrimoniale e per tutta la durata del matrimonio e che attualmente svolge la professione di impiegata e di essere titolare di sufficienti risorse economiche per garantire il proprio sostentamento;
E) Che entrambi i coniugi, stante le sopraggiunte e radicali modifiche dei rispettivi assetti familiari, con la sottoscrizione del presente accordo, si danno reciprocamente atto di non avere nulla a pretendere l'uno dall'altro a nessun titolo rinunciando espressamente e reciprocamente a qualsivoglia pretesa e / o azione a qualsiasi titolo;
rilevato che il sig. con la sottoscrizione del predetto accordo, alla lett. A.1, si obbliga a Parte_2
trasferire alla signora a titolo di contributo al suo mantenimento con liquidazione Parte_1
“una tantum”, il diritto di usufrutto pari alla propria quota di comproprietà (50%) dell'immobile già casa coniugale, immobile sito nel comune di CA;
considerato che
le parti con i patti di separazione non intendono trasferire ma si impegnano a farlo;
rilevato che non sono previste condizioni contrarie alla legge;
ritenuto che in ragione della natura della controversia e dell'accordo delle parti, ricorrono giusti motivi per dichiarare interamente compensate le spese del giudizio;
rilevato che le parti hanno avanzato domanda cumulativa di separazione e cessazione degli effetti civile del matrimonio ex art. 473 bis.49 c.p.c.;
rilevato, pertanto, che la causa vada rimessa sul ruolo per la prosecuzione ai fini della pronuncia di divorzio e che a ciò si provvede con separata ordinanza;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Pronuncia, alle condizioni concordate riportate in motivazione, la separazione personale dei coniugi , nata in [...] il [...], e , nato a [...] Parte_1 Parte_2
il 20/03/1963; 4
2) Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di CA di procedere all'annotazione di cui all'art. 69, lett. d), D.P.R. 03/11/2000, n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) - atto n. 3, parte
I, serie, anno 2005;
3) Rimette la causa sul ruolo, con separata ordinanza, ai fini della pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
4) Spese di lite compensate.
Così deciso in Santa Maria C.V. nella camera di consiglio del 05/05/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Rossella Di Palo Dott. Giovanni D'Onofrio