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Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 14/03/2025, n. 292 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 292 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pisa
Il Tribunale di Pisa, Sezione Civile, in composizione monocratica ed in persona del dott.
Giuseppe Laghezza, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2756 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, vertente tra
nato a [...] il [...] (C.F. , residente Parte_1 C.F._1
in Capannoli (PI) via G. Michelucci n. 4, e nata a [...] il Parte_2
28/04/1956 (C.F. , residente in [...], C.F._2
entrambi rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall'Avv.to Alessandro De Ranieri del
Foro di Pisa ed elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultimo sito in NS (PI) via G. Verdi n. 34/A
APPELLANTI
e
nato a [...] il [...] (C.F. ) e CP_1 C.F._3
nata a [...] il [...] (C.F. , Controparte_2 C.F._4
entrambi residenti in [...] bis, rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall'avv. Alessandra Burchi del Foro di Pisa ed elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultima sito in CA (PI) via C. Cammeo n. 23
APPELLATI
Oggetto: Appello avverso sentenza del Giudice di Pace
Conclusioni: Come da rispettive note scritte depositate il 17.9.2024.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Breve excursus processuale Con atto di citazione in appello in data 11.9.2023, ritualmente notificato, e Parte_1
adivano il Tribunale di Pisa onde sentire accogliere le seguenti Parte_2 conclusioni: “Accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa, il proposto appello e per
l'effetto, riformare la sentenza di primo grado n. 132/2023, pubblicata in data 24/07/2023, notificata in data 28/08/2023, emessa dal Giudice di Pace di RA Dott. Lorenzo
Caruso, pronunciata nel procedimento iscritto a ruolo al N. R.G. 873/2022 ed accogliere le conclusioni formulate nel giudizio di primo grado che di seguito si riportano integralmente : condannare i Sig.ri e a rimborsare ai Sig.ri CP_1 Controparte_2 Parte_1
e le spese dagli stessi sostenute per la CTU, pari ad € 1.348,40; condannare Parte_2
i Sig.ri e a rimborsare ai Sig.ri e CP_1 Controparte_2 Parte_1 Pt_2
le spese dagli stessi sostenute per la CTP, pari ad € 1.281,00; condannare i Sig.ri
[...]
e a rimborsare ai Sig.ri e CP_1 Controparte_2 Parte_1 Parte_2
le spese dagli stessi sostenute per le opere di smantellamento della copertura del tetto, da parte dell'impresa edile Giorgetti, pari ad € 488,00; condannare i Sig.ri e CP_1
a rimborsare ai Sig.ri e le spese dagli stessi Controparte_2 Parte_1 Parte_2
sostenute per il procedimento di mediazione pari ad € 48,80; condannare altresì i Sig.ri
e al pagamento delle spese e compensi legali del CP_1 Controparte_2
procedimento di istruzione preventiva, del giudizio di primo grado e del presente giudizio di appello, iva e cnap come per legge”
A sostegno delle proprie ragioni deducevano:
- di essere stati costretti, stante la colpevole inerzia della controparte, a ricorrere al procedimento di istruzione preventiva, sia per l'accertamento oggettivo e di fatto del confine tra le due proprietà sia per stabilire la congruità della spesa necessaria all'eliminazione delle infiltrazioni provenienti dal tetto in comune;
- L'ATP si era rivelato indispensabile perché soltanto mediante l'espletamento della consulenza tecnica d'ufficio si erano potute individuare le cause delle infiltrazioni- fessurazioni sulla testata del muro in comune non impermeabilizzato e ripristinare il confine esatto tra le due proprietà;
- la sentenza del giudice di primo grado era, in particolare, censurabile nella parte in cui in essa si sosteneva che “... la stessa consulenza tecnica espletata nel ridetto procedimento ex art. 696 bis c.p.c. ha smentito la prospettazione attorea individuando quale causa delle infiltrazioni lo stesso muro divisorio comune e prevedendo dei costi di ripristino praticamente dimezzati rispetto a quelli reclamati”;
- dall'ATP era emerso, infatti, che la causa delle infiltrazioni era dovuta alla mancanza di guaina bituminosa impermeabilizzante contigua lungo lo spessore della parete che separava le proprietà degli appellanti e degli appellati e tale mancanza non poteva che essere ascritta ai ripetuti interventi eseguiti non a regola d'arte dagli appellati;
- da tali circostanze avrebbe dovuto discendere l'accoglimento integrale della domanda attorea, con conseguente condanna dei convenuti a rifondere a parte appellante le spese sia del procedimento di istruzione preventiva che del giudizio di merito, entrambi instaurati a causa della colpevole inerzia degli appellati.
Con comparsa di costituzione depositata il 09.02.2024 si costituivano in giudizio gli appellati e chiedendo l'accoglimento delle seguenti CP_1 Controparte_2
conclusioni: “Rigettare interamente l'appello proposto dai Sig.ri e Parte_1 Pt_2
in quanto radicalmente infondato in fatto e in diritto e/o in ogni caso confermare la
[...]
sentenza n. 132/2023, pubblicata in data 24/07/2023 ed emessa dal Giudice di Pace di
RA (PI) nel procedimento iscritto a ruolo al N. R.G. 873/2022; condannare gli
Appellanti, per tutti i motivi esposti in narrativa, ai sensi dell'art. 96 n. I e III c.p.c nella misura che sarà ritenuta di giustizia;
il tutto con vittoria di spese e compensi per il presente grado di giudizio.”
Eccepivano, in particolare, gli appellati:
- l'inammissibilità dell'appello per carenza dei requisiti di cui all'art. 342 c.p.c.;
- l'infondatezza dell'appello medesimo in quanto la pronuncia gravata era scaturita dalle risultanze accertate e riportate all'esito delle operazioni peritali svoltesi nel giudizio di
ATP r.g. 1060/2021 nanti il Giudice di Pace di RA;
- l'inammissibilità del secondo motivo di appello in quanto basato su circostanze nuove e mai dedotte in precedenza;
- l'infondatezza, in ogni caso, di tale motivo, in quanto non vi era stata soccombenza degli appellati nel più volte citato procedimento ex art 696 bis c.p.c.
considerato che
, per quanto accertato in tale procedimento, le infiltrazioni e i danni lamentati erano riconducili agli oneri di manutenzione incombenti su entrambe le parti in causa (il CTU aveva, infatti, accertato che “il danno si evince verso i locali dei Sigg. e Pt_1 CP_1
per effetto di causalità in quanto non essendo impermeabilizzato lo spessore del muro comune che è a diretto contatto con le tegole di copertura, le acque disperse sotto il manto potrebbero dirigersi indifferentemente da entrambe le parti della stessa”;
- che essendo il muro divisorio di confine a comune rispetto alle due proprietà, in conformità alle disposizioni del Codice civile (art. 1104-1105 cod. civ. e ss.) i lavori avrebbero dovuto essere concordati e intrapresi unitamente e con l'accordo dei comparenti, cosa che non era avvenuta, determinando così una responsabilità degli appellanti nel fenomeno delle infiltrazioni;
- che gli appellati inoltre avevano sempre collaborato al fine di addivenire a soluzioni conciliative, sottoscrivendo nel corso del giudizio di ATP un accordo transattivo poi disatteso dagli appellanti;
- che decadeva quindi, per infondatezza oltre che per inammissibilità, stante la genericità delle argomentazioni addotte, anche l'ulteriore motivo di appello formulato in punto di spese.
All'udienza del 21.03.2024 le parti insistevano per l'accoglimento delle rispettive conclusioni e la causa veniva rinviata, con concessione dei termini ex art. 352 c.p.c.; alla successiva udienza del 21.11.2024, in occasione della quale, preso atto del deposito delle rispettive comparse conclusionali e memorie di replica, la causa veniva trattenuta in decisione.
Merito della lite
Ritiene in primo luogo il giudicante, nel venire a decidere la presente controversia, che sia infondata l'eccezione di inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c., formulata dagli appellati.
E, invero, va osservato che la giurisprudenza di legittimità ha statuito, in subiecta materia, che “i motivi di appello ai fini dell'ammissibilità dell'atto devono essere collegati ai singoli passaggi argomentativi della sentenza, senza la necessità di utilizzare particolari forme sacramentali o redigere un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello” (cfr. Cass. Sezioni Unite n. 27199/17; si veda anche Corte appello Roma Sez. spec. Impresa, 07.02.2022, n. 841; Trib. Patti n. 763 del 31.10.2022).
Ora, sotto il profilo in esame le argomentazioni svolte, dagli odierni istanti, nell'atto di appello risultano individuare in modo sufficientemente puntuale, in linea con i dettami di cui al succitato art. 342 c.p.c., le doglianze espresse nei confronti della sentenza impugnata, richiamando l'atto in questione la parte della motivazione di quest'ultima che si è inteso censurare ed essendo, nel contempo, offerta la diversa ricostruzione del fatto propugnata dagli appellanti e indicate, da ultimo, le circostanze asseritamente rilevanti ai fini di una corretta rivalutazione del fatto alla luce delle risultanze processuali.
Venendo, quindi, all'esame del merito del gravame, giova ricordare che il giudizio di primo grado vedeva il e la convenire in giudizio il e la Pt_1 Pt_2 CP_1 CP_2
affinchè “fosse accertata e dichiarata la linea di confine tra le due unità immobiliari, nell'esatta metà del muro comune ricostruito in fase di ristrutturazione da parte dei Sig.ri in quanto posizionato a cavallo della linea del nuovo confine così come Controparte_3
pattuito nell'atto di provenienza”, con conseguente condanna dei convenuti al pagamento del
50% dell'importo indicato dal CTU in sede di ATP e, quindi, a corrispondere ad essi istanti la somma di € 533,36 oltre iva ed accessori, oltre ad € 336,00 per i danni prodotti dalle infiltrazioni, nonché a rimborsare loro le spese di CTU (€ 1.348,40) e di CTP (€ 1.281,00), le spese di smantellamento della copertura del tetto (€ 488,00), le spese di mediazione ( € 48,80)
e le spese sia del procedimento di istruzione preventiva che di quello di cognizione ordinaria.
Segnatamente, gli odierni appellanti sostenevano di essere comproprietari di un immobile destinato a uso magazzino, sito in Capannoli (PI) località Solaia via San Michele n. 22 e che lo stesso era contiguo ad altra porzione di fabbricato, adibita ad uso residenziale, di proprietà dei convenuti.
Le due unità immobiliari, inizialmente costituenti un unico fabbricato, erano state tra loro separate da una parete realizzata in muratura e, a causa dell'emergere di infiltrazioni, gli appellanti avevano presentato ricorso per ATP avanti al Giudice di Pace di RA, ricorso a seguito del quale il nominato CTU aveva accertato che “le cause delle infiltrazioni sono da imputare alle mancanza di guaina impermeabilizzante lungo tutto lo spessore del muro comune, lasciando quindi la struttura sprovvista di qualsiasi tipologia di protezione dalle possibili infiltrazioni da acque meteoriche, in quanto i manti di copertura in laterizio non possono essere ermetici essendo composti da pezzi separati. La natura dei danni è data da infiltrazioni nelle strutture di acque meteoriche dalla copertura con inibizione saltuaria delle murature che costituiscono la parete divisoria comune. L' entità del danno è calcolata in €
336,00 oltre iva e accessori …e i costi occorrenti per gli interventi necessari sono calcolati in € 1.066,73 oltre iva e oneri fiscali”.
Ora, il primo motivo di gravame dedotto dagli appellanti concerne la valutazione, espressa dal giudice di prime cure, secondo cui “Non vi è dubbio, quindi, che, stante la natura comune del muro fonte delle lamentate infiltrazioni ("il danno si evince verso i locali dei Sig.ri
[...]
er effetto di causalità in quanto non essendo impermeabilizzato lo spessore dcl Pt_3
muro comune è a diretto contatto con le tegole di copertura dei Sig.ri Controparte_3
le acque disperse sotto il manto potrebbero dirigersi indifferentemente da entrambe le parti della parete stesse" -cfr. pag. 9 della relazione tecnica), dovranno far carico agli odierni convenuti, quale danno emergente subito dagli attori, per loro fatto c colpa a titolo di custodia di beni in comproprietà ex art. 2051 c.c., sia i costi di risanamento del muro comune che i danni materiali provocati a questi ultimi (come quantificati in corso di CTP), seppure sempre nella misura del 50% complessivo, dovendosi parte delle opere di emendamento e dei danni lamentati ascriversi per le stesse ragioni a fatto c colpa degli stessi creditori con susseguente riduzione ex art. 1227 c.c. del ristoro dovuto.”
Tale giudizio, secondo la prospettazione del e della non sarebbe Pt_1 Pt_2
condivisibile per non avere il Giudice di Pace valutato correttamente le risultanze della relazione dell'ausiliario e del compendio probatorio in atti, da cui si evincerebbe, al contrario, essere la causa delle infiltrazioni rinvenibile nella condotta negligente dei convenuti, che avrebbero eseguito opere di rifacimento della loro porzione di tetto senza apporre una guaina bituminosa, permettendo così alle acque piovane di infiltrarsi nella testata del muro e di riversarsi all'interno dei locali di proprietà di essi appellanti.
I convenuti hanno tuttavia eccepito l'inammissibilità di tale doglianza per essere stata introdotta solo in sede di appello, non essendo mai stata dedotta in precedenza, né in sede di procedimento di istruzione preventiva né nel giudizio avanti al Giudice di Pace, la riconducibilità della mancanza di guaina impermeabilizzante alla condotta negligente dei convenuti che non vi avrebbero provveduto in occasione di precedenti opere di risanamento della loro porzione di tetto, eseguiti a far data dal 1999.
Ciò posto, il motivo di appello in argomento deve essere ritenuto inammissibile.
E, invero, quanto oggetto dello stesso è stato, infatti, compiutamente articolato esclusivamente in sede di appello, non avendo gli odierni appellanti fatto specifico riferimento, in precedenza, all'intervento di restauro e ristrutturazione del tetto, effettuato dai convenuti nel 1999, da cui deriverebbero le asserite responsabilità degli Controparte_3
appellati in ordine alle infiltrazioni verificatesi. A ben vedere, infatti, tali deduzioni non hanno trovato ingresso neppure in sede di ATP, laddove il CTU è stato pur chiamato a indagare sulle cause dei problemi di umidità, senza tuttavia che si sia fatto cenno ai testè indicati interventi di ristrutturazione.
Come noto, il divieto di proporre domande nuove in appello discende dall'art. 345 c.p.c. e implica che sia precluso l'avanzare pretese che trasformino il contenuto intrinseco delle difese svolte in primo grado: ciò a tutela di un interesse di natura pubblicistica, volto ad evitare “la trasformazione del giudizio d'appello da mera revisione a un nuovo processo, non consentita dall'ordinamento processuale vigente” (cfr., ex multis, Cass. Civ. Sez. Unite n. 157/2020).
In questo senso la prospettazione di situazioni fattuali o argomentazioni giuridiche non sviluppate in primo grado, traducendosi nella deduzione di fatto impeditivi, modificativi o estintivi del diritto vantato dalla controparte e, quindi, di eccezioni in senso stretto, non può essere proposta per la prima volta in appello, dovendosene pertanto dichiarare l'inammissibilità (cfr. Cassazione Civ. Sez. Lav. 27/06/2024 n. 17707).
Al tenore delle argomentazioni proposte dagli appellanti non può, del resto, riconoscersi il valore di mere difese, in quanto esse non si limitano a una generica contestazione del diritto vantato dalla controparte, ma alla proposizione di argomenti di indagine nuovi (quali, appunto, l'esecuzione di opere di demolizione e di rifacimento del tetto ad opera dei convenuti), sui quali peraltro gli appellanti ben avrebbero potuto argomentare già nel corso del giudizio di primo grado, trattandosi di informazioni che erano nella loro disponibilità da tempo.
In ogni caso, anche a voler riconoscere un rilievo alle argomentazioni tardivamente proposte, le stesse vengono smentite dagli esiti del procedimento di istruzione preventiva.
In sede di ATP, infatti, le cause delle infiltrazioni sono state oggetto di contraddittorio con i rispettivi CT di parte, senza che si sia fatta menzione di detti precedenti interventi di restauro: talchè le conclusioni cui il CTU è pervenuto risultano del tutto esaustive rispetto ai quesiti sottopostigli e alle verifiche da lui effettuate: questo poiché l'ausiliario ha acclarato che “la testa del muro di confine” era risultata sprovvista di una “qualsiasi forma di impermeabilizzazione” lungo lo spessore della parete divisoria e che il danno “si evince verso
i locali dei sigg.ri per effetto di casualità (…) in quanto le acque disperse sotto Parte_3
il manto potrebbero dirigersi indifferentemente da entrambe le parti della parete stessa.”
A ben vedere, quindi, il CTU ha chiaramente delineato la concorrente responsabilità di entrambe le proprietà nella verificazione dei riscontrati episodi di infiltrazione, chiarendo che eventuali lavori eseguiti da ambo le parti non potevano dirsi risolutivi né potevano le infiltrazioni imputarsi ai “differenti manti di copertura tra le due parti della stessa falda”.
Tali rilievi inducono a ritenere non accoglibile neppure il motivo di impugnazione con il quale gli appellanti censurano la sentenza di primo grado nella parte in cui afferma che “la stessa consulenza tecnica espletata nel ridetto procedimento ex art. 696 bis c.p.c. ha smentito la prospettazione attorea, individuando quale causa delle infiltrazioni lo stesso muro divisorio comune e prevedendo dei costi di ripristino praticamente dimezzati rispetto a quelli reclamati”, da ciò deducendo che “gli odierni convenuti non potranno considerarsi soccombenti nel procedimento anticipatorio, mentre soltanto nei limiti e termini sopra richiamati appare accoglibile la domanda attorea, con reciproca soccombenza delle parti nel presente giudizio”.
Sostengono, infatti, gli attori che il giudice di prime cure avrebbe errato laddove non ha posto a carico dei convenuti, in applicazione del principio di soccombenza, le spese di ATP e tutte le ulteriori spese da loro sostenute, di cui chiedono il riconoscimento in proprio favore nella presente sede.
Orbene, deve notarsi che il procedimento di istruzione preventiva e il successivo giudizio di cognizione ordinaria dinanzi al Giudice di Pace hanno avuto ad oggetto la domanda di accertamento sia della linea di confine tra le proprietà e sia Parte_3 Controparte_3
delle cause delle infiltrazioni di acqua nella proprietà e il giudizio di merito si CP_4
è concluso con un accoglimento parziale della domanda attorea, in quanto il CTU, pur accertando la sussistenza delle infiltrazioni, ne ha ravvisato la causa nella natura comune del muro e nell'assenza di impermeabilizzazione su tutta la parte del tetto a confine tra le due proprietà, ridimensionando le stime effettuate dagli attori;
laddove il primo giudice grado ha accolto tale prospettazione e ha, nel contempo, ritenuto superfluo il suddetto accertamento della linea di confine.
Premesso quanto sopra, ritiene lo scrivente che siano corrette sia la valutazione operata dal
CTU sia la decisione assunta, in punto di spese, dal Giudice di Pace che, coerentemente con gli esiti delle operazioni peritali, non ha ritenuto sussistente una soccombenza dei convenuti giustificante la condanna di questi ultimi al pagamento delle spese legali e dell'espletata consulenza tecnica d'ufficio.
In effetti, come noto, “le spese dell'accertamento tecnico preventivo "ante causam" devono essere poste, a conclusione della procedura, a carico della parte richiedente, in virtù dell'onere di anticipazione e del principio di causalità e vanno prese in considerazione nel successivo giudizio di merito (ove l'accertamento stesso venga acquisito) come spese giudiziali, da porre, salva l'ipotesi di possibile compensazione totale o parziale, a carico del soccombente e da liquidare in un unico contesto.” (cfr. Cass. Civ. Ordinanza n. 9735 del
26/05/2020, Cass. Civ. Sentenza n. 14268 del 08/06/2017).
E, come già detto, gli esiti del procedimento di istruzione preventiva hanno consentito di accertare l'esistenza di una concorrente responsabilità delle parti nella causazione dei denunciati fenomeni di infiltrazione.
In particolare, giudice di prime cure ha compensato tra le parti le spese di lite non avendo ritenuto i convenuti soccombenti nel procedimento anticipatorio, ravvisando Controparte_3
l'esistenza di una soccombenza reciproca tra le parti anche in considerazione della ritenuta inutilità, per le ragioni indicate nella parte motiva della gravata decisione, della richiesta attorea di determinazione della linea di confine tra le due proprietà.
Per i motivi esposti l'appello deve essere, dunque, integralmente rigettato, con conseguente conferma dell'impugnata decisione.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, secondo i parametri di cui al d.m. 147/2022 (minimi di legge), in ragione del valore della causa e dell'attività processuale in concreto espletata (fase di studio-introduttiva-decisionale).
Deve, in ultimo, essere disattesa la richiesta degli appellati di condanna degli appellanti ai sensi dell'art. 96 n. I e III c.p.c..
Sul punto si rileva che non risultano provati i presupposti per la condanna ex art. 96 c.p.c., che presuppone l'accertamento sia dell'elemento soggettivo che dell'elemento oggettivo
(Cass. 12422/1995).
La condanna al pagamento della somma equitativamente determinata, ai sensi del terzo comma dell'art. 96 c.p.c. postula, infatti, l'accertamento della malafede o colpa grave della parte soccombente, non solo perché la relativa previsione è inserita nella disciplina della responsabilità aggravata, ma anche perché agire in giudizio per far valere una pretesa che si rivela infondata non è condotta di per sé rimproverabile (Cassazione civile, Sez. VI, sentenza n. 21570 del 30 novembre 2012).
E, poiché la non condivisione delle prospettazioni avversarie non può ritenersi, di per sé sola, sufficiente a ritenere integrati, in capo agli appellanti, gli elementi soggettivi richiesti dalla norma anzidetta, non può che essere ribadita, in difetto di ulteriori e specifici elementi indicativi di detta malafede o colpa grave, la non accoglibilità della richiesta in questione.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, così provvede, ogni altra e diversa istanza ed eccezione disattesa:
- RESPINGE l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente l'impugnata decisione;
- CONDANNA gli appellanti, in solido tra loro, a rifondere agli appellati spese del presente giudizio, che si liquidano in euro 852,00 per competenze, oltre spese generali
15% nonché IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Pisa, in data 13.3.2025
Il Giudice
Dott. Giuseppe Laghezza
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pisa
Il Tribunale di Pisa, Sezione Civile, in composizione monocratica ed in persona del dott.
Giuseppe Laghezza, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2756 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, vertente tra
nato a [...] il [...] (C.F. , residente Parte_1 C.F._1
in Capannoli (PI) via G. Michelucci n. 4, e nata a [...] il Parte_2
28/04/1956 (C.F. , residente in [...], C.F._2
entrambi rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall'Avv.to Alessandro De Ranieri del
Foro di Pisa ed elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultimo sito in NS (PI) via G. Verdi n. 34/A
APPELLANTI
e
nato a [...] il [...] (C.F. ) e CP_1 C.F._3
nata a [...] il [...] (C.F. , Controparte_2 C.F._4
entrambi residenti in [...] bis, rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall'avv. Alessandra Burchi del Foro di Pisa ed elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultima sito in CA (PI) via C. Cammeo n. 23
APPELLATI
Oggetto: Appello avverso sentenza del Giudice di Pace
Conclusioni: Come da rispettive note scritte depositate il 17.9.2024.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Breve excursus processuale Con atto di citazione in appello in data 11.9.2023, ritualmente notificato, e Parte_1
adivano il Tribunale di Pisa onde sentire accogliere le seguenti Parte_2 conclusioni: “Accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa, il proposto appello e per
l'effetto, riformare la sentenza di primo grado n. 132/2023, pubblicata in data 24/07/2023, notificata in data 28/08/2023, emessa dal Giudice di Pace di RA Dott. Lorenzo
Caruso, pronunciata nel procedimento iscritto a ruolo al N. R.G. 873/2022 ed accogliere le conclusioni formulate nel giudizio di primo grado che di seguito si riportano integralmente : condannare i Sig.ri e a rimborsare ai Sig.ri CP_1 Controparte_2 Parte_1
e le spese dagli stessi sostenute per la CTU, pari ad € 1.348,40; condannare Parte_2
i Sig.ri e a rimborsare ai Sig.ri e CP_1 Controparte_2 Parte_1 Pt_2
le spese dagli stessi sostenute per la CTP, pari ad € 1.281,00; condannare i Sig.ri
[...]
e a rimborsare ai Sig.ri e CP_1 Controparte_2 Parte_1 Parte_2
le spese dagli stessi sostenute per le opere di smantellamento della copertura del tetto, da parte dell'impresa edile Giorgetti, pari ad € 488,00; condannare i Sig.ri e CP_1
a rimborsare ai Sig.ri e le spese dagli stessi Controparte_2 Parte_1 Parte_2
sostenute per il procedimento di mediazione pari ad € 48,80; condannare altresì i Sig.ri
e al pagamento delle spese e compensi legali del CP_1 Controparte_2
procedimento di istruzione preventiva, del giudizio di primo grado e del presente giudizio di appello, iva e cnap come per legge”
A sostegno delle proprie ragioni deducevano:
- di essere stati costretti, stante la colpevole inerzia della controparte, a ricorrere al procedimento di istruzione preventiva, sia per l'accertamento oggettivo e di fatto del confine tra le due proprietà sia per stabilire la congruità della spesa necessaria all'eliminazione delle infiltrazioni provenienti dal tetto in comune;
- L'ATP si era rivelato indispensabile perché soltanto mediante l'espletamento della consulenza tecnica d'ufficio si erano potute individuare le cause delle infiltrazioni- fessurazioni sulla testata del muro in comune non impermeabilizzato e ripristinare il confine esatto tra le due proprietà;
- la sentenza del giudice di primo grado era, in particolare, censurabile nella parte in cui in essa si sosteneva che “... la stessa consulenza tecnica espletata nel ridetto procedimento ex art. 696 bis c.p.c. ha smentito la prospettazione attorea individuando quale causa delle infiltrazioni lo stesso muro divisorio comune e prevedendo dei costi di ripristino praticamente dimezzati rispetto a quelli reclamati”;
- dall'ATP era emerso, infatti, che la causa delle infiltrazioni era dovuta alla mancanza di guaina bituminosa impermeabilizzante contigua lungo lo spessore della parete che separava le proprietà degli appellanti e degli appellati e tale mancanza non poteva che essere ascritta ai ripetuti interventi eseguiti non a regola d'arte dagli appellati;
- da tali circostanze avrebbe dovuto discendere l'accoglimento integrale della domanda attorea, con conseguente condanna dei convenuti a rifondere a parte appellante le spese sia del procedimento di istruzione preventiva che del giudizio di merito, entrambi instaurati a causa della colpevole inerzia degli appellati.
Con comparsa di costituzione depositata il 09.02.2024 si costituivano in giudizio gli appellati e chiedendo l'accoglimento delle seguenti CP_1 Controparte_2
conclusioni: “Rigettare interamente l'appello proposto dai Sig.ri e Parte_1 Pt_2
in quanto radicalmente infondato in fatto e in diritto e/o in ogni caso confermare la
[...]
sentenza n. 132/2023, pubblicata in data 24/07/2023 ed emessa dal Giudice di Pace di
RA (PI) nel procedimento iscritto a ruolo al N. R.G. 873/2022; condannare gli
Appellanti, per tutti i motivi esposti in narrativa, ai sensi dell'art. 96 n. I e III c.p.c nella misura che sarà ritenuta di giustizia;
il tutto con vittoria di spese e compensi per il presente grado di giudizio.”
Eccepivano, in particolare, gli appellati:
- l'inammissibilità dell'appello per carenza dei requisiti di cui all'art. 342 c.p.c.;
- l'infondatezza dell'appello medesimo in quanto la pronuncia gravata era scaturita dalle risultanze accertate e riportate all'esito delle operazioni peritali svoltesi nel giudizio di
ATP r.g. 1060/2021 nanti il Giudice di Pace di RA;
- l'inammissibilità del secondo motivo di appello in quanto basato su circostanze nuove e mai dedotte in precedenza;
- l'infondatezza, in ogni caso, di tale motivo, in quanto non vi era stata soccombenza degli appellati nel più volte citato procedimento ex art 696 bis c.p.c.
considerato che
, per quanto accertato in tale procedimento, le infiltrazioni e i danni lamentati erano riconducili agli oneri di manutenzione incombenti su entrambe le parti in causa (il CTU aveva, infatti, accertato che “il danno si evince verso i locali dei Sigg. e Pt_1 CP_1
per effetto di causalità in quanto non essendo impermeabilizzato lo spessore del muro comune che è a diretto contatto con le tegole di copertura, le acque disperse sotto il manto potrebbero dirigersi indifferentemente da entrambe le parti della stessa”;
- che essendo il muro divisorio di confine a comune rispetto alle due proprietà, in conformità alle disposizioni del Codice civile (art. 1104-1105 cod. civ. e ss.) i lavori avrebbero dovuto essere concordati e intrapresi unitamente e con l'accordo dei comparenti, cosa che non era avvenuta, determinando così una responsabilità degli appellanti nel fenomeno delle infiltrazioni;
- che gli appellati inoltre avevano sempre collaborato al fine di addivenire a soluzioni conciliative, sottoscrivendo nel corso del giudizio di ATP un accordo transattivo poi disatteso dagli appellanti;
- che decadeva quindi, per infondatezza oltre che per inammissibilità, stante la genericità delle argomentazioni addotte, anche l'ulteriore motivo di appello formulato in punto di spese.
All'udienza del 21.03.2024 le parti insistevano per l'accoglimento delle rispettive conclusioni e la causa veniva rinviata, con concessione dei termini ex art. 352 c.p.c.; alla successiva udienza del 21.11.2024, in occasione della quale, preso atto del deposito delle rispettive comparse conclusionali e memorie di replica, la causa veniva trattenuta in decisione.
Merito della lite
Ritiene in primo luogo il giudicante, nel venire a decidere la presente controversia, che sia infondata l'eccezione di inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c., formulata dagli appellati.
E, invero, va osservato che la giurisprudenza di legittimità ha statuito, in subiecta materia, che “i motivi di appello ai fini dell'ammissibilità dell'atto devono essere collegati ai singoli passaggi argomentativi della sentenza, senza la necessità di utilizzare particolari forme sacramentali o redigere un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello” (cfr. Cass. Sezioni Unite n. 27199/17; si veda anche Corte appello Roma Sez. spec. Impresa, 07.02.2022, n. 841; Trib. Patti n. 763 del 31.10.2022).
Ora, sotto il profilo in esame le argomentazioni svolte, dagli odierni istanti, nell'atto di appello risultano individuare in modo sufficientemente puntuale, in linea con i dettami di cui al succitato art. 342 c.p.c., le doglianze espresse nei confronti della sentenza impugnata, richiamando l'atto in questione la parte della motivazione di quest'ultima che si è inteso censurare ed essendo, nel contempo, offerta la diversa ricostruzione del fatto propugnata dagli appellanti e indicate, da ultimo, le circostanze asseritamente rilevanti ai fini di una corretta rivalutazione del fatto alla luce delle risultanze processuali.
Venendo, quindi, all'esame del merito del gravame, giova ricordare che il giudizio di primo grado vedeva il e la convenire in giudizio il e la Pt_1 Pt_2 CP_1 CP_2
affinchè “fosse accertata e dichiarata la linea di confine tra le due unità immobiliari, nell'esatta metà del muro comune ricostruito in fase di ristrutturazione da parte dei Sig.ri in quanto posizionato a cavallo della linea del nuovo confine così come Controparte_3
pattuito nell'atto di provenienza”, con conseguente condanna dei convenuti al pagamento del
50% dell'importo indicato dal CTU in sede di ATP e, quindi, a corrispondere ad essi istanti la somma di € 533,36 oltre iva ed accessori, oltre ad € 336,00 per i danni prodotti dalle infiltrazioni, nonché a rimborsare loro le spese di CTU (€ 1.348,40) e di CTP (€ 1.281,00), le spese di smantellamento della copertura del tetto (€ 488,00), le spese di mediazione ( € 48,80)
e le spese sia del procedimento di istruzione preventiva che di quello di cognizione ordinaria.
Segnatamente, gli odierni appellanti sostenevano di essere comproprietari di un immobile destinato a uso magazzino, sito in Capannoli (PI) località Solaia via San Michele n. 22 e che lo stesso era contiguo ad altra porzione di fabbricato, adibita ad uso residenziale, di proprietà dei convenuti.
Le due unità immobiliari, inizialmente costituenti un unico fabbricato, erano state tra loro separate da una parete realizzata in muratura e, a causa dell'emergere di infiltrazioni, gli appellanti avevano presentato ricorso per ATP avanti al Giudice di Pace di RA, ricorso a seguito del quale il nominato CTU aveva accertato che “le cause delle infiltrazioni sono da imputare alle mancanza di guaina impermeabilizzante lungo tutto lo spessore del muro comune, lasciando quindi la struttura sprovvista di qualsiasi tipologia di protezione dalle possibili infiltrazioni da acque meteoriche, in quanto i manti di copertura in laterizio non possono essere ermetici essendo composti da pezzi separati. La natura dei danni è data da infiltrazioni nelle strutture di acque meteoriche dalla copertura con inibizione saltuaria delle murature che costituiscono la parete divisoria comune. L' entità del danno è calcolata in €
336,00 oltre iva e accessori …e i costi occorrenti per gli interventi necessari sono calcolati in € 1.066,73 oltre iva e oneri fiscali”.
Ora, il primo motivo di gravame dedotto dagli appellanti concerne la valutazione, espressa dal giudice di prime cure, secondo cui “Non vi è dubbio, quindi, che, stante la natura comune del muro fonte delle lamentate infiltrazioni ("il danno si evince verso i locali dei Sig.ri
[...]
er effetto di causalità in quanto non essendo impermeabilizzato lo spessore dcl Pt_3
muro comune è a diretto contatto con le tegole di copertura dei Sig.ri Controparte_3
le acque disperse sotto il manto potrebbero dirigersi indifferentemente da entrambe le parti della parete stesse" -cfr. pag. 9 della relazione tecnica), dovranno far carico agli odierni convenuti, quale danno emergente subito dagli attori, per loro fatto c colpa a titolo di custodia di beni in comproprietà ex art. 2051 c.c., sia i costi di risanamento del muro comune che i danni materiali provocati a questi ultimi (come quantificati in corso di CTP), seppure sempre nella misura del 50% complessivo, dovendosi parte delle opere di emendamento e dei danni lamentati ascriversi per le stesse ragioni a fatto c colpa degli stessi creditori con susseguente riduzione ex art. 1227 c.c. del ristoro dovuto.”
Tale giudizio, secondo la prospettazione del e della non sarebbe Pt_1 Pt_2
condivisibile per non avere il Giudice di Pace valutato correttamente le risultanze della relazione dell'ausiliario e del compendio probatorio in atti, da cui si evincerebbe, al contrario, essere la causa delle infiltrazioni rinvenibile nella condotta negligente dei convenuti, che avrebbero eseguito opere di rifacimento della loro porzione di tetto senza apporre una guaina bituminosa, permettendo così alle acque piovane di infiltrarsi nella testata del muro e di riversarsi all'interno dei locali di proprietà di essi appellanti.
I convenuti hanno tuttavia eccepito l'inammissibilità di tale doglianza per essere stata introdotta solo in sede di appello, non essendo mai stata dedotta in precedenza, né in sede di procedimento di istruzione preventiva né nel giudizio avanti al Giudice di Pace, la riconducibilità della mancanza di guaina impermeabilizzante alla condotta negligente dei convenuti che non vi avrebbero provveduto in occasione di precedenti opere di risanamento della loro porzione di tetto, eseguiti a far data dal 1999.
Ciò posto, il motivo di appello in argomento deve essere ritenuto inammissibile.
E, invero, quanto oggetto dello stesso è stato, infatti, compiutamente articolato esclusivamente in sede di appello, non avendo gli odierni appellanti fatto specifico riferimento, in precedenza, all'intervento di restauro e ristrutturazione del tetto, effettuato dai convenuti nel 1999, da cui deriverebbero le asserite responsabilità degli Controparte_3
appellati in ordine alle infiltrazioni verificatesi. A ben vedere, infatti, tali deduzioni non hanno trovato ingresso neppure in sede di ATP, laddove il CTU è stato pur chiamato a indagare sulle cause dei problemi di umidità, senza tuttavia che si sia fatto cenno ai testè indicati interventi di ristrutturazione.
Come noto, il divieto di proporre domande nuove in appello discende dall'art. 345 c.p.c. e implica che sia precluso l'avanzare pretese che trasformino il contenuto intrinseco delle difese svolte in primo grado: ciò a tutela di un interesse di natura pubblicistica, volto ad evitare “la trasformazione del giudizio d'appello da mera revisione a un nuovo processo, non consentita dall'ordinamento processuale vigente” (cfr., ex multis, Cass. Civ. Sez. Unite n. 157/2020).
In questo senso la prospettazione di situazioni fattuali o argomentazioni giuridiche non sviluppate in primo grado, traducendosi nella deduzione di fatto impeditivi, modificativi o estintivi del diritto vantato dalla controparte e, quindi, di eccezioni in senso stretto, non può essere proposta per la prima volta in appello, dovendosene pertanto dichiarare l'inammissibilità (cfr. Cassazione Civ. Sez. Lav. 27/06/2024 n. 17707).
Al tenore delle argomentazioni proposte dagli appellanti non può, del resto, riconoscersi il valore di mere difese, in quanto esse non si limitano a una generica contestazione del diritto vantato dalla controparte, ma alla proposizione di argomenti di indagine nuovi (quali, appunto, l'esecuzione di opere di demolizione e di rifacimento del tetto ad opera dei convenuti), sui quali peraltro gli appellanti ben avrebbero potuto argomentare già nel corso del giudizio di primo grado, trattandosi di informazioni che erano nella loro disponibilità da tempo.
In ogni caso, anche a voler riconoscere un rilievo alle argomentazioni tardivamente proposte, le stesse vengono smentite dagli esiti del procedimento di istruzione preventiva.
In sede di ATP, infatti, le cause delle infiltrazioni sono state oggetto di contraddittorio con i rispettivi CT di parte, senza che si sia fatta menzione di detti precedenti interventi di restauro: talchè le conclusioni cui il CTU è pervenuto risultano del tutto esaustive rispetto ai quesiti sottopostigli e alle verifiche da lui effettuate: questo poiché l'ausiliario ha acclarato che “la testa del muro di confine” era risultata sprovvista di una “qualsiasi forma di impermeabilizzazione” lungo lo spessore della parete divisoria e che il danno “si evince verso
i locali dei sigg.ri per effetto di casualità (…) in quanto le acque disperse sotto Parte_3
il manto potrebbero dirigersi indifferentemente da entrambe le parti della parete stessa.”
A ben vedere, quindi, il CTU ha chiaramente delineato la concorrente responsabilità di entrambe le proprietà nella verificazione dei riscontrati episodi di infiltrazione, chiarendo che eventuali lavori eseguiti da ambo le parti non potevano dirsi risolutivi né potevano le infiltrazioni imputarsi ai “differenti manti di copertura tra le due parti della stessa falda”.
Tali rilievi inducono a ritenere non accoglibile neppure il motivo di impugnazione con il quale gli appellanti censurano la sentenza di primo grado nella parte in cui afferma che “la stessa consulenza tecnica espletata nel ridetto procedimento ex art. 696 bis c.p.c. ha smentito la prospettazione attorea, individuando quale causa delle infiltrazioni lo stesso muro divisorio comune e prevedendo dei costi di ripristino praticamente dimezzati rispetto a quelli reclamati”, da ciò deducendo che “gli odierni convenuti non potranno considerarsi soccombenti nel procedimento anticipatorio, mentre soltanto nei limiti e termini sopra richiamati appare accoglibile la domanda attorea, con reciproca soccombenza delle parti nel presente giudizio”.
Sostengono, infatti, gli attori che il giudice di prime cure avrebbe errato laddove non ha posto a carico dei convenuti, in applicazione del principio di soccombenza, le spese di ATP e tutte le ulteriori spese da loro sostenute, di cui chiedono il riconoscimento in proprio favore nella presente sede.
Orbene, deve notarsi che il procedimento di istruzione preventiva e il successivo giudizio di cognizione ordinaria dinanzi al Giudice di Pace hanno avuto ad oggetto la domanda di accertamento sia della linea di confine tra le proprietà e sia Parte_3 Controparte_3
delle cause delle infiltrazioni di acqua nella proprietà e il giudizio di merito si CP_4
è concluso con un accoglimento parziale della domanda attorea, in quanto il CTU, pur accertando la sussistenza delle infiltrazioni, ne ha ravvisato la causa nella natura comune del muro e nell'assenza di impermeabilizzazione su tutta la parte del tetto a confine tra le due proprietà, ridimensionando le stime effettuate dagli attori;
laddove il primo giudice grado ha accolto tale prospettazione e ha, nel contempo, ritenuto superfluo il suddetto accertamento della linea di confine.
Premesso quanto sopra, ritiene lo scrivente che siano corrette sia la valutazione operata dal
CTU sia la decisione assunta, in punto di spese, dal Giudice di Pace che, coerentemente con gli esiti delle operazioni peritali, non ha ritenuto sussistente una soccombenza dei convenuti giustificante la condanna di questi ultimi al pagamento delle spese legali e dell'espletata consulenza tecnica d'ufficio.
In effetti, come noto, “le spese dell'accertamento tecnico preventivo "ante causam" devono essere poste, a conclusione della procedura, a carico della parte richiedente, in virtù dell'onere di anticipazione e del principio di causalità e vanno prese in considerazione nel successivo giudizio di merito (ove l'accertamento stesso venga acquisito) come spese giudiziali, da porre, salva l'ipotesi di possibile compensazione totale o parziale, a carico del soccombente e da liquidare in un unico contesto.” (cfr. Cass. Civ. Ordinanza n. 9735 del
26/05/2020, Cass. Civ. Sentenza n. 14268 del 08/06/2017).
E, come già detto, gli esiti del procedimento di istruzione preventiva hanno consentito di accertare l'esistenza di una concorrente responsabilità delle parti nella causazione dei denunciati fenomeni di infiltrazione.
In particolare, giudice di prime cure ha compensato tra le parti le spese di lite non avendo ritenuto i convenuti soccombenti nel procedimento anticipatorio, ravvisando Controparte_3
l'esistenza di una soccombenza reciproca tra le parti anche in considerazione della ritenuta inutilità, per le ragioni indicate nella parte motiva della gravata decisione, della richiesta attorea di determinazione della linea di confine tra le due proprietà.
Per i motivi esposti l'appello deve essere, dunque, integralmente rigettato, con conseguente conferma dell'impugnata decisione.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, secondo i parametri di cui al d.m. 147/2022 (minimi di legge), in ragione del valore della causa e dell'attività processuale in concreto espletata (fase di studio-introduttiva-decisionale).
Deve, in ultimo, essere disattesa la richiesta degli appellati di condanna degli appellanti ai sensi dell'art. 96 n. I e III c.p.c..
Sul punto si rileva che non risultano provati i presupposti per la condanna ex art. 96 c.p.c., che presuppone l'accertamento sia dell'elemento soggettivo che dell'elemento oggettivo
(Cass. 12422/1995).
La condanna al pagamento della somma equitativamente determinata, ai sensi del terzo comma dell'art. 96 c.p.c. postula, infatti, l'accertamento della malafede o colpa grave della parte soccombente, non solo perché la relativa previsione è inserita nella disciplina della responsabilità aggravata, ma anche perché agire in giudizio per far valere una pretesa che si rivela infondata non è condotta di per sé rimproverabile (Cassazione civile, Sez. VI, sentenza n. 21570 del 30 novembre 2012).
E, poiché la non condivisione delle prospettazioni avversarie non può ritenersi, di per sé sola, sufficiente a ritenere integrati, in capo agli appellanti, gli elementi soggettivi richiesti dalla norma anzidetta, non può che essere ribadita, in difetto di ulteriori e specifici elementi indicativi di detta malafede o colpa grave, la non accoglibilità della richiesta in questione.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, così provvede, ogni altra e diversa istanza ed eccezione disattesa:
- RESPINGE l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente l'impugnata decisione;
- CONDANNA gli appellanti, in solido tra loro, a rifondere agli appellati spese del presente giudizio, che si liquidano in euro 852,00 per competenze, oltre spese generali
15% nonché IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Pisa, in data 13.3.2025
Il Giudice
Dott. Giuseppe Laghezza