Art. 952. Collocamento in congedo 1. L'appartenente al ruolo degli appuntati e carabinieri che cessa dal servizio al termine della ferma volontaria o dal prolungamento della stessa, o prima di tale termine per una delle cause previste dall'articolo 951, eccettuata la perdita del grado, e' collocato in congedo illimitato.
2. Nel caso di cessazione dal servizio per infermita', se si tratta di non idoneita' permanente al servizio incondizionato, il militare e' collocato in congedo assoluto.
3. I provvedimenti di cessazione dal servizio, relativi al personale appartenente ai ruoli degli ispettori e degli appuntati e carabinieri, sono adottati con determinazione del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri.
(( 3-bis. Il personale in ferma volontaria appartenente ai ruoli degli ispettori e degli appuntati e carabinieri dell'Arma dei carabinieri giudicato non idoneo al servizio militare incondizionato per lesioni dipendenti o meno da causa di servizio, che ha conseguito la nomina a carabiniere di cui agli articoli 768 e 783, transita nelle qualifiche funzionali del personale civile del Ministero della difesa, secondo modalita' e procedure di cui all'articolo 930. Nei riguardi del personale transitato trova applicazione il regime pensionistico e previdenziale dell'amministrazione di destinazione ))
2. Nel caso di cessazione dal servizio per infermita', se si tratta di non idoneita' permanente al servizio incondizionato, il militare e' collocato in congedo assoluto.
3. I provvedimenti di cessazione dal servizio, relativi al personale appartenente ai ruoli degli ispettori e degli appuntati e carabinieri, sono adottati con determinazione del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri.
(( 3-bis. Il personale in ferma volontaria appartenente ai ruoli degli ispettori e degli appuntati e carabinieri dell'Arma dei carabinieri giudicato non idoneo al servizio militare incondizionato per lesioni dipendenti o meno da causa di servizio, che ha conseguito la nomina a carabiniere di cui agli articoli 768 e 783, transita nelle qualifiche funzionali del personale civile del Ministero della difesa, secondo modalita' e procedure di cui all'articolo 930. Nei riguardi del personale transitato trova applicazione il regime pensionistico e previdenziale dell'amministrazione di destinazione ))