TRIB
Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Massa, sentenza 07/04/2025, n. 91 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Massa |
| Numero : | 91 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MASSA SEZIONE CIVILE
N.R.G. 373 /2025
Composto dai Magistrati:
Dott. Giulio Lino Maria Giuntoli Presidente
Dott Elisa Pinna Giudice
Dott. Valentina Prudente Giudice rel., est.
Nel giudizio tra:
nato a [...] il [...] difeso Controparte_1 CodiceFiscale_1 dall'Avv. POLI SILVIA
E
nata a [...] il [...] C.F. , difesa CP C.F._2 dall'Avv. ELISA FRUZZETTI
Avente a oggetto: Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili
Udito il relatore nella camera di consiglio del 4.4.25, ha pronunciato la seguente
Sulle seguenti conclusioni congiunte:
“-dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra di loro contratto in data 21.10.2000 regolarmente trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Massa per l'anno 2000 al n. 240 parte II serie A;
- ordinare all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Massa di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
- dichiarare compensate le spese legali e
OMOLOGARE
Pag. 1 di 6 le seguenti condizioni 1. i figli minori e continueranno ad essere affidatati Per_1 Per_2 ad entrambi i genitori i quali avranno pari obblighi di accudirli ed educarli, creando per loro le condizioni migliori per una serena e proficua crescita. Inoltre gli stessi, in qualità di genitori affidatari, continueranno ad essere titolari della responsabilità genitoriale, adottando sempre consensualmente le decisioni di straordinaria amministrazione e di maggiore interesse per i figli, tenendo conto delle di loro capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni specificando che in esse rientrano: le scelte religiose, l'indirizzo scolastico, le scelte del medico cui rivolgersi, la partecipazione ad attività educative e formative extrascolastiche, inclusi i viaggi di istruzione, la partecipazione e la scelta di attività sportive e ricreative, facendosi carico delle relative spese;
2. i figli, nel loro preminente ed esclusivo interesse, continueranno a vivere con la madre presso la quale saranno prevalentemente collocati nella casa da ella detenuta in locazione sita in Massa (MS) alla Via Capaccola 26; 3. Il Sig. dovrà tenere con sé il figlio più CP_1 piccolo i giorni di martedì e giovedì dalle ore 16:00 (salvo impedimento legittimo Per_2 per comprovati motivi di lavoro -nel caso sarà onere del sig. comunicare CP_1 tempestivamente, ossia con preavviso di almeno tre giorni, tale impedimento alla madre e, su richiesta, documentarlo-) e sino alle ore 21:00 avendo cura di andare a prenderlo nel luogo in cui egli si trova e di accompagnarlo a casa della madre;
inoltre Per_2 trascorrerà col padre i week end alternati dal venerdì alle 19:00 sino alla domenica sera alle ore 21:30 quando lo accompagnerà a casa della madre;
in tali weekend di spettanza del padre, pernotterà presso la casa paterna le sere del venerdì e del Per_2 sabato;
la figlia , che è ancora minorenne ma ha già raggiunto il diciassettesimo Per_1 anno d'età, così come il figlio maggiorenne , trascorreranno con il padre gli Per_3 stessi giorni di , ma limitatamente agli orari dei pasti (quindi tutte le cene di Per_2 martedì e giovedì e, a week end alternati, le cene di venerdì, e i pranzi e le cene di sabato e domenica di spettanza paterna), dando atto che di ciò si è tenuto conto per la determinazione dell'importo dell'assegno di mantenimento come di seguito concordato al punto 6. le festività natalizie e pasquali verranno trascorse dal figlio minore un Per_2 anno con la madre ed un anno col padre in forma alternata: durante le vacanze natalizie starà dal 24 dicembre al 31 dicembre con un genitore e dal 1 gennaio al 6 gennaio Per_2 con l'altro e così via alternativamente di anno in anno;
per le vacanze pasquali Per_2 trascorrerà continuativamente tre giorni con uno e tre giorni con l'altro genitore (che dovranno essere concordati con almeno due settimane di anticipo).
5. il padre terrà il figlio con sé durante il periodo estivo (ossia dal 15 giugno al 15 settembre di ogni Per_2 anno) per un periodo consecutivo di una settimana, con pernottamento presso il padre, da determinarsi di comune accordo con la Sig.ra e con un preavviso minimo di CP un mese;
nello stesso periodo anche i figli e consumeranno i pasti Per_3 Per_1 presso la casa paterna.
6. in ragione del collocamento prevalente presso la madre, il Sig. corrisponderà alla Sig.ra entro il giorno 21 di ogni mese, da CP_1 CP versarsi a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato alla stessa, la somma a titolo di contributo al mantenimento dei figli e pari a complessivi € 500,00 Per_1 Per_2
(€ 250,00 per ciascun figlio) rivalutabili di anno in anno secondo l'indice Istat;
quanto al figlio , maggiorenne, le parti danno atto che lo stesso da qualche anno Per_3 effettua un lavoro stagionale che lo vede impiegato nel periodo estivo come bagnino per cui in tali mesi (solitamente da giugno a settembre) lo stesso è autosufficiente dal punto di vista economico;
premettendo che entrambi i genitori si impegneranno attivamente a
Pag. 2 di 6 stimolarlo e sostenerlo nella ricerca e nel rinvenimento di un lavoro a tempo indeterminato al fine di renderlo completamente autosufficiente, in attesa che ciò avvenga, il Sig. corrisponderà alla sig.ra l'importo di € 50,00 mensili CP_1 CP rivalutabile di anno in anno secondo l'indice Istat a titolo di mantenimento del figlio solamente nei mesi durante i quali non percepirà alcuna forma di reddito Per_3
(ossia né stipendio né indennità di disoccupazione o altre indennità assimilabili quali il rimborso spese ottenuto durante la frequentazione di stage formativi); l'assegno unico per i figli minori continuerà ad essere percepito al 100% dalla Sig.ra 7. le CP spese di carattere straordinario relative ai figli minori e , da intendersi quelle Per_1 Per_2 del protocollo per le udienze civili del Tribunale di Massa che si allega e che qui si intende integralmente riportato, saranno corrisposte nella misura del 50% da ciascun genitore. Le spese straordinarie, salvo quelle di carattere sanitario imprevedibili ed urgenti, dovranno essere previamente concordate e successivamente documentate secondo quanto prescritto nel protocollo al quale le parti prestano la loro adesione. Quanto alle modalità di raggiungimento dell'accordo su detta tipologia di spese, si prevede che queste dovranno essere comunicate tramite SMS o altro idoneo sistema di messaggistica, dal genitore che si troverà a sostenerle ed attendere il consenso/diniego motivato del genitore tenuto alla corresponsione della propria quota. In caso di mancata risposta entro tre giorni, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta;
genitori si impegnano a comunicare l'una con l'altro, in relazione ad eventuali malattie, incidenti e/o visite mediche impreviste, che dovessero insorgere nei periodi di permanenza del minore con ciascuno di essi, prima di prendere qualsiasi tipo di decisione;
9. i coniugi, entrambi economicamente autosufficienti come da documentazione allegata (ultime tre dichiarazioni dei redditi e ultime tre buste paga), dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di rinunciare reciprocamente al mantenimento;
10. per quanto riguarda la regolamentazione di ulteriori rapporti economici pendenti tra di essi, i coniugi danno atto di non aver rispettato l'obbligo di trasferimento del diritto di proprietà delle auto familiari prescritto nel precedente accordo di separazione a causa di difficoltà economiche sopravvenute;
Tuttavia, gli stessi, in relazione alle predette automobili, stabiliscono concordemente che: - l'auto modello C4 targata CT431ZX, che avrebbe dovuto essere trasferita dalla Sig.ra CP al Sig. in realtà al momento della separazione era già gravata da fermo CP_1 amministrativo;
la stessa auto, come da visura che si allega, risulta esser stata demolita in data 21/12/2017; la situazione debitoria in relazione alla predetta auto ammonta ad
€ 4.803,00; - l'auto modello Peugeot targata CC822NS, ancora formalmente intestata alla Sig.ra dopo la separazione era rimasta nella disponibilità del marito sig. CP che, a causa di difficoltà economiche, si è trovato costretto a lasciarla presso CP_1 un'autofficina sita in Parma (PR) dove è stata demolita a cura e spese del Sig. CP_1 la situazione debitoria del predetto mezzo, gravante sulla formale intestataria CP
, ammonta ad € 2.126,51; 11. In relazione alla predetta situazione debitoria
[...] legata alle auto familiari pari a € 6.929,00,il sig. si obbliga al Controparte_1 pagamento del 50% della predetta somma, ossia € 3.464,50 a favore della sig.ra CP affinché la stessa possa procedere al pagamento del proprio debito, somma da
[...] corrispondersi entro e non oltre il 31/12/2025 a mezzo bonifico bancario. Con l'effettivo ed integrale pagamento della predetta somma di € 3.464,50 la Sig.ra CP non avrà più nulla a che pretendere dal Sig. in relazione alla Controparte_1
Pag. 3 di 6 situazione debitoria delle ex auto familiari sopra individuate. Le parti dichiarano altresì di aver regolato le pendenze patrimoniali relative agli arretrati del mantenimento ordinario dei figli e rivalutazione istat dichiarando a tal proposito di non aver più nulla a pretendere (missiva a firma Avv. Elisa Fruzzetti datata 05.04.2024 doc.5); 12. le nuove condizioni relative al mantenimento dei figli così come ivi previste nel presente ricorso, decorrono dal mese di maggio 2024; 13. le spese del presente giudizio devono intendersi integralmente compensate tra le parti con esplicita rinuncia al vincolo della solidarietà anche da parte dei difensori.”
SENTENZA
Con ricorso in data 13/02/2025, i coniugi sopra generalizzati chiedevano congiuntamente a questo Tribunale la declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio tra gli stessi celebrato alle condizioni di cui al ricorso, a cui le parti si sono riportate in udienza.
All'udienza del 4.4.25, tenutasi in modalità cartolare su istanza delle parti, i coniugi confermavano la volontà di ottenere pronuncia di divorzio alle condizioni di cui al ricorso.
***
Osserva il Tribunale, ritenuta la propria competenza territoriale:
- che risulta decreto di omologa della separazione consensuale n. 3630 /2017 emessa dal Tribunale Ordinario di Massa;
- che non vi è stata ricostituzione della comunione spirituale e materiale tra i coniugi nel semestre antecedente la proposizione della domanda o in esito al tentativo obbligatorio di conciliazione;
- che devono essere confermate, quanto ai rapporti tra gli interessati, che hanno figli minori, le condizioni dagli stessi concordate in sede di ricorso come riportate in epigrafe e da aversi qui integralmente richiamate, risultando dette condizioni rispondenti al superiore interesse della prole minorenne, e limitandosi il Collegio a prendere atto, quanto ai diritti disponibili.
Nulla deve disporsi sulle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunziando nella causa di cui in epigrafe, così provvede:
1. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra CP_1
e in data 21.10.2000 trascritto nel registro degli
[...] CP atti di matrimonio del Comune di Massa per l'anno 2000 al n. 240 parte II serie A.
2. Conferma inoltre tutte le condizioni indicate nel ricorso come riportate in epigrafe e da aversi qui per integralmente richiamate.
3. Dichiara la perdita del cognome maritale in capo alla moglie.
Pag. 4 di 6 4. Manda alla Cancelleria per la trasmissione di copia autentica della presente sentenza all'ufficiale dello Stato Civile del Comune sopraindicato per le annotazioni e le ulteriori incombenze di propria competenza.
Massa, li 04/04/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dr.Valentina Prudente Dr.Giulio Lino Maria Giuntoli
Pag. 5 di 6 Pag. 6 di 6