Articolo 421 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione (Navigazione marittima)
Articolo 420Articolo 422
Versione
6 maggio 1952
Art. 421.
(Annotazione sull'atto di nazionalita')


Quando la pubblicita' e' richiesta all'ufficio marittimo o consolare del luogo dove la nave si trova, l'ufficio predetto, prima di trasmettere i documenti all'ufficio di iscrizione, a norma dell'articolo 251, secondo comma del codice, provvede all'annotazione sull'atto di nazionalita', informando telegraficamente l'ufficio di iscrizione.
Entrata in vigore il 6 maggio 1952
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