Versione
6 maggio 1952
6 maggio 1952
Art. 421.
(Annotazione sull'atto di nazionalita')
Quando la pubblicita' e' richiesta all'ufficio marittimo o consolare del luogo dove la nave si trova, l'ufficio predetto, prima di trasmettere i documenti all'ufficio di iscrizione, a norma dell'articolo 251, secondo comma del codice, provvede all'annotazione sull'atto di nazionalita', informando telegraficamente l'ufficio di iscrizione.
(Annotazione sull'atto di nazionalita')
Quando la pubblicita' e' richiesta all'ufficio marittimo o consolare del luogo dove la nave si trova, l'ufficio predetto, prima di trasmettere i documenti all'ufficio di iscrizione, a norma dell'articolo 251, secondo comma del codice, provvede all'annotazione sull'atto di nazionalita', informando telegraficamente l'ufficio di iscrizione.
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- 1. Norme per le controversie in materia di lavorohttps://www.studiocataldi.it/ · 72.98474
[…] Esecutorieta' della sentenza Le sentenze che pronunciano condanna a favore del lavoratore per crediti derivanti dai rapporti di cui all'articolo 409 sono provvisoriamente esecutive. All'esecuzione si puo' procedere con la sola copia del dispositivo, in pendenza del termine per il deposito della sentenza. […] Se la controversia in materia di infortuni sul lavoro e malattie professionali riguarda gli addetti alla navigazione marittima o alla pesca marittima, e' competente il tribunale, in funzione di giudice del lavoro, del luogo in cui ha sede l'ufficio del porto di iscrizione della nave. […]
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