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Sentenza 10 febbraio 2026
Sentenza 10 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Lecce, sez. V, sentenza 10/02/2026, n. 300 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Lecce |
| Numero : | 300 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 300/2026
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LECCE Sezione 5, riunita in udienza il 27/10/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
TOMMASI RAFFAELA, Giudice monocratico in data 27/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 813/2025 depositato il 14/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Lecce - Via San Nicola 73100 Lecce LE
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Lecce - Via Adriatica 2 73100 Lecce LE
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05920240052787660000 CREDITO IMPOSTA 2021 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1843/2025 depositato il
31/10/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto depositato il 14 aprile 2025, Ricorrente_1 S.r.l., in persona del legale rappresentante dott. Rappresentante_1, impugnava la cartella di pagamento n. 05920240052787660 notificata a mezzo PEC dalla Agenzia delle Entrate - Riscossione.
L'iscrizione a ruolo scaturiva dal controllo formale, ai sensi dell'articolo 36-bis del dpr n. 600/73, del
Modello Unico Società di Capitali, anno di imposta 2021.
La liquidazione della dichiarazione evidenziava il tardivo versamento del saldo IRES e un credito d'imposta per strumenti di memorizzazione e trasmissione dei dati di corrispettivi giornalieri, ex d.lgs. n.
127/2015, di € 250,00, indebitamente esposto in dichiarazione.
In particolare, la società aveva versato l'importo dovuto a titolo di saldo Ires di € 57.476,00 in quattro rate, ovvero 1° settembre 2022, 16 settembre 2022, 17 ottobre 2022, 16 novembre 2022, applicando la maggiorazione dell'0,40%, mentre, secondo l'ufficio, le rate avrebbero dovuto essere versate il 22 agosto
2022 (1a rata), 22 agosto 2022 (2a rata), 16 settembre 2022 (3a rata), 17 ottobre 2022 (4a rata).
Con unico motivo di ricorso la società ricorrente eccepiva l'illegittimità della pretesa impositiva per errata interpretazione degli obblighi di cui all'art. 2364 del c.c. e dell'art.17 del dpr 435/2001.
Si costituiva in giudizio Agenzia delle Entrate, contestando la tesi della difesa e chiedendo la integrale conferma dell'atto impugnato.
All'udienza del 27 ottobre la Corte, in composizione monocratica, tratteneva in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte ricorrente, come evidenziato in premessa, sostiene che l'atto sia scaturito dalla erronea interpretazione degli obblighi di cui all'art. 2364 del c.c.e dell'art. 17 del dpr 435/2001.
A norma dell'articolo 17, co. 1, del decreto del dpr n. 435/2001, se il bilancio della società è approvato entro il termine ordinario di 120 giorni dalla scadenza dell'esercizio e, quindi, entro il 30 aprile 2022, la scadenza per il versamento delle imposte a titolo di saldo 2021 è fissata per l'ultimo giorno del 6° mese successivo alla chiusura del periodo d'imposta, ossia, per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare, per il 30 giugno 2022.
Tuttavia, l'articolo 17, comma 2, del d.P.R. n. 435 del 2001 stabilisce che il pagamento del saldo relativo all'anno oggetto della dichiarazione (2021) può essere effettuato entro il trentesimo giorno successivo al previsto termine del 30 giugno, maggiorando le somme da versare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo.
Pertanto, i versamenti in argomento avrebbero dovuto essere effettuati entro il 30 luglio, ma il 30 luglio
2022 è caduto di sabato, il che ha comportato un primo differimento a lunedì 1° agosto e, in applicazione della sospensione feriale dei termini di cui all'articolo 37, comma 11-bis, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modifiche dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, un'ulteriore posticipazione al 20 agosto.
Cadendo anche questo giorno di sabato, l'adempimento ha subìto un ulteriore rinvio a lunedì 22 agosto.
Dato che, invece, i versamenti sono stati effettuati dal contribuente a partire dal 1° settembre 2022, il controllo formale ha rilevato la tardività dei versamenti, sanzionati nella misura del 30%.
Il 4 marzo 2025 la società presentava all'Agenzia delle Entrate apposita istanza di annullamento in autotutela della cartella notificata, evidenziando di aver approvato il bilancio il 30 giugno 2022, usufruendo della proroga prevista dall'articolo 2364 del codice civile.
Con provvedimento di sgravio parziale n. 2025S190084 del 19 marzo 2025, l'Ufficio comunicava di non condividere le argomentazioni di controparte in quanto:
- ai sensi dell'articolo 17, comma 1, del d.P.R. n. 435 del 2001, il differimento dei termini di versamento è possibile se, oltre ad essere previsto dallo Statuto, è motivato da ragioni legate all'oggetto o alla struttura della società, oppure questa è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;
- l'articolo 2364 del c.c. prevede formalmente che di tale differimento venga data notizia nella relazione ex articolo 2428 c.c., ovvero in nota integrativa;
- dai riscontri effettuati non risultano verificati in capo alla società i presupposti di legge previsti dall'articolo 2364 c.c.
- la cessione di partecipazioni sociali, avvenuta nel corso del 2022, non rientra nelle ragioni legate all'oggetto o alla struttura della società.
Pertanto, l'Ufficio non riconosceva, in sede di autotutela, il differimento dei termini di versamento mentre, su richiesta del contribuente, rettificava il numero di rata indicata sui modelli F24 relativi al pagamento del saldo Ires, risultando in tal modo versate nei termini la terza rata (16 settembre 2022) e la quarta rata (17 ottobre 2022).
La contestazione relativa alla tardività dei versamenti, in buona sostanza, veniva confermato solo sulla prima e sulla seconda rata IRES, così come il recupero del credito di imposta di € 250,00, oltre a sanzioni e interessi, determinandosi, pertanto, uno sgravio parziale, con rettifica della pretesa tributaria da
€ 8.440,60 ad € 4.024,15.
Orbene, con l'unico motivo di ricorso, la ricorrente sostiene che l'art. 23 dello Statuto sociale preveda la possibilità di approvare il bilancio d'esercizio facendo ricorso al maggior termine di legge dei 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio qualora particolari esigenze relative alla struttura e/o all'oggetto sociale lo richiedano.
Nel caso che ne occupa, la ricorrente afferma, -e a supporto della propria tesi difensiva produce ampia documentazione giustificativa- che il periodo antecedente all'approvazione del bilancio 2021 ha registrato un periodo di particolare intensità e di cambiamenti da un punto di vista societario ed operativo.
Nei primi mesi dell'esercizio 2022, infatti, la società è stata sottoposta a due diligence da parte della società Società_2 Srl ai fini dell'acquisizione dell'intero pacchetto societario di Ferò Srl, di proprietà del sig. Nominativo_1 ed del sig. Nominativo_2.
E' plausibile che tale circostanza, con tutto ciò che un simile evento può aver implicato (attività di due diligence condotte dalla futura controllante, controlli contabili, fiscali, aspetti legali e valutazioni di ordine commerciale), possa aver causato dei ritardi nella predisposizione e nell'approvazione del bilancio dell'esercizio 2021 e, conseguentemente, il ricorso al differimento previsto dallo statuto e dalla normativa.
Si aggiunga, che la necessità di redarre una perizia giurata al fine di usufruire dell'agevolazione sulla rideterminazione del valore delle quote (dl. n. 17/22, convertito in l. n. 34/22) può aver rappresentato un'ulteriore causa di differimento dei termini di approvazione del bilancio.
Il ricorso, per le ragioni esposte, é fondato e meritevole di accoglimento.
Va precisato che la ricorrente nulla eccepisce in merito al credito d'imposta per strumenti di memorizzazione e trasmissione dei dati di corrispettivi giornalieri, ex d.lgs. n. 127/2015, di € 250,00, indebitamente esposto in dichiarazione, il cui recupero deve intendersi, pertanto, confermato, non essendo, peraltro, oggetto del presente giudizio.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, accoglie il ricorso e condanna l'Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese di lite da liquidarsi in € 400,00, oltre accessori di legge.
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LECCE Sezione 5, riunita in udienza il 27/10/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
TOMMASI RAFFAELA, Giudice monocratico in data 27/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 813/2025 depositato il 14/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Lecce - Via San Nicola 73100 Lecce LE
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Lecce - Via Adriatica 2 73100 Lecce LE
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05920240052787660000 CREDITO IMPOSTA 2021 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1843/2025 depositato il
31/10/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto depositato il 14 aprile 2025, Ricorrente_1 S.r.l., in persona del legale rappresentante dott. Rappresentante_1, impugnava la cartella di pagamento n. 05920240052787660 notificata a mezzo PEC dalla Agenzia delle Entrate - Riscossione.
L'iscrizione a ruolo scaturiva dal controllo formale, ai sensi dell'articolo 36-bis del dpr n. 600/73, del
Modello Unico Società di Capitali, anno di imposta 2021.
La liquidazione della dichiarazione evidenziava il tardivo versamento del saldo IRES e un credito d'imposta per strumenti di memorizzazione e trasmissione dei dati di corrispettivi giornalieri, ex d.lgs. n.
127/2015, di € 250,00, indebitamente esposto in dichiarazione.
In particolare, la società aveva versato l'importo dovuto a titolo di saldo Ires di € 57.476,00 in quattro rate, ovvero 1° settembre 2022, 16 settembre 2022, 17 ottobre 2022, 16 novembre 2022, applicando la maggiorazione dell'0,40%, mentre, secondo l'ufficio, le rate avrebbero dovuto essere versate il 22 agosto
2022 (1a rata), 22 agosto 2022 (2a rata), 16 settembre 2022 (3a rata), 17 ottobre 2022 (4a rata).
Con unico motivo di ricorso la società ricorrente eccepiva l'illegittimità della pretesa impositiva per errata interpretazione degli obblighi di cui all'art. 2364 del c.c. e dell'art.17 del dpr 435/2001.
Si costituiva in giudizio Agenzia delle Entrate, contestando la tesi della difesa e chiedendo la integrale conferma dell'atto impugnato.
All'udienza del 27 ottobre la Corte, in composizione monocratica, tratteneva in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte ricorrente, come evidenziato in premessa, sostiene che l'atto sia scaturito dalla erronea interpretazione degli obblighi di cui all'art. 2364 del c.c.e dell'art. 17 del dpr 435/2001.
A norma dell'articolo 17, co. 1, del decreto del dpr n. 435/2001, se il bilancio della società è approvato entro il termine ordinario di 120 giorni dalla scadenza dell'esercizio e, quindi, entro il 30 aprile 2022, la scadenza per il versamento delle imposte a titolo di saldo 2021 è fissata per l'ultimo giorno del 6° mese successivo alla chiusura del periodo d'imposta, ossia, per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare, per il 30 giugno 2022.
Tuttavia, l'articolo 17, comma 2, del d.P.R. n. 435 del 2001 stabilisce che il pagamento del saldo relativo all'anno oggetto della dichiarazione (2021) può essere effettuato entro il trentesimo giorno successivo al previsto termine del 30 giugno, maggiorando le somme da versare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo.
Pertanto, i versamenti in argomento avrebbero dovuto essere effettuati entro il 30 luglio, ma il 30 luglio
2022 è caduto di sabato, il che ha comportato un primo differimento a lunedì 1° agosto e, in applicazione della sospensione feriale dei termini di cui all'articolo 37, comma 11-bis, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modifiche dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, un'ulteriore posticipazione al 20 agosto.
Cadendo anche questo giorno di sabato, l'adempimento ha subìto un ulteriore rinvio a lunedì 22 agosto.
Dato che, invece, i versamenti sono stati effettuati dal contribuente a partire dal 1° settembre 2022, il controllo formale ha rilevato la tardività dei versamenti, sanzionati nella misura del 30%.
Il 4 marzo 2025 la società presentava all'Agenzia delle Entrate apposita istanza di annullamento in autotutela della cartella notificata, evidenziando di aver approvato il bilancio il 30 giugno 2022, usufruendo della proroga prevista dall'articolo 2364 del codice civile.
Con provvedimento di sgravio parziale n. 2025S190084 del 19 marzo 2025, l'Ufficio comunicava di non condividere le argomentazioni di controparte in quanto:
- ai sensi dell'articolo 17, comma 1, del d.P.R. n. 435 del 2001, il differimento dei termini di versamento è possibile se, oltre ad essere previsto dallo Statuto, è motivato da ragioni legate all'oggetto o alla struttura della società, oppure questa è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;
- l'articolo 2364 del c.c. prevede formalmente che di tale differimento venga data notizia nella relazione ex articolo 2428 c.c., ovvero in nota integrativa;
- dai riscontri effettuati non risultano verificati in capo alla società i presupposti di legge previsti dall'articolo 2364 c.c.
- la cessione di partecipazioni sociali, avvenuta nel corso del 2022, non rientra nelle ragioni legate all'oggetto o alla struttura della società.
Pertanto, l'Ufficio non riconosceva, in sede di autotutela, il differimento dei termini di versamento mentre, su richiesta del contribuente, rettificava il numero di rata indicata sui modelli F24 relativi al pagamento del saldo Ires, risultando in tal modo versate nei termini la terza rata (16 settembre 2022) e la quarta rata (17 ottobre 2022).
La contestazione relativa alla tardività dei versamenti, in buona sostanza, veniva confermato solo sulla prima e sulla seconda rata IRES, così come il recupero del credito di imposta di € 250,00, oltre a sanzioni e interessi, determinandosi, pertanto, uno sgravio parziale, con rettifica della pretesa tributaria da
€ 8.440,60 ad € 4.024,15.
Orbene, con l'unico motivo di ricorso, la ricorrente sostiene che l'art. 23 dello Statuto sociale preveda la possibilità di approvare il bilancio d'esercizio facendo ricorso al maggior termine di legge dei 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio qualora particolari esigenze relative alla struttura e/o all'oggetto sociale lo richiedano.
Nel caso che ne occupa, la ricorrente afferma, -e a supporto della propria tesi difensiva produce ampia documentazione giustificativa- che il periodo antecedente all'approvazione del bilancio 2021 ha registrato un periodo di particolare intensità e di cambiamenti da un punto di vista societario ed operativo.
Nei primi mesi dell'esercizio 2022, infatti, la società è stata sottoposta a due diligence da parte della società Società_2 Srl ai fini dell'acquisizione dell'intero pacchetto societario di Ferò Srl, di proprietà del sig. Nominativo_1 ed del sig. Nominativo_2.
E' plausibile che tale circostanza, con tutto ciò che un simile evento può aver implicato (attività di due diligence condotte dalla futura controllante, controlli contabili, fiscali, aspetti legali e valutazioni di ordine commerciale), possa aver causato dei ritardi nella predisposizione e nell'approvazione del bilancio dell'esercizio 2021 e, conseguentemente, il ricorso al differimento previsto dallo statuto e dalla normativa.
Si aggiunga, che la necessità di redarre una perizia giurata al fine di usufruire dell'agevolazione sulla rideterminazione del valore delle quote (dl. n. 17/22, convertito in l. n. 34/22) può aver rappresentato un'ulteriore causa di differimento dei termini di approvazione del bilancio.
Il ricorso, per le ragioni esposte, é fondato e meritevole di accoglimento.
Va precisato che la ricorrente nulla eccepisce in merito al credito d'imposta per strumenti di memorizzazione e trasmissione dei dati di corrispettivi giornalieri, ex d.lgs. n. 127/2015, di € 250,00, indebitamente esposto in dichiarazione, il cui recupero deve intendersi, pertanto, confermato, non essendo, peraltro, oggetto del presente giudizio.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, accoglie il ricorso e condanna l'Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese di lite da liquidarsi in € 400,00, oltre accessori di legge.