Articolo 6 della Legge 28 marzo 1968, n. 437
Articolo 5Articolo 7
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21 aprile 1968
Art. 6. (Coordinamento degli interventi nei bacini)

Per la coordinata programmazione ed esecuzione degli interventi da effettuare, ai sensi della presente legge, nell'ambito di ogni singolo bacino sia nella parte montana che in quella valliva, e' istituita, presso il comitato di coordinamento di cui all'articolo 5, una commissione tecnica permanente composta da funzionari designati dai Ministeri dei lavori pubblici, dell'agricoltura e delle foreste, dalla Cassa per il Mezzogiorno e presieduta dal presidente del comitato di coordinamento medesimo, con i seguenti compiti:
a) accertare le esigenze globali di sistemazione dei singoli bacini, formulando idonee proposte ai fini della redazione e dell'eventuale aggiornamento dei progetti organici di intervento da parte del comitato di coordinamento sopraindicato;
b) controllare che la realizzazione dei progetti esecutivi, di competenza delle singole amministrazioni ed enti pubblici, sia effettuata in conformita' dei progetti organici di cui al punto a), segnalando tempestivamente alle amministrazioni interessate eventuali carenze e i mezzi idonei ad eliminarle;
c) controllare lo svolgimento delle opere di manutenzione, affinche' queste siano effettuate in modo coordinato ed efficace da parte delle singole amministrazioni ed enti pubblici, nell'ambito delle rispettive competenze.
Entrata in vigore il 21 aprile 1968