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Sentenza 19 febbraio 2025
Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 19/02/2025, n. 803 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 803 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. 12377/2024
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Milano
Sezione Lavoro
Il Giudice di Milano
Dr. Antonio Lombardi quale giudice del lavoro ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa promossa da
, con l'Avv.to NASO DOMENICO, elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato in Indirizzo Telematico;
RICORRENTE contro
, con l'Avv.to Controparte_1 P.IVA_1
SERAFINO FRANCESCO, elettivamente domiciliato in VIA SODERINI, 24 20146 MILANO;
RESISTENTE
OGGETTO: Abusiva reiterazione di contratti a tempo determinato
All'udienza di discussione i procuratori delle parti concludevano come in atti.
FATTO
Tribunale di Milano, sezione lavoro, il chiedendo l'accoglimento Controparte_2 delle seguenti conclusioni:
«Piaccia alla S.V. Ill.ma, ogni contraria istanza eccezione e deduzione disattesa
• accertati i fatti così come dedotti nelle premesse del presente ricorso;
• accertate le inadempienze e l'illegittimo comportamento tenuto dalla Pubblica Amministrazione convenuta in giudizio
NEL MERITO
In via principale:
1. accertare e dichiarare, l'illegittimità dei contratti a tempo determinato, così come individuati in atti, per abuso reiterato dei contratti a tempo determinato stipulati in successione dal ricorrente con l'Amministrazione resistente per un periodo superiore al limite dei 36 mesi e, conseguentemente
2. accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al risarcimento del danno conseguente alla illegittima reiterazione dei contratti a tempo determinato, così come individuati in atti, stipulati in successione dal ricorrente con l'Amministrazione resistente per un periodo superiore al limite dei 36 mesi;
e, per l'effetto,
3. condannare l'Amministrazione resistente al risarcimento del danno derivante dall'abuso reiterato dei contratti a tempo determinato, così come individuati in atti, determinato in conformità dei criteri stabiliti dalla legge pro tempore vigente, pari ad una indennità nella misura compresa, tra un minimo di quattro e un massimo di ventiquattro mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, come disposto dall'articolo 36, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, così come è stato aggiornato e modificato con Decreto Legge del 16 settembre 2024,
n.131.
Il tutto con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa da distrarsi in favore dei procuratori che si dichiarano antistatari, oltre al rimborso del Contributo Unificato versato».
Premetteva il di aver lavorato alle dipendenze del convenuto in forza di plurimi e Pt_1 CP_1 successivi contratti di lavoro a tempo determinato, per supplenze annuali, su posti liberi disponibili e vacanti e non solo per esigenze di sostituzione del personale, con scadenza al 31 agosto negli a.s.
2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025, e con scadenza al 30 giugno nell'a.s.
2019/2020, chiedeva l'accertamento dell'abusiva reiterazione di tale tipologia contrattuale, anche alla luce del diritto e della giurisprudenza della Corte di Giustizia, con conseguente diritto alla liquidazione del c.d. danno eurounitario, tenendo in considerazione anche l'art. 12 del d.l. 16 settembre 2024 n. 131.
2 Cont Si è costituito ritualmente in giudizio eccependo l'infondatezza in fatto e in diritto delle domande di cui al ricorso e chiedendo il rigetto delle avversarie pretese. Cont Deduceva, in particolare, il come, dalla lettura del ricorso e dall'esame dei documenti allegati allo stesso, l'illegittima reiterazione dei contratti a termine non potevano riguardare i contratti di cui sopra stipulati dalla ricorrente, atteso che il contratto relativo all'a.s. 2019/2020 aveva decorrenza dal
24/09/2019 sino al 30/06/2020, mentre gli altri, per supplenza annuale, erano stati stipulati successivamente all'inizio dell'anno scolastico e l'ultimo contratto relativo all'a.s. 2024/2025, era stato stipulato presso un Istituto scolastico differente rispetto a quello con il quale il contratto era stato stipulato negli anni precedenti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e, pertanto, deve essere accolto.
Sulla specifica questione giuridica appare opportuno richiamare un precedente giurisprudenziale (App.
Bari, sez. lav., 1° aprile 2021, n. 643), di seguito condiviso e trascritto, per quanto di rilievo nella presente controversia.
«La risalente e complessa vicenda del precariato scolastico si è arricchita negli ultimi anni di apporti, vuoi giurisprudenziali (sentenza 26.11.2014 della Corte di giustizia dell'Unione europea;
Corte cost.
20.7.2016, n. 187) vuoi normativi (legge 13.7.2015, n. 107), che hanno consentito da ultimo alla Corte di legittimità di elaborare un criterio decisionale congruo e condivisibile.
Il riferimento è alle sette pronunce – numeri da 22552 a 22558 – deliberate dalla Cassazione all'udienza del 18.10.2016 – e depositate il 7.11.2016 – con l'intento annunciato di fissare regole idonee a definire in modo uniforme il vasto contenzioso pendente in materia in tutti i gradi della giurisdizione lavoristica.
Muovendo dalla premessa che "la disciplina del reclutamento del personale scolastico, docente ed ATA, costituisce un corpus normativo completo e speciale", quindi vigente quale lex specialis nonostante le modifiche ex D. lgs. n. 368/01 alla legislazione generale in materia di contratti di lavoro a termine e perseguendo l'obiettivo di "assicurare il continuum di compatibilità tra diritto nazionale (ordinario e costituzionale) e diritto comunitario", la Cassazione ha corrisposto alle prescrizioni vincolistiche dettate dalle Corti apicali delle giurisdizioni comunitaria e costituzionale.
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In particolare, una rilettura ponderata della fondamentale legge 3.5.1999, n. 124 ha condotto la Corte regolatrice a configurare una fattispecie di abusivo ricorso alle assunzioni precarie basata sui seguenti tre elementi costitutivi:
3 1) durata ultratriennale della "illegittima ed abusiva reiterazione delle assunzioni a termine" (in accordo con "il termine triennale previsto per l'indizione delle procedure concorsuali per i docenti" ed in sintonia con l'"uguale limite massimo di trentasei mesi … fissato per la durata del rapporto di lavoro a termine in ambito privato per lo svolgimento di mansioni equivalenti alle dipendenze del medesimo datore di lavoro");
2) collocazione cronologica dell'abuso triennale dopo il 10 luglio 2001 ("termine previsto dall'art. 2 della
Direttiva 1999/70/CE per l'adozione da parte degli stati membri delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla Direttiva, non configurandosi abuso sintantoché il legislatore nazionale non sia fuoriuscito, con permanente inerzia, dal termine di adeguamento concesso dalla Direttiva cui era tenuto a dare attuazione");
3) rilevanza soltanto della reiterazione ultratriennale delle "supplenze annuali …, cosiddette su organico di diritto", che "riguardano posti disponibili e vacanti, con scadenza al termine dell'anno scolastico (31 agosto)" (mentre non rilevano "le supplenze temporanee cosiddette su organico di fatto …, con scadenza al 30 giugno, cioè fino al termine dell'attività didattica", nonché le "supplenze temporanee … conferite per ogni altra necessità", in quanto "la sostituzione temporanea di un altro dipendente al fine di soddisfare esigenze provvisorie del datore di lavoro in termini di personale, al pari della necessità per lo Stato di organizzare il servizio scolastico in modo da garantire un adeguamento costante tra numero di docenti e numero degli scolari, in relazione a non preventivabili flussi migratori interni ed esterni ed alle scelte di indirizzi scolastici da parte degli scolari, possono, in linea di principio, costituire una
"ragione obiettiva", ai sensi della clausola 5, punto 1, lettera a), dell' Accordo quadro per il ricorso ad una successione di contratti di lavoro a tempo determinato al fine di rispondere adeguatamente alla domanda scolastica e di evitare allo Stato, datore di lavoro, di immettere in ruolo un numero di docenti significativamente superiore a quello effettivamente necessario".
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Con riferimento ai casi in cui una violazione commessa dall'amministrazione scolastica sia ravvisabile alla stregua dei predetti tre parametri, la Cassazione ha statuito che hanno "idoneità a cancellare l'abuso e le sue conseguenze" sia la "stabilizzazione prevista dalla citata legge 107/2015" sia "le concrete misure di stabilizzazione occorse negli anni passati", in quanto la stabilizzazione integra una "misura proporzionata, effettiva, sufficientemente energica ed idonea a sanzionare debitamente l'abuso stesso ed a "cancellare le conseguenze della violazione del diritto dell'Unione"".
Con l'ulteriore precisazione che tale effetto scriminante della responsabilità dell'amministrazione scolastica "sussiste tanto nel caso di concreta assegnazione del posto di ruolo quanto nella ipotesi della
4 certezza di fruire, in tempi certi e ravvicinati, di un accesso privilegiato al pubblico impiego, nel tempo compreso fino al totale scorrimento delle graduatorie ad esaurimento, secondo quanto previsto dal comma 109 dell'art. 1 della legge n. 107 del 2015".
E' aleatoria ed inidonea a sanare l'abuso dell'amministrazione scolastica, invece, "la astratta chance di stabilizzazione, che può ravvisarsi nei casi in cui il conseguimento del posto di ruolo non è certo ovvero non è conseguibile in tempi ravvicinati, intendendo per tali tempi quelli compresi tra l'entrata in vigore della legge 107/2015 ed il totale scorrimento delle graduatorie ad esaurimento, secondo quanto previsto dal comma 109 dell'art. 1 della legge n. 107 del 2015".
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Se l'abuso ultratriennale, riferito a supplenze su organico di diritto, maturato nel periodo tra il 10 luglio
2001 e la proposizione della domanda giudiziaria, venga accertato nel processo e non risulti sanato mediante stabilizzazione o sanabile allo stesso modo "in tempi certi e ravvicinati", tra le conseguenze deve senz'altro escludersi la conversione dei rapporti di lavoro precari in un rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
Infatti, "ai sensi dell'art. 36 (originario comma 2, ora comma 5) del d.lgs. 165 del 2001, la violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori, da parte delle pubbliche amministrazioni, non può comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le medesime pubbliche amministrazioni, ferma restando ogni responsabilità e sanzione".
Ancora prima, la vigenza nel nostro ordinamento dell'art 97, 3. comma, Cost., secondo cui, salvo le eccezioni previste dalla legge, "agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso", impedisce che, sul presupposto dell'illegittimità di una sequenza di contratti a termine, si giunga alla stabilizzazione nel posto di lavoro pubblico per effetto di conversione negoziale.
Pertanto, la sanzione dell'abuso dell'amministrazione scolastica non può che essere di natura risarcitoria, in particolare, alla stregua del canone elaborato da Cass., Sez. un., 15.3.2016, n. 5072, secondo cui, "in materia di pubblico impiego privatizzato, nell'ipotesi di abusiva reiterazione di contratti a termine, la misura risarcitoria prevista dall'art. 36, comma 5, del d.lgs. n. 165 del 2001 va interpretata in conformità al canone di effettività della tutela affermato dalla Corte di Giustizia UE (ordinanza 12 dicembre 2013, in C-50/13), sicché, mentre va escluso - siccome incongruo - il ricorso ai criteri previsti per il licenziamento illegittimo, può farsi riferimento alla fattispecie omogenea di cui all'art. 32, comma 5, della l. n. 183 del 2010, quale danno presunto, con valenza sanzionatoria e qualificabile come "danno comunitario", determinato tra un minimo ed un massimo, salva la prova del maggior pregiudizio sofferto, senza che ne derivi una posizione di favore del lavoratore privato rispetto al dipendente
5 pubblico, atteso che, per il primo, l'indennità forfetizzata limita il danno risarcibile, per il secondo, invece, agevola l'onere probatorio del danno subito" (massima).
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Secondo la sistemazione della materia autorevolmente suggerita dalla Cassazione, margini ulteriori di discussione sono consentiti:
A) quanto all'an debeatur, "per le supplenze su "organico di fatto" e per le supplenze temporanee", ma esclusivamente nell'ipotesi che "sia allegato e provato da parte del lavoratore che, nella concreta attribuzione delle supplenze della tipologia in esame, vi sia stato un uso improprio o distorto del potere di organizzazione del servizio scolastico, delegato dal legislatore al , e, quindi, prospettandosi CP_1 non già la sola reiterazione ma le condizioni concrete della medesima (quali il susseguirsi delle assegnazioni presso lo stesso Istituto e con riguardo alla stessa cattedra)";
B) sul versante del quantum debeatur, per "la possibilità del docente che si ritenga leso dalla illegittima reiterazione di assunzioni a tempo determinato di allegare e provare danni ulteriori e diversi rispetto a quelli "risarciti" dalla immissione in ruolo, con la precisazione che l'onere della prova di siffatti danni ulteriori grava sul lavoratore, non operando il beneficio della prova agevolata e che detti ulteriori danni mai potrebbero identificarsi con quelli "..da mancata conversione e, quindi, da perdita del posto di lavoro" (così la ridetta decisione delle SS.UU.)".
L'ammissibilità e la fondatezza di siffatte eventuali componenti aggiuntive dell'abuso e del risarcimento dipendono dalla tempestività, ritualità e completezza della relativa deduzione ad onere del dipendente/attore, nonché dall'acquisizione di adeguati riscontri probatori a cura della stessa parte.
L'estensione del thema decidendum a questi possibili elementi addizionali, invero, non può che avvenire rite et recte, vuoi per la presenza di preclusioni forti nel rito del lavoro, vuoi per l'effetto devolutivo che governa il passaggio dal primo al secondo grado del giudizio.
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Tale ricostruzione si pone nel solco già tracciato dalla Suprema Corte con sentenza pubblicata in data
12.2.2020, n. 3474, che ha accolto il ricorso presentato dal Ministero richiamando i principi già enunciati nelle sentenze n. 22553/2016, n. 22556/2016 e n. 27563/2016, e da ultimo nella sentenza del
02.02.2021 n. 2338 che ribadisce: "Nel settore scolastico, l'immissione in ruolo, realizzata in forza del piano straordinario di assunzioni di cui alla l. n. 107 del 2015 o secondo il sistema di avanzamento disciplinato dalle previgenti regole di reclutamento, rappresenta una delle misure alternative idonee a sanzionare e cancellare l'illecito comunitario, realizzatosi mediante la illegittima reiterazione da parte della P.A. datrice di lavoro di contratti di lavoro a tempo determinato su posti in organico di diritto;
6 detta immissione in ruolo é stata riconosciuta quale misura idonea ed adeguata anche dalla Corte di
Giustizia nella sentenza 8 maggio 2019, causa C-494/17, atteso che l'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, recepito nella Direttiva 1999/70/CE, non impone agli Stati membri di prevedere un diritto al risarcimento del danno che si aggiunga alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo determinato in un rapporto di lavoro a tempo indeterminato » (App. Bari, sez. lav., 1 aprile 2021, n.
643).
Applicando tali principi al caso devoluto alla cognizione del presente giudicante, emerge come, pur non volendo considerare la supplenza svolta nell'a.s. 2019/2020, avente decorrenza dal 24/09/2019 e scadenza al 30/06/2020, in quanto svolta su organico di fatto, il superamento del limite dei trentasei mesi risulta comunque ampiamente conseguito per effetto dei contratti a termine svolti negli a.s.
2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025, non risultando ostativa la decorrenza dell'impiego in data successiva all'inizio dell'anno scolastico né la variazione dell'Istituto di adibizione, con conseguente configurazione dei presupposti fattuali e giuridici per il riconoscimento del danno.
In merito alla quantificazione, occorre fare applicazione della l. 14 novembre 2024, n. 166 recante la conversione in legge, con modificazioni, del d.l. 16 settembre 2024, n. 131, che ha sostituito all'articolo
36, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il terzo, il quarto e il quinto periodo con il seguente: «Nella specifica ipotesi di danno conseguente all'abuso nell'utilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato, fatta salva la facoltà per il lavoratore di provare il maggior danno, il giudice stabilisce un'indennità nella misura compresa tra un minimo di quattro e un massimo di ventiquattro mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, avuto riguardo alla gravità della violazione anche in rapporto al numero dei contratti in successione intervenuti tra le parti e alla durata complessiva del rapporto».
Appare, dunque, di ragione, quantificare il danno risarcibile nella misura di 5 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento, una per ciascuna annualità computata nell'abusiva reiterazione, cui andranno aggiunti gli interessi al saggio legale dalla data della pronuncia al saldo effettivo, e le spese di lite, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando,
1. accerta il diritto del ricorrente al risarcimento del danno per l'illegittima reiterazione di contratti a termine;
2. condanna, per l'effetto, il al pagamento in favore del ricorrente di Controparte_2 un'indennità onnicomprensiva pari a 5 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il
7 calcolo del trattamento di fine rapporto oltre interessi al saggio legale dalla data della pronuncia al saldo effettivo;
3. condanna parte resistente alla rifusione delle spese di lite, che liquida in complessivi € 2.700,00 oltre I.V.A. e C.P.A. da distrarsi a favore del procuratore antistatario;
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Milano, 19/02/2025
Il Giudice
Antonio Lombardi
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