Sentenza 19 febbraio 2025
Massime • 1
In tema di prestazioni assistenziali, i requisiti reddituali che condizionano il riconoscimento del beneficio (nella specie, l'assegno di invalidità civile), ai sensi dell'art. 35, commi 8 e 9, del d.l. n. 297 del 2008, conv. con l. n. 14 del 2009, debbono coesistere con l'erogazione del trattamento, sicché il relativo accertamento giudiziale va operato con riferimento all'anno da cui decorre la prestazione e non all'anno precedente, a differenza di quanto avviene, invece, in sede amministrativa per ragioni pratiche; pertanto, al fine della verifica del superamento dei limiti reddituali, la base di confronto non può essere data dalla sommatoria dei redditi da prestazione relativi all'anno in corso con redditi di natura diversa conseguiti nell'anno precedente, in quanto il cumulo di redditi riferiti ad anni diversi non ha alcuna base normativa.
Commentari • 3
- 1. Abbonamenti FISCOeTASSE.comhttps://www.fiscoetasse.com/
- 2. Collana FACILE per TUTTIhttps://www.fiscoetasse.com/
Guida ai compensi in natura o fringe benefit per lavoratori dipendenti, la variegata casistica e le regole di tassazione; eBook in pdf di 36 pagine Guida ai compensi in natura o fringe benefit per lavoratori dipendenti, la variegata casistica dei fringe benefit e le regole di tassazione che li governano. Aggiornato alla Legge di Bilancio 2025 eBook in pdf di 36 pagine. L'articolo 51, comma 1, del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR) approvato con Decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986 numero 917 il reddito di lavoro dipendente è costituito da “tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d'imposta, anche sotto forma di …
Leggi di più… - 3. Cumulabilità delle pensioni e nuovi limiti redditualihttps://www.fiscoetasse.com/
eBook in pdf di 27 pagine. Aggiornato alle sentenze di Cassazione nn. 4290 e 4291 del 19.02.2025 Il primo intervento legislativo in tema di cumulo pensione/lavoro avvenne con la L. n. 218/1952 che introdusse una trattenuta del 25% sulle pensioni (vecchiaia, invalidità, ai superstiti) in caso di lavoro dipendente, con deroghe per i trattamenti minimi (istituiti proprio con quella legge) e per i lavoratori subordinati dell'agricoltura. Successivamente, con la L. n. 903/1965, venne introdotta la pensione di anzianità che fra le principali caratteristiche aveva la totale incumulabilità con la retribuzione. In materia si intervenne poi con il Dpr n. 488/1968 e soprattutto con la L. n. …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 19/02/2025, n. 4290 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4290 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
Numero sezionale 4564/2024
Numero di raccolta generale 4290/2025
AULA 'B'
Data pubblicazione 19/02/2025
Oggetto
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO R.G.N. 7568/2018
Cron.
L A C O R T E S U P R E M A D I C A S S A Z I O N E Rep.
SEZIONE LAVORO Ud. 12/11/2024
PU
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. UMBERTO BERRINO - Presidente -
Dott. ROSSANA MANCINO - Rel. Consigliere -
Dott. GABRIELLA MARCHESE - Consigliere -
Dott. LUIGI CAVALLARO - Consigliere -
Dott. ALESSANDRO GNANI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso 7568-2018 proposto da:
I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati ALESSANDRO DI MEGLIO, EMANUELA CAPANNOLO, 2024
CO AL, ME LI, MANUELA MASSA;
4564
- ricorrente -
contro
NE AN, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
ON AN 34, presso lo studio dell'avvocato FABIO
SANTINI, rappresentato e difeso dall' avvocato GIORGIO
ARSENI;
- controricorrente -
1 avverso la sentenza n. 130/2017 della CORTE D'APPELLO di Numero registro generale 7568/2018
Numero sezionale 4564/2024
VENEZIA, depositata il 30/08/2017 R.G.N. 512/2015; Numero di raccolta generale 4290/2025 udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del Data pubblicazione 19/02/2025
12/11/2024 dal Consigliere Dott. ROSSANA MANCINO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
GA RO, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito l'avvocato MANUELA MASSA;
udito l'avvocato GIORGIO ARSENI.
FATTI DI CAUSA
1. La Corte d'appello di Venezia ha confermato la decisione di prime cure che aveva accolto la domanda di IO
ZA volta ad accertare l'insussistenza dell'indebito preteso dall'INPS, per superamento dei limiti reddituali previsti per la prestazione in godimento - l'assegno di invalidità con decorrenza 1.9.2009 - per avere prestato, nel corso del 2012, attività lavorativa e per essere divenuto titolare, dal 1°.8.2013, di un trattamento pensionistico di vecchiaia artigiani conseguendo un reddito nel 2013 a tale titolo.
2. Vale premettere che l'INPS aveva revocato l'assegno di invalidità civile per superamento dei limiti reddituali e aveva chiesto in restituzione la somma di euro 690,91 per l'anno 2012 e la somma corrispondente all'intera prestazione per l'anno 2013, per avere superato, sommando i redditi del 2012 con quelli del 2013, i limiti per usufruire dell'assegno mensile.
3. L'annullamento del relativo provvedimento dell'INPS era stato chiesto dall'assistito sul presupposto dell'erroneo ricalcolo comprensivo del reddito del casellario dell'anno in corso e del reddito extracasellario dell'anno precedente.
2 Numero registro generale 7568/2018
4. Secondo la prospettazione dell'INPS, dal primo giugno Numero sezionale 4564/2024
Numero di raccolta generale 4290/2025
2010 per tutte le prestazioni pensionistiche collegate al Data pubblicazione 19/02/2025 reddito occorreva fare riferimento ai redditi da prestazione conseguiti nello stesso anno e ai redditi diversi conseguiti nell'anno precedente.
5. Tanto premesso, ad avviso della Corte di merito, per calcolare il limite di reddito necessario a verificare la debenza o meno di una prestazione assistenziale collegata al reddito doveva guardarsi all'anno di riferimento e soltanto a quello, ai sensi e per gli effetti di quanto letteralmente stabilito dall'art.35,co.8 del d.l. 207/2008 ratione temporis vigente, per cui il riferimento al reddito doveva essere effettuato con riferimento ad un solo anno e la norma non poteva interpretarsi tenendo conto dei redditi non del solo anno solare precedente ma anche di quelli dell'anno successivo, nel caso dell'anno in cui era stata erogata la prestazione pensionistica.
6. La Corte di merito riteneva, dunque, non rinvenirsi alcuna ragione logicamente coerente di una previsione di superamento del limite reddituale che prevedesse, quale base di confronto, la sommatoria di redditi di natura diversa percepiti, non nello stesso anno, ma in anni diversi;
inoltre, da un punto di vista sistematico, il comma
9 recante indicazione dell'anno in corso si riferiva alla prima liquidazione di una prestazione, come letteralmente previsto, mentre per tutte le altre ipotesi i redditi di riferimento erano quelli dell'anno solare precedente.
7. Avverso tale sentenza ricorre l'INPS, con ricorso affidato ad un motivo, avverso il quale resiste IO ZA con controricorso, ulteriormente illustrato con memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
3 Numero registro generale 7568/2018
Numero sezionale 4564/2024
Numero di raccolta generale 4290/2025
8. Con l'unico motivo di ricorso l'INPS denuncia la violazione Data pubblicazione 19/02/2025
o falsa applicazione dell'art.35, co.8 del d.l. n.207/2008, convertito con modificazioni in L. 14/2009, come modificato dall'art.13, comma 6 del d.l. n.78/2010, convertito con modificazioni dalla legge 122/2010; violazione o falsa applicazione dell'art.10 del r.d.L.
n.636/1939, come additivato dall'art.8 del d.l.
n..463/1983.
9. Assume l'INPS che, a mente del co.8 art.35 d.l.n.
207/2008 come modificato da art.13, co. 6 legge
122/2010, la novità normativa introdotta con la modifica concerne il periodo di riferimento dei redditi da considerare: i redditi per prestazioni per cui sussiste l'obbligo di comunicazione al casellario centrale dei pensionati, conseguiti nello stesso anno;
e i redditi diversi di quelli di cui al punto precedente, conseguiti nell'anno precedente. La permanenza dei requisiti è, dunque, soggetta alla verifica che il reddito dell'anno in corso, relativo a nuove prestazioni, e i redditi dell'anno precedente non superino il limite massimo di euro
15.627,22.
10. Il ricorso è da rigettare.
11. Come ripetutamente affermato da questa Corte,
l'accertamento giudiziale dei requisiti costitutivi della prestazione va operato con riferimento all'anno da cui decorre la prestazione (v. Cass. 23 marzo 2018, n. 7318
11 aprile 2014, n. 8633; Cass. 28 luglio 2010, n. 17624), per cui per la sussistenza del requisito reddituale, in rapporto alla decorrenza di una data prestazione, la regola
4 Numero registro generale 7568/2018
è quella del reddito contestuale e quindi dell'annualità Numero sezionale 4564/2024
Numero di raccolta generale 4290/2025 dalla quale decorre la prestazione stessa. Data pubblicazione 19/02/2025
12. L'art 35 del DL n 207/2008 conv. in L n 14/2009 stabilisce che: "Ai fini della liquidazione o della ricostituzione delle prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate al reddito, il reddito di riferimento e' quello conseguito dal beneficiario e dal coniuge nell'anno solare precedente il
10 luglio di ciascun anno ed ha valore per la corresponsione del relativo trattamento fino al 30 giugno dell'anno successivo”.
13. Il successivo comma prevede, inoltre, che “In sede di prima liquidazione di una prestazione il reddito di riferimento e' quello dell'anno in corso, dichiarato in via presuntiva".
14. Tale norma risulta modificata dall'art 13, comma 6, lettere a) e b) del DL n 78/2010 conv. in L n 122/2010 il quale stabilisce :"Ai fini della liquidazione o della ricostituzione delle prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate al reddito, il reddito di riferimento e' quello conseguito dal beneficiario e dal coniuge nell'anno solare precedente".
15. La norma ha inoltre aggiunto che «Per le prestazioni collegate al reddito rilevano i redditi conseguiti nello stesso anno per prestazioni per le quali sussiste l'obbligo di comunicazione al Casellario centrale dei pensionati di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre
1971, n 1338 e successive modificazioni e integrazioni».
16. Come già ritenuto da Cass. n.17624/2010, alla quale va data continuità, l'interpretazione offerta dalla Corte non risulta censurabile in quanto basata sulla lettera della norma dalla quale non è in alcun modo desumibile, invece, la distinzione proposta dall'Inps tra redditi per prestazioni,
5 Numero registro generale 7568/2018
per i quali il reddito di riferimento è quello dell'anno in Numero sezionale 4564/2024
Numero di raccolta generale 4290/2025 corso, e redditi diversi per i quali varrebbe la regola Data pubblicazione 19/02/2025 generale del reddito dell'anno precedente.
17. Di tale distinzione non vi è traccia nella norma e, dunque l'interpretazione offerta dalla parte ricorrente non trova adeguato supporto in alcuna norma.
18. La sentenza impugnata, che si è conformata ai predetti principi, è pertanto immune da censure.
19. Segue coerente la condanna alle spese, liquidate come in dispositivo, con distrazione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese, liquidate in euro 200,00 per esborsi, euro 3.000,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge e rimborso forfetario del 15 per cento, da distrarsi in favore dell'avv. Giorgio Arseni dichiaratosi antistatario. Ai sensi dell'art.13,co.
1-quater, d.P.R.n.115/2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso ex art.13,co. 1, se dovuto.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 12 novembre
2024
Il Consigliere estensore Il Presidente
AN NO MB RI
6