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Sentenza 2 maggio 2025
Sentenza 2 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Forli, sentenza 02/05/2025, n. 243 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Forli |
| Numero : | 243 |
| Data del deposito : | 2 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1845/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FORLÌ
SECONDA SOTTOSEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Maria Cecilia Branca, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1845/2021 promossa da:
C.F. ), con il patrocinio Parte_1 P.IVA_1 dell'avv. RANIERI RAFFAELE, presso il quale è elettivamente domiciliata
ATTORE-OPPONENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MAMBELLI CP_1 C.F._1
MASSIMO, presso il quale è elettivamente domiciliato
CONVENUTO-OPPOSTO
CONCLUSIONI
Per parte attrice opponente:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis:
1) In via preliminare:
a) accertare il disconoscimento del doc. n. 1 avversario ex art. 214 cod. proc. civ., per le causali esposte in narrativa
b) dichiarare per l'effetto l'insussistenza di idoneo suffragio probatorio del credito avversario, per tutte le causali esposte nella narrativa;
2) In via principale:
a) accertare l'inesistenza e/o l'assenza di prova del contratto e del conseguente credito invocato, per le causali esposte in atti;
pagina 1 di 6 b) accertare che le fatture commerciali avversarie sono state contestate dall'opponente, sia nell'an che nel quantum debeatur, e che comunque sono prive di efficacia probatoria nella presente fase a cognizione piena;
c) accertare che, trattandosi di un contratto a prestazioni corrispettive, la carenza di prova dell'esecuzione della controprestazione;
d) conseguentemente, dichiarare l'inesistenza e/o il difetto di prova del presunto credito avversario, per tutte le causali esposte in atti;
e) per l'effetto, dichiarare nullo ovvero annullare e/o dichiarare invalido e/o comunque inefficace, ed in ogni caso revocare il decreto ingiuntivo opposto n. 562/2021 D.I. emesso dal Tribunale
Ordinario di Forlì in data 29/04/2021 con ogni conseguente statuizione di legge.
f) accertare l'ammontare della somma pagata dalla al sig. Parte_1 CP_1 in esecuzione dell'ordinanza emessa in data 10/01/2022 dal Giudice Unico del Tribunale
[...]
di Forlì;
g) per effetto dell'accoglimento dell'opposizione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 336 cod. proc. civ., condannare la controparte a restituire alla società opponente la somma determinata come sub lett. f) che precede;
h) condannare la controparte ex art. 96 cod. proc. civ. al pagamento della somma di euro
5.000,00 quale sanzione per la condotta in mala fede, sia ante causam che in corso di causa, per le causali esposte.
3) In ogni caso:
a) condannare la parte opposta, ex art. 91 cod. proc. civ., a rifondere alla società opponente le spese ed il compenso di lite, oltre accessori di legge.”
Per parte convenuta opposta:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Forlì, contrariis reiectis, per tutte le ragioni esposte in narrativa:
In via preliminare, concedere la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto ex art. 648
c.p.c.;
In via principale nel merito, rigettare l'opposizione avversaria e confermare il decreto ingiuntivo opposto;
In via subordinata, previa revoca del decreto ingiuntivo opposto, condannare l'opponente al pagamento in favore del sig. della somma oggetto di ingiunzione, oltre interessi e spese, CP_1
ovvero di quella maggiore o minore somma che dovesse risultare provata e di giustizia.
In ogni caso, con vittoria di spese ed accessori di legge.”
pagina 2 di 6 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(d'ora, per brevità, solamente “ ) chiedeva ed Parte_2 CP_1
otteneva dal suintestato Tribunale il decreto ingiuntivo n. 562/2021 nei confronti di di Parte_3 eredi di (d'ora, per brevità, solo “ ). Parte_1 Parte_4
Esponeva parte ingiungente di essere creditrice della somma di euro 6.819,92 (oltre interessi ex D.Lgs.
[. 231/2002) per il mancato pagamento delle fatture emesse a fronte della fornitura di merci in favore di
Parte_4
A sostegno della domanda monitoria allegava le fatture nn. 85/A/2016, 250/A/2016, 275/A/2017,
278/A/2017 492/A/2017, 497/A/2017 e 524/A/2017 (doc. 1 del fascicolo monitorio) e produceva, a corredo, l'estratto autentico notarile delle scritture contabili (doc. 2 del fascicolo monitorio).
Veniva, dunque, emesso dal suintestato Tribunale il decreto ingiuntivo n. 562/2021, mediante il quale veniva ingiunto a il pagamento della somma di euro 6.819,92, oltre interessi ex D. Parte_4
Lgs. 231/2002 e spese di giiustizia.
Con atto di citazione tempestivamente notificato, interponeva opposizione avverso Parte_4
il citato provvedimento monitorio.
A sostegno, l'opponente eccepiva:
- L'assenza di prove dei fatti costitutivi del diritto di credito azionato in monitorio da CP_1
disconosceva le sottoscrizioni apposte in calce ai documenti di trasporto ex adverso prodotti, in quanto non riconducibili al legale rappresentante della società opponente, oltreché tra loro diverse, illeggibili ed abbreviate;
- Conseguentemente, eccepiva l'insufficienza probatoria, a suffragio del credito Parte_4 vantato dall'opposta, delle sole fatture azionate e dell'estratto autentico del registro IVA;
- In ultimo e alla stessa stregua, l'opponente eccepiva l'assenza di prove circa l'intervenuta esecuzione della fornitura da parte di quale presupposto della fondatezza della pretesa CP_1
creditoria.
Si costituiva , chiedendo - previa concessione della provvisoria Parte_2
esecutività del decreto ingiuntivo n. 562/2021 - il rigetto dell'opposizione e la conseguente conferma del suindicato provvedimento monitorio. In subordine, chiedeva la condanna di al Parte_3
pagamento della somma di euro 6.819,92 o della minore o maggior somma ritenuta di giustizia, oltre interessi ex D. Lgs. 231/2001.
A tal fine, l'opposto deduceva:
- Anzitutto, che le forniture venivano eseguite tra l'aprile 2016 e dicembre 2017, allorquando si interrompevano i rapporti contrattuali a causa dell'inadempimento dell'opponente;
pagina 3 di 6 - Che riceveva le fatture, scaricava il costo e l'IVA e non muoveva contestazione Parte_4 alcuna prima dell'ingiunzione portata dal provvedimento monitorio;
- Per di più, esponeva che erano risultati vani i solleciti di pagamento avvenuti sia informalmente CP_1
che a mezzo pec dapprima in data 31 luglio 2018 e, di poi, in data 20 maggio 2019; tali missive, peraltro, che recavano in allegato il riepilogo del credito, rimanevano prive di riscontro (docc. 3 e 4 di parte opposta);
- Difatti, l'opponente rispondeva solo all'intimazione di pagamento di cui alla pec del 29 settembre
2020, richiedendo “le bollette” poiché asseriva di non essere riuscita a verificare l'effettivo ritiro della merce da parte del personale dipendente;
da lì si avviava uno scambio di pec conclusosi in data 19 febbraio 2021 (docc. da 5 a 7 di parte opposta);
- Dunque, a fronte del disconoscimento operato dall'opponente, evidenziava in questa sede CP_1
l'omessa produzione, da parte de delle scritture contabili relative al medesimo Parte_4
periodo di emissione delle fatture azionate in monitorio, che invero aveva ricevuto e mai contestato prima.
All'esito della prima udienza di comparizione dell'11 gennaio 2022 il Giudice – avendo ritenuto che l'opposizione non potesse considerarsi fondata su prova scritta o di pronta soluzione – concedeva la provvisoria esecutività al decreto ingiuntivo n. 562/2021 ed assegnava i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c.
La causa veniva istruita mediante prova per testi.
All'udienza del 20 gennaio 2025 le parti precisavano come sopra le conclusioni e il Giudice tratteneva la causa in decisione assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
L'opposizione è infondata e il decreto ingiuntivo n. 562/2021 deve, pertanto, essere confermato.
Anzitutto, occorre definire le rispettive incombenze probatorie.
Difatti, il presente giudizio a cognizione piena, scaturito dall'interposta opposizione al provvedimento monitorio sopra indicato, ha ad oggetto l'accertamento della fondatezza della pretesa creditoria vantata da il quale assume in questa sede la posizione sostanziale di attore. CP_1
Viceversa, assume la posizione sostanziale di convenuto, per il che incombe su Pt_4 Parte_4
questa parte l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto.
Nel caso de quo, l'opposto ha sufficientemente dimostrato la fonte negoziale del proprio credito, a tal fine depositando fatture nn. 85/A/2016, 250/A/2016, 275/A/2017, 278/A/2017 492/A/2017,
pagina 4 di 6 497/A/2017 e 524/A/2017 (doc. 2 di parte opposta) ed ha compiutamente allegato l'inadempimento dell'opponente attraverso la produzione delle missive di sollecito ed intimazione di pagamento, indirizzatele a mezzo pec (docc. da 3 a 7 di parte opposta).
Invece, non ha adempiuto all'onere probatorio su di essa incombente: non ha Parte_4 provato in giudizio l'intervenuto integrale pagamento delle fatture azionate in monitorio, quale fatto estintivo;
non ha né allegato, né correttamente dimostrato, ulteriori fatti modificativi o impeditivi della pretesa creditoria vantata da controparte.
L'opponente, infatti, ha contestato la fondatezza della pretesa creditoria argomentando principalmente sulla mancata dimostrazione, da parte di dell'avvenuta consegna delle merci dedotte CP_1
nelle fatture anche – e soprattutto – a fronte del disconoscimento da essa operato dell'autografia delle firme apposte in calce ai documenti contabili.
Ebbene, la linea difensiva della debitrice non coglie nel segno.
Anzitutto è pacifico che dalla data di emissione delle fatture (anni 2016 e 2017) Parte_4
non abbia mai provveduto a contestare la debenza delle somme ivi dedotte, nonostante gli innumerevoli solleciti di pagamento indirizzati ad essa.
In secondo luogo, mette conto osservare che, nonostante l'avvenuto disconoscimento ex art. 214 c.p.c., dalle emergenze dell'istruttoria orale sono emersi elementi idonei a suffragare la tesi creditoria secondo la quale la merce sarebbe stata correttamente consegnata a così corroborando, ai Parte_4 sensi dell'art. 2729 cod. civ. il valore meramente indiziario dei documenti contabili raggiunti dal disconoscimento operato dell'opponente.
In particolare, infatti, oltre alla conferma da parte di della regolare registrazione delle CP_2
fatture emesse dal il teste ascoltato in qualità di trasportatore per conto CP_1 Testimone_1 dell'opposta, in risposta al capitolo “Vero che la merce veniva ritirata di volta in volta da incaricati della in di origine extracomunitaria spesso diversi?”, rispondeva “Negli anni tra il 2016 e Pt_4 Pt_4
il 2017 ho accompagnato una decina di volte al cimitero di Coriano. Ricordo che CP_1
abbiamo lasciato la merce lì. Intendo nella strada dietro al cimitero. Dopo venivano egli operai, che cambiavano ogni volta, e firmavano le bolle.”
Ancor più nel dettaglio, l'opposta ha prodotto la visura camerale della società opponente, dalla quale emerge chiaramente che essa è ubicata in alla via Correcchio 4/bis, così coerentemente provando Pt_4
il luogo di consegna cui faceva riferimento allorquando dichiarava che la consegna avveniva Tes_1 nella “strada dietro al cimitero”.
Ebbene, posto che è del pari così dimostrato (i.e. attraverso le dichiarazioni del teste che a Tes_1
firmare i documenti di trasporto siano stati i diversi dipendenti che ricevevano la merce e che tale pagina 5 di 6 prassi negli affari commerciali viene riconosciuta pure dall'opponente in sede di prima memoria istruttoria, deve ritenersi che il mero rilievo formale non basti ad escludere l'accettazione delle fatture portate a conoscenza del destinatario, come correttamente dimostrato dall'opposto attraverso la produzione dei solleciti di pagamento.
Da qui, l'applicabilità dell'orientamento di legittimità secondo il quale “la fattura non solo ha efficacia probatoria contro l'emittente, che vi indica la prestazione e l'importo del prezzo, ma può costituire piena prova nei confronti di entrambe le parti dell'esistenza di un corrispondente contratto, allorché risulti accettata dal contraente destinatario della prestazione che ne è oggetto (Cass. n. 15832/2011; n.
13651/2006; n. 23494/2994) [come nei fatti che occupano, anche in considerazione che] Una volta che la fattura sia stata portata a conoscenza del destinatario, l'accettazione non richiede formule sacramentali (Cass. n. 10860/2007), potendosi anche esprimere per comportamenti concludenti.”
(Cass. Civ. sent. n. 26801/2019).
In altre parole, deve ritenersi compiutamente assolto l'onere probatorio posto a carico dell'opposto creditore, avendo dimostrato l'esistenza del rapporto contrattuale e il proprio adempimento, nonché puntualmente allegato l'inadempimento di controparte;
viceversa, deve ritenersi non sufficientemente assolto l'onere probatorio posto a carico della debitrice e consistente nell'allegazione e nella prova dei fatti estintivi, modificativi e/o impeditivi dell'altrui pretesa.
Per tutto quanto sin qui esposto, il decreto ingiuntivo n. 562/2021 deve essere confermato.
Le spese vengono liquidate in dispositivo conformemente a quanto previsto dal D.M. 55/14, come aggiornato.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. Rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo n. 562/2021 emesso dal Tribunale di
Forlì, che dichiara definitivamente esecutivo;
2. Dichiara tenuta e condanna parte opponente al pagamento, in favore di parte convenuta opposta della somma di euro 5.077,00 a titolo di compensi, oltre a spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Forlì, 2 maggio 2025
Il Giudice dott.ssa Maria Cecilia Branca
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FORLÌ
SECONDA SOTTOSEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Maria Cecilia Branca, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1845/2021 promossa da:
C.F. ), con il patrocinio Parte_1 P.IVA_1 dell'avv. RANIERI RAFFAELE, presso il quale è elettivamente domiciliata
ATTORE-OPPONENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MAMBELLI CP_1 C.F._1
MASSIMO, presso il quale è elettivamente domiciliato
CONVENUTO-OPPOSTO
CONCLUSIONI
Per parte attrice opponente:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis:
1) In via preliminare:
a) accertare il disconoscimento del doc. n. 1 avversario ex art. 214 cod. proc. civ., per le causali esposte in narrativa
b) dichiarare per l'effetto l'insussistenza di idoneo suffragio probatorio del credito avversario, per tutte le causali esposte nella narrativa;
2) In via principale:
a) accertare l'inesistenza e/o l'assenza di prova del contratto e del conseguente credito invocato, per le causali esposte in atti;
pagina 1 di 6 b) accertare che le fatture commerciali avversarie sono state contestate dall'opponente, sia nell'an che nel quantum debeatur, e che comunque sono prive di efficacia probatoria nella presente fase a cognizione piena;
c) accertare che, trattandosi di un contratto a prestazioni corrispettive, la carenza di prova dell'esecuzione della controprestazione;
d) conseguentemente, dichiarare l'inesistenza e/o il difetto di prova del presunto credito avversario, per tutte le causali esposte in atti;
e) per l'effetto, dichiarare nullo ovvero annullare e/o dichiarare invalido e/o comunque inefficace, ed in ogni caso revocare il decreto ingiuntivo opposto n. 562/2021 D.I. emesso dal Tribunale
Ordinario di Forlì in data 29/04/2021 con ogni conseguente statuizione di legge.
f) accertare l'ammontare della somma pagata dalla al sig. Parte_1 CP_1 in esecuzione dell'ordinanza emessa in data 10/01/2022 dal Giudice Unico del Tribunale
[...]
di Forlì;
g) per effetto dell'accoglimento dell'opposizione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 336 cod. proc. civ., condannare la controparte a restituire alla società opponente la somma determinata come sub lett. f) che precede;
h) condannare la controparte ex art. 96 cod. proc. civ. al pagamento della somma di euro
5.000,00 quale sanzione per la condotta in mala fede, sia ante causam che in corso di causa, per le causali esposte.
3) In ogni caso:
a) condannare la parte opposta, ex art. 91 cod. proc. civ., a rifondere alla società opponente le spese ed il compenso di lite, oltre accessori di legge.”
Per parte convenuta opposta:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Forlì, contrariis reiectis, per tutte le ragioni esposte in narrativa:
In via preliminare, concedere la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto ex art. 648
c.p.c.;
In via principale nel merito, rigettare l'opposizione avversaria e confermare il decreto ingiuntivo opposto;
In via subordinata, previa revoca del decreto ingiuntivo opposto, condannare l'opponente al pagamento in favore del sig. della somma oggetto di ingiunzione, oltre interessi e spese, CP_1
ovvero di quella maggiore o minore somma che dovesse risultare provata e di giustizia.
In ogni caso, con vittoria di spese ed accessori di legge.”
pagina 2 di 6 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(d'ora, per brevità, solamente “ ) chiedeva ed Parte_2 CP_1
otteneva dal suintestato Tribunale il decreto ingiuntivo n. 562/2021 nei confronti di di Parte_3 eredi di (d'ora, per brevità, solo “ ). Parte_1 Parte_4
Esponeva parte ingiungente di essere creditrice della somma di euro 6.819,92 (oltre interessi ex D.Lgs.
[. 231/2002) per il mancato pagamento delle fatture emesse a fronte della fornitura di merci in favore di
Parte_4
A sostegno della domanda monitoria allegava le fatture nn. 85/A/2016, 250/A/2016, 275/A/2017,
278/A/2017 492/A/2017, 497/A/2017 e 524/A/2017 (doc. 1 del fascicolo monitorio) e produceva, a corredo, l'estratto autentico notarile delle scritture contabili (doc. 2 del fascicolo monitorio).
Veniva, dunque, emesso dal suintestato Tribunale il decreto ingiuntivo n. 562/2021, mediante il quale veniva ingiunto a il pagamento della somma di euro 6.819,92, oltre interessi ex D. Parte_4
Lgs. 231/2002 e spese di giiustizia.
Con atto di citazione tempestivamente notificato, interponeva opposizione avverso Parte_4
il citato provvedimento monitorio.
A sostegno, l'opponente eccepiva:
- L'assenza di prove dei fatti costitutivi del diritto di credito azionato in monitorio da CP_1
disconosceva le sottoscrizioni apposte in calce ai documenti di trasporto ex adverso prodotti, in quanto non riconducibili al legale rappresentante della società opponente, oltreché tra loro diverse, illeggibili ed abbreviate;
- Conseguentemente, eccepiva l'insufficienza probatoria, a suffragio del credito Parte_4 vantato dall'opposta, delle sole fatture azionate e dell'estratto autentico del registro IVA;
- In ultimo e alla stessa stregua, l'opponente eccepiva l'assenza di prove circa l'intervenuta esecuzione della fornitura da parte di quale presupposto della fondatezza della pretesa CP_1
creditoria.
Si costituiva , chiedendo - previa concessione della provvisoria Parte_2
esecutività del decreto ingiuntivo n. 562/2021 - il rigetto dell'opposizione e la conseguente conferma del suindicato provvedimento monitorio. In subordine, chiedeva la condanna di al Parte_3
pagamento della somma di euro 6.819,92 o della minore o maggior somma ritenuta di giustizia, oltre interessi ex D. Lgs. 231/2001.
A tal fine, l'opposto deduceva:
- Anzitutto, che le forniture venivano eseguite tra l'aprile 2016 e dicembre 2017, allorquando si interrompevano i rapporti contrattuali a causa dell'inadempimento dell'opponente;
pagina 3 di 6 - Che riceveva le fatture, scaricava il costo e l'IVA e non muoveva contestazione Parte_4 alcuna prima dell'ingiunzione portata dal provvedimento monitorio;
- Per di più, esponeva che erano risultati vani i solleciti di pagamento avvenuti sia informalmente CP_1
che a mezzo pec dapprima in data 31 luglio 2018 e, di poi, in data 20 maggio 2019; tali missive, peraltro, che recavano in allegato il riepilogo del credito, rimanevano prive di riscontro (docc. 3 e 4 di parte opposta);
- Difatti, l'opponente rispondeva solo all'intimazione di pagamento di cui alla pec del 29 settembre
2020, richiedendo “le bollette” poiché asseriva di non essere riuscita a verificare l'effettivo ritiro della merce da parte del personale dipendente;
da lì si avviava uno scambio di pec conclusosi in data 19 febbraio 2021 (docc. da 5 a 7 di parte opposta);
- Dunque, a fronte del disconoscimento operato dall'opponente, evidenziava in questa sede CP_1
l'omessa produzione, da parte de delle scritture contabili relative al medesimo Parte_4
periodo di emissione delle fatture azionate in monitorio, che invero aveva ricevuto e mai contestato prima.
All'esito della prima udienza di comparizione dell'11 gennaio 2022 il Giudice – avendo ritenuto che l'opposizione non potesse considerarsi fondata su prova scritta o di pronta soluzione – concedeva la provvisoria esecutività al decreto ingiuntivo n. 562/2021 ed assegnava i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c.
La causa veniva istruita mediante prova per testi.
All'udienza del 20 gennaio 2025 le parti precisavano come sopra le conclusioni e il Giudice tratteneva la causa in decisione assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
L'opposizione è infondata e il decreto ingiuntivo n. 562/2021 deve, pertanto, essere confermato.
Anzitutto, occorre definire le rispettive incombenze probatorie.
Difatti, il presente giudizio a cognizione piena, scaturito dall'interposta opposizione al provvedimento monitorio sopra indicato, ha ad oggetto l'accertamento della fondatezza della pretesa creditoria vantata da il quale assume in questa sede la posizione sostanziale di attore. CP_1
Viceversa, assume la posizione sostanziale di convenuto, per il che incombe su Pt_4 Parte_4
questa parte l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto.
Nel caso de quo, l'opposto ha sufficientemente dimostrato la fonte negoziale del proprio credito, a tal fine depositando fatture nn. 85/A/2016, 250/A/2016, 275/A/2017, 278/A/2017 492/A/2017,
pagina 4 di 6 497/A/2017 e 524/A/2017 (doc. 2 di parte opposta) ed ha compiutamente allegato l'inadempimento dell'opponente attraverso la produzione delle missive di sollecito ed intimazione di pagamento, indirizzatele a mezzo pec (docc. da 3 a 7 di parte opposta).
Invece, non ha adempiuto all'onere probatorio su di essa incombente: non ha Parte_4 provato in giudizio l'intervenuto integrale pagamento delle fatture azionate in monitorio, quale fatto estintivo;
non ha né allegato, né correttamente dimostrato, ulteriori fatti modificativi o impeditivi della pretesa creditoria vantata da controparte.
L'opponente, infatti, ha contestato la fondatezza della pretesa creditoria argomentando principalmente sulla mancata dimostrazione, da parte di dell'avvenuta consegna delle merci dedotte CP_1
nelle fatture anche – e soprattutto – a fronte del disconoscimento da essa operato dell'autografia delle firme apposte in calce ai documenti contabili.
Ebbene, la linea difensiva della debitrice non coglie nel segno.
Anzitutto è pacifico che dalla data di emissione delle fatture (anni 2016 e 2017) Parte_4
non abbia mai provveduto a contestare la debenza delle somme ivi dedotte, nonostante gli innumerevoli solleciti di pagamento indirizzati ad essa.
In secondo luogo, mette conto osservare che, nonostante l'avvenuto disconoscimento ex art. 214 c.p.c., dalle emergenze dell'istruttoria orale sono emersi elementi idonei a suffragare la tesi creditoria secondo la quale la merce sarebbe stata correttamente consegnata a così corroborando, ai Parte_4 sensi dell'art. 2729 cod. civ. il valore meramente indiziario dei documenti contabili raggiunti dal disconoscimento operato dell'opponente.
In particolare, infatti, oltre alla conferma da parte di della regolare registrazione delle CP_2
fatture emesse dal il teste ascoltato in qualità di trasportatore per conto CP_1 Testimone_1 dell'opposta, in risposta al capitolo “Vero che la merce veniva ritirata di volta in volta da incaricati della in di origine extracomunitaria spesso diversi?”, rispondeva “Negli anni tra il 2016 e Pt_4 Pt_4
il 2017 ho accompagnato una decina di volte al cimitero di Coriano. Ricordo che CP_1
abbiamo lasciato la merce lì. Intendo nella strada dietro al cimitero. Dopo venivano egli operai, che cambiavano ogni volta, e firmavano le bolle.”
Ancor più nel dettaglio, l'opposta ha prodotto la visura camerale della società opponente, dalla quale emerge chiaramente che essa è ubicata in alla via Correcchio 4/bis, così coerentemente provando Pt_4
il luogo di consegna cui faceva riferimento allorquando dichiarava che la consegna avveniva Tes_1 nella “strada dietro al cimitero”.
Ebbene, posto che è del pari così dimostrato (i.e. attraverso le dichiarazioni del teste che a Tes_1
firmare i documenti di trasporto siano stati i diversi dipendenti che ricevevano la merce e che tale pagina 5 di 6 prassi negli affari commerciali viene riconosciuta pure dall'opponente in sede di prima memoria istruttoria, deve ritenersi che il mero rilievo formale non basti ad escludere l'accettazione delle fatture portate a conoscenza del destinatario, come correttamente dimostrato dall'opposto attraverso la produzione dei solleciti di pagamento.
Da qui, l'applicabilità dell'orientamento di legittimità secondo il quale “la fattura non solo ha efficacia probatoria contro l'emittente, che vi indica la prestazione e l'importo del prezzo, ma può costituire piena prova nei confronti di entrambe le parti dell'esistenza di un corrispondente contratto, allorché risulti accettata dal contraente destinatario della prestazione che ne è oggetto (Cass. n. 15832/2011; n.
13651/2006; n. 23494/2994) [come nei fatti che occupano, anche in considerazione che] Una volta che la fattura sia stata portata a conoscenza del destinatario, l'accettazione non richiede formule sacramentali (Cass. n. 10860/2007), potendosi anche esprimere per comportamenti concludenti.”
(Cass. Civ. sent. n. 26801/2019).
In altre parole, deve ritenersi compiutamente assolto l'onere probatorio posto a carico dell'opposto creditore, avendo dimostrato l'esistenza del rapporto contrattuale e il proprio adempimento, nonché puntualmente allegato l'inadempimento di controparte;
viceversa, deve ritenersi non sufficientemente assolto l'onere probatorio posto a carico della debitrice e consistente nell'allegazione e nella prova dei fatti estintivi, modificativi e/o impeditivi dell'altrui pretesa.
Per tutto quanto sin qui esposto, il decreto ingiuntivo n. 562/2021 deve essere confermato.
Le spese vengono liquidate in dispositivo conformemente a quanto previsto dal D.M. 55/14, come aggiornato.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. Rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo n. 562/2021 emesso dal Tribunale di
Forlì, che dichiara definitivamente esecutivo;
2. Dichiara tenuta e condanna parte opponente al pagamento, in favore di parte convenuta opposta della somma di euro 5.077,00 a titolo di compensi, oltre a spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Forlì, 2 maggio 2025
Il Giudice dott.ssa Maria Cecilia Branca
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