Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 10/04/2025, n. 2840 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2840 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dr. Ciro Cardellicchio, presso il Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente sentenza nell'udienza di discussione del 10 aprile 2025 nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi della Sezione Lavoro, al. n. 18629/2024 RG TRA
rappresentato e difeso dall'avv. BIONDI PASQUALE Parte_1
Ricorrente
E
in persona del legale rappresentante pro-tempore Controparte_1
rappresentato e difeso dagli Avv.ti Pasquale Allocca e Imperia Tagliafierro
Resistente Fatto e Diritto
Con l'atto di ricorso in atti il sig. esponeva: Parte_1
che era dipendente della società convenuta a decorrere dal 01/12/2012 con inquadramenti e parametri retributivi nel corso del tempo diversi e migliorativi secondo il periodo considerato;
che aveva svolto, per carenze d'organico aziendale, oltre al normale orario di lavoro full time (pari a
39 ore settimanali) lavoro straordinario, diurno e notturno, da inizio rapporto e fino al 31/12/2015, oltre il limite annuo di 250 ore fissato dall'art. 5 del D.lgs. 66/2003 nonché, a decorrere dal
01/01/2016, oltre il limite di 150 ore per ogni semestre lavorativo fissato dall'art. 28, comma 2, del
CCNL di categoria applicabile ratione temporis, come da allegata tabella, approntata in base ai cedolini paga e riepilogativa, per anno (2013-2025) e semestre (2016-2023) delle ore di straordinario in esubero per un totale di 4.351,71 ore;
che tale lavoro straordinario veniva reso senza che ricorressero le ipotesi derogatorie previste dalla legge o dalla disciplina collettiva con conseguente aggravio della prestazione e relativo danno da usura psico-fisica insita nella protrazione e nella abnormità dello sforamento;
che tale danno, quantificabile moltiplicando le ore di lavoro prestate oltre il limite massimo per l'importo della retribuzione oraria giornaliera, ammontava ad € 35.577,90.
Concludeva chiedendo: “1. Accertare e dichiarare che l'istante, nel periodo dal 01/01/2013 e fino al 31/12/2023, ha prestato lavoro straordinario, diurno e notturno, sino al 31/12/2015, oltre il limite annuo di 250 ore fissato dall'art. 5 del D. Lgs. n. 66/2003 e, a decorrere dal 01/01/2016,
oltre il limite di 150 ore per ogni semestre lavorativo fissato dall'art. 28, comma 2, del CCNL per la categoria degli autoferrotranvieri ed internavigatori e dei dipendenti delle aziende private esercenti autolinee in concessione applicabile ratione temporis;
2. per l'effetto, condannare la società convenuta, in persona del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento del danno da usura psicofisica subìto dall'istante nel suddetto periodo mediante la corresponsione, in favore dello stesso, di una somma parametrata alla retribuzione prevista per il lavoro straordinario diurno, nella misura complessiva di € 35.577,90 ovvero nella maggiore o minore misura che sarà ritenuta di giustizia, anche in via equitativa, ai sensi dell'art. 1226 c.c.;
3. Determinare, inoltre, a norma dell'art. 429, terzo comma c.p.c., su tutte le somme che risulteranno dovute all'istante, oltre gli interessi nella misura legale, il maggior danno subito dallo stesso per la diminuzione di valore del suo credito, condannando la convenuta società al pagamento in suo favore delle relative somme;
4. Vinte le spese ed i compensi professionali di giudizio con attribuzione all'avvocato dichiaratosi anticipatario”.
Si costituiva l' che rilevava: Controparte_1
la inammissibilità della domanda per intervenuta conciliazione tra le parti ex art. 2113 comma 4 c.c.
e 410 c.p.c. a seguito del verbale sindacale del 22/07/2021 con cui le parti avevano dichiarato la volontà di definire ogni eventuale pregressa rivendicazione connessa al rapporto di lavoro in corso, in particolare per le pretese derivanti dall'art. 2087 c.c.; la prescrizione decennale per il periodo antecedente al 28/08/2014; nel merito, che le rivendicazioni del ricorrente si differenziavano dalle ipotesi di violazione del diritto al riposo ex art. 36 della Costituzione, poiché l'arresto all'abuso di lavoro straordinario è imposto da previsioni di legge e contrattuali rispetto alle quali non vi è alcun automatismo di tipo risarcitorio;
che la domanda era sicuramente infondata con riguardo al periodo dal 01/01/2013 al 30/06/2019 nel corso del quale il ricorrente non aveva mai svolto turni lavorativi straordinari eccedenti i limiti normativi;
che le ore di straordinario oltre il limite normativo erano state registrate esclusivamente nel periodo da Luglio 2019 a Giugno 2023 con un significativo incremento solo da Luglio 2020 a Dicembre
2022; che anche per il periodo successivo, in cui si registrava lo sforamento dei limiti di orario, la domanda era comunque infondata per insussistenza dei presupposti ed indici presuntivi dell'assiduità e rilevanza;
che nell'ipotesi di accoglimento parziale della domanda, il danno doveva essere quantificato 3
utilizzando il parametro della retribuzione oraria e non giornaliera, applicando soltanto il valore della maggiorazione prevista per lavoro straordinario e non il valore della sua integrale retribuzione, seguendo quanto già rilevato dallo stesso giudice nella sentenza n. 7748/2024 e quanto previsto nel
Verbale di Accordo dell'11/03/2024 sottoscritto da con le organizzazioni sindacali. Contr
Concludeva chiedendo: “1) In via principale: Dichiarare la domanda inammissibile e/o infondata per intervenuta conciliazione tra le parti giusta verbale sindacale del 22/07/2021 ovvero Rigettarla per assenza dei presupposti in quanto non provata in ordine al carattere usurante del lavoro straordinario svolto dal ricorrente in eccedenza dei limiti orari “solo” dal Luglio 2019 e per un numero ingente di ore “solo” per il periodo ancor più limitato dal Gennaio 2020 al Dicembre
2022, come da prospetto riepilogativo di cui al paragrafo “C” sviluppato sui dati riscontrabili dal carteggio di buste paga;
In via subordinata: Rigettare la domanda per il periodo caduto in prescrizione;
Nella denegata ipotesi di suo parziale accoglimento, determinare la misura massima del danno in €
4.859,23 in conformità al criterio equitativo già applicato da questo stesso Giudice con Sentenza n.
7748/2024 alla stregua del Verbale di Accordo Sindacale dell'11/03/2024 ovvero “il parametro del
15% dell'importo riconosciuto come straordinario eccedente la soglia annua prevista dal CCNL
Autoferrotranvieri del 29/11/2025” (in atti) e “prendendo come riferimento il compenso orario per lavoro straordinario” (cui andrebbe addizionato la percentuale suddetta): il tutto secondo il prospetto di calcolo di cui al 3° capoverso del paragrafo “E”;
In caso di soccombenza parziale compensare integralmente le spese di giudizio”.
All'udienza di trattazione del 05/12/2024, il ricorrente, a mezzo note di trattazione scritta, limitava la propria domanda a tutto quanto dovuto per lo straordinario effettuato dal 23/07/2021 in poi, rinunciando espressamente a quanto dovuto per il periodo precedente fino al 22/07/2021, oggetto di conciliazione fra le parti.
All'udienza del 10 aprile 2025 la causa era decisa come da sentenza di cui era data lettura.
In via preliminare, deve essere affrontata l'eccezione di inammissibilità della domanda per intervenuta conciliazione tra le parti.
La società convenuta ha prodotto il verbale sindacale del 22/07/2021 sostenendo che con esso le parti avevano definito ogni eventuale pregressa rivendicazione connessa al rapporto di lavoro, con rinuncia da parte del lavoratore anche alle pretese derivanti dall'art. 2087 c.c.
L'eccezione è fondata limitatamente al periodo anteriore alla data di sottoscrizione dell'accordo.
Il ricorrente, peraltro, nelle note di trattazione scritta del 05/12/2024 ha espressamente dichiarato di limitare la propria domanda “a tutto quanto dovuto per lo straordinario effettuato dal 23/07/2021 4
in poi, rinunciando espressamente a quanto dovuto per il periodo precedente fino al 22/07/2021, oggetto di conciliazione fra le parti”.
Pertanto, la domanda deve considerarsi ammissibile limitatamente al periodo successivo al
22/07/2021. Nel merito, la domanda risulta parzialmente fondata, nei limiti e per le ragioni che seguono.
La questione controversa attiene al riconoscimento del danno da usura psico-fisica derivante dallo svolgimento di lavoro straordinario eccedente i limiti previsti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.
Il quadro normativo di riferimento è costituito dall'art. 5 D.lgs. n. 66/2003, che disciplina il lavoro straordinario stabilendo che “il ricorso a prestazioni di lavoro straordinario deve essere contenuto” e che, in difetto di disciplina collettiva, è ammesso previo accordo tra datore e lavoratore per un periodo non superiore a 250 ore annuali. La norma prevede inoltre che il lavoro straordinario è ammesso in relazione a: “a) casi di eccezionali esigenze tecnico-produttive e di impossibilità di fronteggiarle attraverso l'assunzione di altri lavoratori;
b) casi di forza maggiore o casi in cui la mancata esecuzione di prestazioni di lavoro straordinario possa dare luogo a un pericolo grave e immediato ovvero a un danno alle persone o alla produzione”.
Nel settore del trasporto pubblico locale, tale disciplina è integrata dall'art. 28 del CCNL
Autoferrotranvieri del 28.11.2015 che, in deroga al limite di 250 ore annue, fissa “il limite massimo delle prestazioni lavorative straordinarie individuali in 150 ore per ogni periodo di 26 settimane consecutive”.
L'art. 27 dello stesso CCNL stabilisce inoltre che “la durata dell'orario di lavoro settimanale è fissata in 39 ore ed è realizzata come media nell'arco di un periodo plurisettimanale di compensazione di 26 settimane consecutive” e che “la durata media dell'orario di lavoro non può in ogni caso superare, per ogni periodo di 26 settimane, le 48 ore, comprensive del lavoro straordinario”. Sul punto, la Suprema Corte ha chiarito che “la prestazione lavorativa 'eccedente', che supera di gran lunga i limiti previsti dalla legge e dalla contrattazione collettiva e si protrae per diversi anni, cagiona al lavoratore un danno da usura-psico fisica, di natura non patrimoniale
e distinto da quello biologico, la cui esistenza è presunta nell'an in quanto lesione del diritto garantito dall'art. 36 Cost., mentre ai fini della determinazione occorre tenere conto della gravità della prestazione e delle indicazioni della disciplina collettiva intesa a regolare il risarcimento in oggetto” (Cass. n. 26450/2021).
Dal punto di vista probatorio, secondo la consolidata giurisprudenza della Suprema Corte (Cass. n.
12540/2019), il danno da usura psico-fisica causato dal superamento dei limiti di orario si distingue 5
nettamente dal danno biologico. Mentre per quest'ultimo è necessaria la prova di una specifica patologia medicalmente accertabile, il danno da usura si configura come conseguenza normale del superamento significativo e continuativo dei limiti orari, in quanto lesione del diritto costituzionalmente garantito al riposo e alla salute.
Ai fini del risarcimento è quindi sufficiente che il lavoratore dimostri l'esistenza dei turni eccedenti, la loro durata e l'entità dello sforamento rispetto ai limiti legali e contrattuali.
Spetta invece al datore di lavoro, in ossequio al principio della vicinanza della prova e in considerazione dell'obbligo di protezione derivante dall'art. 2087 c.c., dimostrare l'esistenza di legittime deroghe, la fruizione di riposi compensativi o l'adozione di concrete misure organizzative per prevenire l'usura.
La volontarietà del lavoratore nella prestazione dello straordinario non può configurare concorso di colpa né escludere il diritto al risarcimento, in quanto l'obbligo di sicurezza previsto dall'art. 2087
c.c. ha fondamento costituzionale nel diritto al riposo e alla salute, diritti indisponibili che permangono anche in caso di disponibilità del lavoratore. Il superamento dei limiti di orario, infatti, non costituisce una mera questione quantitativa o retributiva, ma incide su diritti fondamentali costituzionalmente garantiti, la cui tutela non può essere rimessa alla volontà del singolo lavoratore, spesso condizionata da esigenze economiche o da pressioni ambientali. Nel caso di specie, il ricorrente ha documentato attraverso le buste paga il numero complessivo di ore di straordinario prestate nel periodo oggetto della domanda (dal 23/07/2021 al 31/12/2023), dimostrando un superamento significativo e continuativo dei limiti orari previsti dalla contrattazione collettiva.
Il numero delle ore di straordinario effettivamente svolte non è oggetto di contestazione tra le parti, essendo pacificamente documentato dai cedolini paga prodotti in atti.
In particolare, dal riepilogo presentato dal ricorrente nelle note di trattazione del 05/12/2024, si rileva che nel periodo in questione il sig. ha prestato le seguenti ore di straordinario Pt_1
eccedenti il limite semestrale di 150 ore:
per il periodo dal 23/07/2021 al 31/12/2021: 479,55 ore eccedenti;
per il 1° semestre 2022: 580,91 ore eccedenti;
per il 2° semestre 2022: 120,51 ore eccedenti;
per il 1° semestre 2023: 54,53 ore eccedenti.
Tale superamento sistematico dei limiti contrattuali, protrattosi per il periodo considerato, costituisce di per sé, secondo l'orientamento della Suprema Corte, un elemento presuntivo dell'esistenza del danno da usura psico-fisica.
D'altra parte, va rilevato che la società resistente, pur eccependo l'esistenza di legittime deroghe ai limiti ordinari in ragione della natura di società in house che gestisce un servizio pubblico 6
essenziale, non ha fornito elementi probatori sufficienti in ordine alla sussistenza delle specifiche ipotesi derogatorie previste dalla normativa di riferimento.
In particolare, la società ha evidenziato la necessità di garantire la continuità del servizio di trasporto pubblico locale e le difficoltà legate al blocco del turnover e alle carenze di organico, ma non ha dimostrato la sussistenza delle ipotesi derogatorie specificamente previste dall'art. 5, comma
4, D.lgs. n. 66/2003 e dall'art. 28 del CCNL Autoferrotranvieri del 28.11.2015, quali l'esistenza di eccezionali esigenze tecnico-produttive e l'impossibilità di fronteggiarle attraverso l'assunzione di altri lavoratori, o la presenza di accordi aziendali specifici per tali deroghe.
Non risultano neppure provate l'adozione di concrete misure organizzative per prevenire l'usura psico-fisica del lavoratore o la fruizione da parte dello stesso di riposi compensativi. In ordine alla quantificazione del danno da usura psico-fisica derivante dal sistematico superamento dei limiti di orario, occorre procedere alla liquidazione secondo criteri equitativi ex art. 1226 c.c., in conformità con i principi consolidati dalla giurisprudenza di legittimità.
La determinazione del quantum debeatur deve pertanto fondarsi su parametri oggettivi, pur nell'ambito dell'inevitabile discrezionalità che caratterizza la valutazione equitativa. A questo riguardo deve escludersi la congruità di un criterio di quantificazione che includa nella base di calcolo del risarcimento l'intera retribuzione oraria che comporterebbe un'inammissibile duplicazione del compenso per la medesima attività, in quanto oggetto del riconoscimento risarcitorio è esclusivamente il danno da usura psicofisica, non dovendo tale importo compensare la prestazione lavorativa già regolarmente retribuita con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario. In tal senso deve ritenersi che il criterio base di quantificazione debba individuarsi nelle maggiorazioni retributive previste dalla contrattazione collettiva a compensazione della maggiore penosità della esecuzione della prestazione lavorativa per il lavoro straordinario, lavoro notturno, festivo che rappresentano, in via presuntiva, un indice di ristoro del pregiudizio subito dal prestatore di lavoro.
Pertanto, non possono condividersi i conteggi di parte attrice basati sul riconoscimento di un importo pari alla integrale retribuzione erogata per le ore di lavoro straordinario svolto.
Viceversa, un valido parametro equitativo può essere individuato nel Verbale di Accordo dell'11/03/2024 sottoscritto da con le organizzazioni sindacali Contr CP_3 CP_4
e . CP_5 CP_6 CP_7
Tale accordo, nell'affrontare la questione delle “Prestazioni straordinarie personale anni Cont
precedenti”, ha stabilito, al fine di riconoscere lo sforzo profuso dai lavoratori nel periodo 2013-
2023, un contributo economico proporzionato all'impegno individuale, quantificato nella misura del 7
15% dell'importo riconosciuto come straordinario eccedente la soglia annua prevista dal CCNL
Autoferrotranvieri del 28/11/2015.
Applicando tale parametro al caso concreto, il risarcimento del danno può essere determinato per ciascun periodo come segue:
per il periodo 23/07/2021-31/12/2021: 479,55 ore eccedenti x €16,89 x 15% = €1.215,13
per il 1° semestre 2022: 580,91 ore eccedenti x €16,89 x 15% = €1.471,66
per il 2° semestre 2022: 120,51 ore eccedenti x €17,14 x 15% = €309,85
per il 1° semestre 2023: 54,53 ore eccedenti x €17,14 x 15% = €140,19
Per un totale complessivo di €. 3.136,83.
Tale importo appare congruo e proporzionato a risarcire il danno da usura psicofisica determinato dallo svolgimento di lavoro straordinario eccedente i limiti legali e contrattuali nel periodo considerato, tenuto conto della natura, entità e durata dello sforamento.
Trattandosi di un credito di natura risarcitoria e non retributiva, sono dovuti gli interessi legali dalla data di deposito del presente provvedimento.
Trattandosi di un importo già attualizzato alla retribuzione in godimento nel 2023, gli accessori dovranno essere computati dalla data di deposito del presente provvedimento.
Le spese di lite seguono la soccombenza ma, in considerazione della parziale soccombenza reciproca e della complessità delle questioni trattate, possono essere compensate nella misura del
50%.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa:
1. Accerta e dichiara che il sig. , nel periodo dal 23/07/2021 al 31/12/2023, Parte_1
ha prestato lavoro straordinario, diurno e notturno, oltre il limite di 150 ore per ogni semestre lavorativo fissato dall'art. 28, comma 2, del CCNL per la categoria degli autoferrotranvieri ed internavigatori e dei dipendenti delle aziende private esercenti autolinee in concessione applicabile ratione temporis;
2. Per l'effetto, condanna l' in persona del legale rappresentante Controparte_1
pro tempore, al pagamento, in favore del ricorrente, della somma di €3.136,83 a titolo di risarcimento del danno da usura psico-fisica, oltre interessi legali dalla data di pubblicazione della presente sentenza al saldo;
3. Compensa nella misura del 50% le spese di lite tra le parti e condanna la società convenuta al pagamento della residua metà, che liquida in complessivi €1.000,00 per compensi 8
professionali, oltre al rimborso forfettario nella misura del 15%, CPA e IVA come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege.
Napoli, il 10 aprile 2025. Il Giudice
Dott. Ciro Cardellicchio