Art. 11. Abrogazioni 1. Sono abrogati:
a) il secondo , terzo , quarto , quinto e ottavo comma dell'articolo 86 e l' articolo 87, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 ;
b) i commi 4 e 9 dell'articolo 7 della legge 9 maggio 1989, n. 168 .
2. Il secondo periodo dell' articolo 7, comma 5, della legge 9 maggio 1989, n. 168 , e' sostituito dal seguente: "In tale caso il relativo onere complessivo di ammortamento annuo non puo' comunque superare il 15 per cento dei finanziamenti a ciascuna universita' per contributi per il funzionamento, al netto delle spese per assegni fissi al personale di ruolo, ivi comprese le spese per investimento e per l'edilizia universitaria.".
3. Il comma 7 dell'articolo 7 della legge 9 maggio 1989, n. 168 , e' sostituito dal seguente: "7. Le universita' adottano un regolamento di ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilita', emanato con decreto del rettore, previa deliberazione del consiglio di amministrazione, sentito il senato accademico. Il controllo del Ministero e' esercitato nelle forme di cui all'articolo 6, comma 9.".
4. All' articolo 86, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 , la parola: "finanziaria" e' sostituita dalla seguente: "gestionale".
Note all'art. 11:
Si riporta il testo dell' articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 (Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonche' sperimentazione organizzativa e didattica), come modificato dal presente decreto:
"Art. 86. Autonomia del dipartimento.
Il dipartimento ha autonomia gestionale ed amministrativa e dispone di personale tecnico ed amministrativo per il suo funzionamento.
Commi 2°,3°, 4° e 5° (abrogati).
Il rettore, sulla base delle deliberazioni del consiglio di amministrazione, provvede all'assegnazione ai singoli dipartimenti del personale amministrativo occorrente per il loro funzionamento, sentita la commissione di cui all' art. 5 della legge 25 ottobre 1977, n. 808 .
Il direttore del dipartimento puo' autorizzare le missioni dei singoli componenti del dipartimento sulla base di una regolamentazione deliberata dal senato accademico, nei limiti di una quota delle entrate stabilita dal Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro del tesoro.
Comma 8° (abrogato).".
L'articolo 87 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980 , abrogato dal presente decreto, recava:"Limiti di spesa ed istituti; modalita' della gestione amministrativa e contabile".
Si riporta il testo dell'articolo 7 della citata legge n. 168 del 1989 , come modificato dal presente decreto:
"Art. 7. Autonomia finanziaria e contabile delle universita'.
1. Le entrate delle universita' sono costituite da:
a) trasferimenti dello Stato;
b) contributi obbligatori nei limiti della normativa vigente;
c) forme autonome di finanziamento, quali contributi volontari, proventi di attivita', rendite, frutti e alienazioni del patrimonio, atti di liberalita' e corrispettivi di contratti e convenzioni.
2. I mezzi finanziari destinati dallo Stato alle universita' e alle strutture interuniversitarie di ricerca e di servizio sono iscritti in tre distinti capitoli dello stato di previsione del Ministero relativi:
a) alle spese per il personale dovute in base a disposizioni di carattere generale;
b) ai contributi per il funzionamento, ivi comprese le spese per investimento e per l'edilizia universitaria;
c) ai contributi per la ricerca scientifica universitaria.
3. Le somme non impegnate da ciascuna universita' nel corso dell'esercizio finanziario vanno ad incrementare le disponibilita' dell'esercizio successivo, nel rispetto dei vincoli di destinazione previsti nelle lettere a), b) e c) del comma 2.
4. (abrogato).
5. Le universita' possono contrarre mutui esclusivamente per le spese di investimento. In tale caso il relativo onere complessivo di ammortamento annuo non puo' comunque superare il 15 per cento dei finanziamenti a ciascuna universita' per contributi per il funzionamento, al netto delle spese per assegni fissi al personale di ruolo, ivi comprese le spese per investimento e per l'edilizia universitaria.
6. Per consentire l'analisi della spesa finale e il consolidamento dei conti del settore pubblico allargato il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, con proprio decreto, emanato di concerto con il Ministro del tesoro, fissa i criteri per la omogenea redazione dei conti consuntivi delle universita'.
7. Le universita' adottano un regolamento di ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilita', emanato con decreto del rettore, previa deliberazione del consiglio di amministrazione, sentito il senato accademico. Il controllo del Ministero e' esercitato nelle forme di cui all'articolo 6, comma 9.
8. Il regolamento disciplina i criteri della gestione, le relative procedure amministrative e finanziarie e le connesse responsabilita', in modo da assicurare la rapidita' e l'efficienza nella erogazione della spesa e il rispetto dell'equilibrio finanziario del bilancio, consentendo anche la tenuta di conti di sola cassa. Il regolamento disciplina altresi' le procedure contrattuali, le forme di controllo interno sull'efficienza e sui risultati di gestione complessiva dell'universita', nonche' dei singoli centri di spesa, e l'amministrazione del patrimonio.
9. (abrogato).
10. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono soggetti al controllo preventivo di legittimita' della Corte dei conti esclusivamente i provvedimenti di nomina, promozione e cessazione dal servizio del personale. Tali provvedimenti sono immediatamente esecutivi, fatta salva la sopravvenuta inefficacia a seguito di ricusazione del visto da parte della Corte dei conti. Dalla stessa data la gestione finanziaria delle universita' e' soggetta, sulla base di consuntivi annuali, al controllo successivo della Corte stessa. La Corte dei conti riferisce al Parlamento con un'unica relazione annuale.
11. Fino alla emanazione del regolamento di cui al comma 7, per ciascuna universita' continuano ad applicarsi le norme ed i regolamenti vigenti in materia. Per ciascuna universita', con l'emanazione del regolamento di ateneo, cessano di avere efficacia le disposizioni legislative e regolamentari con lo stesso incompatibili. ".
a) il secondo , terzo , quarto , quinto e ottavo comma dell'articolo 86 e l' articolo 87, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 ;
b) i commi 4 e 9 dell'articolo 7 della legge 9 maggio 1989, n. 168 .
2. Il secondo periodo dell' articolo 7, comma 5, della legge 9 maggio 1989, n. 168 , e' sostituito dal seguente: "In tale caso il relativo onere complessivo di ammortamento annuo non puo' comunque superare il 15 per cento dei finanziamenti a ciascuna universita' per contributi per il funzionamento, al netto delle spese per assegni fissi al personale di ruolo, ivi comprese le spese per investimento e per l'edilizia universitaria.".
3. Il comma 7 dell'articolo 7 della legge 9 maggio 1989, n. 168 , e' sostituito dal seguente: "7. Le universita' adottano un regolamento di ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilita', emanato con decreto del rettore, previa deliberazione del consiglio di amministrazione, sentito il senato accademico. Il controllo del Ministero e' esercitato nelle forme di cui all'articolo 6, comma 9.".
4. All' articolo 86, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 , la parola: "finanziaria" e' sostituita dalla seguente: "gestionale".
Note all'art. 11:
Si riporta il testo dell' articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 (Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonche' sperimentazione organizzativa e didattica), come modificato dal presente decreto:
"Art. 86. Autonomia del dipartimento.
Il dipartimento ha autonomia gestionale ed amministrativa e dispone di personale tecnico ed amministrativo per il suo funzionamento.
Commi 2°,3°, 4° e 5° (abrogati).
Il rettore, sulla base delle deliberazioni del consiglio di amministrazione, provvede all'assegnazione ai singoli dipartimenti del personale amministrativo occorrente per il loro funzionamento, sentita la commissione di cui all' art. 5 della legge 25 ottobre 1977, n. 808 .
Il direttore del dipartimento puo' autorizzare le missioni dei singoli componenti del dipartimento sulla base di una regolamentazione deliberata dal senato accademico, nei limiti di una quota delle entrate stabilita dal Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro del tesoro.
Comma 8° (abrogato).".
L'articolo 87 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980 , abrogato dal presente decreto, recava:"Limiti di spesa ed istituti; modalita' della gestione amministrativa e contabile".
Si riporta il testo dell'articolo 7 della citata legge n. 168 del 1989 , come modificato dal presente decreto:
"Art. 7. Autonomia finanziaria e contabile delle universita'.
1. Le entrate delle universita' sono costituite da:
a) trasferimenti dello Stato;
b) contributi obbligatori nei limiti della normativa vigente;
c) forme autonome di finanziamento, quali contributi volontari, proventi di attivita', rendite, frutti e alienazioni del patrimonio, atti di liberalita' e corrispettivi di contratti e convenzioni.
2. I mezzi finanziari destinati dallo Stato alle universita' e alle strutture interuniversitarie di ricerca e di servizio sono iscritti in tre distinti capitoli dello stato di previsione del Ministero relativi:
a) alle spese per il personale dovute in base a disposizioni di carattere generale;
b) ai contributi per il funzionamento, ivi comprese le spese per investimento e per l'edilizia universitaria;
c) ai contributi per la ricerca scientifica universitaria.
3. Le somme non impegnate da ciascuna universita' nel corso dell'esercizio finanziario vanno ad incrementare le disponibilita' dell'esercizio successivo, nel rispetto dei vincoli di destinazione previsti nelle lettere a), b) e c) del comma 2.
4. (abrogato).
5. Le universita' possono contrarre mutui esclusivamente per le spese di investimento. In tale caso il relativo onere complessivo di ammortamento annuo non puo' comunque superare il 15 per cento dei finanziamenti a ciascuna universita' per contributi per il funzionamento, al netto delle spese per assegni fissi al personale di ruolo, ivi comprese le spese per investimento e per l'edilizia universitaria.
6. Per consentire l'analisi della spesa finale e il consolidamento dei conti del settore pubblico allargato il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, con proprio decreto, emanato di concerto con il Ministro del tesoro, fissa i criteri per la omogenea redazione dei conti consuntivi delle universita'.
7. Le universita' adottano un regolamento di ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilita', emanato con decreto del rettore, previa deliberazione del consiglio di amministrazione, sentito il senato accademico. Il controllo del Ministero e' esercitato nelle forme di cui all'articolo 6, comma 9.
8. Il regolamento disciplina i criteri della gestione, le relative procedure amministrative e finanziarie e le connesse responsabilita', in modo da assicurare la rapidita' e l'efficienza nella erogazione della spesa e il rispetto dell'equilibrio finanziario del bilancio, consentendo anche la tenuta di conti di sola cassa. Il regolamento disciplina altresi' le procedure contrattuali, le forme di controllo interno sull'efficienza e sui risultati di gestione complessiva dell'universita', nonche' dei singoli centri di spesa, e l'amministrazione del patrimonio.
9. (abrogato).
10. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono soggetti al controllo preventivo di legittimita' della Corte dei conti esclusivamente i provvedimenti di nomina, promozione e cessazione dal servizio del personale. Tali provvedimenti sono immediatamente esecutivi, fatta salva la sopravvenuta inefficacia a seguito di ricusazione del visto da parte della Corte dei conti. Dalla stessa data la gestione finanziaria delle universita' e' soggetta, sulla base di consuntivi annuali, al controllo successivo della Corte stessa. La Corte dei conti riferisce al Parlamento con un'unica relazione annuale.
11. Fino alla emanazione del regolamento di cui al comma 7, per ciascuna universita' continuano ad applicarsi le norme ed i regolamenti vigenti in materia. Per ciascuna universita', con l'emanazione del regolamento di ateneo, cessano di avere efficacia le disposizioni legislative e regolamentari con lo stesso incompatibili. ".