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Sentenza 14 luglio 2025
Sentenza 14 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 14/07/2025, n. 7070 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 7070 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – sezione X civile, in composizione monocratica e nella persona del Giudice dott.ssa Maria Esposito, ha emesso la seguente
SENTENZA
(redatta ai sensi degli art.132 c.p.c. e 118 disp.att. c.p.c., come modificati dalla legge 18.6.09 n.69) nella causa iscritta al n. 11511 R.G.A.C. dell'anno
2022 ad oggetto: opposizione ad ingiunzione ex R.d. n. 639/1910, vertente
TRA
(C.F. ), rapp.to e difeso in Parte_1 C.F._1
virtù di mandato in atti dall'avv. Umberto Casale, elettivamente domiciliato presso lo studio del Professore Avvocato Giancarlo Sorrentino in Napoli alla
Via Posillipo n. 394;
ATTORE
E
(C.F. ), in persona del Presidente Controparte_1 P.IVA_1
CP della Regionale rappresentata e difesa in virtù di mandato in atti CP_2
dall'avv. Elena Lauritano dell'Avvocatura Regionale, elettivamente domiciliata presso la sede dell'Ente in Napoli, alla via S. Lucia n. 81;
CONVENUTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti rassegnavano le conclusioni riportandosi ai rispettivi atti introduttivi e scritti difensivi, chiedendo accogliersi quanto ivi dedotto, eccepito e richiesto.
Proc. R.G. n.11511/2022 – sentenza Pagina 1 di 4 FATTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto Parte_1
opposizione avverso l'ingiunzione di pagamento ex R.D. 639/1910 prot.n.
PG/2022/0103096 emessa dalla in data 08.04.2022, Controparte_1
notificata in data 14.04.2022, con cui veniva ingiunto il pagamento di €
5.247,88 credito scaturente dalla violazione 10 della l. 5 febbraio 1992 n. 122 per aver esercitato l'attività di autoriparazione in assenza di iscrizione nel registro di cui all'articolo 2 della medesima legge.
La predetta violazione veniva accertata in data 02.05.2017 dai Carabinieri di
Montesano sulla Marcellana, i quali procedevano a elevare un verbale di sequestro amministrativo di un ponte elevatore e a trasmettere tale verbale alla che, di conseguenza, emetteva il D.D. n. 82 del 02.11.2017 con CP_1
cui veniva irrogata la sanzione amministrativa di € 5.164,57. Avverso quest'ultima ingiunzione l'attore proponeva opposizione dinanzi al Giudice di Pace di Sala Consilina, conclusasi con una sentenza di rigetto, avverso cui il sig. ha proposto appello dinanzi al Tribunale di Lagonegro, Parte_1
ancora pendente.
Non avendo il Giudice di secondo grado, Tribunale di Lagonegro, disposto la sospensione della sentenza impugnata, la ha emesso e notificato al CP_1
Cardinale l'ingiunzione n. 193096 dell'8.04.2022, impugnata in questa sede.
Ciò premesso, il sig. sostiene la nullità dell'ingiunzione Parte_1
impugnata dinanzi questo Tribunale, in quanto non fondata su un valido titolo esecutivo, sul presupposto che la sentenza di rigetto dell'opposizione del
Giudice di Pace di Sala Consilina è stata appellata.
La si costituiva eccependo l'infondatezza Controparte_1
Proc. R.G. n.11511/2022 – sentenza Pagina 2 di 4 dell'opposizione e chiedendo, pertanto, il rigetto della stessa con condanna di parte opponente al pagamento delle spese e competenze di giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione è infondata e, pertanto, va rigettata.
Va rilevato che la sentenza del Giudice di Pace di Sala Consilina è di rigetto, ciò vuol dire che il Giudice di primo grado ha ritenuto infondate le ragioni esposte a sostegno della impugnazione, confermando la legittimità della stessa. Invero, nel
PQM
della stessa sentenza si legge:” rigetta l'opposizione
e convalida l'opposta ordinanza-ingiunzione prot. n. 82/17 emessa dal
Dirigente della Giunta della , in data 02.11.2017, nei Controparte_1
confronti di . Parte_1
Tale sentenza, come eccepito dalla costituiva valido Controparte_1
titolo attraverso cui porre in essere l'iter di recupero delle somme, atteso che in sede di appello il Giudice non ne ha disposto la sospensione.
Sulla scorta di ciò la legittimamente ha provveduto ad Controparte_1
emanare l'ordinanza di ingiunzione impugnata dinanzi questo Tribunale.
Alla stregua delle predette argomentazioni l'opposizione, dunque va rigettata.
Stante la peculiarità della questione esaminata e la pendenza del giudizio, innanzi al Tribunale di Lagonegro, di appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Sala Consilina, come innanzi specificato, si ritengono sussistenti giustificati motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunziando, così provvede:
- rigetta l'opposizione proposta da e conferma l'atto Parte_1
impugnato;
Proc. R.G. n.11511/2022 – sentenza Pagina 3 di 4 - compensa per intero tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Napoli il 24.06.2025.
Il Giudice
dott.ssa Maria Esposito
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale e depositato in via telematica.
Proc. R.G. n.11511/2022 – sentenza Pagina 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – sezione X civile, in composizione monocratica e nella persona del Giudice dott.ssa Maria Esposito, ha emesso la seguente
SENTENZA
(redatta ai sensi degli art.132 c.p.c. e 118 disp.att. c.p.c., come modificati dalla legge 18.6.09 n.69) nella causa iscritta al n. 11511 R.G.A.C. dell'anno
2022 ad oggetto: opposizione ad ingiunzione ex R.d. n. 639/1910, vertente
TRA
(C.F. ), rapp.to e difeso in Parte_1 C.F._1
virtù di mandato in atti dall'avv. Umberto Casale, elettivamente domiciliato presso lo studio del Professore Avvocato Giancarlo Sorrentino in Napoli alla
Via Posillipo n. 394;
ATTORE
E
(C.F. ), in persona del Presidente Controparte_1 P.IVA_1
CP della Regionale rappresentata e difesa in virtù di mandato in atti CP_2
dall'avv. Elena Lauritano dell'Avvocatura Regionale, elettivamente domiciliata presso la sede dell'Ente in Napoli, alla via S. Lucia n. 81;
CONVENUTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti rassegnavano le conclusioni riportandosi ai rispettivi atti introduttivi e scritti difensivi, chiedendo accogliersi quanto ivi dedotto, eccepito e richiesto.
Proc. R.G. n.11511/2022 – sentenza Pagina 1 di 4 FATTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto Parte_1
opposizione avverso l'ingiunzione di pagamento ex R.D. 639/1910 prot.n.
PG/2022/0103096 emessa dalla in data 08.04.2022, Controparte_1
notificata in data 14.04.2022, con cui veniva ingiunto il pagamento di €
5.247,88 credito scaturente dalla violazione 10 della l. 5 febbraio 1992 n. 122 per aver esercitato l'attività di autoriparazione in assenza di iscrizione nel registro di cui all'articolo 2 della medesima legge.
La predetta violazione veniva accertata in data 02.05.2017 dai Carabinieri di
Montesano sulla Marcellana, i quali procedevano a elevare un verbale di sequestro amministrativo di un ponte elevatore e a trasmettere tale verbale alla che, di conseguenza, emetteva il D.D. n. 82 del 02.11.2017 con CP_1
cui veniva irrogata la sanzione amministrativa di € 5.164,57. Avverso quest'ultima ingiunzione l'attore proponeva opposizione dinanzi al Giudice di Pace di Sala Consilina, conclusasi con una sentenza di rigetto, avverso cui il sig. ha proposto appello dinanzi al Tribunale di Lagonegro, Parte_1
ancora pendente.
Non avendo il Giudice di secondo grado, Tribunale di Lagonegro, disposto la sospensione della sentenza impugnata, la ha emesso e notificato al CP_1
Cardinale l'ingiunzione n. 193096 dell'8.04.2022, impugnata in questa sede.
Ciò premesso, il sig. sostiene la nullità dell'ingiunzione Parte_1
impugnata dinanzi questo Tribunale, in quanto non fondata su un valido titolo esecutivo, sul presupposto che la sentenza di rigetto dell'opposizione del
Giudice di Pace di Sala Consilina è stata appellata.
La si costituiva eccependo l'infondatezza Controparte_1
Proc. R.G. n.11511/2022 – sentenza Pagina 2 di 4 dell'opposizione e chiedendo, pertanto, il rigetto della stessa con condanna di parte opponente al pagamento delle spese e competenze di giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione è infondata e, pertanto, va rigettata.
Va rilevato che la sentenza del Giudice di Pace di Sala Consilina è di rigetto, ciò vuol dire che il Giudice di primo grado ha ritenuto infondate le ragioni esposte a sostegno della impugnazione, confermando la legittimità della stessa. Invero, nel
PQM
della stessa sentenza si legge:” rigetta l'opposizione
e convalida l'opposta ordinanza-ingiunzione prot. n. 82/17 emessa dal
Dirigente della Giunta della , in data 02.11.2017, nei Controparte_1
confronti di . Parte_1
Tale sentenza, come eccepito dalla costituiva valido Controparte_1
titolo attraverso cui porre in essere l'iter di recupero delle somme, atteso che in sede di appello il Giudice non ne ha disposto la sospensione.
Sulla scorta di ciò la legittimamente ha provveduto ad Controparte_1
emanare l'ordinanza di ingiunzione impugnata dinanzi questo Tribunale.
Alla stregua delle predette argomentazioni l'opposizione, dunque va rigettata.
Stante la peculiarità della questione esaminata e la pendenza del giudizio, innanzi al Tribunale di Lagonegro, di appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Sala Consilina, come innanzi specificato, si ritengono sussistenti giustificati motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunziando, così provvede:
- rigetta l'opposizione proposta da e conferma l'atto Parte_1
impugnato;
Proc. R.G. n.11511/2022 – sentenza Pagina 3 di 4 - compensa per intero tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Napoli il 24.06.2025.
Il Giudice
dott.ssa Maria Esposito
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale e depositato in via telematica.
Proc. R.G. n.11511/2022 – sentenza Pagina 4 di 4