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Sentenza 21 gennaio 2025
Sentenza 21 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 21/01/2025, n. 91 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 91 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
N. 3047/2024 V.G.
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alessandro Cabianca Presidente ed estensore dott. Carlo Azzolini Giudice dott. Vincenzo Ciliberti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. V.G. 3047/2024 promossa da:
(c.f. Parte_1 C.F._1
e
(c.f. ) Parte_2 C.F._2
difesi come in atti ricorrenti e con l'intervento del Pubblico Ministero
In punto: separazione consensuale
Conclusioni congiunte dei ricorrenti, come da ricorso e ribadite nelle note di trattazione scritta depositate in data 03/12/2024 che di seguito si riproducono:
“a) Residenza
a spostare la propria residenza altrove;
il sig. continuerà a vivere e mantenere la propria residenza Parte_1
nell'abitazione coniugale;
b) Affidamento dei figli minori, residenza e collocazione prevalente
La figlia minore verrà affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente e residenza presso Per_1
la madre. I genitori stabiliscono di comune accordo che porterà la propria residenza nell'abitazione dove si trasferirà Per_1
a vivere la mamma dopo la separazione. L'esercizio della responsabilità genitoriale relativamente alle questioni di ordinaria gestione e/o amministrazione inerenti alla minore spetterà separatamente ed autonomamente al genitore con il quale il medesimo si trova, mentre le decisioni di maggiore importanza riguardanti l'istruzione, l'educazione e la salute saranno prese di comune accordo tra i genitori;
c) Assegnazione della casa coniugale
L'immobile adibito a casa coniugale e sito in Fossò (VE) vicolo Umbria n.1/2 è di proprietà di terzi ed è concesso in comodato gratuito al sig. L'immobile verrà assegnato al padre, e ciò nell'interesse del figlio che, Parte_1 Per_2
seppur economicamente autosufficiente, non è ancora in grado di reperire un'abitazione per conto proprio e continuerà ad abitare nella casa familiare con il padre. L'assegnazione della casa coniugale viene fatta con tutto l'arredo e corredo, ad eccezione degli oggetti ed effetti personali della signora che asporterà il prima possibile. Salvo diverso Parte_2
accordo tra i coniugi sugli arredi e corredi da dividersi;
d) Tempi di permanenza dei figli minori presso il padre
Tenuto conto del fatto che la figlia minore ha compiuto 12 anni e ne ha quasi 13, i genitori stabiliscono di comune Per_1
accordo che le visite al padre di avverranno il mercoledì pomeriggio dalle 17.30 alle 21, con eventuale pernottamento, Per_1
nonché un week end ogni 15 giorni dal sabato mattina alle ore 21 della domenica, compreso il pernottamento. In ogni caso tenuto conto dell'età di degli impegni scolastici, degli eventuali impegni sportivi e ricreativi della stessa, le modalità Per_1
di visita col padre sopra indicate potranno subire variazioni che verranno concordate di volta in volta anche direttamente tra i genitori e sentita anche La signora dovrà comunque essere informata dal sig. degli eventuali Per_1 Parte_2 Pt_1
cambiamenti. I genitori si impegnano a collaborare reciprocamente all'educazione di a sostenerla negli impegni Per_1 scolastici ed extrascolastici, ponendo in essere tutto quanto sarà necessario per il benessere e la crescita serena ed equilibrata di prestando sin d'ora il consenso all'attivazione di ogni strumento utile in tal senso. Per_1
Il figlio seppur maggiorenne, resterà a vivere col padre ma comunque farà visita e resterà con la madre secondo Per_2
modalità e tempistiche concordate direttamente da on la mamma;
Per_2
e) Contributo al mantenimento ordinario della figlia minore
Il sig. verserà alla sig.ra a mezzo bonifico bancario o comunque secondo modalità Parte_1 Parte_2
tracciabili, a titolo di contributo nel mantenimento ordinario della figlia la somma mensile di €. 300,00 entro il Per_1
giorno 15 di ciascun mese, somma annualmente ed automaticamente rivalutabile sulla base degli indici ISTAT, assumendo come base luglio 2024 e con decorrenza da luglio 2025;
f) figlio maggiorenne Per_2
è maggiorenne ed economicamente autosufficiente. Attualmente vive nell'abitazione coniugale, e continuerà ad ivi
[...]
risiedere fino al momento in cui potrà reperire un'abitazione per sé stesso. I genitori concordemente stabiliscono di provvedere, ciascuno secondo ed in proporzione alle proprie possibilità economiche, alle esigenze del figlio Per_2
g) Partecipazione alle spese straordinarie da sostenere nell'interesse della figlia minore Per_1
Le spese straordinarie relative alla figlia minore sono poste a carico del padre e della madre in ragione del 50% Per_1
ciascuno. Tali dovranno considerarsi quelle di cui al Protocollo del Tribunale di Venezia sottoscritto in data 20.09.2020, noto alle parti, al quale ci si richiama anche rispetto alle modalità di scambio del consenso e di rimborso;
h) Detrazioni fiscali dei figli minori i coniugi concordano che l'assegno unico per la figlia minore verrà percepito interamente dalla sig.ra Per_1 Parte_2
[...]
i) Dei rapporti patrimoniali tra i coniugi
Le parti dichiarano, con il totale ed esatto adempimento delle condizioni di cui al presente atto, di non avere null'altro a pretendere l'una dall'altro, avendo già proceduto a regolare ogni altra situazione patrimoniale diversa da quelle contenute nel presente ricorso.
i) Autosufficienza dei coniugi Le parti dichiarano di non avere reciprocamente alcuna pretesa di carattere economico essendo entrambe economicamente autosufficienti. Rinunciano comunque a qualsivoglia reciproca domanda di mantenimento.
l) Rilascio e rinnovo del passaporto e di ogni altro documento valido per l'espatrio
Per quanto necessario, ciascun coniuge presta, a favore dell'altro, il proprio assenso al rilascio ed al rinnovo del passaporto e di ogni altro documento valido per l'espatrio; ciascun coniuge presta, inoltre, il proprio assenso per il rilascio e rinnovo del passaporto e di ogni altro documento valido per l'espatrio a favore della figlia minore Per_1
Conclusioni del P.M.: “Voglia il Tribunale accogliere le conclusioni congiunte delle parti”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I ricorrenti hanno proposto domanda congiunta ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c. di separazione indicando le condizioni della stessa, anche con riferimento alla figlia minore Per_1
Le parti hanno tempestivamente depositato note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza con le quali hanno ribadito la volontà di non riconciliarsi.
Ciò premesso, la domanda di separazione proposta dai ricorrenti deve essere accolta.
Ai sensi dell'art. 151 cod. civ. la separazione dei coniugi deve trovare causa e giustificazione in una situazione di intollerabilità della convivenza oggettivamente apprezzabile e giuridicamente controllabile;
a tal fine non è necessario che sussista una situazione di conflitto riconducibile alla volontà di entrambi i coniugi, ben potendo la frattura dipendere dalla condizione di disaffezione e di distacco spirituale di una sola delle parti, verificabile in base ai fatti obiettivi, come la presentazione stessa del ricorso ed il successivo comportamento processuale e, in particolare alle negative risultanze del tentativo di conciliazione, dovendosi ritenere, in tali evenienze, venuto meno quel principio del consenso che, con la riforma attuata attraverso la legge 19 maggio 1975, n. 151, caratterizza ogni vicenda del rapporto coniugale.
Nella specie la situazione di intollerabilità della convivenza si desume dal comportamento processuale dei coniugi, i quali hanno presentato ricorso congiunto e hanno confermato che non vi sono possibilità di riconciliazione. In accoglimento di quanto richiesto da entrambi i coniugi, devono essere confermate le condizioni della separazione indicate nel ricorso che appaiono rispondenti all'interesse della figlia minore.
Nulla sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, Seconda Sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- Omologa la separazione personale tra e Parte_1 Parte_2
congiuntisi in matrimonio in data 07/08/2004 in Fossò, matrimonio trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Fossò, al n. 4, parte I, dell'anno 2004;
- Ordina all'Ufficiale di stato civile del citato Comune l'annotazione della presente sentenza in margine all'atto di matrimonio, al suo passaggio in giudicato;
- Prende atto degli ulteriori accordi intervenuti tra le parti.
- Nulla sulle spese.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 14/01/2025
Il presidente estensore dott. Alessandro Cabianca