CASS
Sentenza 29 ottobre 2024
Sentenza 29 ottobre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 29/10/2024, n. 39688 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 39688 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: CI RM, nato il [...] a [...] avverso l'ordinanza del 12/03/2024 del Tribunale del riesame di Catanie visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Stefania Riccio;
udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Alessandro Cirnmino, che ha concluso per 'accoglimente con rinv:o dei ricorso relativamente al profilo delle esigenze cautelavi;
udito l'Avvocato RM Peluso, il quale si è riportato ai motivi del ricocso, richiamando !a docurnentazicr:e allegata alla memoria difensiva, chiedendo l'annullamento dell'ordinonza impugnata. Penale Sent. Sez. 6 Num. 39688 Anno 2024 Presidente: COSTANZO ANGELO Relatore: RICCIO STEFANIA Data Udienza: 12/09/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza impugnata, il Tribunale del riesame di Catania, limitatamente al capo 1) (reato di concorso esterno in associazione mafiosa con riferimento al sodalizio PP- DD, sino al febbraio 2020) e ai capi 3) e 4) (reati in materia di armi e riciclaggio) della incolpazione provvisoria, ha accolto l'appello proposto dal Pubblico Ministero avverso l'ordinanza reiettiva di misura pronunciata dal Giudice delle indagini preliminari di Catania il 6 ottobre 2023, e ha disposto nei confronti di RM CI l'applicazione della custodia cautelare in carcere. 2. Ricorre l'indagato con atto a firma del difensore, Avv. RM Peluso, che ha articolato i motivi, di seguito sintetizzati nei limiti strettamente necessari alla motivazione, ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Inosservanza od erronea applicazione di legge e vizi di motivazione in relazione ai gravi indizi di colpevolezza. 2.1.1. Il Tribunale del riesame ha fondato il proprio convincimento, in relazione al contributo prestato dal ricorrente alla associazione PP-Carratedi, ritenuto causalmente rilevante per il rafforzamento e l'attuazione degli scopi sociali, pur in mancanza di adesione al sodalizio, su una serie di elementi indiziari che sono relativi esclusivamente alla posizione del figlio di lui, SA CI posto che: 1) i riscontri alle dichiarazioni dei collaboranti evincibili dalle intercettazioni attengono ai rapporti tra SA e i soggetti indicati dai propalanti;
2) SA avrebbe garantito la custodia dell'arsenale di UC LO junior, nell'interesse del predetto sodalizio. Nei confronti del ricorrente, il Tribunale ha ritenuto comprovata l'erogazione di un contributo al mantenimento in carcere del boss SA PP, sulle base delle dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia NO RD, che sono tuttavia sfornite di riscontri individualizzanti. Le dichiarazioni del collaborante ed alcune conversazioni intercettate avrebbero dato conto di un rapporto di contiguità di SA CI con soggetti variamente legati a consorterie mafiose, che avevano accesso alla discoteca del lido balneare da lui gestito e ad alcuni bungalows dello stesso stabilimento. Un notevole numero di armi da fuoco sarebbe stato rinvenuto in un terreno limitrofo al lido balneare gestito dai CI e, sempre il solo SA, avrebbe fornito armi a esponenti del clan, oltre ad essere condannato per il possesso di una carabina ad aria compressa modificata e di una pistola. Il Collegio della cautela non ha tuttavia affrontato il tema posto in quella sede: chiarire i tratti caratterizzanti l'accordo tra le parti, trattandosi di un passaggio dirimente per la valutazione giuridica della condotta dell'indagato, «allo stato ancora oscillante sul crinale tra l'imprenditore colluso e la vittima di estorsione». Gli elementi indizianti a carico del ricorrente non evidenziano l'esistenza di un rapporto sinallagmatico nei confronti del sodalizio, tale da produrre vantaggi per entrambi i contraenti, un rapporto che, secondo l'orientamento giurisprudenziale formatosi a partire dalla sentenza a Sezioni Unite Mannino, dovrebbero consistere, per l'imprenditore, nell'imporsi sul territorio in posizione dominante e, per il sodalizio, nell'ottenere servizi o utilità. Nella specie non è dato comprendere come il clan possa avere implementato l'attività turistico ricettiva gestita dal ricorrente, mentre la protezione e tranquillità che sarebbero stati assicurati agli imprenditori non configurano un "vantaggio innaturale" nell'accezione datane dalla giurisprudenza . 2.1.2. Non può essere ritenuto riscontro individualizzante rispetto alle dichiarazioni di RD - rese a carico di SA CI e mai di RM - il mero rinvenimento di un arsenale interrato in un terreno incolto prospiciente il lido balneare, in tesi accusatoria abusivamente occupato dai ricorrenti, in quanto chiunque avrebbe potuto provvedere all'occultamento di quelle armi, essendo indifferente che il ricorrente ne fosse o meno a conoscenza. Quanto alla custodia delle armi, resa possibile dalle telecamere installate presso il lido, era stata la Questura di Catania a imporre l'installazione ai titolari di licenza di PS di un sistema di videosorveglianza, poiché all'interno di molti locali limitrofi si erano verificati episodi di violenza. 2.1.3. L'ordinanza del Tribunale non ha superato i rilievi difensivi concernenti: a) la incompatibilità del ravvisato concorso esterno e della pretesa protezione di cui i CI avrebbero fruito da parte del clan con i numerosi incendi, furti e risse che si sono verificati nei locali gestiti dai medesimi imprenditori;
b) la incompatibilità logistica del lido balneare ad ospitare riunioni o summit mafiosi (come ipotizzato dalla Accusa), data la conformazione della struttura e la costante presenza in essa di ospiti. 2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione relativamente alla inammissibilità dell'appello per omessa indicazione dei motivi a sostegno della attualità e concretezza delle esigenze cautelari. Il Giudice delle indagini si è limitato ad escludere la gravità indiziaria senza esaminare il tema delle esigenze cautelari, ritenendolo assorbito dalla prima valutazione negativa, all'evidenza pregiudiziale rispetto all'applicazione della misura. L'appello interposto dalla pubblica accusa conteneva doglianze aventi ad oggetto unicamente la gravità indiziaria, mentre difettava qualsivoglia riferimento alle esigenze giustificative dell'intervento cautelare e, per tali motivi, avrebbe dovuto dichiararsene l'inammissibilità, trattandosi di reato non assistito dalla presunzione di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. 2.3. Violazione di legge e vizio di motivazione circa la sussistenza delle esigenze cautelari e la adeguatezza della misura applicata. Il concorrente esterno resta estraneo all'organizzazione, motivo per il quale gli elementi idonei a superare la presunzione di pericolosità devono essere diversi rispetto a quelli del partecipe. Il Tribunale del riesame non ha precisato per quali ragioni debba ritenersi concreta e attuale la ripetibilità della situazione che ha dato luogo al contributo concorsuale, anche per la durata del tempo silente, stante la risalenza delle condotte "al febbraio 2020". 3. Il Sostituto Procuratore generale ha concluso nei termini riportati in epigrafe. Considerato in diritto 1. Il ricorso è fondato limitatamente al profilo delle esigenze cautelari. 2.11 primo motivo, con cui si deduce la carenza della gravità indiziaria del reato di concorso esterno in associazione mafiosa, è infondato. 2,1. In via preliminare, deve precisarsi che, secondo i principi fissati da questa Corte regolatrice, deve ritenersi "colluso" e, dunque, concorrente esterno nell'associazione mafiosa, l'imprenditore che, senza essere inserito nella struttura organizzativa del sodalizio criminale e privo della affectio societatis, instauri con la cosca un rapporto di reciproci vantaggi, consistenti, per il primo, nell'imporsi sul territorio in posizione dominante e, per l'organizzazione mafiosa, nell'ottenere risorse, servizi o utilità (ex plurimis, Sez. 1, n. 47054 del 16/11/2021, Coppola, Rv. 282455; Sez. 6, n. 30346 del 18/04/2013, Orobello, Rv. 256740). L'imprenditore "colluso" è dunque colui il quale entra in rapporto sinallagmatico con l'associazione, con reciprocità di vantaggi per le parti contraenti, laddove deve ritenersi imprenditore "vittima" colui il quale, soggiogato dall'intimidazione, non tenta di venire a patti con il sodalizio, ma cede all'imposizione e subisce il relativo danno ingiusto, limitandosi a perseguire 4 un'intesa volta a limitare tale danno (Sez. 5, n. 39042 del 01/10/2008, Samà, Rv. 242318). Il discrimen tra l'una e l'altra figura si individua, dunque, nel diverso atteggiarsi, dal punto di vista materiale e psicologico, del rapporto del singolo con la societas sceleris. L'imprenditore "vittima" si trova in uno stato di timore o soggezione, derivante dalla forza intimidatrice dispiegata dall'associazione mafiosa, che ne elide - o ne vizia - la volontà e che lo costringe o lo induce a venire a patti con la consorteria, al fine di evitare nocumenti o anche soltanto di scongiurare un maggior danno. L'imprenditore può invece reputarsi "colluso" allorquando tratti su di un piano di sostanziale parità con il proprio interlocutore, cioè aderisca alla "clausola contrattuale" impostagli dalla societas - sia pure economicamente svantaggiosa - non perché coartato dall'intimidazione mafiosa, ma per propria libera decisione e nella prospettiva di trarre dei vantaggi per la propria azienda dallo scendere a patti con l'organizzazione criminale. Nel primo caso, il privato versa in uno stato di soggezione nei confronti della consorteria che vizia a monte l'assetto dei reciproci interessi nel c.d. "accordo"; nel secondo, l'imprenditore non si trova in uno stato di timore psicologico nei confronti dell'altro contraente, ma accetta di versare le somme quale mera clausola di un.accordo sinallagmatico improntato alla logica del do ut des, in forza del quale egli si impegna a dare, in cambio di ritorni favorevoli per la propria attività economica. D'altra parte, va ribadito che, nella ipotesi in cui si sia verificata cooperazione imprenditoriale tra gli appartenenti ad un sodalizio di stampo mafioso, da un lato, ed un soggetto non inserito nella predetta struttura delinquenziale, dall'altro, deve escludersi la ricorrenza della esimente dello stato di necessità in favore di quest'ultimo, il quale, accogliendo la proposta proveniente dalla compagine criminosa, si giovi, al contempo, dell'esistenza della associazione e ne tragga benefici in termini di protezione e di finanziamento (Sez. 5, n. 6929 del 22/12/2000 - dep. 2001, Cangialosi, Rv. 219245). Non può, difatti, ravvisarsi la causa di giustificazione dello stato di necessità quando il soggetto si trovi nella situazione di potersi sottrarre alla costrizione a violare la legge facendo ricorso all'autorità, cui va chiesta tutela (Sez. 5, n. 4903 del 23/04/1997, PG in proc Montalto, Rv. 208134). 2.2. A tali coordinate ermeneutiche si sono attenuti i Giudici della cautela, evidenziando, con motivazione congrua e logica, che anche RM CI, al pari del figlio SA (sulla posizione del quale vedi Sez. 6, n. 30321 del 18/07/2024,) aveva instaurato con la cosca mafiosa PP DD un rapporto di reciproci e indubbi vantaggi, consistenti per l'imprenditore nell'esercitare la propria attività godendo della protezione dalle influenze esterne 5 negative e della esenzione dal pagamento delle estorsioni (cui erano assoggettati gli altri operatori economici); mentre, per ia consorteria, nell'ottenere servizi e utilità, tra cui, precipuamente, la possibilità di usufruire della struttura dei CI per eventi e per summit, senza corrispondere alcun prezzo ad eccezione dei costi vivi. 2.3. L'ordinanza impugnata ha riprodotto i contenuti delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia Messina, Caruana, Mirabile, La Causa, Sturiate, Biondi, RD e !Astro, specificamente riferite alla posizione dell'odierno ricorrente (riportate a pag. 5 e ss. della ordinanza cautelare), relative a: l'avvio da parte di RM CI, di una proficua attività imprenditoriale, già a partire dagli anni '90 e dunque molto prima del figlio, con la partecipazione occulta dello stesso ricorrente e di AU UC, esponente di spicco del clan Santapaola - Ercolano, che aveva apportato i capitali necessari, alla società "Il Capannone s,a.s."; il passaggio del ricorrente sotto la protezione del clan PP- Bonaccorsi, nato quale costola del gruppo di PP - DD ed il progressivo consolidamento del suo ruolo collaterale a detti gruppi;
il sostegno personalmente prestato dal medesimo alla detenzione in carcere di SA PP, vertice del sodalizio PP-Bonaccorsi, ristretto al regime di cui all' art. 41 - bis 0.P., al quale faceva pervenire, con cadenza mensile, somme di danaro per il tramite della moglie di lui. Il Tribunale ha tuttavia vagliato criticamente il compendio indiziario, rilevando la piena sussumibilità delle condotte ascritte a RM CI, per l'esistenza di idonei elementi di riscontro, limitatamente ai rapporti con la famiglia PP DD, stante la difficoltà di dare contenuto ai rapporti economici del medesimo con UC (il quale operava spesso in autonomia rispetto al sodalizio di riferimento), pure all'esito delle corpose indagini patrimoniali espletate dagli inquirenti. Così perimetrato l'addebito, riferite ad entrambi i CI sono le dichiarazioni del collaboratore di giustizia RD, puntualmente riscontrate dalle intercettazioni telefoniche ed ambientali, sulla sistematica messa a disposizione dello stabilimento congiuntamente gestito da RM e da SA e delle annesse strutture ricettive agli uomini che ricoprivano un ruolo apicale del clan PP. Così pure, se emerge dai contributi dichiarativi del collaboratore la disponibilità di SA a fare occultare le armi del clan in un terreno adiacente allo stesso stabilimento balneare, per la riferibilità ad entrambi i CI della struttura e per le modalità della videosorveglianza, non poteva essere ignota al ricorrente la custodia di tali armi, né il rinvenimento dell'arsenale in quel luogo può essere riduttivamente valutato come riscontro non individualizzante quanto a RM. Infine, sono reiterative di doglianze già proposte in fase di merito le ulteriori deduzioni difensive di cui al primo motivo, volte a sminuire la portata degli elementi indiziari e dei relativi riscontri (quanto alle ragioni della installazione delle telecamere preso lo stabilimento;
alla incompatibilità della pretesa protezione di cui i CI avrebbero fruito con gli incendi, furti e risse ivi verificatisi;
alla dedotta incompatibilità logistica del lido balneare ad ospitare riunioni o summit mafiosi), profili su cui vi è ampia motivazione alle pagg. 27 e 28 della ordinanza impugnata. La contiguità al clan è stata dunque congruamente argomentata tanto a proposito del padre, quanto del figlio, e le deduzioni difensive si rivelano generiche, in quanto non si confrontano con il compendio indiziario acquisito ma ne parcellizzano i contenuti, i quali appaiono invece di sicura valenza dimostrativa. Deve invero ribadirsi che, per indirizzo univoco di questa Corte regolatrice, il ricorso per cassazione, in tema di impugnazione delle misure cautelar' personali, è ammissibile soltanto se denunci la violazione di specifiche norme di legge, ovvero la manifesta contrarietà della motivazione del provvedimento ai canoni della logica e ai principi di diritto, ma non anche ove proponga censure che riguardano la ricostruzione dei fatti ovvero si risolvono in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628 - 01; Sez. 6, n. 11194 dell'8/3/2012, Lupo, Rv. 252178 - 01). 3. Il secondo motivo è infondato. Avuto riguardo alla giurisprudenza in tema di interesse a impugnare del Pubblico ministero con il ricorso per cassazione, e ritenendola analogicamente applicabile anche all'appello innanzi al Tribunale del riesame, il Pubblico ministero il quale impugni l'ordinanza che, in sede di riesame, abbia escluso il presupposto della gravità indiziaria è tenuto ad indicare, a pena di inammissibilità per carenza di interesse, le ragioni a sostegno dell'attualità e concretezza delle esigenze cautelari;
tuttavia, tali esigenze possono ritenersi implicitamente sussistenti nel caso in cui la misura sia stata richiesta con riguardo ai reati per i quali opera la presunzione di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 46129 del 25/11/2021, Marcus Steven, Rv. 282355 - 01), ancorchè si tratti di presunzione relativa. E' corretto invero il rilievo difensivo per cui, ai fini della presunzione di adeguatezza della sola custodia in carcere, il reato di concorso esterno non è assimilabile a quello di partecipazione alla associazione mafiosa e non si può considerare esistente alcuna presunzione assoluta, in quanto l'art. 275, comma 3, 7 cod. proc. pen., come modificato dall'art. 4, comma 1, legge 16 aprile 2015, n. 47, deve essere interpretato conformemente alla sentenza della Corte costituzionale n. 48 del 2015 che, nel vigore della previgente disciplina, aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'equiparazione del concorso esterno alla partecipazione al reato associativo (Sez. 1, n. 10946 del 16/12/2020, dep. 2021, Fiore Rv. 280757 - 01; Sez. 6, n. 14803 del 08/04/2020, Ruggirello, Rv. 278851 - 01). Ritiene il Collegio che, tuttavia, debba darsi continuità all'indirizzo per il quale anche per il concorso esterno opera la presunzione di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., come presunzione relativa (Sez. 6, n. 18015 del 13/04/2018, Maesano, Rv. 272900 - 01, in motivazione). 4. Quanto, invece, alle esigenze cautelari, la motivazione del Tribunale del riesame è insufficiente, limitandosi a sostenere che il pericolo di reiterazione della condotta criminosa si trae dalla stabilità e continuatività nel tempo dei rapporti intrattenuti da CI con il clan PP, nonché dalla serietà degli addebiti a lui mossi. Deve osservarsi, al riguardo, che la disciplina in materia di esigenze cautelari, pur prevedendo ipotesi di presunzione di esistenza delle stesse quando si procede per reati che si inseriscono in un "contesto mafioso", stabilisce, in ogni caso, la possibilità di rilevarne l'insussistenza. Nei confronti dell'indagato (o del condannato in primo grado) per concorso esterno in associazione di tipo mafioso o per reati aggravati dal metodo mafioso o dalla finalità di agevolare un tale tipo di sodalizio, non solo, a norma del medesimo art. 275, comma 3-bis, cod. proc. pen., la presunzione di adeguatezza della misura della custodia in carcere è relativa e non assoluta, ma, secondo la giurisprudenza, il giudizio sulla presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari deve essere effettuato sulla base di altri parametri. Si è ripetutamente affermato che, in tal caso, la presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari può essere superata attraverso una valutazione prognostica, ancorata ai dati fattuali emergenti dalle risultanze investigative acquisite, della ripetibilità della situazione che ha dato luogo al contributo dell'extraneus alla vita della consorteria, tenendo conto in questa prospettiva dell'attuale condotta di vita e della persistenza o meno di interessi comuni con il sodalizio mafioso, senza necessità di provare la rescissione del vincolo, peraltro in tesi già insussistente (così, in particolare, Sez. 2, n. 32004 del 17/06/2015, Putorti, Rv. 264209, e Sez. 6, n. 9748 del 29/01/2014, Ragosta, Rv. 258809). E ciò in linea con quanto osservato dalla Corte costituzionale, con la sentenza n. 48 del 2015, cit., secondo la quale «il concorrente esterno è, per definizione, un soggetto che non fa parte del sodalizio: diversamente, perderebbe tale qualifica, trasformandosi in associato. Nei confronti del concorrente esterno non è, quindi, in nessun caso ravvisabile quel vincolo di adesione permanente al gruppo criminale che è in grado di legittimare, sul piano «empirico-sociologico», il ricorso in via esclusiva alla misura carceraria [ 1». L'ordinanza impugnata non ha fatto buon governo di tali principi in quanto non precisa per quali ragioni debba ritenersi concreta ed attuale la ripetibilità della situazione che ha dato luogo al contributo concorsuale, anche in ragione della risalenza nel tempo delle condotte rilevate, non successive al 2020. 5. Si impone pertanto l'annullamento, con rinvio al Tribunale per nuova valutazione sul punto, da operare nel rispetto delle direttrici ermeneutiche sopra indicate.
PQM
Annulla l'ordinanza impugnata relativamente alle esigenze cautelari e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Catania competente ai sensi dell'art. 309, co. 7, cod. proc. pen. Così deciso il 12/09/2024
udita la relazione svolta dal Consigliere Stefania Riccio;
udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Alessandro Cirnmino, che ha concluso per 'accoglimente con rinv:o dei ricorso relativamente al profilo delle esigenze cautelavi;
udito l'Avvocato RM Peluso, il quale si è riportato ai motivi del ricocso, richiamando !a docurnentazicr:e allegata alla memoria difensiva, chiedendo l'annullamento dell'ordinonza impugnata. Penale Sent. Sez. 6 Num. 39688 Anno 2024 Presidente: COSTANZO ANGELO Relatore: RICCIO STEFANIA Data Udienza: 12/09/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza impugnata, il Tribunale del riesame di Catania, limitatamente al capo 1) (reato di concorso esterno in associazione mafiosa con riferimento al sodalizio PP- DD, sino al febbraio 2020) e ai capi 3) e 4) (reati in materia di armi e riciclaggio) della incolpazione provvisoria, ha accolto l'appello proposto dal Pubblico Ministero avverso l'ordinanza reiettiva di misura pronunciata dal Giudice delle indagini preliminari di Catania il 6 ottobre 2023, e ha disposto nei confronti di RM CI l'applicazione della custodia cautelare in carcere. 2. Ricorre l'indagato con atto a firma del difensore, Avv. RM Peluso, che ha articolato i motivi, di seguito sintetizzati nei limiti strettamente necessari alla motivazione, ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Inosservanza od erronea applicazione di legge e vizi di motivazione in relazione ai gravi indizi di colpevolezza. 2.1.1. Il Tribunale del riesame ha fondato il proprio convincimento, in relazione al contributo prestato dal ricorrente alla associazione PP-Carratedi, ritenuto causalmente rilevante per il rafforzamento e l'attuazione degli scopi sociali, pur in mancanza di adesione al sodalizio, su una serie di elementi indiziari che sono relativi esclusivamente alla posizione del figlio di lui, SA CI posto che: 1) i riscontri alle dichiarazioni dei collaboranti evincibili dalle intercettazioni attengono ai rapporti tra SA e i soggetti indicati dai propalanti;
2) SA avrebbe garantito la custodia dell'arsenale di UC LO junior, nell'interesse del predetto sodalizio. Nei confronti del ricorrente, il Tribunale ha ritenuto comprovata l'erogazione di un contributo al mantenimento in carcere del boss SA PP, sulle base delle dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia NO RD, che sono tuttavia sfornite di riscontri individualizzanti. Le dichiarazioni del collaborante ed alcune conversazioni intercettate avrebbero dato conto di un rapporto di contiguità di SA CI con soggetti variamente legati a consorterie mafiose, che avevano accesso alla discoteca del lido balneare da lui gestito e ad alcuni bungalows dello stesso stabilimento. Un notevole numero di armi da fuoco sarebbe stato rinvenuto in un terreno limitrofo al lido balneare gestito dai CI e, sempre il solo SA, avrebbe fornito armi a esponenti del clan, oltre ad essere condannato per il possesso di una carabina ad aria compressa modificata e di una pistola. Il Collegio della cautela non ha tuttavia affrontato il tema posto in quella sede: chiarire i tratti caratterizzanti l'accordo tra le parti, trattandosi di un passaggio dirimente per la valutazione giuridica della condotta dell'indagato, «allo stato ancora oscillante sul crinale tra l'imprenditore colluso e la vittima di estorsione». Gli elementi indizianti a carico del ricorrente non evidenziano l'esistenza di un rapporto sinallagmatico nei confronti del sodalizio, tale da produrre vantaggi per entrambi i contraenti, un rapporto che, secondo l'orientamento giurisprudenziale formatosi a partire dalla sentenza a Sezioni Unite Mannino, dovrebbero consistere, per l'imprenditore, nell'imporsi sul territorio in posizione dominante e, per il sodalizio, nell'ottenere servizi o utilità. Nella specie non è dato comprendere come il clan possa avere implementato l'attività turistico ricettiva gestita dal ricorrente, mentre la protezione e tranquillità che sarebbero stati assicurati agli imprenditori non configurano un "vantaggio innaturale" nell'accezione datane dalla giurisprudenza . 2.1.2. Non può essere ritenuto riscontro individualizzante rispetto alle dichiarazioni di RD - rese a carico di SA CI e mai di RM - il mero rinvenimento di un arsenale interrato in un terreno incolto prospiciente il lido balneare, in tesi accusatoria abusivamente occupato dai ricorrenti, in quanto chiunque avrebbe potuto provvedere all'occultamento di quelle armi, essendo indifferente che il ricorrente ne fosse o meno a conoscenza. Quanto alla custodia delle armi, resa possibile dalle telecamere installate presso il lido, era stata la Questura di Catania a imporre l'installazione ai titolari di licenza di PS di un sistema di videosorveglianza, poiché all'interno di molti locali limitrofi si erano verificati episodi di violenza. 2.1.3. L'ordinanza del Tribunale non ha superato i rilievi difensivi concernenti: a) la incompatibilità del ravvisato concorso esterno e della pretesa protezione di cui i CI avrebbero fruito da parte del clan con i numerosi incendi, furti e risse che si sono verificati nei locali gestiti dai medesimi imprenditori;
b) la incompatibilità logistica del lido balneare ad ospitare riunioni o summit mafiosi (come ipotizzato dalla Accusa), data la conformazione della struttura e la costante presenza in essa di ospiti. 2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione relativamente alla inammissibilità dell'appello per omessa indicazione dei motivi a sostegno della attualità e concretezza delle esigenze cautelari. Il Giudice delle indagini si è limitato ad escludere la gravità indiziaria senza esaminare il tema delle esigenze cautelari, ritenendolo assorbito dalla prima valutazione negativa, all'evidenza pregiudiziale rispetto all'applicazione della misura. L'appello interposto dalla pubblica accusa conteneva doglianze aventi ad oggetto unicamente la gravità indiziaria, mentre difettava qualsivoglia riferimento alle esigenze giustificative dell'intervento cautelare e, per tali motivi, avrebbe dovuto dichiararsene l'inammissibilità, trattandosi di reato non assistito dalla presunzione di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. 2.3. Violazione di legge e vizio di motivazione circa la sussistenza delle esigenze cautelari e la adeguatezza della misura applicata. Il concorrente esterno resta estraneo all'organizzazione, motivo per il quale gli elementi idonei a superare la presunzione di pericolosità devono essere diversi rispetto a quelli del partecipe. Il Tribunale del riesame non ha precisato per quali ragioni debba ritenersi concreta e attuale la ripetibilità della situazione che ha dato luogo al contributo concorsuale, anche per la durata del tempo silente, stante la risalenza delle condotte "al febbraio 2020". 3. Il Sostituto Procuratore generale ha concluso nei termini riportati in epigrafe. Considerato in diritto 1. Il ricorso è fondato limitatamente al profilo delle esigenze cautelari. 2.11 primo motivo, con cui si deduce la carenza della gravità indiziaria del reato di concorso esterno in associazione mafiosa, è infondato. 2,1. In via preliminare, deve precisarsi che, secondo i principi fissati da questa Corte regolatrice, deve ritenersi "colluso" e, dunque, concorrente esterno nell'associazione mafiosa, l'imprenditore che, senza essere inserito nella struttura organizzativa del sodalizio criminale e privo della affectio societatis, instauri con la cosca un rapporto di reciproci vantaggi, consistenti, per il primo, nell'imporsi sul territorio in posizione dominante e, per l'organizzazione mafiosa, nell'ottenere risorse, servizi o utilità (ex plurimis, Sez. 1, n. 47054 del 16/11/2021, Coppola, Rv. 282455; Sez. 6, n. 30346 del 18/04/2013, Orobello, Rv. 256740). L'imprenditore "colluso" è dunque colui il quale entra in rapporto sinallagmatico con l'associazione, con reciprocità di vantaggi per le parti contraenti, laddove deve ritenersi imprenditore "vittima" colui il quale, soggiogato dall'intimidazione, non tenta di venire a patti con il sodalizio, ma cede all'imposizione e subisce il relativo danno ingiusto, limitandosi a perseguire 4 un'intesa volta a limitare tale danno (Sez. 5, n. 39042 del 01/10/2008, Samà, Rv. 242318). Il discrimen tra l'una e l'altra figura si individua, dunque, nel diverso atteggiarsi, dal punto di vista materiale e psicologico, del rapporto del singolo con la societas sceleris. L'imprenditore "vittima" si trova in uno stato di timore o soggezione, derivante dalla forza intimidatrice dispiegata dall'associazione mafiosa, che ne elide - o ne vizia - la volontà e che lo costringe o lo induce a venire a patti con la consorteria, al fine di evitare nocumenti o anche soltanto di scongiurare un maggior danno. L'imprenditore può invece reputarsi "colluso" allorquando tratti su di un piano di sostanziale parità con il proprio interlocutore, cioè aderisca alla "clausola contrattuale" impostagli dalla societas - sia pure economicamente svantaggiosa - non perché coartato dall'intimidazione mafiosa, ma per propria libera decisione e nella prospettiva di trarre dei vantaggi per la propria azienda dallo scendere a patti con l'organizzazione criminale. Nel primo caso, il privato versa in uno stato di soggezione nei confronti della consorteria che vizia a monte l'assetto dei reciproci interessi nel c.d. "accordo"; nel secondo, l'imprenditore non si trova in uno stato di timore psicologico nei confronti dell'altro contraente, ma accetta di versare le somme quale mera clausola di un.accordo sinallagmatico improntato alla logica del do ut des, in forza del quale egli si impegna a dare, in cambio di ritorni favorevoli per la propria attività economica. D'altra parte, va ribadito che, nella ipotesi in cui si sia verificata cooperazione imprenditoriale tra gli appartenenti ad un sodalizio di stampo mafioso, da un lato, ed un soggetto non inserito nella predetta struttura delinquenziale, dall'altro, deve escludersi la ricorrenza della esimente dello stato di necessità in favore di quest'ultimo, il quale, accogliendo la proposta proveniente dalla compagine criminosa, si giovi, al contempo, dell'esistenza della associazione e ne tragga benefici in termini di protezione e di finanziamento (Sez. 5, n. 6929 del 22/12/2000 - dep. 2001, Cangialosi, Rv. 219245). Non può, difatti, ravvisarsi la causa di giustificazione dello stato di necessità quando il soggetto si trovi nella situazione di potersi sottrarre alla costrizione a violare la legge facendo ricorso all'autorità, cui va chiesta tutela (Sez. 5, n. 4903 del 23/04/1997, PG in proc Montalto, Rv. 208134). 2.2. A tali coordinate ermeneutiche si sono attenuti i Giudici della cautela, evidenziando, con motivazione congrua e logica, che anche RM CI, al pari del figlio SA (sulla posizione del quale vedi Sez. 6, n. 30321 del 18/07/2024,) aveva instaurato con la cosca mafiosa PP DD un rapporto di reciproci e indubbi vantaggi, consistenti per l'imprenditore nell'esercitare la propria attività godendo della protezione dalle influenze esterne 5 negative e della esenzione dal pagamento delle estorsioni (cui erano assoggettati gli altri operatori economici); mentre, per ia consorteria, nell'ottenere servizi e utilità, tra cui, precipuamente, la possibilità di usufruire della struttura dei CI per eventi e per summit, senza corrispondere alcun prezzo ad eccezione dei costi vivi. 2.3. L'ordinanza impugnata ha riprodotto i contenuti delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia Messina, Caruana, Mirabile, La Causa, Sturiate, Biondi, RD e !Astro, specificamente riferite alla posizione dell'odierno ricorrente (riportate a pag. 5 e ss. della ordinanza cautelare), relative a: l'avvio da parte di RM CI, di una proficua attività imprenditoriale, già a partire dagli anni '90 e dunque molto prima del figlio, con la partecipazione occulta dello stesso ricorrente e di AU UC, esponente di spicco del clan Santapaola - Ercolano, che aveva apportato i capitali necessari, alla società "Il Capannone s,a.s."; il passaggio del ricorrente sotto la protezione del clan PP- Bonaccorsi, nato quale costola del gruppo di PP - DD ed il progressivo consolidamento del suo ruolo collaterale a detti gruppi;
il sostegno personalmente prestato dal medesimo alla detenzione in carcere di SA PP, vertice del sodalizio PP-Bonaccorsi, ristretto al regime di cui all' art. 41 - bis 0.P., al quale faceva pervenire, con cadenza mensile, somme di danaro per il tramite della moglie di lui. Il Tribunale ha tuttavia vagliato criticamente il compendio indiziario, rilevando la piena sussumibilità delle condotte ascritte a RM CI, per l'esistenza di idonei elementi di riscontro, limitatamente ai rapporti con la famiglia PP DD, stante la difficoltà di dare contenuto ai rapporti economici del medesimo con UC (il quale operava spesso in autonomia rispetto al sodalizio di riferimento), pure all'esito delle corpose indagini patrimoniali espletate dagli inquirenti. Così perimetrato l'addebito, riferite ad entrambi i CI sono le dichiarazioni del collaboratore di giustizia RD, puntualmente riscontrate dalle intercettazioni telefoniche ed ambientali, sulla sistematica messa a disposizione dello stabilimento congiuntamente gestito da RM e da SA e delle annesse strutture ricettive agli uomini che ricoprivano un ruolo apicale del clan PP. Così pure, se emerge dai contributi dichiarativi del collaboratore la disponibilità di SA a fare occultare le armi del clan in un terreno adiacente allo stesso stabilimento balneare, per la riferibilità ad entrambi i CI della struttura e per le modalità della videosorveglianza, non poteva essere ignota al ricorrente la custodia di tali armi, né il rinvenimento dell'arsenale in quel luogo può essere riduttivamente valutato come riscontro non individualizzante quanto a RM. Infine, sono reiterative di doglianze già proposte in fase di merito le ulteriori deduzioni difensive di cui al primo motivo, volte a sminuire la portata degli elementi indiziari e dei relativi riscontri (quanto alle ragioni della installazione delle telecamere preso lo stabilimento;
alla incompatibilità della pretesa protezione di cui i CI avrebbero fruito con gli incendi, furti e risse ivi verificatisi;
alla dedotta incompatibilità logistica del lido balneare ad ospitare riunioni o summit mafiosi), profili su cui vi è ampia motivazione alle pagg. 27 e 28 della ordinanza impugnata. La contiguità al clan è stata dunque congruamente argomentata tanto a proposito del padre, quanto del figlio, e le deduzioni difensive si rivelano generiche, in quanto non si confrontano con il compendio indiziario acquisito ma ne parcellizzano i contenuti, i quali appaiono invece di sicura valenza dimostrativa. Deve invero ribadirsi che, per indirizzo univoco di questa Corte regolatrice, il ricorso per cassazione, in tema di impugnazione delle misure cautelar' personali, è ammissibile soltanto se denunci la violazione di specifiche norme di legge, ovvero la manifesta contrarietà della motivazione del provvedimento ai canoni della logica e ai principi di diritto, ma non anche ove proponga censure che riguardano la ricostruzione dei fatti ovvero si risolvono in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628 - 01; Sez. 6, n. 11194 dell'8/3/2012, Lupo, Rv. 252178 - 01). 3. Il secondo motivo è infondato. Avuto riguardo alla giurisprudenza in tema di interesse a impugnare del Pubblico ministero con il ricorso per cassazione, e ritenendola analogicamente applicabile anche all'appello innanzi al Tribunale del riesame, il Pubblico ministero il quale impugni l'ordinanza che, in sede di riesame, abbia escluso il presupposto della gravità indiziaria è tenuto ad indicare, a pena di inammissibilità per carenza di interesse, le ragioni a sostegno dell'attualità e concretezza delle esigenze cautelari;
tuttavia, tali esigenze possono ritenersi implicitamente sussistenti nel caso in cui la misura sia stata richiesta con riguardo ai reati per i quali opera la presunzione di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 46129 del 25/11/2021, Marcus Steven, Rv. 282355 - 01), ancorchè si tratti di presunzione relativa. E' corretto invero il rilievo difensivo per cui, ai fini della presunzione di adeguatezza della sola custodia in carcere, il reato di concorso esterno non è assimilabile a quello di partecipazione alla associazione mafiosa e non si può considerare esistente alcuna presunzione assoluta, in quanto l'art. 275, comma 3, 7 cod. proc. pen., come modificato dall'art. 4, comma 1, legge 16 aprile 2015, n. 47, deve essere interpretato conformemente alla sentenza della Corte costituzionale n. 48 del 2015 che, nel vigore della previgente disciplina, aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'equiparazione del concorso esterno alla partecipazione al reato associativo (Sez. 1, n. 10946 del 16/12/2020, dep. 2021, Fiore Rv. 280757 - 01; Sez. 6, n. 14803 del 08/04/2020, Ruggirello, Rv. 278851 - 01). Ritiene il Collegio che, tuttavia, debba darsi continuità all'indirizzo per il quale anche per il concorso esterno opera la presunzione di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., come presunzione relativa (Sez. 6, n. 18015 del 13/04/2018, Maesano, Rv. 272900 - 01, in motivazione). 4. Quanto, invece, alle esigenze cautelari, la motivazione del Tribunale del riesame è insufficiente, limitandosi a sostenere che il pericolo di reiterazione della condotta criminosa si trae dalla stabilità e continuatività nel tempo dei rapporti intrattenuti da CI con il clan PP, nonché dalla serietà degli addebiti a lui mossi. Deve osservarsi, al riguardo, che la disciplina in materia di esigenze cautelari, pur prevedendo ipotesi di presunzione di esistenza delle stesse quando si procede per reati che si inseriscono in un "contesto mafioso", stabilisce, in ogni caso, la possibilità di rilevarne l'insussistenza. Nei confronti dell'indagato (o del condannato in primo grado) per concorso esterno in associazione di tipo mafioso o per reati aggravati dal metodo mafioso o dalla finalità di agevolare un tale tipo di sodalizio, non solo, a norma del medesimo art. 275, comma 3-bis, cod. proc. pen., la presunzione di adeguatezza della misura della custodia in carcere è relativa e non assoluta, ma, secondo la giurisprudenza, il giudizio sulla presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari deve essere effettuato sulla base di altri parametri. Si è ripetutamente affermato che, in tal caso, la presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari può essere superata attraverso una valutazione prognostica, ancorata ai dati fattuali emergenti dalle risultanze investigative acquisite, della ripetibilità della situazione che ha dato luogo al contributo dell'extraneus alla vita della consorteria, tenendo conto in questa prospettiva dell'attuale condotta di vita e della persistenza o meno di interessi comuni con il sodalizio mafioso, senza necessità di provare la rescissione del vincolo, peraltro in tesi già insussistente (così, in particolare, Sez. 2, n. 32004 del 17/06/2015, Putorti, Rv. 264209, e Sez. 6, n. 9748 del 29/01/2014, Ragosta, Rv. 258809). E ciò in linea con quanto osservato dalla Corte costituzionale, con la sentenza n. 48 del 2015, cit., secondo la quale «il concorrente esterno è, per definizione, un soggetto che non fa parte del sodalizio: diversamente, perderebbe tale qualifica, trasformandosi in associato. Nei confronti del concorrente esterno non è, quindi, in nessun caso ravvisabile quel vincolo di adesione permanente al gruppo criminale che è in grado di legittimare, sul piano «empirico-sociologico», il ricorso in via esclusiva alla misura carceraria [ 1». L'ordinanza impugnata non ha fatto buon governo di tali principi in quanto non precisa per quali ragioni debba ritenersi concreta ed attuale la ripetibilità della situazione che ha dato luogo al contributo concorsuale, anche in ragione della risalenza nel tempo delle condotte rilevate, non successive al 2020. 5. Si impone pertanto l'annullamento, con rinvio al Tribunale per nuova valutazione sul punto, da operare nel rispetto delle direttrici ermeneutiche sopra indicate.
PQM
Annulla l'ordinanza impugnata relativamente alle esigenze cautelari e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Catania competente ai sensi dell'art. 309, co. 7, cod. proc. pen. Così deciso il 12/09/2024