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Ordinanza 10 aprile 2025
Ordinanza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, ordinanza 10/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
Rg. N. 816/2024 – sub 1)
Tribunale Ordinario di Trento Sezione Civile
Il Giudice, in persona del dott. Niccolò Cogliati Dezza, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 02/04/2025, visti gli atti e sentite le parti;
letto l'art. 473bis.23 c.p.c., ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sull'istanza avanzata da in data 01/12/2024, con cui chiede la modifica del Parte_1 provvedimento reso in data 15/09/204, nel senso di annullare o ridurre l'assegno di mantenimento in favore della moglie . Persona_1
Con la suddetta ordinanza ex art. 473bis.22 c.p.c., emessa nell'ambito del procedimento di separazione e divorzio pendente tra le parti, il Giudice disponeva a carico di ed a favore di Parte_1 Per_1 un assegno di mantenimento nell'importo di € 700,00, e un contributo per il mantenimento della figlia
determinato in € 250,00 al mese, da versare rispettivamente a e alla figlia entro il Per_2 Per_1 giorno 5 di ogni mese.
L'istanza di modifica è giustificata dall'istante, il quale deduce di aver stipulato in data 01/12/2024 un contratto di locazione con canone mensile pari ad euro 450,00, avente ad oggetto un immobile ad uso abitativo sito nel luogo ove ha sede la scuola presso la quale ha preso servizio. Il sopraggiungere di detta spesa, rispetto al tempo in cui è stata emessa l'ordinanza ex art. 473bis.22 c.p.c., imporrebbe all'istante, decurtate dallo stipendio le somme dovute a titolo di mantenimento di controparte e della figlia, di far fronte alle esigenze quotidiane con soli 300,00 euro circa mensili.
Garantito il contraddittorio, la difesa di , nel chiedere il rigetto dell'istanza, deduce la Persona_1 mancanza di elementi sopravvenuti, non potendosi intendere in tal senso la stipula del contratto di locazione, in quanto circostanza già nota in sede di prima udienza di comparizione delle parti;
in ogni caso, deduce che l'istante gode di ulteriori entrate economiche oltre a quelle stipendiali, oltre ad aver concordato con la figlia maggiorenne la soppressione dell'assegno di mantenimento in favore della stessa.
Ritenuta la superfluità delle istanze istruttorie, si ritiene che la domanda avanzata dal sig. Per_1 debba essere rigettata per i motivi di seguito esposti.
1 L'art. 473bis.23 c.p.c., introdotto con il c.d. rito unificato di cui alla Riforma Cartabia (d. lgs.
149/2022), ha sostanzialmente recepito l'orientamento giurisprudenziale che riteneva che il rimedio della revoca dei provvedimenti temporanei ed urgenti fosse subordinato alle sole circostanze sopravvenute o a nuovi accertamenti istruttori. Ne segue, quindi, che solo le circostanze fin lì sconosciute e comunque non già oggetto di disamina da parte del Giudice, possano giustificare una modifica dei provvedimenti già assunti in via temporanea ed urgente. Non rilevano, invece, quelle circostanze che inducano ad una eventuale diversa valutazione effettuata dal giudice in un successivo momento. L'indicazione dei nuovi accertamenti istruttori induce a ritenere che anche le circostanze preesistenti all'ordinanza del giudice possano portare ad una modifica dei provvedimenti, purché tali circostanze non fossero conosciute dal Giudice, ma rese a lui note – appunto – a seguito dell'attività istruttoria svolta in corso di giudizio e grazie ad essa.
Nel caso di specie, all'udienza di prima comparizione delle parti, il sig. dichiarava: “preciso Parte_1 che sto per spostarmi a Cavalese, dove devo insegnare quest'anno e quindi prenderò un posto in quel paese dove dormire” (cfr. verbale del 12/09/2024). Quindi, che il sig. fosse in procinto di Parte_1 individuare una soluzione abitativa – con conseguente onere economico – era questione già palesata in detta sede e non può ritenersi elemento di assoluta novità. Tale circostanza, infatti, è riportata anche nell'ordinanza di cui si chiede la modifica, in particolare nella parte in cui argomenta in punto di statuizioni economiche, ove si legge che “ dovrà procurarsi un alloggio nella cittadina sede Parte_1 delle scuole dove deve prendere servizio, affrontando il relativo costo, mentre già sostiene Per_1 il costo dell'abitazione in locazione”. Il Giudice, quindi, esprimeva un giudizio comprensivo anche della previsione del futuro costo della locazione.
Sul punto si osserva che, se è pur vero che non era noto il concreto costo di locazione che il Parte_1 avrebbe affrontato nei mesi successivi, in ogni caso il canone mensile di euro 450,00 non appare essere un costo totalmente al di fuori delle logiche del mercato ed imprevedibile, bensì un prezzo ordinario e per tale motivo da ritenersi già preso in debita considerazione nell'ordinanza del 15/09/2024.
Ne consegue che non può ritenersi un fatto nuovo tale da sorreggere la modifica del provvedimento, ex art. 473bis.23 c.p.c., che deve quindi essere rigettata.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso proposto nell'interesse di e, per l'effetto, conferma l'ordinanza Parte_1 del 15/09/2024.
Spese al merito.
Trento, 09/04/2025 Il Giudice
Dott. Niccolò Cogliati Dezza
2
Tribunale Ordinario di Trento Sezione Civile
Il Giudice, in persona del dott. Niccolò Cogliati Dezza, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 02/04/2025, visti gli atti e sentite le parti;
letto l'art. 473bis.23 c.p.c., ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sull'istanza avanzata da in data 01/12/2024, con cui chiede la modifica del Parte_1 provvedimento reso in data 15/09/204, nel senso di annullare o ridurre l'assegno di mantenimento in favore della moglie . Persona_1
Con la suddetta ordinanza ex art. 473bis.22 c.p.c., emessa nell'ambito del procedimento di separazione e divorzio pendente tra le parti, il Giudice disponeva a carico di ed a favore di Parte_1 Per_1 un assegno di mantenimento nell'importo di € 700,00, e un contributo per il mantenimento della figlia
determinato in € 250,00 al mese, da versare rispettivamente a e alla figlia entro il Per_2 Per_1 giorno 5 di ogni mese.
L'istanza di modifica è giustificata dall'istante, il quale deduce di aver stipulato in data 01/12/2024 un contratto di locazione con canone mensile pari ad euro 450,00, avente ad oggetto un immobile ad uso abitativo sito nel luogo ove ha sede la scuola presso la quale ha preso servizio. Il sopraggiungere di detta spesa, rispetto al tempo in cui è stata emessa l'ordinanza ex art. 473bis.22 c.p.c., imporrebbe all'istante, decurtate dallo stipendio le somme dovute a titolo di mantenimento di controparte e della figlia, di far fronte alle esigenze quotidiane con soli 300,00 euro circa mensili.
Garantito il contraddittorio, la difesa di , nel chiedere il rigetto dell'istanza, deduce la Persona_1 mancanza di elementi sopravvenuti, non potendosi intendere in tal senso la stipula del contratto di locazione, in quanto circostanza già nota in sede di prima udienza di comparizione delle parti;
in ogni caso, deduce che l'istante gode di ulteriori entrate economiche oltre a quelle stipendiali, oltre ad aver concordato con la figlia maggiorenne la soppressione dell'assegno di mantenimento in favore della stessa.
Ritenuta la superfluità delle istanze istruttorie, si ritiene che la domanda avanzata dal sig. Per_1 debba essere rigettata per i motivi di seguito esposti.
1 L'art. 473bis.23 c.p.c., introdotto con il c.d. rito unificato di cui alla Riforma Cartabia (d. lgs.
149/2022), ha sostanzialmente recepito l'orientamento giurisprudenziale che riteneva che il rimedio della revoca dei provvedimenti temporanei ed urgenti fosse subordinato alle sole circostanze sopravvenute o a nuovi accertamenti istruttori. Ne segue, quindi, che solo le circostanze fin lì sconosciute e comunque non già oggetto di disamina da parte del Giudice, possano giustificare una modifica dei provvedimenti già assunti in via temporanea ed urgente. Non rilevano, invece, quelle circostanze che inducano ad una eventuale diversa valutazione effettuata dal giudice in un successivo momento. L'indicazione dei nuovi accertamenti istruttori induce a ritenere che anche le circostanze preesistenti all'ordinanza del giudice possano portare ad una modifica dei provvedimenti, purché tali circostanze non fossero conosciute dal Giudice, ma rese a lui note – appunto – a seguito dell'attività istruttoria svolta in corso di giudizio e grazie ad essa.
Nel caso di specie, all'udienza di prima comparizione delle parti, il sig. dichiarava: “preciso Parte_1 che sto per spostarmi a Cavalese, dove devo insegnare quest'anno e quindi prenderò un posto in quel paese dove dormire” (cfr. verbale del 12/09/2024). Quindi, che il sig. fosse in procinto di Parte_1 individuare una soluzione abitativa – con conseguente onere economico – era questione già palesata in detta sede e non può ritenersi elemento di assoluta novità. Tale circostanza, infatti, è riportata anche nell'ordinanza di cui si chiede la modifica, in particolare nella parte in cui argomenta in punto di statuizioni economiche, ove si legge che “ dovrà procurarsi un alloggio nella cittadina sede Parte_1 delle scuole dove deve prendere servizio, affrontando il relativo costo, mentre già sostiene Per_1 il costo dell'abitazione in locazione”. Il Giudice, quindi, esprimeva un giudizio comprensivo anche della previsione del futuro costo della locazione.
Sul punto si osserva che, se è pur vero che non era noto il concreto costo di locazione che il Parte_1 avrebbe affrontato nei mesi successivi, in ogni caso il canone mensile di euro 450,00 non appare essere un costo totalmente al di fuori delle logiche del mercato ed imprevedibile, bensì un prezzo ordinario e per tale motivo da ritenersi già preso in debita considerazione nell'ordinanza del 15/09/2024.
Ne consegue che non può ritenersi un fatto nuovo tale da sorreggere la modifica del provvedimento, ex art. 473bis.23 c.p.c., che deve quindi essere rigettata.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso proposto nell'interesse di e, per l'effetto, conferma l'ordinanza Parte_1 del 15/09/2024.
Spese al merito.
Trento, 09/04/2025 Il Giudice
Dott. Niccolò Cogliati Dezza
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