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Decreto 6 gennaio 2025
Decreto 6 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, decreto 06/01/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 6 gennaio 2025 |
Testo completo
n.R.G. 7735/2024
TRIBUNALE DI VELLETRI SEZIONE LAVORO Decreto ingiuntivo
Il giudice del lavoro, dott. Claudio Silvestrini,
LETTO il ricorso di cui al n.R.G. 7735/2024 ed esaminati i documenti allegati;
VISTI gli art. 633 ss. c.p.c.;
RITENUTO che sussiste prova scritta del credito azionato nel presente procedimento e che lo stesso è certo, liquido ed esigibile;
RITENUTO che, secondo il costante e condivisibile insegnamento della Corte di legittimità, in via generale l'accertamento e la liquidazione dei crediti pecuniari del lavoratore debbono essere effettuati al lordo delle ritenute contributive e fiscali (cfr., per tutte, Cass. 11 luglio 2000, n. 9198, Cass. 15 luglio 2002, n. 10258, Cass., n. 18584 del 7 luglio 2008, Cass., n. 19790 del 28 settembre 2011, Cass., sez. lav., n. 3525 del 13 febbraio 2013 e Cass., sez. lav., n. 12566 del 29 maggio 2014);
CONSIDERATO che, a norma dell'art. 429, comma 3, c.p.c., ai crediti da lavoro vanno aggiunti la rivalutazione monetaria e gli interessi legali;
VISTO l'art. 642 c.p.c.;
RITENUTO che ricorrono i presupposti per concedere l'immediata esecutività del decreto, considerato che, in concreto, sussisterebbe, per la parte ricorrente, un grave pregiudizio nel ritardo (essendo la società ingiunta in liquidazione);
INGIUNGE
a Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, di pagare senza ritardo,
[...]
, per le causali di cui in ricorso, la somma di euro Parte_1 22.366,14, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla maturazione delle rate di credito al saldo, nonché di pagare le spese del presente giudizio, che liquida in complessivi euro 750,00, oltre rimborso forfettario spese generali, I.V.A. e C.P.A., come per legge, da distrarsi, ove richiesto, in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
AUTORIZZA l'esecuzione provvisoria del d.i., con pagamento senza dilazione;
AVVERTE il debitore che, ai sensi dell'art. 637 c.p.c., può proporre opposizione al presente decreto entro il termine di quaranta giorni;
VISTO l'art. 644 c.p.c., assegna il termine di 60 giorni dalla data di emissione per la notifica del ricorso e del decreto. Velletri, 06/01/2025.
Il giudice dott. Claudio Silvestrini
TRIBUNALE DI VELLETRI SEZIONE LAVORO Decreto ingiuntivo
Il giudice del lavoro, dott. Claudio Silvestrini,
LETTO il ricorso di cui al n.R.G. 7735/2024 ed esaminati i documenti allegati;
VISTI gli art. 633 ss. c.p.c.;
RITENUTO che sussiste prova scritta del credito azionato nel presente procedimento e che lo stesso è certo, liquido ed esigibile;
RITENUTO che, secondo il costante e condivisibile insegnamento della Corte di legittimità, in via generale l'accertamento e la liquidazione dei crediti pecuniari del lavoratore debbono essere effettuati al lordo delle ritenute contributive e fiscali (cfr., per tutte, Cass. 11 luglio 2000, n. 9198, Cass. 15 luglio 2002, n. 10258, Cass., n. 18584 del 7 luglio 2008, Cass., n. 19790 del 28 settembre 2011, Cass., sez. lav., n. 3525 del 13 febbraio 2013 e Cass., sez. lav., n. 12566 del 29 maggio 2014);
CONSIDERATO che, a norma dell'art. 429, comma 3, c.p.c., ai crediti da lavoro vanno aggiunti la rivalutazione monetaria e gli interessi legali;
VISTO l'art. 642 c.p.c.;
RITENUTO che ricorrono i presupposti per concedere l'immediata esecutività del decreto, considerato che, in concreto, sussisterebbe, per la parte ricorrente, un grave pregiudizio nel ritardo (essendo la società ingiunta in liquidazione);
INGIUNGE
a Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, di pagare senza ritardo,
[...]
, per le causali di cui in ricorso, la somma di euro Parte_1 22.366,14, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla maturazione delle rate di credito al saldo, nonché di pagare le spese del presente giudizio, che liquida in complessivi euro 750,00, oltre rimborso forfettario spese generali, I.V.A. e C.P.A., come per legge, da distrarsi, ove richiesto, in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
AUTORIZZA l'esecuzione provvisoria del d.i., con pagamento senza dilazione;
AVVERTE il debitore che, ai sensi dell'art. 637 c.p.c., può proporre opposizione al presente decreto entro il termine di quaranta giorni;
VISTO l'art. 644 c.p.c., assegna il termine di 60 giorni dalla data di emissione per la notifica del ricorso e del decreto. Velletri, 06/01/2025.
Il giudice dott. Claudio Silvestrini