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Sentenza 22 settembre 2025
Sentenza 22 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 22/09/2025, n. 2830 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 2830 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Venezia
SEZIONE TERZA CIVILE
La Corte D'Appello di Venezia, Sezione Terza Civile, in persona dei
Magistrati
Dott. ssa Barbara Gallo Presidente
Dott. ssa Silvia Barison Consigliere relatore
Dott. ssa Silvia Franzoso Consigliere nelle cause civili d'appello riunite nn. 796 e 770 r.g. 2025 rubricate al n. R.G.
769/2025 tra
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
con l'Avv. IDA GRIMALDI appellante (appellata in r.g. 770/25)
e
(C.F. ) CP_1 C.F._2
con l'Avv. NOEMI SERRATÌ appellato (appellante in r.g. 770/25) aventi ad oggetto: modifica della regolamentazione della responsabilità genitoriale rimessa in decisione all'udienza del 15 settembre 2025 sulle conclusioni rassegnate dalle parti nei rispettivi atti ha pronunciato
SENTENZA per i seguenti motivi in
FATTO E DIRITTO All'esito di procedimento per la modifica del decreto n. 4566 del 5 maggio
2022 nella parte relativa alle condizioni di frequentazione padre – figlio e contribuzione paterna al mantenimento del minore, introdotto da
[...]
in contraddittorio con , sua ex convivente more uxorio e CP_1 Parte_1
madre di nato nel 2018, con sentenza n. 456/2025 il Tribunale di ER
Vicenza accoglieva la domanda paterna di aumento dei pernotti del figlio presso di sé, determinandoli in due in più nelle settimane che si concludono con il weekend di sua “spettanza”, e rigettava la domanda, parimenti proposta dal padre, di revoca del proprio contributo indiretto al mantenimento ordinario di o in subordine di riduzione, con attribuzione dell'AUF ex ER
d.lgs. 230/2021 ss.mm.ii. al 50% ciascuno tra i genitori.
Con distinti atti di appello, successivamente riuniti, le parti chiedono – per i motivi in atti – la riforma delle statuizioni di primo grado: rispettivamente,
di quella relativa all'ampliamento dei pernotti di presso il padre;
Pt_1 ER
, di quella relativa alla modifica della contribuzione paterna al CP_1
mantenimento ordinario del figlio ed alla fruizione dell'assegno unico.
Dopo la trasmissione degli atti al competente PROCURATORE
GENERALE DELLA REPUBBLICA, che non ha rassegnato conclusioni, e lo scambio delle memorie di cui all'art. 473 bis. 32 c.p.c. all'udienza del 15 settembre 2025 i difensori discutevano la causa, riportandosi ai rispettivi scritti e insistendo nelle prese conclusioni e la stessa era rimessa in decisione ex art. 473 bis. 34 c.p.c.
*
Tanto premesso, ritiene questa Corte che la sentenza di primo grado vada integralmente confermata, essendo entrambi gli appelli infondati e da respingere.
pag. 2/8 Esaminandoli partitamente, va innanzitutto rilevato come la sentenza di prime cure abbia accolto la domanda paterna di aumento dei pernotti di presso ER
il padre ravvisando un quid novi rispetto all'epoca del decreto del 2022 nel fatto che attualmente il bambino frequenta la scuola a Caldogno: valorizzando e correttamente valutando tale circostanza pacifica e oggettivamente sopravvenuta alla luce del principio della bigenitorialità, il Giudice di prime cure ha ampliato i tempi di permanenze di presso il padre per ER
riequilibrarne la frequentazione.
Ed infatti, l'assetto di cui al decreto n. 4566/2022 reso sull'accordo delle parti e vigente al momento della richiesta di modifica paterna era il seguente: “1° settimana: il figlio starà con il padre: il martedì pomeriggio dall'uscita da scuola fino ER
alle 19.00 quando il minore verrà riaccompagnato presso l'abitazione materna;
il mercoledì dall'uscita da scuola con pernotto fino al mattino del giovedì quando verrà ER
riaccompagnato a scuola;
dal venerdì dall'uscita da scuola fino alle 19.00 della domenica successiva quando il minore verrà riaccompagnato presso l'abitazione della madre;
2° settimana: starà con il padre dal mercoledì dall'uscita da scuola con due pernotti ER
fino al mattino di venerdì quando verrà riaccompagnato a scuola. E così di settimana ER
in settimana” (cfr. decreto 5.5.2022, in atti).
Questo calendario è stato modificato dalla sentenza impugnata, la quale al capo 1) ha disposto che “...ferme le restanti previsioni del calendario delle visite, nelle settimane che terminano con il weekend di competenza del padre, il sig. CP_1
possa vedere e tenere con sé il figlio minore il martedì dall'uscita da scuola
[...] ER
con riaccompagnamento a scuola il giorno successivo, nonché dal venerdì dall'uscita da scuola sino al lunedì mattina con riaccompagnamento a scuola”.
Il Tribunale aumentava in tal modo di quattro al mese i pernottamenti del bambino presso il padre, ponendo a base della sua decisione, per quanto di interesse per la presente impugnazione, le seguenti argomentazioni: 1)
pag. 3/8 l'intervenuta decisione del Giudice dell'attuazione ex art. 473-bis. 38 cpc – adito in procedimento coevo, ma distinto – che aveva stabilito l'iscrizione del minore alla scuola primaria di Caldogno “San Giovanni Bosco”, in quanto luogo di residenza del minore, presso la madre collocataria prevalente dello stesso;
2) relativamente alla domanda del padre di revisione delle condizioni di affidamento e frequentazione del figlio, rilevava il Tribunale la sussistenza di
“sopravvenuti giustificati motivi” nei seguenti fatti: a) l'esigenza di adeguare il calendario sotto il profilo dei pernotti in ragione delle mutate esigenze del minore, rispetto all'originario accordo omologato dal Tribunale il 3.3.2022, avendo all'epoca quattro anni di età e frequentando la scuola materna in
Dueville (all'epoca abitazione ex familiare); b) in tal senso deponeva -secondo il Tribunale- la dichiarazione delle parti contenuta nell'accordo, di disponibilità
a valutare la possibilità di ulteriori pernotti a partire dall'inizio della scuola primaria;
c) vi era l'ulteriore mutamento sopraggiunto in corso di causa, costituito dall'ottenimento, da parte della madre, dell'autorizzazione all'iscrizione del figlio presso la scuola primaria del Comune di residenza,
Caldogno, di cui doveva tenersi conto ai fini dell'interesse del minore ad una tendenziale equa ripartizione dei tempi di frequentazione con entrambi i genitori, pur non essendo necessario, a tal fine, una suddivisione dei tempi di frequentazione perfettamente paritaria tra i genitori, in base al constante orientamento interpretativo;
d) dava atto che dalla separazione dei genitori era andato a vivere a Caldogno con la madre e aveva potuto frequentare ER
i genitori in maniera paritaria, con minima prevalenza del collocamento prevalente presso la madre, secondo un calendario già dal 2022 pressoché paritetico.
All'udienza del 15 settembre 2025 il difensore del sig. ha dedotto CP_1
che di fatto la distribuzione dei pernotti in più rispetto al regime del 2022
pag. 4/8 sarebbe diversa da quella prevista dalla sentenza impugnata: non due in più a settimane alterne, ma uno in più ogni settimana (il martedì sul mercoledì, in una data settimana e la domenica sul lunedì in quella, successiva, in cui ER
passa il we col padre).
La circostanza, che la difesa di ha contestato in udienza, è ininfluente ai Pt_1
fini del decidere.
Nel disporre l'ampliamento dei pernotti del bambino presso il padre il Giudice di prime cure ha valorizzato, com'è sempre doveroso, il suo diritto alla bigenitorialità e nello stesso tempo ha tenuto conto della sopravvenienza di un mutamento delle circostanze di fatto, che costituisce il necessario presupposto
(art. 473-bis. 29 c.p.c.).
Ed infatti, in disparte la correttezza del riferimento del primo Giudice alle implicazioni del progredire dell'età del figlio sulle sue tempistiche di frequentazione con i genitori ed alla portata della disponibilità, espressa dalle parti nelle condizioni recepite nel decreto su conclusioni congiunte del 2022, ad introdurre modifica consensuale di tali tempistiche, la circostanza dirimente nel fondare – et pour cause – l'ampliamento dei pernotti di presso il padre ER
è rappresentata dalla sua frequentazione della scuola primaria in località
(Caldogno) diversa da quella dove prima egli frequentava la scuola dell'infanzia e dove il padre continua a vivere (Dueville).
La circostanza costituisce obiettivamente e nei fatti un “giustificato motivo” rilevante ex art. 473-bis. 29 c.p.c. che consente di dare risalto ad ogni nuova circostanza in fatto sopravvenuta, che importi un'apprezzabile modificativa degli assetti familiari in relazione ai quali la sentenza era stata emessa o gli accordi erano stati stipulati. Rispetto a tale atipicità dei presupposti della modifica l'unico limite immanente è l'esclusione di fatti preesistenti alla pag. 5/8 regolamentazione già in essere, quantunque non presi in considerazione in quella sede per qualsiasi ragione (c.d. giudicato rebus sic stantibus).
Per contro, l'ampia formulazione dell'art. 473-bis. 29 c.p.c. rende insignificanti sia l'aspetto genetico della modifica, ossia nella specie che la relativa scelta sia stata assunta (peraltro, dal Giudice) in attuazione dell'affidamento condiviso;
sia quello funzionale, che si appunta nella considerazione materna per cui la frequenza scolastica a Caldogno rappresenterebbe nulla più che un (ulteriore) radicamento del minore nel proprio territorio di residenza.
La suesposta argomentazione è assorbente ed impone di rigettare l'appello di
, esimendo il Collegio dallo scrutinio delle ulteriori motivazioni Parte_1
formulate in relazione a tale capo nella sentenza impugnata e non trovando valida confutazione nel riferimento attoreo, rimasto generico e ipotetico, alla maggiore gravosità del nuovo calendario per il minore.
*
È parimenti infondato il motivo di appello interposto da ed CP_1
avente ad oggetto la modifica delle condizioni economiche concordate inter partes e recepite nel decreto del 5 maggio 2022.
È infatti condivisibile l'approccio ermeneutico della sentenza impugnata, ove si legge che per procedere ad una modifica, la quale come detto implica l'apprezzamento di concrete sopravvenienze in fatto, è necessario disporre di elementi di raffronto tra un “prima” – rappresentato dalla situazione economico – patrimoniale in base alla quale furono adottati i provvedimenti che si chiedono di modificare – e un “dopo”, costituito da quella che essendosi modificata nel tempo imporrebbe un adeguamento della regola giudiziale.
Non si tratta in questo caso, a ben vedere, di fornire al Giudice una rappresentazione (pur doverosa, ma) puntuale, come imposto in generale dall'art. 473 bis. 12 e 18 c.p.c. ma di fornirgli una visione prospettica, in grado di pag. 6/8 restituire la prova di un miglioramento delle condizioni economico – patrimoniali del creditore, costituente giustificato motivo di modifica dell'obbligo economico avversario.
Trattandosi di un presupposto – ossia di un fatto sul quale si fonda la relativa domanda – chi la formula ha il preciso onere di provarlo (secondo la regola generale dell'art. 2697 c.c.) e ciò non può che fare documentando i redditi e/o il patrimonio avversario coevo alle determinazioni da modificare e quelli all'epoca del ricorso per modifica.
Nella specie, tuttavia, ha posto a base della chiesta revoca del CP_1
proprio concorso al mantenimento ordinario di un miglioramento ER
reddituale della controparte, senza tuttavia documentarne le condizioni economiche all'epoca del decreto da modificare.
Il Giudice di prime cure, dunque, ha correttamente ritenuto che tale presupposto (aumento di reddito avversario) non sia stato dimostrato e che non potesse fondare la chiesta modifica del decreto del 5 maggio 2022.
Parimenti, è corretto escludere che l'aumento dei pernotti di presso il ER
padre conduca “automaticamente” ad una riduzione del suo contributo al mantenimento ordinario, posto che se “i tempi di permanenza [del figlio] presso ciascun genitore” costituiscono uno dei criteri che – in ossequio all'art. 337 ter c.c.
– potevano indurre il Tribunale a rideterminare la contribuzione paterna per ciò sarebbe potuto avvenire solo all'esito di una complessiva ER
riconsiderazione, peraltro concreta e specifica, dell'equilibrio economico venutosi a creare per effetto dell'aumento dei pernotti de quibus, come imposto dal riferimento normativo alla “proporzionalità, da determinare considerando” congiuntamente tutti gli elementi pure elencati dal Legislatore (loc. ult. cit.).
In difetto di elementi atti a fondare tale rivalutazione globale, l'assegno paterno per concorso al mantenimento ordinario del figlio e le determinazioni pag. 7/8 economiche in contesa sono state correttamente confermate dal Giudice di prime cure.
Anche la relativa impugnazione va pertanto rigettata.
Ne deriva l'integrale conferma della sentenza n. 456/2025 del Tribunale di
Vicenza.
*
Considerati gli esiti della controversia, le spese legali di fase vanno compensate.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sugli appelli riuniti, proposti da e da avverso la sentenza Parte_1 CP_1
del Tribunale di Vicenza n. 456/2025, respinge gli appelli e conferma integralmente la sentenza impugnata;
compensa integralmente le spese legali di fase.
Così deciso nella camera di consiglio della SEZIONE TERZA, in data 17 settembre 2025
Il Consigliere relatore ed estensore La Presidente
Dott. ssa Silvia Barison Dott. ssa Barbara Gallo
pag. 8/8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Venezia
SEZIONE TERZA CIVILE
La Corte D'Appello di Venezia, Sezione Terza Civile, in persona dei
Magistrati
Dott. ssa Barbara Gallo Presidente
Dott. ssa Silvia Barison Consigliere relatore
Dott. ssa Silvia Franzoso Consigliere nelle cause civili d'appello riunite nn. 796 e 770 r.g. 2025 rubricate al n. R.G.
769/2025 tra
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
con l'Avv. IDA GRIMALDI appellante (appellata in r.g. 770/25)
e
(C.F. ) CP_1 C.F._2
con l'Avv. NOEMI SERRATÌ appellato (appellante in r.g. 770/25) aventi ad oggetto: modifica della regolamentazione della responsabilità genitoriale rimessa in decisione all'udienza del 15 settembre 2025 sulle conclusioni rassegnate dalle parti nei rispettivi atti ha pronunciato
SENTENZA per i seguenti motivi in
FATTO E DIRITTO All'esito di procedimento per la modifica del decreto n. 4566 del 5 maggio
2022 nella parte relativa alle condizioni di frequentazione padre – figlio e contribuzione paterna al mantenimento del minore, introdotto da
[...]
in contraddittorio con , sua ex convivente more uxorio e CP_1 Parte_1
madre di nato nel 2018, con sentenza n. 456/2025 il Tribunale di ER
Vicenza accoglieva la domanda paterna di aumento dei pernotti del figlio presso di sé, determinandoli in due in più nelle settimane che si concludono con il weekend di sua “spettanza”, e rigettava la domanda, parimenti proposta dal padre, di revoca del proprio contributo indiretto al mantenimento ordinario di o in subordine di riduzione, con attribuzione dell'AUF ex ER
d.lgs. 230/2021 ss.mm.ii. al 50% ciascuno tra i genitori.
Con distinti atti di appello, successivamente riuniti, le parti chiedono – per i motivi in atti – la riforma delle statuizioni di primo grado: rispettivamente,
di quella relativa all'ampliamento dei pernotti di presso il padre;
Pt_1 ER
, di quella relativa alla modifica della contribuzione paterna al CP_1
mantenimento ordinario del figlio ed alla fruizione dell'assegno unico.
Dopo la trasmissione degli atti al competente PROCURATORE
GENERALE DELLA REPUBBLICA, che non ha rassegnato conclusioni, e lo scambio delle memorie di cui all'art. 473 bis. 32 c.p.c. all'udienza del 15 settembre 2025 i difensori discutevano la causa, riportandosi ai rispettivi scritti e insistendo nelle prese conclusioni e la stessa era rimessa in decisione ex art. 473 bis. 34 c.p.c.
*
Tanto premesso, ritiene questa Corte che la sentenza di primo grado vada integralmente confermata, essendo entrambi gli appelli infondati e da respingere.
pag. 2/8 Esaminandoli partitamente, va innanzitutto rilevato come la sentenza di prime cure abbia accolto la domanda paterna di aumento dei pernotti di presso ER
il padre ravvisando un quid novi rispetto all'epoca del decreto del 2022 nel fatto che attualmente il bambino frequenta la scuola a Caldogno: valorizzando e correttamente valutando tale circostanza pacifica e oggettivamente sopravvenuta alla luce del principio della bigenitorialità, il Giudice di prime cure ha ampliato i tempi di permanenze di presso il padre per ER
riequilibrarne la frequentazione.
Ed infatti, l'assetto di cui al decreto n. 4566/2022 reso sull'accordo delle parti e vigente al momento della richiesta di modifica paterna era il seguente: “1° settimana: il figlio starà con il padre: il martedì pomeriggio dall'uscita da scuola fino ER
alle 19.00 quando il minore verrà riaccompagnato presso l'abitazione materna;
il mercoledì dall'uscita da scuola con pernotto fino al mattino del giovedì quando verrà ER
riaccompagnato a scuola;
dal venerdì dall'uscita da scuola fino alle 19.00 della domenica successiva quando il minore verrà riaccompagnato presso l'abitazione della madre;
2° settimana: starà con il padre dal mercoledì dall'uscita da scuola con due pernotti ER
fino al mattino di venerdì quando verrà riaccompagnato a scuola. E così di settimana ER
in settimana” (cfr. decreto 5.5.2022, in atti).
Questo calendario è stato modificato dalla sentenza impugnata, la quale al capo 1) ha disposto che “...ferme le restanti previsioni del calendario delle visite, nelle settimane che terminano con il weekend di competenza del padre, il sig. CP_1
possa vedere e tenere con sé il figlio minore il martedì dall'uscita da scuola
[...] ER
con riaccompagnamento a scuola il giorno successivo, nonché dal venerdì dall'uscita da scuola sino al lunedì mattina con riaccompagnamento a scuola”.
Il Tribunale aumentava in tal modo di quattro al mese i pernottamenti del bambino presso il padre, ponendo a base della sua decisione, per quanto di interesse per la presente impugnazione, le seguenti argomentazioni: 1)
pag. 3/8 l'intervenuta decisione del Giudice dell'attuazione ex art. 473-bis. 38 cpc – adito in procedimento coevo, ma distinto – che aveva stabilito l'iscrizione del minore alla scuola primaria di Caldogno “San Giovanni Bosco”, in quanto luogo di residenza del minore, presso la madre collocataria prevalente dello stesso;
2) relativamente alla domanda del padre di revisione delle condizioni di affidamento e frequentazione del figlio, rilevava il Tribunale la sussistenza di
“sopravvenuti giustificati motivi” nei seguenti fatti: a) l'esigenza di adeguare il calendario sotto il profilo dei pernotti in ragione delle mutate esigenze del minore, rispetto all'originario accordo omologato dal Tribunale il 3.3.2022, avendo all'epoca quattro anni di età e frequentando la scuola materna in
Dueville (all'epoca abitazione ex familiare); b) in tal senso deponeva -secondo il Tribunale- la dichiarazione delle parti contenuta nell'accordo, di disponibilità
a valutare la possibilità di ulteriori pernotti a partire dall'inizio della scuola primaria;
c) vi era l'ulteriore mutamento sopraggiunto in corso di causa, costituito dall'ottenimento, da parte della madre, dell'autorizzazione all'iscrizione del figlio presso la scuola primaria del Comune di residenza,
Caldogno, di cui doveva tenersi conto ai fini dell'interesse del minore ad una tendenziale equa ripartizione dei tempi di frequentazione con entrambi i genitori, pur non essendo necessario, a tal fine, una suddivisione dei tempi di frequentazione perfettamente paritaria tra i genitori, in base al constante orientamento interpretativo;
d) dava atto che dalla separazione dei genitori era andato a vivere a Caldogno con la madre e aveva potuto frequentare ER
i genitori in maniera paritaria, con minima prevalenza del collocamento prevalente presso la madre, secondo un calendario già dal 2022 pressoché paritetico.
All'udienza del 15 settembre 2025 il difensore del sig. ha dedotto CP_1
che di fatto la distribuzione dei pernotti in più rispetto al regime del 2022
pag. 4/8 sarebbe diversa da quella prevista dalla sentenza impugnata: non due in più a settimane alterne, ma uno in più ogni settimana (il martedì sul mercoledì, in una data settimana e la domenica sul lunedì in quella, successiva, in cui ER
passa il we col padre).
La circostanza, che la difesa di ha contestato in udienza, è ininfluente ai Pt_1
fini del decidere.
Nel disporre l'ampliamento dei pernotti del bambino presso il padre il Giudice di prime cure ha valorizzato, com'è sempre doveroso, il suo diritto alla bigenitorialità e nello stesso tempo ha tenuto conto della sopravvenienza di un mutamento delle circostanze di fatto, che costituisce il necessario presupposto
(art. 473-bis. 29 c.p.c.).
Ed infatti, in disparte la correttezza del riferimento del primo Giudice alle implicazioni del progredire dell'età del figlio sulle sue tempistiche di frequentazione con i genitori ed alla portata della disponibilità, espressa dalle parti nelle condizioni recepite nel decreto su conclusioni congiunte del 2022, ad introdurre modifica consensuale di tali tempistiche, la circostanza dirimente nel fondare – et pour cause – l'ampliamento dei pernotti di presso il padre ER
è rappresentata dalla sua frequentazione della scuola primaria in località
(Caldogno) diversa da quella dove prima egli frequentava la scuola dell'infanzia e dove il padre continua a vivere (Dueville).
La circostanza costituisce obiettivamente e nei fatti un “giustificato motivo” rilevante ex art. 473-bis. 29 c.p.c. che consente di dare risalto ad ogni nuova circostanza in fatto sopravvenuta, che importi un'apprezzabile modificativa degli assetti familiari in relazione ai quali la sentenza era stata emessa o gli accordi erano stati stipulati. Rispetto a tale atipicità dei presupposti della modifica l'unico limite immanente è l'esclusione di fatti preesistenti alla pag. 5/8 regolamentazione già in essere, quantunque non presi in considerazione in quella sede per qualsiasi ragione (c.d. giudicato rebus sic stantibus).
Per contro, l'ampia formulazione dell'art. 473-bis. 29 c.p.c. rende insignificanti sia l'aspetto genetico della modifica, ossia nella specie che la relativa scelta sia stata assunta (peraltro, dal Giudice) in attuazione dell'affidamento condiviso;
sia quello funzionale, che si appunta nella considerazione materna per cui la frequenza scolastica a Caldogno rappresenterebbe nulla più che un (ulteriore) radicamento del minore nel proprio territorio di residenza.
La suesposta argomentazione è assorbente ed impone di rigettare l'appello di
, esimendo il Collegio dallo scrutinio delle ulteriori motivazioni Parte_1
formulate in relazione a tale capo nella sentenza impugnata e non trovando valida confutazione nel riferimento attoreo, rimasto generico e ipotetico, alla maggiore gravosità del nuovo calendario per il minore.
*
È parimenti infondato il motivo di appello interposto da ed CP_1
avente ad oggetto la modifica delle condizioni economiche concordate inter partes e recepite nel decreto del 5 maggio 2022.
È infatti condivisibile l'approccio ermeneutico della sentenza impugnata, ove si legge che per procedere ad una modifica, la quale come detto implica l'apprezzamento di concrete sopravvenienze in fatto, è necessario disporre di elementi di raffronto tra un “prima” – rappresentato dalla situazione economico – patrimoniale in base alla quale furono adottati i provvedimenti che si chiedono di modificare – e un “dopo”, costituito da quella che essendosi modificata nel tempo imporrebbe un adeguamento della regola giudiziale.
Non si tratta in questo caso, a ben vedere, di fornire al Giudice una rappresentazione (pur doverosa, ma) puntuale, come imposto in generale dall'art. 473 bis. 12 e 18 c.p.c. ma di fornirgli una visione prospettica, in grado di pag. 6/8 restituire la prova di un miglioramento delle condizioni economico – patrimoniali del creditore, costituente giustificato motivo di modifica dell'obbligo economico avversario.
Trattandosi di un presupposto – ossia di un fatto sul quale si fonda la relativa domanda – chi la formula ha il preciso onere di provarlo (secondo la regola generale dell'art. 2697 c.c.) e ciò non può che fare documentando i redditi e/o il patrimonio avversario coevo alle determinazioni da modificare e quelli all'epoca del ricorso per modifica.
Nella specie, tuttavia, ha posto a base della chiesta revoca del CP_1
proprio concorso al mantenimento ordinario di un miglioramento ER
reddituale della controparte, senza tuttavia documentarne le condizioni economiche all'epoca del decreto da modificare.
Il Giudice di prime cure, dunque, ha correttamente ritenuto che tale presupposto (aumento di reddito avversario) non sia stato dimostrato e che non potesse fondare la chiesta modifica del decreto del 5 maggio 2022.
Parimenti, è corretto escludere che l'aumento dei pernotti di presso il ER
padre conduca “automaticamente” ad una riduzione del suo contributo al mantenimento ordinario, posto che se “i tempi di permanenza [del figlio] presso ciascun genitore” costituiscono uno dei criteri che – in ossequio all'art. 337 ter c.c.
– potevano indurre il Tribunale a rideterminare la contribuzione paterna per ciò sarebbe potuto avvenire solo all'esito di una complessiva ER
riconsiderazione, peraltro concreta e specifica, dell'equilibrio economico venutosi a creare per effetto dell'aumento dei pernotti de quibus, come imposto dal riferimento normativo alla “proporzionalità, da determinare considerando” congiuntamente tutti gli elementi pure elencati dal Legislatore (loc. ult. cit.).
In difetto di elementi atti a fondare tale rivalutazione globale, l'assegno paterno per concorso al mantenimento ordinario del figlio e le determinazioni pag. 7/8 economiche in contesa sono state correttamente confermate dal Giudice di prime cure.
Anche la relativa impugnazione va pertanto rigettata.
Ne deriva l'integrale conferma della sentenza n. 456/2025 del Tribunale di
Vicenza.
*
Considerati gli esiti della controversia, le spese legali di fase vanno compensate.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sugli appelli riuniti, proposti da e da avverso la sentenza Parte_1 CP_1
del Tribunale di Vicenza n. 456/2025, respinge gli appelli e conferma integralmente la sentenza impugnata;
compensa integralmente le spese legali di fase.
Così deciso nella camera di consiglio della SEZIONE TERZA, in data 17 settembre 2025
Il Consigliere relatore ed estensore La Presidente
Dott. ssa Silvia Barison Dott. ssa Barbara Gallo
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