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Sentenza 15 settembre 2025
Sentenza 15 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 15/09/2025, n. 4232 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4232 |
| Data del deposito : | 15 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
TERZA SEZIONE CIVILE composta dai seguenti Magistrati:
Dott. Giulio Cataldi Presidente
Dott. Michele Caccese Consigliere
Dott. Stefano Celentano Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi al n. 357 dell'anno 2022, vertente tra
Partita IVA, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese Parte_1 di RO ), rappresentata da (codice fiscale e numero di P.IVA_1 Controparte_1 iscrizione nel Registro delle Imprese di RO ), soggetta a direzione e controllo di P.IVA_2
in persona della dott.ssa in qualità di procuratore speciale di CP_2 Controparte_3
rappresentata e difesa dall'avv. Eugenio Moschiano ( ) Controparte_1 CodiceFiscale_1 in virtù di mandato presente in atti;
CP_4
e
(C.F.: ), rappresentato e difeso dall'avv. Raffaele CP_5 C.F._2
Tortoriello (C.F.: ), giusta procura in atti;
C.F._3
-APPELLATO–
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 10284/2021 emessa dal Tribunale di Napoli, pubblicata il 22.12.2020.
CONCLUSIONI: Per l'appellante: “Nel merito, in via principale: 1) Riformare la sentenza 10284/2021 per tutti i motivi indicati nella presente citazione, rigettando integralmente (o almeno parzialmente) l'avverso atto di opposizione a decreto ingiuntivo, con conferma del decreto ingiuntivo 3343/2020; Nel merito, in via gradata: 2) Condannare in ogni caso l'opponente al pagamento della somma che l'On.le Giudice adito riterrà provata in corso di causa in favore della 3) Riformare, in ogni Controparte_6 caso, il governo delle spese legali di I grado. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa di entrambi i gradi di giudizio”.
Per l'appellato: “1) rigettare l'appello proposto dalla in quanto Parte_1 inammissibile, improponibile, improcedibile ed infondato, in fatto ed in diritto;
2) confermare la sentenza n. 10284 del 19.12.2021, emessa dal Tribunale di Napoli Giudice dott. Pastore Alinante;
3) condannare la in persona del legale rapp.te p.t. al pagamento delle spese, Controparte_6 diritti ed onorari del doppio grado del processo con attribuzione in favore del sottoscritto procuratore anticipatario”.
Ragioni della decisione.
Il giudizio di primo grado.
Con decreto ingiuntivo n. 3343/2020, il Tribunale di Napoli ingiungeva a il pagamento CP_5 in favore di della somma di € 3.000.000,00, oltre accessori, a titolo di canoni Parte_1
d'affitto d'azienda dovuti al fallimento in base ad un contratto Parte_2 stipulato in data 2.9.2004 da Secondo la prospettazione del creditore in Parte_3 fase monitoria, il credito ingiunto era garantito a prima richiesta, con atto del 29.1.2005, da Monte dei paschi di Siena in nome e per conto di , la quale negli anni 2007 e 2008 aveva già CP_7 corrisposto la somma al fallimento, ed aveva diritto a rivalersi a tale titolo su che a CP_5 sua volta, con atto del 28.1.2005, aveva garantito le obbligazioni di nei confronti proprio CP_7 del Monte dei paschi di Siena. Quest'ultima, in data 20.12.2017, aveva poi ceduto il suo credito a
Parte_1
Con atto di citazione ritualmente notificato, proponeva opposizione avverso tale CP_5 decreto, esponendo: 1) che il credito vantato dalla parte opposta si era prescritto, poiché né la cedente
Monte dei paschi di Siena né la cessionaria avevano mai provveduto nell'ultimo Parte_1 decennio ad inoltrargli una formale richiesta di pagamento, né a notificargli un valido atto interruttivo della prescrizione;
2) che la fideiussione da lui prestata a garanzia delle obbligazioni ed in CP_8 favore del Monte dei Paschi di Siena era nulla poiché redatta su schema ABI del 2003, ritenuto lesivo della normativa sulla concorrenza disciplinata dalla L. n. 287/1990; 3) che, pur a voler non considerare interamente nulla la sua garanzia, sarebbero comunque affette da nullità una serie di clausole in essa contenute, in particolare l'art. 5 in deroga all'art. 1957 c.c., e che, dovendosi applicare tale ultima norma di fonte codicistica, la doveva dichiararsi decaduta Controparte_9 dal diritto di escutere la garanzia;
4) che erano altresì nulle le clausole sulla rinuncia alla preventiva escussione del debitore principale, per cui la domanda proposta in via monitoria era del tutto inammissibile. L'opponente concludeva, dunque, per l'accoglimento della proposta opposizione e per la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Costituitasi, la creditrice opposta eccepiva dapprima che sulla eventuale nullità della garanzia dovesse pronunciarsi il Tribunale delle Imprese, e comunque contestava nel merito la opposizione, chiedendone il rigetto.
Con ordinanza del 28.1.2021, il Tribunale, rilevato che in data 11.1.2011 era stato notificato al CP_5 atto di citazione in revocatoria, riteneva infondata la eccezione di prescrizione, analogamente a quella di incompetenza, ricordando come la ripartizione degli affari tra Tribunale ordinario e sezione specializzata delle imprese fosse questione interna all'ufficio giudiziario e non questione di competenza regolata dalle norme processualcivilistiche;
il Tribunale rilevava, altresì, che la fideiussione in oggetto non potesse essere qualificata omnibus, atteso che essa era stata prestata solo a garanzia di una singola operazione, e cioè a copertura del pagamento dei canoni di locazione di uno specifico affitto d'azienda.
Con successiva ordinanza del 3.5.2021, il Tribunale rilevava che la clausola contrattuale in deroga all'art. 1957 c.c. fosse lesiva della disciplina anticoncorrenziale ex art. 2 L 287/1990 come stabilito dal provvedimento della Banca d'Italia n. 55/2005, e per tali motivi sospendeva la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, atteso che, dovendosi applicare la disciplina codicistica derogata, non vi era prova della circostanza per cui la banca avesse proposto le proprie istanze creditorie entro sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione nei confronti del debitore principale.
Per le medesime motivazioni, con sentenza resa in data 19.12.2021, il Tribunale revocava il decreto ingiuntivo opposto;
come già osservato nel precedente provvedimento, il Giudice di prime cure riteneva dunque nulla la clausola derogatoria dell'art. 1957 c.c., evidenziando come – in ossequio a tale ultima disposizione codicistica, pienamente applicabile e non derogata – la banca avrebbe dovuto dare prova, invece non fornita, di aver escusso il debitore principale, prima del garante, entro il termine di sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione principale. In mancanza di tale riscontro, l'azione monitoria proposta direttamente contro il fideiussore era impraticabile.
Il giudizio di appello. Con atto di citazione ritualmente notificato, la ha proposto gravame avverso Parte_1 la predetta pronuncia;
l'appellante ha censurato la decisione di primo grado – secondo quanto si dirà più ampiamente in seguito – nella parte in cui ha ritenuto che la garanzia prestata dal fosse CP_5 una fideiussione codicistica e non una garanzia autonoma, atteso che invece dall'esame complessivo del titolo appariva evidente che la garanzia prestata fosse autonoma e non fideiussoria, con la conseguente inapplicabilità della disciplina di cui all'art. 1957 c.c., sulla quale invece aveva fatto perno la decisione impugnata.
L'appellante ha altresì osservato che, in ogni caso, pure a voler ritenere la garanzia prestata dal come fideiussione, vi era poi prova per cui ella aveva inviato tempestivamente lettere di CP_5 messa in mora sia al garante che alla debitrice principale, dopo esser stata escussa dalla curatela del fallimento la Infine, l'appellane ha denunciato il malgoverno effettuato dal giudice Pt_2 nell'interpretare il provvedimento della banca d'Italia n. 55/2005 che aveva accertato la invalidità per contrarietà alla disciplina anticoncorrenziale di clausole presuntivamente di analogo contenuto a quella in esame, atteso che era invece evidente la differenza delle fattispecie esaminate, e che tale decisione non poteva spiegare efficacia probatoria e dirimente nella fattispecie in esame.
Costituitosi, l'appellato si è opposto ad ogni motivo di censura, ribadendo la natura CP_5 esclusivamente accessoria della garanzia prestata, e concludendo per il rigetto dell'appello.
All'udienza del 23.4.2025, la Corte ha trattenuto la causa in decisione, concedendo termini per il deposito degli scritti difensivi finali ex art. 190 c.p.c.
Analisi dei motivi di appello.
Con il primo motivo di appello, la censura la sentenza nella parte in cui ha qualificato Parte_1 la garanzia prestata dal in termini di fideiussione e non di contratto autonomo di garanzia, CP_5 deducendo che l'interpretazione del Tribunale sarebbe affetta da un evidente formalismo e che violerebbe invece tutti i canoni interpretativi del contratto, applicabili al caso di specie.
Nello specifico, con riferimento al contratto sottoscritto dal militerebbero a favore della CP_5 natura di contratto autonomo di garanzia (e non di fideiussione) i seguenti elementi: a) l'art. 7 secondo cui “il fideiussore è tenuto a pagare immediatamente alla banca, a semplice richiesta scritta, anche in caso di opposizione del debitore…”, clausola del tutto equivalente a quella “a prima richiesta e senza eccezioni”, di per sé sufficiente a raggiungere la prova della autonomia della garanzia;
b) l'art. 8 del contratto, a mente del quale “nell'ipotesi in cui le obbligazioni garantite siano dichiarate invalide, la fideiussione si intende sin d'ora estesa a garanzia dell'obbligo di restituzione delle somme comunque erogate”, clausola che introdurrebbe un'espressa deroga agli artt. 1939 e 1945 c.c., con la conseguenza che l'obbligazione del garante è stata resa, convenzionalmente, del tutto indipendente da quella del debitore principale;
si tratterebbe, nella sostanza, della cosiddetta “clausola di sopravvenienza” che, per giurisprudenza costante, sarebbe del tutto incompatibile con il negozio tipico di fideiussione;
c) l'art. 2 , a norma del quale “ il fideiussore si impegna a rimborsare alla banca le somme che dalla banca stessa fossero state incassate in pagamento di obbligazioni garantite che dovessero essere restituite in caso di nullità , inefficacia o revoca”.
La difesa del ha invece evidenziato come, già nel corso del procedimento di primo grado, si CP_5
è ben chiarito che la clausola del pagamento a prima richiesta richiamata sub a) non è di per sé idonea a qualificare il contratto come un negozio autonomo di garanzia, non essendo tale pattuizione sufficiente ad escludere invece la natura accessoria della garanzia stessa. Ha poi evidenziato come la stessa appellante lo abbia sempre qualificato come “fideiussore”, sin dalla fase monitoria, e come il
Tribunale stesso abbia evidenziato come l'intero negozio ricalca in pieno lo schema ed il contenuto di una fideiussione specifica, sia pur conforme al modulo ABI nullo, poiché in violazione della normativa sulla tutela della concorrenza. In tale ottica, la difesa del ha dunque ricordato come: CP_5
a) il contratto è qualificato espressamente dalle parti come fideiussione;
b) con la sottoscrizione, a norma del contratto stesso, il si è costituito fideiussore del soggetto garantito;
c) l'azione CP_5 monitoria è stata introdotta dalla società creditrice qualificando il come fideiussore;
d) la CP_5 mera presenza di una clausola di pagamento a prima richiesta non è di per sé sufficiente ad escludere la natura fideiussoria della operazione contrattuale;
e) lo schema contrattuale è identico a quello predisposto dall'ABI per le fideiussioni, ed oggetto di attenzione nella nota pronuncia a Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 41994 del 30.12.2021, che ha definitivamente accertato la nullità parziale dei contratti di fideiussione redatti secondo tale schema, in relazione a specifiche clausole incriminate, proprio con le medesime argomentazioni utilizzate dal Tribunale nella pronuncia impugnata, ivi compresa quella di rinuncia ai termini di cui all'art. 1957 c.c..
Il motivo di appello è infondato.
Appare corretto il ragionamento del Tribunale che, contrariamente a quanto denunciato dall'opponente, ha proprio fatto espresso e critico riferimento alle specifiche pattuizioni concordate tra le parti nel contratto costitutivo di garanzia, per arrivare a sostenere la natura di fideiussione e non di contratto autonomo di garanzia del negozio in esame.
Il Tribunale, pur prendendo atto della giurisprudenza (Cass. 27619/2020) che ha affermato che
“l'inserimento in un contratto di fideiussione di una clausola di pagamento a prima richiesta e senza eccezioni vale di per sé a qualificare il negozio come contratto autonomo di garanzia, essendo tale clausola incompatibile con il principio di accessorietà che caratterizza il contratto di fideiussione, salvo quando vi sia un' evidente discrasia rispetto all'intero contenuto della convenzione negoziale”
e che “ la menzionata rinuncia alle eccezioni contrasta con l' assunzione di un impegno solidale”, ha però evidenziato che il contratto in esame non prevedeva affatto la clausola “senza eccezioni”, limitando invece l'obbligo del garante di pagare a semplice richiesta scritta del creditore garantito;
l'assenza della previsione della clausola “senza eccezioni”, secondo un corretto e condivisibile ragionamento, è del tutto inconciliabile con la possibilità di ritenere che in ogni caso, anche senza previsione, al garante sia preclusa la possibilità di opporre eccezioni che attengano anche al rapporto principale tra il debitore ed il creditore (e dunque al rapporto garantito) in deroga all'art. 1945 c.c., ragion per cui il carattere della accessorietà della garanzia prestata rispetto al rapporto garantito non sarebbe affatto venuto meno, con conseguente impossibilità di ritenere che il negozio di garanzia, anziché rivestire la natura di fideiussione codicistica, possa qualificarsi in termini di contratto autonomo.
In senso conforme a tale argomentazione, si è pronunciata la Corte di Cassazione con la pronuncia n.
16825/2016, per cui “ una mera clausola di "pagamento a prima richiesta" non ha rilievo decisivo per la qualificazione di un negozio come "contratto autonomo di garanzia" o come "fideiussione", potendo tali espressioni riferirsi sia a forme di garanzia svincolate dal rapporto garantito (e quindi autonome), sia a garanzie, come quelle fideiussorie, caratterizzate da un vincolo di accessorietà, più
o meno accentuato, nei riguardi dell'obbligazione garantita (in tale senso, anche .C. App. Venezio
2.7.2020).
Dunque, il contratto autonomo di garanzia è caratterizzato dall'assenza di questo vincolo di accessorietà, del quale quindi si deve trovare riscontro nel contratto e, in particolare, nella presenza di clausole dirette a escludere la possibilità per il garante di far valere le eccezioni del debitore. Un dato rilevante è che tali previsioni contrattuali, per essere idonee a far ritenere sussistente un contratto autonomo di garanzia, non devono limitarsi a impedire l'eccezione nella fase di adempimento ma devono escludere in modo assoluto che il garante possa, anche in un secondo momento (ed esempio in sede di ripetizione), far valere tali eccezioni del debitore garantito.
Per questa ragione, la mera presenza – come nel caso di specie - di una clausola che impegna il garante a pagare a semplice richiesta scritta non è sufficiente a far ritenere sussistente un contratto autonomo di garanzia, atteso che per poterlo configurare, è necessario che dal contratto emerga la volontà dei contraenti di rendere autonoma la garanzia, imponendo al garante non solo di pagare immediatamente ma anche di non sollevare in modo assoluto (anche in un secondo momento) eccezioni di sorta alle richieste creditorie.
Ferme restando le considerazioni sin qui espresse, già pienamente sufficienti a negare qualsiasi privazione del carattere della accessorietà tra l'obbligazione di garanzia del e quella garantita, CP_5 va poi rilevato come il Tribunale abbia valorizzato altri elementi di pari segno, quali la terminologia utilizzata nel contratto (che utilizza costantemente i termini fideiussione e fideiussore) e la circostanza molto rilevante per cui tutto il testo del negozio, analiticamente valutato nelle singole disposizioni e nel suo tenore complessivo, ricalchi in pieno quello di una fideiussione specifica conforme al modulo ABI nullo perché predisposto – come dal giudice evidenziato – in violazione della normativa sulla tutela della concorrenza.
Il motivo d'appello è dunque infondato, e deve riconoscersi all'obbligazione del una chiara CP_5 genesi di natura fideiussoria, accessoria dunque alla obbligazione principale da lui garantita.
Con il secondo motivo di appello, l'appellante ha inteso censurare la sentenza nella parte in cui ha ritenuto comunque applicabile la disciplina di cui all'art. 1957 c.c., evidenziando come, pur a voler dare valore di fideiussione al contratto da cui far nascere l'obbligazione del (come CP_5 ampiamente chiarito nell'esame del precedente motivo di appello), in ogni caso non troverebbe applicazione lo spazio argomentativo sposato dal Tribunale in relazione alla applicazione dell'art. 1957 c.c.; ciò che si contesta nel motivo esaminando, è la mancata attenzione prestata dal giudice di prime cure nel valutare che in ogni caso, la creditrice aveva adempiuto all'obbligo su di lei gravante ai sensi della norma invocata di proporre, prima di rivolgersi al soggetto garante, la sua istanza creditoria avverso il debitore principale entro il termine di sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione principale.
Tale circostanza infatti, a dire dell'appellante, sarebbe riscontrata dalle lettere di costituzione in mora depositate nel fascicolo di primo grado, da cui emergerebbe che la banca aveva inviato, dopo pochi giorni dalla escussione subita per mano della curatela fallimentare, le lettere di messa in mora sia al garante che alla debitrice principale , essendo tale adempimento più che sufficiente ai sensi CP_7 della norma invocata. La conseguenza di tale ragionamento comporterebbe la piena validità della iniziativa del creditore nei confronti del fideiussore – contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di prime cure – con conseguente utile esperimento di ogni azione finalizzata al recupero del credito, nella specie proposta in via monitoria.
Anche tale motivo di appello è infondato.
La mera lettera di messa in mora inoltrata dalla banca al debitore principale non ha idoneità contenutistica rispetto all'obbligo a carico del creditore ben sancito all'art. 1957, primo comma c.c., ove a suo carico è prevista non una semplice messa in mora ma una concreta “proposizione delle istanze creditorie” e un onere di “continuarle con diligenza”, trattandosi dunque non di un mero sollecito formale, ma di una concreta iniziativa finalizzata al recupero del credito, e perseguita con la dovuta diligenza.
Sotto tale aspetto, sino a tempi recentissimi (Cass. 25197/2023), la Corte di cassazione ha precisato che il termine di 6 mesi decorre dalla scadenza dell'obbligazione, vale a dire dal momento in cui il creditore può pretendere l'adempimento, chiarendo altresì che, secondo l'art. 1957 c.c., non è sufficiente che il creditore agisca in via stragiudiziale, ad esempio, inviando una nota pro forma al debitore o notificando un atto di precetto non seguito dall'esecuzione, ma l'istanza deve essere giudiziale, solo così potendosi correttamente interpretare il tenore letterale della norma in esame con riferimento alla “proposta della istanza creditoria” ed all'onere di diligenza nel proseguirla.
Così come già affermato da un risalente principio di giurisprudenza, pertanto, deve ritenersi che l'art. 1957 c.c. – che prevede che l'obbligazione del fideiussore permanga anche dopo la scadenza dell'obbligazione principale “purché il creditore entro sei mesi abbia proposto le sue istanze contro il debitore e le abbia con diligenza continuate” – faccia riferimento ad istanze creditorie che debbano avere carattere giudiziale, ossia il creditore deve esperire un'azione giudiziale, al fine di ottenere l'accertamento e il soddisfacimento delle proprie pretese (Cass. 2898/1976). In altre parole, è necessario ricorrere ad un «mezzo di tutela processuale, volto ad accertare, in via di cognizione o esecutivamente, secondo le forme e i modi di legge, l'accertamento ed il soddisfacimento delle pretese del creditore» a prescindere dall'esito e della concreta idoneità a raggiungere l'obiettivo
(Cass. 1724/2016; Cass. 7502/2004; Cass. 6823/2001); ciò posto, non valgono come “istanza” ex art. 1957 c.c., a mero titolo esemplificativo e secondo quanto chiarito dalla giurisprudenza, né la notifica di un atto stragiudiziale come è la nota pro forma inviata dal ricorrente al debitore principale (Cass.
283/1997), né l'atto di precetto notificato ma non seguito dall'esecuzione (Cass. 1724/2016).
Ma vi è di più.
Nel caso di specie, l'appellante ha fatto riferimento, per ritenere adempiuto l'onere ex art. 1957, all'inoltro di mere lettere di messa in mora in favore della debitrice e del garante CP_10
in data 12.10.2007, a fronte di plurime richieste provenienti dal curatore fallimentare del CP_5
, di pagamento del debito, inoltrate già in data 9.4.2007, e dunque, in ogni Parte_4 caso, in un termine anteriore più di sei mesi rispetto alle lettere di messa in mora inoltrate dalla banca.
Dunque, il motivo di appello è doppiamente infondato, sia in relazione alla inidoneità accertata della semplice messa in mora a costituire adempimento di quanto gravante a carico del creditore ai sensi dell'art. 1957 c.c., e sia perché in ogni caso essa è risultata comunque tardiva rispetto al termine semestrale decorrente dalla scadenza della obbligazione garantita, come ben evincibile dall'esame della documentazione in atti.
Con il terzo motivo di appello, l'appellante ha ritenuto censurare la pronuncia impugnata nella parte in cui ha ritenuto che le clausole di cui alla fideiussione in oggetto, fossero da ritenersi travolte, per la loro invalidità, dalla pronuncia n. 55/2005 della Banca d'Italia che, in funzione di autorità per la tutela della concorrenza nel settore del credito, le aveva ritenute violative della disciplina ex art. 2 L.
287/1990 e dunque integranti una intesa anticoncorrenziale;
in particolare, la clausola derogativa proprio della disciplina ex art. 1957 c.c. – sin qui esaminata – sarebbe stata viziata da evidente nullità, con conseguente riespansione della applicabilità di tale disciplina codicistica, e necessità della verifica in concreto (ed in negativo, come poi avvenuto per quanto accertato nell'esame del precedente motivo di appello) dell'adempimento da parte del creditore dei conseguenti oneri di cui al primo comma dell'art. 1957 c.c.
Nello specifico, l'appellante ha dedotto che, trattandosi di garanzia fideiussoria specifica e non omnibus (veniva garantito dal solo l'adempimento della obbligazione rinveniente dal CP_5 pagamento di canoni di locazione), sarebbe non pertinente il richiamo fatto dal Tribunale al perimetri di indagine di cui al provvedimento della Banca d'Italia invocato, atteso che esso riguarda lo schema contrattuale ABI per le fideiussioni omnibus, ritenendo che alcune di dette clausole (come quelle contenute nel contratto sottoscritto dal sono state giudicate in contrasto con la normativa CP_5 antitrust.
L'argomentazione dell'appellante è fuorviante nel suo presupposto di base, come correttamente evidenziato dalla difesa dell'appellato. Le clausole ritenute invalide sono sostanzialmente tre, e nello specifico: A) quella che prevedeva l'obbligo per il fideiussore di rimborsare alla banca le somme che dalla stessa fossero stata incassate in pagamento di obbligazioni garantite e che dovessero essere restituite a seguito di annullamento, inefficacia o revoca dei pagamenti stessi, o per qualsiasi altro motivo (art. 2 del contratto); B) quella che prevedeva l'estensione dell'obbligo di restituzione del debitore derivante dall'invalidità del rapporto principale anche qualora le obbligazioni garantite fossero dichiarate invalide, in quanto la fideiussione garantiva comunque l'obbligo del debitore di restituire le somme allo stesso erogate (art. 8); C) la disposizione per cui i diritti derivanti alla banca dalla fideiussione restano integri sino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i termini previsti, a seconda dei casi, dall'art. 1957 c.c., che si intende derogare.
Come correttamente evidenziato dalla difesa del a prescindere dalla natura specifica o CP_5 omnibus del contratto di fideiussione che contiene tali clausole, la loro sorte è quella della nullità, poiché attuative dell'intesa a monte vietata dalla normativa antitrust, così come ben chiarito dalla pronuncia a Sezioni Unite n. 41994/2021 che ha statuito che per ciascuna di esse (come esplicitate dalla Banca d'Italia nella pronuncia 55/2005) la nullità speciale discende dalla loro natura, in quanto attuative dell'intesa a monte vietata, di disposizioni restrittive, in concreto, della libera concorrenza”, con conseguente parziale nullità del contratto limitatamente alle clausole riproduttive di tali previsioni invalide. Dunque, la qualifica di fideiussione specifica o omnibus del contenitore contrattuale in cui hanno avuto vita le clausole in parola, è irrilevante rispetto al tema di indagine, dovendosi la sanzione della nullità ancorare al contenuto delle stesse, lesivo della normativa antitrust, e non alla specifica natura della garanzia fideiussoria in cui sono state inserite. La conseguenza di tale ragionamento, come ben argomentato dal Tribunale è che, in relazione alla invalida clausola derogatoria della disciplina di cui all'art. 1957 c.c. (quella sub C nella precedente elencazione), la sua caducazione per effetto della sua accertata nullità, comporta la riespansione a pieno titolo della disciplina codicistica derogata - quella ex art. 1957 c.c. – che, per i motivi già ampiamente esposti nel vaglio del precedente motivo di impugnazione, non risulta essere stata concretamente adempiuta dal creditore.
Parimenti infondata, sul punto risulta poi la critica mossa dall'appellante circa il criterio di indagine seguito dal Tribunale per accertare l'esistenza delle clausole violative della disciplina antitrust, atteso che il Giudice avrebbe di fatto dato credito alla documentazione prodotta dall'opponente in primo grado, contenente copia di innumerevoli fideiussioni specifiche rilasciate da molti istituti bancari, del tutto corrispondente a quello sottoscritto dal al fine di provare che le pattuizioni censurate CP_5 dalla banca d'Italia erano effettivamente oggetto di un preventivo accordo tra gli istituti bancari. Tale documentazione (trattasi di oltre 100 schemi di fideiussione conformi allo schema ABI del 2003) non
è stata disconosciuta né contestata esplicitamente in primo grado, e ad ogni buon conto offre prova piena di quanto riscontrato dalla pronuncia della Banca d'Italia in relazione poi a quanto osservato dalla giurisprudenza della Suprema Corte analizzata, che ha esaminato proprio i rilievi di cui alla pronuncia Banca d'Italia 55/2005.
Con l'ultimo motivo di appello, l'appellante ha censurato la pronuncia impugnata nella parte in cui, in relazione alla liquidazione delle spese di lite secondo il criterio della soccombenza, ha applicato i parametri medi delle tariffe professionali, senza tenere conto della brevità del giudizio, della fase istruttoria in cui è stata compiuta solo l'escussione di due testi.
Il motivo è infondato.
La controversia ha avuto ad oggetto una serie di complesse questioni in diritto circa la interpretazione del contratto di garanzia, il rapporto con le pronunce di organi non giurisdizionali, l'esame di eccezioni preliminari processuali e di merito, la delibazione endoprocessuale sulla richiesta di sospensione del decreto opposto, a nulla rilevando il fattore “tempo”, invero lodevolmente governato dal Tribunale che ha garantito una decisione così complessa in termini rapidi e senza alcuna compressione dei diritti di difesa delle parti.
Ciò posto, la discrezionalità del giudicante nell'applicazione dei criteri di liquidazione - ribadita dalla recente pronuncia della Cassazione n. 19095/2024 per la quale “il giudice, nella liquidazione del compenso spettante all'avvocato, ha un ampio potere discrezionale, che può esplicarsi anche nell'aumento o nella riduzione dei compensi rispetto a quanto richiesto dalle parti, purché nel rispetto dei minimi tariffari. Tale potere discrezionale trova il suo fondamento nell'art. 2233 c.c. e nelle previsioni dei decreti ministeriali che disciplinano i parametri forensi” - risulta oggetto di buon governo da parte del Giudice, con conseguente rigetto del relativo ultimo motivo di appello.
Le spese di lite.
Le spese di lite del secondo grado di giudizio seguono la soccombenza, ex art. 91 c.p.c.
In particolare, i compensi professionali spettanti al difensore della parte appellata vengono liquidati, come in dispositivo, tenuto conto dell'attività difensiva complessivamente svolta in rapporto alla natura, alla difficoltà e al valore della controversia, nonché considerate le questioni giuridiche e di fatto trattate, in base ai parametri medi per tutte le fasi ad eccezione di quella istruttoria (cfr. Cass. civ., Sez. 6 - 2, Ord. n. 34575 del 16/11/2021; cfr. anche Cass. civ., Sez. VI, Ord., 29/09/2022, n.
28325) di cui al D.M. n. 55/2014 per i giudizi innanzi alla Corte d'Appello (tab. n.12), con riferimento allo scaglione da €.2.000.000,01 ad €. 4.000.000,00, in base al valore della controversia.
Sussistono, infine, quanto all'appello proposto, i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, del
D.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 24 dicembre 2012 (a decorrere dal 1° gennaio 2013), secondo cui “Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli - 3^ sezione civile - definitivamente pronunciando nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 357/2022 R.G.A.C., così provvede:
1. Rigetta l'appello avverso la sentenza n. 10284/2021 emessa dal Tribunale di Napoli e pubblicata il 19.12.2021.
2. Condanna l'appellante al pagamento, in favore della parte appellata dei compensi professionali del secondo grado di giudizio, liquidati complessivamente in euro 37.742,00, il tutto oltre rimborso forfettario per spese generali (nella misura del 15% dei compensi liquidati), CPA ed IVA (se dovuta) come per legge.
3. Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, co. 1- quater, D.P.R. n. 115 del 2002, per il pagamento, a carico dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato per l'appello proposto. Napoli, 10.9.2025
Il Consigliere est.
Dott. Stefano Celentano
Il Presidente
Dott. Giulio Cataldi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
TERZA SEZIONE CIVILE composta dai seguenti Magistrati:
Dott. Giulio Cataldi Presidente
Dott. Michele Caccese Consigliere
Dott. Stefano Celentano Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi al n. 357 dell'anno 2022, vertente tra
Partita IVA, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese Parte_1 di RO ), rappresentata da (codice fiscale e numero di P.IVA_1 Controparte_1 iscrizione nel Registro delle Imprese di RO ), soggetta a direzione e controllo di P.IVA_2
in persona della dott.ssa in qualità di procuratore speciale di CP_2 Controparte_3
rappresentata e difesa dall'avv. Eugenio Moschiano ( ) Controparte_1 CodiceFiscale_1 in virtù di mandato presente in atti;
CP_4
e
(C.F.: ), rappresentato e difeso dall'avv. Raffaele CP_5 C.F._2
Tortoriello (C.F.: ), giusta procura in atti;
C.F._3
-APPELLATO–
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 10284/2021 emessa dal Tribunale di Napoli, pubblicata il 22.12.2020.
CONCLUSIONI: Per l'appellante: “Nel merito, in via principale: 1) Riformare la sentenza 10284/2021 per tutti i motivi indicati nella presente citazione, rigettando integralmente (o almeno parzialmente) l'avverso atto di opposizione a decreto ingiuntivo, con conferma del decreto ingiuntivo 3343/2020; Nel merito, in via gradata: 2) Condannare in ogni caso l'opponente al pagamento della somma che l'On.le Giudice adito riterrà provata in corso di causa in favore della 3) Riformare, in ogni Controparte_6 caso, il governo delle spese legali di I grado. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa di entrambi i gradi di giudizio”.
Per l'appellato: “1) rigettare l'appello proposto dalla in quanto Parte_1 inammissibile, improponibile, improcedibile ed infondato, in fatto ed in diritto;
2) confermare la sentenza n. 10284 del 19.12.2021, emessa dal Tribunale di Napoli Giudice dott. Pastore Alinante;
3) condannare la in persona del legale rapp.te p.t. al pagamento delle spese, Controparte_6 diritti ed onorari del doppio grado del processo con attribuzione in favore del sottoscritto procuratore anticipatario”.
Ragioni della decisione.
Il giudizio di primo grado.
Con decreto ingiuntivo n. 3343/2020, il Tribunale di Napoli ingiungeva a il pagamento CP_5 in favore di della somma di € 3.000.000,00, oltre accessori, a titolo di canoni Parte_1
d'affitto d'azienda dovuti al fallimento in base ad un contratto Parte_2 stipulato in data 2.9.2004 da Secondo la prospettazione del creditore in Parte_3 fase monitoria, il credito ingiunto era garantito a prima richiesta, con atto del 29.1.2005, da Monte dei paschi di Siena in nome e per conto di , la quale negli anni 2007 e 2008 aveva già CP_7 corrisposto la somma al fallimento, ed aveva diritto a rivalersi a tale titolo su che a CP_5 sua volta, con atto del 28.1.2005, aveva garantito le obbligazioni di nei confronti proprio CP_7 del Monte dei paschi di Siena. Quest'ultima, in data 20.12.2017, aveva poi ceduto il suo credito a
Parte_1
Con atto di citazione ritualmente notificato, proponeva opposizione avverso tale CP_5 decreto, esponendo: 1) che il credito vantato dalla parte opposta si era prescritto, poiché né la cedente
Monte dei paschi di Siena né la cessionaria avevano mai provveduto nell'ultimo Parte_1 decennio ad inoltrargli una formale richiesta di pagamento, né a notificargli un valido atto interruttivo della prescrizione;
2) che la fideiussione da lui prestata a garanzia delle obbligazioni ed in CP_8 favore del Monte dei Paschi di Siena era nulla poiché redatta su schema ABI del 2003, ritenuto lesivo della normativa sulla concorrenza disciplinata dalla L. n. 287/1990; 3) che, pur a voler non considerare interamente nulla la sua garanzia, sarebbero comunque affette da nullità una serie di clausole in essa contenute, in particolare l'art. 5 in deroga all'art. 1957 c.c., e che, dovendosi applicare tale ultima norma di fonte codicistica, la doveva dichiararsi decaduta Controparte_9 dal diritto di escutere la garanzia;
4) che erano altresì nulle le clausole sulla rinuncia alla preventiva escussione del debitore principale, per cui la domanda proposta in via monitoria era del tutto inammissibile. L'opponente concludeva, dunque, per l'accoglimento della proposta opposizione e per la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Costituitasi, la creditrice opposta eccepiva dapprima che sulla eventuale nullità della garanzia dovesse pronunciarsi il Tribunale delle Imprese, e comunque contestava nel merito la opposizione, chiedendone il rigetto.
Con ordinanza del 28.1.2021, il Tribunale, rilevato che in data 11.1.2011 era stato notificato al CP_5 atto di citazione in revocatoria, riteneva infondata la eccezione di prescrizione, analogamente a quella di incompetenza, ricordando come la ripartizione degli affari tra Tribunale ordinario e sezione specializzata delle imprese fosse questione interna all'ufficio giudiziario e non questione di competenza regolata dalle norme processualcivilistiche;
il Tribunale rilevava, altresì, che la fideiussione in oggetto non potesse essere qualificata omnibus, atteso che essa era stata prestata solo a garanzia di una singola operazione, e cioè a copertura del pagamento dei canoni di locazione di uno specifico affitto d'azienda.
Con successiva ordinanza del 3.5.2021, il Tribunale rilevava che la clausola contrattuale in deroga all'art. 1957 c.c. fosse lesiva della disciplina anticoncorrenziale ex art. 2 L 287/1990 come stabilito dal provvedimento della Banca d'Italia n. 55/2005, e per tali motivi sospendeva la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, atteso che, dovendosi applicare la disciplina codicistica derogata, non vi era prova della circostanza per cui la banca avesse proposto le proprie istanze creditorie entro sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione nei confronti del debitore principale.
Per le medesime motivazioni, con sentenza resa in data 19.12.2021, il Tribunale revocava il decreto ingiuntivo opposto;
come già osservato nel precedente provvedimento, il Giudice di prime cure riteneva dunque nulla la clausola derogatoria dell'art. 1957 c.c., evidenziando come – in ossequio a tale ultima disposizione codicistica, pienamente applicabile e non derogata – la banca avrebbe dovuto dare prova, invece non fornita, di aver escusso il debitore principale, prima del garante, entro il termine di sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione principale. In mancanza di tale riscontro, l'azione monitoria proposta direttamente contro il fideiussore era impraticabile.
Il giudizio di appello. Con atto di citazione ritualmente notificato, la ha proposto gravame avverso Parte_1 la predetta pronuncia;
l'appellante ha censurato la decisione di primo grado – secondo quanto si dirà più ampiamente in seguito – nella parte in cui ha ritenuto che la garanzia prestata dal fosse CP_5 una fideiussione codicistica e non una garanzia autonoma, atteso che invece dall'esame complessivo del titolo appariva evidente che la garanzia prestata fosse autonoma e non fideiussoria, con la conseguente inapplicabilità della disciplina di cui all'art. 1957 c.c., sulla quale invece aveva fatto perno la decisione impugnata.
L'appellante ha altresì osservato che, in ogni caso, pure a voler ritenere la garanzia prestata dal come fideiussione, vi era poi prova per cui ella aveva inviato tempestivamente lettere di CP_5 messa in mora sia al garante che alla debitrice principale, dopo esser stata escussa dalla curatela del fallimento la Infine, l'appellane ha denunciato il malgoverno effettuato dal giudice Pt_2 nell'interpretare il provvedimento della banca d'Italia n. 55/2005 che aveva accertato la invalidità per contrarietà alla disciplina anticoncorrenziale di clausole presuntivamente di analogo contenuto a quella in esame, atteso che era invece evidente la differenza delle fattispecie esaminate, e che tale decisione non poteva spiegare efficacia probatoria e dirimente nella fattispecie in esame.
Costituitosi, l'appellato si è opposto ad ogni motivo di censura, ribadendo la natura CP_5 esclusivamente accessoria della garanzia prestata, e concludendo per il rigetto dell'appello.
All'udienza del 23.4.2025, la Corte ha trattenuto la causa in decisione, concedendo termini per il deposito degli scritti difensivi finali ex art. 190 c.p.c.
Analisi dei motivi di appello.
Con il primo motivo di appello, la censura la sentenza nella parte in cui ha qualificato Parte_1 la garanzia prestata dal in termini di fideiussione e non di contratto autonomo di garanzia, CP_5 deducendo che l'interpretazione del Tribunale sarebbe affetta da un evidente formalismo e che violerebbe invece tutti i canoni interpretativi del contratto, applicabili al caso di specie.
Nello specifico, con riferimento al contratto sottoscritto dal militerebbero a favore della CP_5 natura di contratto autonomo di garanzia (e non di fideiussione) i seguenti elementi: a) l'art. 7 secondo cui “il fideiussore è tenuto a pagare immediatamente alla banca, a semplice richiesta scritta, anche in caso di opposizione del debitore…”, clausola del tutto equivalente a quella “a prima richiesta e senza eccezioni”, di per sé sufficiente a raggiungere la prova della autonomia della garanzia;
b) l'art. 8 del contratto, a mente del quale “nell'ipotesi in cui le obbligazioni garantite siano dichiarate invalide, la fideiussione si intende sin d'ora estesa a garanzia dell'obbligo di restituzione delle somme comunque erogate”, clausola che introdurrebbe un'espressa deroga agli artt. 1939 e 1945 c.c., con la conseguenza che l'obbligazione del garante è stata resa, convenzionalmente, del tutto indipendente da quella del debitore principale;
si tratterebbe, nella sostanza, della cosiddetta “clausola di sopravvenienza” che, per giurisprudenza costante, sarebbe del tutto incompatibile con il negozio tipico di fideiussione;
c) l'art. 2 , a norma del quale “ il fideiussore si impegna a rimborsare alla banca le somme che dalla banca stessa fossero state incassate in pagamento di obbligazioni garantite che dovessero essere restituite in caso di nullità , inefficacia o revoca”.
La difesa del ha invece evidenziato come, già nel corso del procedimento di primo grado, si CP_5
è ben chiarito che la clausola del pagamento a prima richiesta richiamata sub a) non è di per sé idonea a qualificare il contratto come un negozio autonomo di garanzia, non essendo tale pattuizione sufficiente ad escludere invece la natura accessoria della garanzia stessa. Ha poi evidenziato come la stessa appellante lo abbia sempre qualificato come “fideiussore”, sin dalla fase monitoria, e come il
Tribunale stesso abbia evidenziato come l'intero negozio ricalca in pieno lo schema ed il contenuto di una fideiussione specifica, sia pur conforme al modulo ABI nullo, poiché in violazione della normativa sulla tutela della concorrenza. In tale ottica, la difesa del ha dunque ricordato come: CP_5
a) il contratto è qualificato espressamente dalle parti come fideiussione;
b) con la sottoscrizione, a norma del contratto stesso, il si è costituito fideiussore del soggetto garantito;
c) l'azione CP_5 monitoria è stata introdotta dalla società creditrice qualificando il come fideiussore;
d) la CP_5 mera presenza di una clausola di pagamento a prima richiesta non è di per sé sufficiente ad escludere la natura fideiussoria della operazione contrattuale;
e) lo schema contrattuale è identico a quello predisposto dall'ABI per le fideiussioni, ed oggetto di attenzione nella nota pronuncia a Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 41994 del 30.12.2021, che ha definitivamente accertato la nullità parziale dei contratti di fideiussione redatti secondo tale schema, in relazione a specifiche clausole incriminate, proprio con le medesime argomentazioni utilizzate dal Tribunale nella pronuncia impugnata, ivi compresa quella di rinuncia ai termini di cui all'art. 1957 c.c..
Il motivo di appello è infondato.
Appare corretto il ragionamento del Tribunale che, contrariamente a quanto denunciato dall'opponente, ha proprio fatto espresso e critico riferimento alle specifiche pattuizioni concordate tra le parti nel contratto costitutivo di garanzia, per arrivare a sostenere la natura di fideiussione e non di contratto autonomo di garanzia del negozio in esame.
Il Tribunale, pur prendendo atto della giurisprudenza (Cass. 27619/2020) che ha affermato che
“l'inserimento in un contratto di fideiussione di una clausola di pagamento a prima richiesta e senza eccezioni vale di per sé a qualificare il negozio come contratto autonomo di garanzia, essendo tale clausola incompatibile con il principio di accessorietà che caratterizza il contratto di fideiussione, salvo quando vi sia un' evidente discrasia rispetto all'intero contenuto della convenzione negoziale”
e che “ la menzionata rinuncia alle eccezioni contrasta con l' assunzione di un impegno solidale”, ha però evidenziato che il contratto in esame non prevedeva affatto la clausola “senza eccezioni”, limitando invece l'obbligo del garante di pagare a semplice richiesta scritta del creditore garantito;
l'assenza della previsione della clausola “senza eccezioni”, secondo un corretto e condivisibile ragionamento, è del tutto inconciliabile con la possibilità di ritenere che in ogni caso, anche senza previsione, al garante sia preclusa la possibilità di opporre eccezioni che attengano anche al rapporto principale tra il debitore ed il creditore (e dunque al rapporto garantito) in deroga all'art. 1945 c.c., ragion per cui il carattere della accessorietà della garanzia prestata rispetto al rapporto garantito non sarebbe affatto venuto meno, con conseguente impossibilità di ritenere che il negozio di garanzia, anziché rivestire la natura di fideiussione codicistica, possa qualificarsi in termini di contratto autonomo.
In senso conforme a tale argomentazione, si è pronunciata la Corte di Cassazione con la pronuncia n.
16825/2016, per cui “ una mera clausola di "pagamento a prima richiesta" non ha rilievo decisivo per la qualificazione di un negozio come "contratto autonomo di garanzia" o come "fideiussione", potendo tali espressioni riferirsi sia a forme di garanzia svincolate dal rapporto garantito (e quindi autonome), sia a garanzie, come quelle fideiussorie, caratterizzate da un vincolo di accessorietà, più
o meno accentuato, nei riguardi dell'obbligazione garantita (in tale senso, anche .C. App. Venezio
2.7.2020).
Dunque, il contratto autonomo di garanzia è caratterizzato dall'assenza di questo vincolo di accessorietà, del quale quindi si deve trovare riscontro nel contratto e, in particolare, nella presenza di clausole dirette a escludere la possibilità per il garante di far valere le eccezioni del debitore. Un dato rilevante è che tali previsioni contrattuali, per essere idonee a far ritenere sussistente un contratto autonomo di garanzia, non devono limitarsi a impedire l'eccezione nella fase di adempimento ma devono escludere in modo assoluto che il garante possa, anche in un secondo momento (ed esempio in sede di ripetizione), far valere tali eccezioni del debitore garantito.
Per questa ragione, la mera presenza – come nel caso di specie - di una clausola che impegna il garante a pagare a semplice richiesta scritta non è sufficiente a far ritenere sussistente un contratto autonomo di garanzia, atteso che per poterlo configurare, è necessario che dal contratto emerga la volontà dei contraenti di rendere autonoma la garanzia, imponendo al garante non solo di pagare immediatamente ma anche di non sollevare in modo assoluto (anche in un secondo momento) eccezioni di sorta alle richieste creditorie.
Ferme restando le considerazioni sin qui espresse, già pienamente sufficienti a negare qualsiasi privazione del carattere della accessorietà tra l'obbligazione di garanzia del e quella garantita, CP_5 va poi rilevato come il Tribunale abbia valorizzato altri elementi di pari segno, quali la terminologia utilizzata nel contratto (che utilizza costantemente i termini fideiussione e fideiussore) e la circostanza molto rilevante per cui tutto il testo del negozio, analiticamente valutato nelle singole disposizioni e nel suo tenore complessivo, ricalchi in pieno quello di una fideiussione specifica conforme al modulo ABI nullo perché predisposto – come dal giudice evidenziato – in violazione della normativa sulla tutela della concorrenza.
Il motivo d'appello è dunque infondato, e deve riconoscersi all'obbligazione del una chiara CP_5 genesi di natura fideiussoria, accessoria dunque alla obbligazione principale da lui garantita.
Con il secondo motivo di appello, l'appellante ha inteso censurare la sentenza nella parte in cui ha ritenuto comunque applicabile la disciplina di cui all'art. 1957 c.c., evidenziando come, pur a voler dare valore di fideiussione al contratto da cui far nascere l'obbligazione del (come CP_5 ampiamente chiarito nell'esame del precedente motivo di appello), in ogni caso non troverebbe applicazione lo spazio argomentativo sposato dal Tribunale in relazione alla applicazione dell'art. 1957 c.c.; ciò che si contesta nel motivo esaminando, è la mancata attenzione prestata dal giudice di prime cure nel valutare che in ogni caso, la creditrice aveva adempiuto all'obbligo su di lei gravante ai sensi della norma invocata di proporre, prima di rivolgersi al soggetto garante, la sua istanza creditoria avverso il debitore principale entro il termine di sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione principale.
Tale circostanza infatti, a dire dell'appellante, sarebbe riscontrata dalle lettere di costituzione in mora depositate nel fascicolo di primo grado, da cui emergerebbe che la banca aveva inviato, dopo pochi giorni dalla escussione subita per mano della curatela fallimentare, le lettere di messa in mora sia al garante che alla debitrice principale , essendo tale adempimento più che sufficiente ai sensi CP_7 della norma invocata. La conseguenza di tale ragionamento comporterebbe la piena validità della iniziativa del creditore nei confronti del fideiussore – contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di prime cure – con conseguente utile esperimento di ogni azione finalizzata al recupero del credito, nella specie proposta in via monitoria.
Anche tale motivo di appello è infondato.
La mera lettera di messa in mora inoltrata dalla banca al debitore principale non ha idoneità contenutistica rispetto all'obbligo a carico del creditore ben sancito all'art. 1957, primo comma c.c., ove a suo carico è prevista non una semplice messa in mora ma una concreta “proposizione delle istanze creditorie” e un onere di “continuarle con diligenza”, trattandosi dunque non di un mero sollecito formale, ma di una concreta iniziativa finalizzata al recupero del credito, e perseguita con la dovuta diligenza.
Sotto tale aspetto, sino a tempi recentissimi (Cass. 25197/2023), la Corte di cassazione ha precisato che il termine di 6 mesi decorre dalla scadenza dell'obbligazione, vale a dire dal momento in cui il creditore può pretendere l'adempimento, chiarendo altresì che, secondo l'art. 1957 c.c., non è sufficiente che il creditore agisca in via stragiudiziale, ad esempio, inviando una nota pro forma al debitore o notificando un atto di precetto non seguito dall'esecuzione, ma l'istanza deve essere giudiziale, solo così potendosi correttamente interpretare il tenore letterale della norma in esame con riferimento alla “proposta della istanza creditoria” ed all'onere di diligenza nel proseguirla.
Così come già affermato da un risalente principio di giurisprudenza, pertanto, deve ritenersi che l'art. 1957 c.c. – che prevede che l'obbligazione del fideiussore permanga anche dopo la scadenza dell'obbligazione principale “purché il creditore entro sei mesi abbia proposto le sue istanze contro il debitore e le abbia con diligenza continuate” – faccia riferimento ad istanze creditorie che debbano avere carattere giudiziale, ossia il creditore deve esperire un'azione giudiziale, al fine di ottenere l'accertamento e il soddisfacimento delle proprie pretese (Cass. 2898/1976). In altre parole, è necessario ricorrere ad un «mezzo di tutela processuale, volto ad accertare, in via di cognizione o esecutivamente, secondo le forme e i modi di legge, l'accertamento ed il soddisfacimento delle pretese del creditore» a prescindere dall'esito e della concreta idoneità a raggiungere l'obiettivo
(Cass. 1724/2016; Cass. 7502/2004; Cass. 6823/2001); ciò posto, non valgono come “istanza” ex art. 1957 c.c., a mero titolo esemplificativo e secondo quanto chiarito dalla giurisprudenza, né la notifica di un atto stragiudiziale come è la nota pro forma inviata dal ricorrente al debitore principale (Cass.
283/1997), né l'atto di precetto notificato ma non seguito dall'esecuzione (Cass. 1724/2016).
Ma vi è di più.
Nel caso di specie, l'appellante ha fatto riferimento, per ritenere adempiuto l'onere ex art. 1957, all'inoltro di mere lettere di messa in mora in favore della debitrice e del garante CP_10
in data 12.10.2007, a fronte di plurime richieste provenienti dal curatore fallimentare del CP_5
, di pagamento del debito, inoltrate già in data 9.4.2007, e dunque, in ogni Parte_4 caso, in un termine anteriore più di sei mesi rispetto alle lettere di messa in mora inoltrate dalla banca.
Dunque, il motivo di appello è doppiamente infondato, sia in relazione alla inidoneità accertata della semplice messa in mora a costituire adempimento di quanto gravante a carico del creditore ai sensi dell'art. 1957 c.c., e sia perché in ogni caso essa è risultata comunque tardiva rispetto al termine semestrale decorrente dalla scadenza della obbligazione garantita, come ben evincibile dall'esame della documentazione in atti.
Con il terzo motivo di appello, l'appellante ha ritenuto censurare la pronuncia impugnata nella parte in cui ha ritenuto che le clausole di cui alla fideiussione in oggetto, fossero da ritenersi travolte, per la loro invalidità, dalla pronuncia n. 55/2005 della Banca d'Italia che, in funzione di autorità per la tutela della concorrenza nel settore del credito, le aveva ritenute violative della disciplina ex art. 2 L.
287/1990 e dunque integranti una intesa anticoncorrenziale;
in particolare, la clausola derogativa proprio della disciplina ex art. 1957 c.c. – sin qui esaminata – sarebbe stata viziata da evidente nullità, con conseguente riespansione della applicabilità di tale disciplina codicistica, e necessità della verifica in concreto (ed in negativo, come poi avvenuto per quanto accertato nell'esame del precedente motivo di appello) dell'adempimento da parte del creditore dei conseguenti oneri di cui al primo comma dell'art. 1957 c.c.
Nello specifico, l'appellante ha dedotto che, trattandosi di garanzia fideiussoria specifica e non omnibus (veniva garantito dal solo l'adempimento della obbligazione rinveniente dal CP_5 pagamento di canoni di locazione), sarebbe non pertinente il richiamo fatto dal Tribunale al perimetri di indagine di cui al provvedimento della Banca d'Italia invocato, atteso che esso riguarda lo schema contrattuale ABI per le fideiussioni omnibus, ritenendo che alcune di dette clausole (come quelle contenute nel contratto sottoscritto dal sono state giudicate in contrasto con la normativa CP_5 antitrust.
L'argomentazione dell'appellante è fuorviante nel suo presupposto di base, come correttamente evidenziato dalla difesa dell'appellato. Le clausole ritenute invalide sono sostanzialmente tre, e nello specifico: A) quella che prevedeva l'obbligo per il fideiussore di rimborsare alla banca le somme che dalla stessa fossero stata incassate in pagamento di obbligazioni garantite e che dovessero essere restituite a seguito di annullamento, inefficacia o revoca dei pagamenti stessi, o per qualsiasi altro motivo (art. 2 del contratto); B) quella che prevedeva l'estensione dell'obbligo di restituzione del debitore derivante dall'invalidità del rapporto principale anche qualora le obbligazioni garantite fossero dichiarate invalide, in quanto la fideiussione garantiva comunque l'obbligo del debitore di restituire le somme allo stesso erogate (art. 8); C) la disposizione per cui i diritti derivanti alla banca dalla fideiussione restano integri sino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i termini previsti, a seconda dei casi, dall'art. 1957 c.c., che si intende derogare.
Come correttamente evidenziato dalla difesa del a prescindere dalla natura specifica o CP_5 omnibus del contratto di fideiussione che contiene tali clausole, la loro sorte è quella della nullità, poiché attuative dell'intesa a monte vietata dalla normativa antitrust, così come ben chiarito dalla pronuncia a Sezioni Unite n. 41994/2021 che ha statuito che per ciascuna di esse (come esplicitate dalla Banca d'Italia nella pronuncia 55/2005) la nullità speciale discende dalla loro natura, in quanto attuative dell'intesa a monte vietata, di disposizioni restrittive, in concreto, della libera concorrenza”, con conseguente parziale nullità del contratto limitatamente alle clausole riproduttive di tali previsioni invalide. Dunque, la qualifica di fideiussione specifica o omnibus del contenitore contrattuale in cui hanno avuto vita le clausole in parola, è irrilevante rispetto al tema di indagine, dovendosi la sanzione della nullità ancorare al contenuto delle stesse, lesivo della normativa antitrust, e non alla specifica natura della garanzia fideiussoria in cui sono state inserite. La conseguenza di tale ragionamento, come ben argomentato dal Tribunale è che, in relazione alla invalida clausola derogatoria della disciplina di cui all'art. 1957 c.c. (quella sub C nella precedente elencazione), la sua caducazione per effetto della sua accertata nullità, comporta la riespansione a pieno titolo della disciplina codicistica derogata - quella ex art. 1957 c.c. – che, per i motivi già ampiamente esposti nel vaglio del precedente motivo di impugnazione, non risulta essere stata concretamente adempiuta dal creditore.
Parimenti infondata, sul punto risulta poi la critica mossa dall'appellante circa il criterio di indagine seguito dal Tribunale per accertare l'esistenza delle clausole violative della disciplina antitrust, atteso che il Giudice avrebbe di fatto dato credito alla documentazione prodotta dall'opponente in primo grado, contenente copia di innumerevoli fideiussioni specifiche rilasciate da molti istituti bancari, del tutto corrispondente a quello sottoscritto dal al fine di provare che le pattuizioni censurate CP_5 dalla banca d'Italia erano effettivamente oggetto di un preventivo accordo tra gli istituti bancari. Tale documentazione (trattasi di oltre 100 schemi di fideiussione conformi allo schema ABI del 2003) non
è stata disconosciuta né contestata esplicitamente in primo grado, e ad ogni buon conto offre prova piena di quanto riscontrato dalla pronuncia della Banca d'Italia in relazione poi a quanto osservato dalla giurisprudenza della Suprema Corte analizzata, che ha esaminato proprio i rilievi di cui alla pronuncia Banca d'Italia 55/2005.
Con l'ultimo motivo di appello, l'appellante ha censurato la pronuncia impugnata nella parte in cui, in relazione alla liquidazione delle spese di lite secondo il criterio della soccombenza, ha applicato i parametri medi delle tariffe professionali, senza tenere conto della brevità del giudizio, della fase istruttoria in cui è stata compiuta solo l'escussione di due testi.
Il motivo è infondato.
La controversia ha avuto ad oggetto una serie di complesse questioni in diritto circa la interpretazione del contratto di garanzia, il rapporto con le pronunce di organi non giurisdizionali, l'esame di eccezioni preliminari processuali e di merito, la delibazione endoprocessuale sulla richiesta di sospensione del decreto opposto, a nulla rilevando il fattore “tempo”, invero lodevolmente governato dal Tribunale che ha garantito una decisione così complessa in termini rapidi e senza alcuna compressione dei diritti di difesa delle parti.
Ciò posto, la discrezionalità del giudicante nell'applicazione dei criteri di liquidazione - ribadita dalla recente pronuncia della Cassazione n. 19095/2024 per la quale “il giudice, nella liquidazione del compenso spettante all'avvocato, ha un ampio potere discrezionale, che può esplicarsi anche nell'aumento o nella riduzione dei compensi rispetto a quanto richiesto dalle parti, purché nel rispetto dei minimi tariffari. Tale potere discrezionale trova il suo fondamento nell'art. 2233 c.c. e nelle previsioni dei decreti ministeriali che disciplinano i parametri forensi” - risulta oggetto di buon governo da parte del Giudice, con conseguente rigetto del relativo ultimo motivo di appello.
Le spese di lite.
Le spese di lite del secondo grado di giudizio seguono la soccombenza, ex art. 91 c.p.c.
In particolare, i compensi professionali spettanti al difensore della parte appellata vengono liquidati, come in dispositivo, tenuto conto dell'attività difensiva complessivamente svolta in rapporto alla natura, alla difficoltà e al valore della controversia, nonché considerate le questioni giuridiche e di fatto trattate, in base ai parametri medi per tutte le fasi ad eccezione di quella istruttoria (cfr. Cass. civ., Sez. 6 - 2, Ord. n. 34575 del 16/11/2021; cfr. anche Cass. civ., Sez. VI, Ord., 29/09/2022, n.
28325) di cui al D.M. n. 55/2014 per i giudizi innanzi alla Corte d'Appello (tab. n.12), con riferimento allo scaglione da €.2.000.000,01 ad €. 4.000.000,00, in base al valore della controversia.
Sussistono, infine, quanto all'appello proposto, i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, del
D.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 24 dicembre 2012 (a decorrere dal 1° gennaio 2013), secondo cui “Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli - 3^ sezione civile - definitivamente pronunciando nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 357/2022 R.G.A.C., così provvede:
1. Rigetta l'appello avverso la sentenza n. 10284/2021 emessa dal Tribunale di Napoli e pubblicata il 19.12.2021.
2. Condanna l'appellante al pagamento, in favore della parte appellata dei compensi professionali del secondo grado di giudizio, liquidati complessivamente in euro 37.742,00, il tutto oltre rimborso forfettario per spese generali (nella misura del 15% dei compensi liquidati), CPA ed IVA (se dovuta) come per legge.
3. Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, co. 1- quater, D.P.R. n. 115 del 2002, per il pagamento, a carico dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato per l'appello proposto. Napoli, 10.9.2025
Il Consigliere est.
Dott. Stefano Celentano
Il Presidente
Dott. Giulio Cataldi