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Sentenza 30 ottobre 2024
Sentenza 30 ottobre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto arsizio, sentenza 30/10/2024, n. 1286 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 1286 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 119/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO SEZIONE Terza CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. A. D'Elia ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 119/2023 promossa da: IU IA TI e NA TI, con Avv. Galati attrici
contro
NI MI NC RA ed MA NC RA, con Avv. Porcu convenute Ragioni in fatto e in diritto della decisione All'esito della discussione orale nel corso dell'odierna udienza e sulle conclusioni precisate come da verbale d'udienza, Il Giudice, visto l'art. 281-sexies c.p.c., premesso che il contenuto della presente sentenza (decisa in applicazione del principio processuale della
“ragione più liquida”, in ossequio ai principi di cui agli artt. 24 e 111 Cost., a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio: cfr. Cass.363/2019, Cass.11458/2018, Cass. 12002/2014, Cass. S.U. 9936/2014) si adegua al disposto di cui agli artt.132, co.2 n.4, c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. con concisa esposizione dei fatti di causa e dei principi di diritto su cui si fonda la decisione, anche con esclusivo riferimento a precedenti giurisprudenziali conformi o ai contenuti degli scritti difensivi o degli atti di causa, OSSERVA Con atto di citazione ritualmente notificato le sorelle IU IA TI e NA TI hanno convenuto in giudizio le sorelle uterine NI MI NC RA ed MA NC RA, quali eredi della madre RZ TI, deceduta ab intestato il 30.09.2021, affinché, accertato e dichiarato che tutte le parti sono eredi legittime nella misura di ¼ cadauna di RZ TI e che la de cuius, con atto notarile del 10.02.1993, aveva simulatamente donato (ovvero aveva donato la somma di denaro necessario per l'acquisto) alla figlia NI MI NC RA il diritto di nuda proprietà sull'immobile e relative pertinenze sito in Gerenzano – via Risorgimento, 41(in atti identificato) -, riservando a sé l'usufrutto sullo stesso bene, e che, dunque, detto immobile, unitamente ai fondi (giacenti sui libretti postali n.50692739 intestato a RZ TI ed MA NC RA e n.42080188 intestato a RZ TI) e alla polizza di investimento e risparmio (n. 1490049 sottoscritta da RZ TI con Alleanza Assicurazioni s.p.a.), fanno parte integrante dell'asse ereditario relitto, venisse disposta la divisione della comunione ereditaria assegnando loro quanto di competenza. pagina 1 di 6 Instauratosi il contraddittorio, si sono costituite NI MI NC RA ed MA NC RA, contestando l'avversa ricostruzione dei fatti e chiedendo il rigetto delle domande avanzate in quanto infondate, sostenendo di non essersi mai opposte allo scioglimento della comunione ereditaria materna e che le parti avevano già provveduto alla divisione del relitto ereditario (come dalle controparti ricostruito, costituito solo dalle somme della polizza assicurativa stipulata dalla madre con Alleanza Assicurazioni s.p.a. previo adempimento degli oneri funerari), con esclusione dell'immobile di Gerenzano dall'asse relitto in quanto non oggetto di donazione. Infine, hanno eccepito l'improcedibilità dell'avversa domanda perché in contrasto con il principio dell'universalità dello scioglimento della comunione ereditaria, non avendo annoverato tra i beni ereditari la nuda proprietà di immobili siti nel Comune di Rialto (SV). Trattata la causa, ove l'avvocato delle attrici ha chiesto l'estensione della domanda di scioglimento della comunione ereditaria anche sui cespiti di Rialto;
concessi i termini per il deposito delle memorie ex art.183, co. VI, c.p.c., ove le parti hanno insistito nelle rispettive domande ed eccezioni e nelle quali le attrici non hanno contestato la ricostruzione svolta dalle convenute in merito alle liquidità relitte dalla de cuius;
acquisita documentazione utile ai fini del processo dopo la rinuncia delle parti allo scioglimento della comunione sui cespiti di Rialto;
ritenuta all'esito matura per la decisione, la causa è stata rinviata per precisazione delle conclusioni e discussione ex art.281 sexies c.p.c. all'udienza del 30.10.2024. All'esito del processo è incontestato che le odierne parti, figlie di RZ TI, sono tutte eredi per la quota di ¼ cadauna della madre, deceduta ab intestato;
mentre oggetto di contestazione è il relictum e il donatum (parte attrice sostiene che debbano rientrare nell'asse ereditario i fondi e i titoli descritti in atti nonché l'immobile sito in Gerenzano, mentre le convenute asseriscono di aver già provveduto alla suddivisione tra loro delle liquidità materne previo pagamento dei debiti ereditari, e che nel relitto ereditario non vada ricompreso la nuda proprietà dell'immobile di Gerenzano, ma dell'immobile di Rialto). Premesso ciò, va chiarito che
1) la successione ereditaria di RZ TI va dichiarata aperta e va devoluta ai sensi dell'art. 566 c.c. per la quota di ¼ per ogni figlia, trattandosi di successione legittima, essendo la TI deceduta ab intestato;
2) il principio di universalità della divisione ereditaria non è assoluto ed inderogabile, ma è sempre possibile procedere ad una divisione parziale, sia quando al riguardo intervenga un accordo tra le parti, sia quando, essendo stata richiesta tale divisione da una delle parti, le altre non amplino la domanda chiedendo a loro volta la divisione dell'intero asse (cfr. in questo senso ex multis Cass.6931/2016, Cass.5869/2016, Cass.573/2011, Cass.22977/2013);
3) al momento dell'apertura della successione, i beni relitti dalla de cuius sono esclusivamente la nuda proprietà dell'immobile di Rialto, cui le parti hanno nel corso del processo concordemente rinunciato, e le liquidità relitte dalla defunta madre;
4) al fine di procedere allo scioglimento della comunione dei beni ereditari in morte di RZ TI, va ricostruito l'asse ereditario della de cuius, sicché è necessario procedere alla cosiddetta riunione fittizia per valutare in concreto quali beni rientrino nell'asse ereditario (costituito dal relictum, donatum, imputazione delle liberalità già ricevute in vita dal de cuius, previa sottrazione dei debiti della massa ereditaria: v. ex multis Cass.4654/90, Cass.12919/12, Cass.27352/14). Prima di procedere oltre, bisogna, necessariamente valutare se il preteso negozio simulato come descritto negli atti di causa sia o meno fittizio e, dunque, se vada conferito alla massa ereditaria. pagina 2 di 6 Fondamento dell'istituto della collazione è la presunzione che il de cuius, nell'ipotesi in cui abbia fatto in vita donazioni ad alcuni dei propri discendenti, non abbia con ciò inteso alterare il trattamento loro spettante a seguito dell'apertura della successione (v. Cass.1988/1969, Cass. 3540/1971), configurandosi in tal caso la collazione come operazione necessaria diretta a ristabilire l'equilibrio e la parità di trattamento tra i vari successibili così da non alterare il rapporto di valore tra le varie quote e garantire a ciascuno degli eredi la possibilità di conseguire una quantità di beni proporzionata alla propria quota (cfr. ex multis Cass. 1159/1995, Cass. 15131/2005). La collazione ereditaria, quale che ne sia il fondamento, rappresenta, in entrambe le forme in cui è prevista dalla legge (collazione in natura o collazione per imputazione), un mezzo giuridico preordinato alla formazione della massa ereditaria da dividere, affinché, nei reciproci rapporti tra coeredi, siano assicurati l'equilibrio e la parità di trattamento tra i medesimi per non alterare il rapporto di valore fra le varie quote e garantire a ciascuno degli eredi stessi la possibilità di conseguire una quantità di beni proporzionata alla propria quota. La differenza tra i due modi di collazione consiste nel fatto che, mentre quella in natura consta di un'unica operazione che implica un effettivo incremento dei beni in comunione che devono essere divisi, la collazione per imputazione ne postula due, l'addebito del valore dei beni donati a carico della quota dell'erede donatario ed il contemporaneo prelevamento di una corrispondente quantità di beni da parte degli eredi non donatari;
cosicché soltanto nella collazione per imputazione, e non in quella in natura, i beni rimangono sempre in proprietà del coerede donatario, che li trattiene in virtù della donazione ricevuta e deve versare alla massa solo l'equivalente pecuniario (il che di norma avviene soltanto idealmente). Deve rilevarsi come sia noto non solo che la collazione sia un obbligo, per l'erede beneficiato, che sorge automaticamente al momento dell'apertura della successione ereditaria indipendentemente da un'espressa domanda dei condividenti (cfr. ex multis Cass.6490/1986; Cass.1159/1995; Cass.15131/2005; Cass. 8510/2018, Cass. 22721/2018), ma anche che l'erede legittimario che chieda l'accertamento della simulazione di un negozio del de cuius celante una donazione deve considerarsi terzo rispetto alle parti contraenti solo quando contestualmente proponga una domanda di riduzione della donazione dissimulata (v. ex plurimis Cass.125019/2019, Cass.10345/2019, Cass.6632/2006), con i conseguenti limiti probatori anche per l'erede ove la simulazione non sia strumentale alla tutela della legittima (v. da ultimo Cass. 11659/2023: “in tema di prova della simulazione, l'erede che agisce per l'accertamento della simulazione della donazione può giovarsi del più favorevole regime probatorio previsto dall'art.1417 c.c. a condizione che la relativa azione sia strumentale e finalizzata alla tutela della quota di riserva”; v. Cass.41132/2021: “dall'esercizio dell'azione di simulazione da parte dell'erede per l'accertamento di dissimulate donazioni non deriva necessariamente che egli sia terzo, al fine dei limiti alla prova testimoniale stabiliti dall'art.1417 c.c., perché, se l'erede agisce per lo scioglimento della comunione, previa collazione delle donazioni - anche dissimulate - per ricostituire il patrimonio ereditario e ristabilire l'uguaglianza tra coeredi, subentra nella posizione del de cuius, traendo un vantaggio dalla stessa qualità di coerede rispetto alla quale non può avvantaggiarsi delle condizioni previste dall'art.1415 c.c.; è invece terzo, se agisce in riduzione, per pretesa lesione di legittima, perché la riserva è un suo diritto personale, riconosciutogli dalla legge, e perciò può provare la simulazione con ogni mezzo”; v. anche nello stesso senso Cass.536/2018, Cass.7134/2001). pagina 3 di 6 Nel caso in esame, all'esito dell'istruttoria, la domanda attorea volta ad ottenere la declaratoria di simulazione del negozio con cui la de cuius avrebbe simulatamente donato alla figlia convenuta NI MI NC RA il diritto di nuda proprietà sull'immobile sito in Gerenzano, riservando a sé l'usufrutto, deve ritenersi infondata e, dunque, va reietta. Ed invero, avendo le attrici agito in giudizio nella qualità di eredi della madre esclusivamente per lo scioglimento della comunione ereditaria relitta, previa collazione del preteso donatum al fine della ricostruzione dell'asse ereditario, configurato in atti quale donazione (o indiretta), in applicazione di detto costante orientamento giurisprudenziale, le stesse sono sottoposte alle limitazioni probatorie indicate dall'art.1417 c.c. per le parti dell'atto simulato, non potendosi avvalere delle agevolazioni probatorie riconosciute a favore dei terzi (presunzioni, testimonianze). Ebbene, le attrici non hanno offerto valida prova di quanto dedotto, essendosi limitate ad esporre, a sostegno della propria pretesa, un solo fatto noto, da cui desumere la fittizietà del negozio de quo, costituito dal fatto che all'epoca della conclusione del contratto la figlia acquirente della nuda proprietà avesse solo ventuno anni, di tal che non avrebbe avuto le necessarie disponibilità economiche per acquistare l'immobile, mentre tale diritto (ovvero tali somme) sarebbe stato donato dalla madre per spirito di liberalità: ai fini della declaratoria di simulazione così come richiesta, deve, pertanto, ritenersi inidonea, ex art.1417 c.c., l'unica presunzione semplice dedotta dalle attrici per sostenere la simulazione del contratto de quo, mancando peraltro il requisito della concordanza del ragionamento presuntivo, prospettabile solo a fronte di una pluralità di presunzioni. Né, invero, può affatto ritenersi che la prova della mancanza di intento simulatorio debba ricadere sulle convenute, così come dedotto da parte attrice in applicazione del principio di “vicinanza della prova”: sull'argomento è, difatti, risaputo che “il principio di vicinanza della prova (definito, come noto, da Cass. Sez. U. 30/10/2001, n.13533, come quel criterio per cui l'onere della prova deve essere «ripartito tenuto conto, in concreto, della possibilità per l'uno o per l'altro soggetto di provare fatti e circostanze che ricadono nelle rispettive sfere di azione») non autorizza deroghe alla regola di cui all'art.2697 c.c. (che impone all'attore di provare i fatti costitutivi del proprio diritto e al convenuto la prova dei fatti estintivi, impeditivi o modificativi del diritto vantato dalla controparte), ma opera allorquando le disposizioni attributive delle situazioni attive non offrono indicazioni univoche per distinguere le suddette due categorie di fatti, fungendo da criterio ermeneutico alla cui stregua i primi vanno identificati in quelli più prossimi all'attore e dunque nella sua disponibilità, mentre gli altri in quelli meno prossimi e quindi più facilmente suffragabili dal convenuto, di modo che la vicinanza riguarda la possibilità di conoscere in via diretta o indiretta il fatto, e non già la possibilità concreta di acquisire la relativa prova” (cfr. Cass.12910/2022). Invero, deve evidenziarsi che le convenute hanno, al contrario, provato che la maggior parte del prezzo (£150.000.000 a fronte del prezzo totale di £235.000.000) del contratto di cui si discute è stato pagato mediante accollo di mutuo fondiario (v. doc.1 e s. di parte convenuta) e gli avvisi di scadenza del pagamento delle rate di mutuo erano intestati (v. doc. 3 di parte convenuta) alla de cuius e alla figlia nuda proprietaria (la quale, già all'epoca della conclusione di tale contratto, nel 1993, svolgeva l'attività di commerciante, mentre la madre era casalinga: cfr. pag. 1 del doc. 1; v. anche docc.4 e s. di parte convenuta). Peraltro, per completezza di trattazione, deve evidenziarsi come sia altresì infondata la ricostruzione svolta da parte attrice della fattispecie concreta esaminata come donazione indiretta. pagina 4 di 6 Caratteristica della donazione indiretta è, invero, l'arricchimento del beneficiario e un connesso impoverimento del disponente: trattasi di un atto di liberalità caratterizzato da un contestuale incremento patrimoniale del donatario e un corrispondente sacrificio patrimoniale del donante, privo, però, dei requisiti tipici della donazione. La donazione, dunque, viene qualificata come
“indiretta”, in quanto con un negozio privo dei requisiti propri della donazione si provoca l'impoverimento del donante e l'arricchimento del beneficiario e così gli stessi risultati del contratto di donazione: "la donazione indiretta è caratterizzata dal fine perseguito di realizzare una liberalità - e non già dal mezzo giuridico impiegato, che può essere il più vario, nei limiti consentiti dall'ordinamento - e consiste in atti o negozi la cui combinazione produce l'effetto di un'attribuzione patrimoniale gratuita” (v. Cass. 23260/2019, v. nello stesso senso Cass. 3134/2012 e Cass.5333/2004). “Per la validità delle donazioni indirette non è richiesta la forma dell'atto pubblico, essendo sufficiente l'osservanza delle forme prescritte per il negozio tipico utilizzato per realizzare lo scopo di liberalità, dato che l'art.809 cod. civ., nello stabilire le norme sulle donazioni applicabili agli altri atti di liberalità realizzati con negozi diversi da quelli previsti dall'art.769 cod. civ., non richiama l'art.782 cod. civ., che prescrive l'atto pubblico per la donazione” (così Cass.5333/2004, v. anche Cass.14197/2013, Cass.4623/2001). Secondo la giurisprudenza lo schema della donazione indiretta di un bene si realizza “…anche quando il donante paghi soltanto una parte del prezzo della relativa compravendita dovuto dal donatario, laddove sia dimostrato lo specifico collegamento tra dazione e successivo impiego delle somme, dovendo, in tal caso, individuarsi l'oggetto della liberalità, analogamente a quanto affermato in tema di vendita mista a donazione, nella percentuale di proprietà del bene acquistato pari alla quota di prezzo corrisposta con la provvista fornita dal donante. Comunque, comune ad entrambe le tipologie di donazione è, dunque, sempre lo spirito di liberalità, che nel caso della donazione indiretta assume un valore ancora più rilevante” (così Cass.10759/2019): quindi, da chi agisce in giudizio va adeguatamente provato il nesso causale e l'animus donandi, anche tramite valide presunzioni in base a un rigoroso esame di tutte le circostanze del singolo caso (v. Cass. 9379/2020). Come sopra evidenziato, parte attrice non ha fornito la prova richiesta, neanche a mezzo di significative presunzioni. 5) Infine, all'esito dell'istruttoria è emerso in modo pacifico, in quanto non è stata validamente contestata la dettagliata ricostruzione dei fatti (v. pag.7 e s. della comparsa di costituzione) e la produzione della documentazione offerta dalle convenute in sede di costituzione (v. docc.6 e ss. di parte convenuta), che le liquidità relitte dalla de cuius sono state ripartite in modo uguale tra le figlie, dopo il pagamento degli oneri ereditari. La TI era, difatti, titolare della polizza assicurativa n.1490049 stipulata con Alleanza Assicurazioni, scaduta il 1^.
4.2020 con capitale da liquidare per €21.570,96 (v. doc.6 delle convenute), del cui smobilizzo si era occupata la figlia MA su espresso incarico della madre (di cui, peraltro, le attrici erano già in precedenza a conoscenza: v. docc.13 e ss. delle convenute) e al decesso di quest'ultima ha provveduto al riparto tra le eredi delle somme residue (v. doc.15 delle convenute, con i relativi documenti giustificativi: v. doc.16 delle convenute). Né a seguito del disposto ordine di esibizione, le Poste Italiane hanno documentato ulteriori rilevanti somme facenti capo alla defunta (i libretti postali n.50692739 intestato a RZ TI ed MA NC RA e il n. 42080188 intestato a RZ TI, su cui era accreditata la pensione materna per circa €500 mensili). pagina 5 di 6 Corollario di quanto sopra deciso, è che va dichiarata aperta la successione ereditaria di RZ TI e va dichiarato che tutte le parti in causa sono eredi legittime della TI, eredità devoluta alle eredi ai sensi dell'art.566 c.c. in ragione della quota di ¼ cadauno;
al contempo, deve prendersi atto che le parti hanno già provveduto a ripartire tra loro in parti uguali le liquidità relitte dalla de cuius dopo l'estinzione dei debiti ereditari, e hanno rinunciato allo scioglimento della comunione ereditaria sull'immobile relitto sito in Rialto (SV). Decisa la causa ut supra, tutte le ulteriori domande, eccezioni o istanze devono ritenersi assorbite e/o reiette. Le spese di lite seguono la soccombenza principale e si liquidano come indicato in dispositivo sulla base dei parametri medi del D.M.55/2014, come successivamente modificato, ridotte della metà in considerazione del parziale rigetto delle domande delle attrici e della parziale composizione bonaria della lite.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando tra le parti in epigrafe indicate, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) accoglie parzialmente le domande di parte attrice, e per l'effetto,
2) dichiara aperta la successione ereditaria in morte di RZ TI, in atti generalizzata;
3) dichiara che IU IA TI, NA TI, NI MI NC RA ed MA NC RA sono eredi legittime di RZ TI, eredità devoluta alle eredi ai sensi dell'art. 566 c.c. in ragione della quota di 1/4 cadauna;
4) prende atto che le parti hanno già provveduto a ripartire tra loro in parti uguali le liquidità relitte dalla de cuius e hanno rinunciato allo scioglimento della comunione ereditaria sull'unico immobile relitto sito in Rialto, in atti identificato;
5) rigetta tutte le altre domande avanzate;
6) condanna le attrici a rifondere alle convenute le spese di lite, che si liquidano, già ridotte, in complessivi € 5.430,00, oltre oneri di legge. La presente sentenza si intende pubblicata con la lettura datane in udienza. Così deciso in Busto Arsizio il 30.10.2024
Il Giudice A.D'Elia
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO SEZIONE Terza CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. A. D'Elia ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 119/2023 promossa da: IU IA TI e NA TI, con Avv. Galati attrici
contro
NI MI NC RA ed MA NC RA, con Avv. Porcu convenute Ragioni in fatto e in diritto della decisione All'esito della discussione orale nel corso dell'odierna udienza e sulle conclusioni precisate come da verbale d'udienza, Il Giudice, visto l'art. 281-sexies c.p.c., premesso che il contenuto della presente sentenza (decisa in applicazione del principio processuale della
“ragione più liquida”, in ossequio ai principi di cui agli artt. 24 e 111 Cost., a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio: cfr. Cass.363/2019, Cass.11458/2018, Cass. 12002/2014, Cass. S.U. 9936/2014) si adegua al disposto di cui agli artt.132, co.2 n.4, c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. con concisa esposizione dei fatti di causa e dei principi di diritto su cui si fonda la decisione, anche con esclusivo riferimento a precedenti giurisprudenziali conformi o ai contenuti degli scritti difensivi o degli atti di causa, OSSERVA Con atto di citazione ritualmente notificato le sorelle IU IA TI e NA TI hanno convenuto in giudizio le sorelle uterine NI MI NC RA ed MA NC RA, quali eredi della madre RZ TI, deceduta ab intestato il 30.09.2021, affinché, accertato e dichiarato che tutte le parti sono eredi legittime nella misura di ¼ cadauna di RZ TI e che la de cuius, con atto notarile del 10.02.1993, aveva simulatamente donato (ovvero aveva donato la somma di denaro necessario per l'acquisto) alla figlia NI MI NC RA il diritto di nuda proprietà sull'immobile e relative pertinenze sito in Gerenzano – via Risorgimento, 41(in atti identificato) -, riservando a sé l'usufrutto sullo stesso bene, e che, dunque, detto immobile, unitamente ai fondi (giacenti sui libretti postali n.50692739 intestato a RZ TI ed MA NC RA e n.42080188 intestato a RZ TI) e alla polizza di investimento e risparmio (n. 1490049 sottoscritta da RZ TI con Alleanza Assicurazioni s.p.a.), fanno parte integrante dell'asse ereditario relitto, venisse disposta la divisione della comunione ereditaria assegnando loro quanto di competenza. pagina 1 di 6 Instauratosi il contraddittorio, si sono costituite NI MI NC RA ed MA NC RA, contestando l'avversa ricostruzione dei fatti e chiedendo il rigetto delle domande avanzate in quanto infondate, sostenendo di non essersi mai opposte allo scioglimento della comunione ereditaria materna e che le parti avevano già provveduto alla divisione del relitto ereditario (come dalle controparti ricostruito, costituito solo dalle somme della polizza assicurativa stipulata dalla madre con Alleanza Assicurazioni s.p.a. previo adempimento degli oneri funerari), con esclusione dell'immobile di Gerenzano dall'asse relitto in quanto non oggetto di donazione. Infine, hanno eccepito l'improcedibilità dell'avversa domanda perché in contrasto con il principio dell'universalità dello scioglimento della comunione ereditaria, non avendo annoverato tra i beni ereditari la nuda proprietà di immobili siti nel Comune di Rialto (SV). Trattata la causa, ove l'avvocato delle attrici ha chiesto l'estensione della domanda di scioglimento della comunione ereditaria anche sui cespiti di Rialto;
concessi i termini per il deposito delle memorie ex art.183, co. VI, c.p.c., ove le parti hanno insistito nelle rispettive domande ed eccezioni e nelle quali le attrici non hanno contestato la ricostruzione svolta dalle convenute in merito alle liquidità relitte dalla de cuius;
acquisita documentazione utile ai fini del processo dopo la rinuncia delle parti allo scioglimento della comunione sui cespiti di Rialto;
ritenuta all'esito matura per la decisione, la causa è stata rinviata per precisazione delle conclusioni e discussione ex art.281 sexies c.p.c. all'udienza del 30.10.2024. All'esito del processo è incontestato che le odierne parti, figlie di RZ TI, sono tutte eredi per la quota di ¼ cadauna della madre, deceduta ab intestato;
mentre oggetto di contestazione è il relictum e il donatum (parte attrice sostiene che debbano rientrare nell'asse ereditario i fondi e i titoli descritti in atti nonché l'immobile sito in Gerenzano, mentre le convenute asseriscono di aver già provveduto alla suddivisione tra loro delle liquidità materne previo pagamento dei debiti ereditari, e che nel relitto ereditario non vada ricompreso la nuda proprietà dell'immobile di Gerenzano, ma dell'immobile di Rialto). Premesso ciò, va chiarito che
1) la successione ereditaria di RZ TI va dichiarata aperta e va devoluta ai sensi dell'art. 566 c.c. per la quota di ¼ per ogni figlia, trattandosi di successione legittima, essendo la TI deceduta ab intestato;
2) il principio di universalità della divisione ereditaria non è assoluto ed inderogabile, ma è sempre possibile procedere ad una divisione parziale, sia quando al riguardo intervenga un accordo tra le parti, sia quando, essendo stata richiesta tale divisione da una delle parti, le altre non amplino la domanda chiedendo a loro volta la divisione dell'intero asse (cfr. in questo senso ex multis Cass.6931/2016, Cass.5869/2016, Cass.573/2011, Cass.22977/2013);
3) al momento dell'apertura della successione, i beni relitti dalla de cuius sono esclusivamente la nuda proprietà dell'immobile di Rialto, cui le parti hanno nel corso del processo concordemente rinunciato, e le liquidità relitte dalla defunta madre;
4) al fine di procedere allo scioglimento della comunione dei beni ereditari in morte di RZ TI, va ricostruito l'asse ereditario della de cuius, sicché è necessario procedere alla cosiddetta riunione fittizia per valutare in concreto quali beni rientrino nell'asse ereditario (costituito dal relictum, donatum, imputazione delle liberalità già ricevute in vita dal de cuius, previa sottrazione dei debiti della massa ereditaria: v. ex multis Cass.4654/90, Cass.12919/12, Cass.27352/14). Prima di procedere oltre, bisogna, necessariamente valutare se il preteso negozio simulato come descritto negli atti di causa sia o meno fittizio e, dunque, se vada conferito alla massa ereditaria. pagina 2 di 6 Fondamento dell'istituto della collazione è la presunzione che il de cuius, nell'ipotesi in cui abbia fatto in vita donazioni ad alcuni dei propri discendenti, non abbia con ciò inteso alterare il trattamento loro spettante a seguito dell'apertura della successione (v. Cass.1988/1969, Cass. 3540/1971), configurandosi in tal caso la collazione come operazione necessaria diretta a ristabilire l'equilibrio e la parità di trattamento tra i vari successibili così da non alterare il rapporto di valore tra le varie quote e garantire a ciascuno degli eredi la possibilità di conseguire una quantità di beni proporzionata alla propria quota (cfr. ex multis Cass. 1159/1995, Cass. 15131/2005). La collazione ereditaria, quale che ne sia il fondamento, rappresenta, in entrambe le forme in cui è prevista dalla legge (collazione in natura o collazione per imputazione), un mezzo giuridico preordinato alla formazione della massa ereditaria da dividere, affinché, nei reciproci rapporti tra coeredi, siano assicurati l'equilibrio e la parità di trattamento tra i medesimi per non alterare il rapporto di valore fra le varie quote e garantire a ciascuno degli eredi stessi la possibilità di conseguire una quantità di beni proporzionata alla propria quota. La differenza tra i due modi di collazione consiste nel fatto che, mentre quella in natura consta di un'unica operazione che implica un effettivo incremento dei beni in comunione che devono essere divisi, la collazione per imputazione ne postula due, l'addebito del valore dei beni donati a carico della quota dell'erede donatario ed il contemporaneo prelevamento di una corrispondente quantità di beni da parte degli eredi non donatari;
cosicché soltanto nella collazione per imputazione, e non in quella in natura, i beni rimangono sempre in proprietà del coerede donatario, che li trattiene in virtù della donazione ricevuta e deve versare alla massa solo l'equivalente pecuniario (il che di norma avviene soltanto idealmente). Deve rilevarsi come sia noto non solo che la collazione sia un obbligo, per l'erede beneficiato, che sorge automaticamente al momento dell'apertura della successione ereditaria indipendentemente da un'espressa domanda dei condividenti (cfr. ex multis Cass.6490/1986; Cass.1159/1995; Cass.15131/2005; Cass. 8510/2018, Cass. 22721/2018), ma anche che l'erede legittimario che chieda l'accertamento della simulazione di un negozio del de cuius celante una donazione deve considerarsi terzo rispetto alle parti contraenti solo quando contestualmente proponga una domanda di riduzione della donazione dissimulata (v. ex plurimis Cass.125019/2019, Cass.10345/2019, Cass.6632/2006), con i conseguenti limiti probatori anche per l'erede ove la simulazione non sia strumentale alla tutela della legittima (v. da ultimo Cass. 11659/2023: “in tema di prova della simulazione, l'erede che agisce per l'accertamento della simulazione della donazione può giovarsi del più favorevole regime probatorio previsto dall'art.1417 c.c. a condizione che la relativa azione sia strumentale e finalizzata alla tutela della quota di riserva”; v. Cass.41132/2021: “dall'esercizio dell'azione di simulazione da parte dell'erede per l'accertamento di dissimulate donazioni non deriva necessariamente che egli sia terzo, al fine dei limiti alla prova testimoniale stabiliti dall'art.1417 c.c., perché, se l'erede agisce per lo scioglimento della comunione, previa collazione delle donazioni - anche dissimulate - per ricostituire il patrimonio ereditario e ristabilire l'uguaglianza tra coeredi, subentra nella posizione del de cuius, traendo un vantaggio dalla stessa qualità di coerede rispetto alla quale non può avvantaggiarsi delle condizioni previste dall'art.1415 c.c.; è invece terzo, se agisce in riduzione, per pretesa lesione di legittima, perché la riserva è un suo diritto personale, riconosciutogli dalla legge, e perciò può provare la simulazione con ogni mezzo”; v. anche nello stesso senso Cass.536/2018, Cass.7134/2001). pagina 3 di 6 Nel caso in esame, all'esito dell'istruttoria, la domanda attorea volta ad ottenere la declaratoria di simulazione del negozio con cui la de cuius avrebbe simulatamente donato alla figlia convenuta NI MI NC RA il diritto di nuda proprietà sull'immobile sito in Gerenzano, riservando a sé l'usufrutto, deve ritenersi infondata e, dunque, va reietta. Ed invero, avendo le attrici agito in giudizio nella qualità di eredi della madre esclusivamente per lo scioglimento della comunione ereditaria relitta, previa collazione del preteso donatum al fine della ricostruzione dell'asse ereditario, configurato in atti quale donazione (o indiretta), in applicazione di detto costante orientamento giurisprudenziale, le stesse sono sottoposte alle limitazioni probatorie indicate dall'art.1417 c.c. per le parti dell'atto simulato, non potendosi avvalere delle agevolazioni probatorie riconosciute a favore dei terzi (presunzioni, testimonianze). Ebbene, le attrici non hanno offerto valida prova di quanto dedotto, essendosi limitate ad esporre, a sostegno della propria pretesa, un solo fatto noto, da cui desumere la fittizietà del negozio de quo, costituito dal fatto che all'epoca della conclusione del contratto la figlia acquirente della nuda proprietà avesse solo ventuno anni, di tal che non avrebbe avuto le necessarie disponibilità economiche per acquistare l'immobile, mentre tale diritto (ovvero tali somme) sarebbe stato donato dalla madre per spirito di liberalità: ai fini della declaratoria di simulazione così come richiesta, deve, pertanto, ritenersi inidonea, ex art.1417 c.c., l'unica presunzione semplice dedotta dalle attrici per sostenere la simulazione del contratto de quo, mancando peraltro il requisito della concordanza del ragionamento presuntivo, prospettabile solo a fronte di una pluralità di presunzioni. Né, invero, può affatto ritenersi che la prova della mancanza di intento simulatorio debba ricadere sulle convenute, così come dedotto da parte attrice in applicazione del principio di “vicinanza della prova”: sull'argomento è, difatti, risaputo che “il principio di vicinanza della prova (definito, come noto, da Cass. Sez. U. 30/10/2001, n.13533, come quel criterio per cui l'onere della prova deve essere «ripartito tenuto conto, in concreto, della possibilità per l'uno o per l'altro soggetto di provare fatti e circostanze che ricadono nelle rispettive sfere di azione») non autorizza deroghe alla regola di cui all'art.2697 c.c. (che impone all'attore di provare i fatti costitutivi del proprio diritto e al convenuto la prova dei fatti estintivi, impeditivi o modificativi del diritto vantato dalla controparte), ma opera allorquando le disposizioni attributive delle situazioni attive non offrono indicazioni univoche per distinguere le suddette due categorie di fatti, fungendo da criterio ermeneutico alla cui stregua i primi vanno identificati in quelli più prossimi all'attore e dunque nella sua disponibilità, mentre gli altri in quelli meno prossimi e quindi più facilmente suffragabili dal convenuto, di modo che la vicinanza riguarda la possibilità di conoscere in via diretta o indiretta il fatto, e non già la possibilità concreta di acquisire la relativa prova” (cfr. Cass.12910/2022). Invero, deve evidenziarsi che le convenute hanno, al contrario, provato che la maggior parte del prezzo (£150.000.000 a fronte del prezzo totale di £235.000.000) del contratto di cui si discute è stato pagato mediante accollo di mutuo fondiario (v. doc.1 e s. di parte convenuta) e gli avvisi di scadenza del pagamento delle rate di mutuo erano intestati (v. doc. 3 di parte convenuta) alla de cuius e alla figlia nuda proprietaria (la quale, già all'epoca della conclusione di tale contratto, nel 1993, svolgeva l'attività di commerciante, mentre la madre era casalinga: cfr. pag. 1 del doc. 1; v. anche docc.4 e s. di parte convenuta). Peraltro, per completezza di trattazione, deve evidenziarsi come sia altresì infondata la ricostruzione svolta da parte attrice della fattispecie concreta esaminata come donazione indiretta. pagina 4 di 6 Caratteristica della donazione indiretta è, invero, l'arricchimento del beneficiario e un connesso impoverimento del disponente: trattasi di un atto di liberalità caratterizzato da un contestuale incremento patrimoniale del donatario e un corrispondente sacrificio patrimoniale del donante, privo, però, dei requisiti tipici della donazione. La donazione, dunque, viene qualificata come
“indiretta”, in quanto con un negozio privo dei requisiti propri della donazione si provoca l'impoverimento del donante e l'arricchimento del beneficiario e così gli stessi risultati del contratto di donazione: "la donazione indiretta è caratterizzata dal fine perseguito di realizzare una liberalità - e non già dal mezzo giuridico impiegato, che può essere il più vario, nei limiti consentiti dall'ordinamento - e consiste in atti o negozi la cui combinazione produce l'effetto di un'attribuzione patrimoniale gratuita” (v. Cass. 23260/2019, v. nello stesso senso Cass. 3134/2012 e Cass.5333/2004). “Per la validità delle donazioni indirette non è richiesta la forma dell'atto pubblico, essendo sufficiente l'osservanza delle forme prescritte per il negozio tipico utilizzato per realizzare lo scopo di liberalità, dato che l'art.809 cod. civ., nello stabilire le norme sulle donazioni applicabili agli altri atti di liberalità realizzati con negozi diversi da quelli previsti dall'art.769 cod. civ., non richiama l'art.782 cod. civ., che prescrive l'atto pubblico per la donazione” (così Cass.5333/2004, v. anche Cass.14197/2013, Cass.4623/2001). Secondo la giurisprudenza lo schema della donazione indiretta di un bene si realizza “…anche quando il donante paghi soltanto una parte del prezzo della relativa compravendita dovuto dal donatario, laddove sia dimostrato lo specifico collegamento tra dazione e successivo impiego delle somme, dovendo, in tal caso, individuarsi l'oggetto della liberalità, analogamente a quanto affermato in tema di vendita mista a donazione, nella percentuale di proprietà del bene acquistato pari alla quota di prezzo corrisposta con la provvista fornita dal donante. Comunque, comune ad entrambe le tipologie di donazione è, dunque, sempre lo spirito di liberalità, che nel caso della donazione indiretta assume un valore ancora più rilevante” (così Cass.10759/2019): quindi, da chi agisce in giudizio va adeguatamente provato il nesso causale e l'animus donandi, anche tramite valide presunzioni in base a un rigoroso esame di tutte le circostanze del singolo caso (v. Cass. 9379/2020). Come sopra evidenziato, parte attrice non ha fornito la prova richiesta, neanche a mezzo di significative presunzioni. 5) Infine, all'esito dell'istruttoria è emerso in modo pacifico, in quanto non è stata validamente contestata la dettagliata ricostruzione dei fatti (v. pag.7 e s. della comparsa di costituzione) e la produzione della documentazione offerta dalle convenute in sede di costituzione (v. docc.6 e ss. di parte convenuta), che le liquidità relitte dalla de cuius sono state ripartite in modo uguale tra le figlie, dopo il pagamento degli oneri ereditari. La TI era, difatti, titolare della polizza assicurativa n.1490049 stipulata con Alleanza Assicurazioni, scaduta il 1^.
4.2020 con capitale da liquidare per €21.570,96 (v. doc.6 delle convenute), del cui smobilizzo si era occupata la figlia MA su espresso incarico della madre (di cui, peraltro, le attrici erano già in precedenza a conoscenza: v. docc.13 e ss. delle convenute) e al decesso di quest'ultima ha provveduto al riparto tra le eredi delle somme residue (v. doc.15 delle convenute, con i relativi documenti giustificativi: v. doc.16 delle convenute). Né a seguito del disposto ordine di esibizione, le Poste Italiane hanno documentato ulteriori rilevanti somme facenti capo alla defunta (i libretti postali n.50692739 intestato a RZ TI ed MA NC RA e il n. 42080188 intestato a RZ TI, su cui era accreditata la pensione materna per circa €500 mensili). pagina 5 di 6 Corollario di quanto sopra deciso, è che va dichiarata aperta la successione ereditaria di RZ TI e va dichiarato che tutte le parti in causa sono eredi legittime della TI, eredità devoluta alle eredi ai sensi dell'art.566 c.c. in ragione della quota di ¼ cadauno;
al contempo, deve prendersi atto che le parti hanno già provveduto a ripartire tra loro in parti uguali le liquidità relitte dalla de cuius dopo l'estinzione dei debiti ereditari, e hanno rinunciato allo scioglimento della comunione ereditaria sull'immobile relitto sito in Rialto (SV). Decisa la causa ut supra, tutte le ulteriori domande, eccezioni o istanze devono ritenersi assorbite e/o reiette. Le spese di lite seguono la soccombenza principale e si liquidano come indicato in dispositivo sulla base dei parametri medi del D.M.55/2014, come successivamente modificato, ridotte della metà in considerazione del parziale rigetto delle domande delle attrici e della parziale composizione bonaria della lite.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando tra le parti in epigrafe indicate, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) accoglie parzialmente le domande di parte attrice, e per l'effetto,
2) dichiara aperta la successione ereditaria in morte di RZ TI, in atti generalizzata;
3) dichiara che IU IA TI, NA TI, NI MI NC RA ed MA NC RA sono eredi legittime di RZ TI, eredità devoluta alle eredi ai sensi dell'art. 566 c.c. in ragione della quota di 1/4 cadauna;
4) prende atto che le parti hanno già provveduto a ripartire tra loro in parti uguali le liquidità relitte dalla de cuius e hanno rinunciato allo scioglimento della comunione ereditaria sull'unico immobile relitto sito in Rialto, in atti identificato;
5) rigetta tutte le altre domande avanzate;
6) condanna le attrici a rifondere alle convenute le spese di lite, che si liquidano, già ridotte, in complessivi € 5.430,00, oltre oneri di legge. La presente sentenza si intende pubblicata con la lettura datane in udienza. Così deciso in Busto Arsizio il 30.10.2024
Il Giudice A.D'Elia
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