Corte d'Appello Bari, sentenza 31/10/2025, n. 1549
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Sentenza 31 ottobre 2025

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La Corte d'Appello di Bari, Sezione Terza Civile, si è pronunciata sull'appello proposto da un soggetto privato avverso la sentenza del Tribunale di Foggia che aveva rigettato la sua domanda di risarcimento danni per responsabilità da custodia, compensando integralmente le spese. L'attore, caduto dalla propria motocicletta a causa di una buca sulla strada provinciale, lamentava danni patrimoniali e non patrimoniali, imputando la responsabilità all'ente custode della strada. Aveva agito in giudizio dopo il mancato accoglimento delle richieste stragiudiziali e di negoziazione assistita. La convenuta amministrazione provinciale aveva chiesto il rigetto della domanda, eccependo la prescrizione del diritto al risarcimento, l'inidoneità delle notifiche inviate alla PEC, la mancanza di accertamenti da parte delle autorità, la visibilità della buca e, in subordine, l'addebito dell'incidente alla condotta negligente dell'attore. L'appellante, nel suo unico motivo di gravame, lamentava l'omessa, errata o contraddittoria motivazione della sentenza di primo grado in merito al comportamento colposo del danneggiato, all'erronea individuazione dell'onere della prova, alla mancata ammissione dei mezzi istruttori (CTU medico-legale e prova testimoniale) e alla violazione degli artt. 112 c.p.c., 115 c.p.c., 111 Cost., 2051 c.c. e 2697 c.c.

La Corte d'Appello ha rigettato l'appello, confermando la sentenza di primo grado, seppur con diversa motivazione. Ha ritenuto infondate le doglianze dell'appellante, escludendo la violazione dell'art. 112 c.p.c. poiché il giudice di primo grado aveva esercitato la facoltà di ritenere la causa matura per la decisione ai sensi dell'art. 187 c.p.c., senza che ciò configurasse una denegata giustizia. Parimenti, ha escluso la violazione dell'art. 115 c.p.c., sottolineando che il principio dispositivo impone alle parti di introdurre le prove, e che il giudice non ha l'obbligo di ammettere sempre e comunque i mezzi istruttori richiesti. La Corte ha altresì chiarito che la motivazione del giudice di primo grado non era apparente, ma esistente, seppur non condivisa dall'appellante, e che il rigetto della domanda era basato sulla carenza delle allegazioni relative al nesso eziologico tra la buca e l'evento dannoso, rendendo superflua l'istruttoria. In particolare, è stato evidenziato un deficit di allegazione non sull'insidia, ma sugli elementi del nesso causale, sia materiale che giuridico, che l'attore avrebbe dovuto dedurre e provare nei termini preclusivi. La documentazione fotografica è stata ritenuta insufficiente e priva di datazione certa, così come il preventivo di riparazione. La Corte ha infine confermato la corretta applicazione dell'art. 2051 c.c. e dell'art. 2697 c.c., ritenendo che l'attore non avesse assolto l'onere probatorio, nemmeno sul piano dell'allegazione. Le spese del grado sono state poste a carico dell'appellante, con condanna al pagamento del contributo unificato.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte d'Appello Bari, sentenza 31/10/2025, n. 1549
    Giurisdizione : Corte d'Appello Bari
    Numero : 1549
    Data del deposito : 31 ottobre 2025

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