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Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 31/10/2025, n. 1549 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 1549 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. N. 1647/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BARI
Terza Sezione Civile
La Corte d'Appello, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Salvatore Grillo Presidente
Dott.ssa Paola Barracchia Consigliere Relatore
Dott. Antonello Vitale Consigliere
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello, avente ad oggetto “Responsabilità da custodia”, iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi sotto il numero d'ordine 1647 dell'anno 2024, avverso la sentenza n. 6700/2021 emessa dal Tribunale di Foggia – Prima Sezione Civile, pubblicata il 22.05.2024
TRA
(c.f.: ), elett.te dom.to alla VIA C. Parte_1 C.F._1
D'AMBROSIO 6 71016 SAN SEVERO presso lo studio dell'Avv. MAGHERNINO ANTONIO
RI (c.f.: ) dal quale è rappr.to e difeso in virtù di procura in atti C.F._2
APPELLANTE
CONTRO
pagina 1 di 9 in p.l.r.p.t. (c.f.: ), elett.te Controparte_1 P.IVA_1 dom.ta alla VIA IV NOVEMBRE N. 4 C/O AVV. RICCI 71100 presso lo studio CP_1 dell'Avv. BORRELLI PELLEGRINO (c.f.: ) dal quale è rappr.to e difeso C.F._3 in virtù di procura in atti
APPELLATA
Conclusioni delle parti: come da note di trattazione scritta, in sostituzione dell'udienza collegiale del 9.07.2025, che qui devono intendersi riportate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.1Il Sig. con atto di citazione notificato il giorno 8/11/2021, ha adito il Parte_1
Tribunale di Foggia per ottenere l'accertamento della responsabilità della , Controparte_2 quale custode della strada provinciale e, di conseguenza, la condanna della stessa a pagare la somma di € 105.622,40 oltre rivalutazione, interessi, CTU, spese, e quanto altro dovuto per legge.
Lamenta di aver riportato danni patrimoniali e non patrimoniali, dopo esser caduto dalla sua motocicletta a causa di una buca sulla S.P. 33, in agro di Apricena, direzione San Severo -e proveniente da Poggio Imperiale-, il giorno 8/7/2013, alle ore 18:10 circa.
A seguito delle mancate risposte della alle richieste di risarcimento Controparte_2 stragiudiziali (lettera a/r del 23/12/2013 e pec del 27/11/2015, all.ti. nn. 36 e 37 dell'atto di citazione) ed alla richiesta di negoziazione assistita del 12/12/2019 (pec di cui all' all. 38 dell'atto di citazione), ha citato in giudizio la . Controparte_2
Con l'atto di citazione, l'attore chiede l'esperimento di una CTU medico-legale e soltanto con la memoria istruttoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c. chiede che venga escusso, in qualità di testimone, il Sig. . Testimone_1
1.2Con comparsa di costituzione e risposta, ritualmente depositata, si è costituita la CP_2
, la quale ha chiesto il rigetto della domanda attorea, eccependo: 1) la prescrizione
[...] del diritto al risarcimento, data l'inidoneità delle notifiche inviate alla pec della , non CP_2 risultante dai pubblici registri individuate per legge, ad interrompere la prescrizione;
2) il mancato intervento della pubblica autorità in grado di accertare l'accaduto e la mancanza di data delle foto prodotte;
3) la perfetta visibilità e poca profondità della buca, e concludendo per l'addebitabilità dell'accaduto, esclusivamente alla condotta negligente dell'attore.
Con ordinanza del 13 gennaio 2023, il giudice di prime cure, rilevata la superfluità di qualsivoglia approfondimento istruttorio, ha ritenuto la causa matura per la decisione e con pagina 2 di 9 sentenza n. 1412/2024 del 22/05/2024 ha così statuito: “rigetta la domanda;
compensa integralmente le spese tra le parti”.
2.Avverso la predetta sentenza lo ha proposto appello, chiedendo, per i motivi di Pt_1 seguito indicati ed in riforma dell'impugnata decisione, previa escussione testimoniale e espletamento di ctu medico legale, di accertare e dichiarare che l'infortunio è addebitabile alla responsabilità esclusiva della e di conseguenza condannare la stessa al Controparte_2 pagamento del risarcimento del danno e delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
2.1Si è costituita la , la quale ha impugnato e contestato l'avverso atto di Controparte_2 appello, chiedendone il rigetto, con vittoria di spese e competenze di giudizio.
2.2 All'udienza del 9 luglio 2025 la causa è stata assunta in decisione ai sensi dell'art. 352 cpc
MOTIVI DELLA DECISIONE
3.L'appello va rigettato e la sentenza di primo grado va confermata, sia pure con diversa motivazione
Con unico motivo di gravame la parte appellante si duole dell'omessa/errata/contraddittoria motivazione riguardante il comportamento colposo del danneggiato;
l'erronea individuazione dell'onere della prova;
la mancata ammissione dei mezzi istruttori e la violazione e falsa applicazione degli artt. 112 c.p.c., 115 c.p.c., 111 Cost., 2051 c.c., 2697 c.c.
Tutte le rimostranze sono da ritenersi infondate.
Anzitutto, la difesa dello lamenta la violazione dell'art. 112 c.p.c., asserendo che il Pt_1
Giudice di primo grado non abbia svolto l'istruttoria richiesta e quindi non si sia pronunciato su tutta la domanda.
Senonchè il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, di cui all'art. 112 c.p.c., risulta leso nel caso di una pronuncia assente (denegata giustizia), o che vada oltre quanto chiesto dalla parte (cd. ultra-petita), ovvero laddove cada su di un oggetto diverso da quello introdotto dalle parti.
Nel caso in esame, il giudice di prime cure ha risposto all'istanza di giustizia richiesta dall'attore, esercitando semplicemente la sua facoltà di ritenere matura la causa per la decisione senza bisogno di assunzione di mezzi di prova ex art. 187 comma 1 c.p.c.
pagina 3 di 9 Sostiene che il Tribunale, decidendo senza aver svolto l'istruttoria abbia violato l'art. 115
c.p.c. e sia incorso nella redazione di una motivazione apparente, che al pari della motivazione assente, è causa di nullità della sentenza.
Così come la precedente doglianza, anche questa non ha fondamento, dato che l'art. 115 c.p.c., esplicitando il principio dispositivo, prevede che nel processo civile la regola è che sono le parti a dover introdurre le prove, mentre il Giudice ha poteri istruttori officiosi, solo nei casi previsti dalla legge. L'art. 115 c.p.c. non pone un obbligo in capo al Giudice di dover assumere, sempre e comunque, le prove richieste dalle parti, ma si limita semplicemente ad evitare che il Giudice abbia notevoli poteri officiosi, trattandosi, quella civile, di una giurisdizione che ha ad oggetto, quasi sempre, diritti disponibili.
Non a caso l'art. 187 c.p.c., letteralmente, consente al Giudice di poter decidere in assenza di istruttoria. La violazione dell'art. 115 c.p.c. sarebbe presente nel caso in cui il Giudice decida in base a prove che assume d'ufficio e che spetterebbe, al contrario, alle parti chiederne l'assunzione.
Inoltre, l'appellante, con un salto logico di difficile comprensione, afferma che la violazione – esclusa da questa Corte - dell'art. 115 c.p.c. trasmodi in una motivazione apparente, che comporta la nullità della sentenza. Riprendendo il testo dell'atto di appello – che a sua volta cita, sul punto, più sentenze della Cassazione – la motivazione apparente viene definita (pag.
13, riga 16 ss.) come quell' “estrinsecarsi in argomentazioni non idonee a rivelare la ratio decidendi o fra loro logicamente inconciliabili o comunque perplesse ed obiettivamente incomprensibili”.
Tuttavia, l'appellante dimentica di indicare quali sono i passi della sentenza che contraddicendosi tra di loro rendono non comprensibile il ragionamento seguito dal Giudice, il quale in seguito viene contestato.
Rileva la Corte – al contrario -come il Giudice di primo grado abbia argomentato sufficientemente il rigetto della domanda, basato sulla carenza delle allegazioni relative all'an del diritto fatto valere, tali da rendere inutile una qualsiasi istruttoria, che non potrebbe essere utilizzata, surrettiziamente, per eludere i termini preclusivi previsti per le allegazioni. La difesa dello critica il modo in cui il Giudice di prime cure ha interpretato l'art. 2051 Pt_1
c.c., mostrando, in questo modo, come -seppure errato per l'appellante – sia presente un ragionamento logico-giuridico, dovendosi distinguere tra una motivazione apparente e quella esistente ma non condivisa dall'attore, come nel caso di specie.
Per quanto concerne l'applicazione dell'art. 2051 c.c. e dell'art. 2697 c.c., le doglianze mosse dall'appellante non colgono nel segno. Con ampia digressione viene indicato il lungo e travagliato percorso che ha riguardato la giurisprudenza relativa la responsabilità degli enti titolari di strade, lamentando come il Giudice di primo grado, seguendo l'impostazione della pagina 4 di 9 difesa del convenuto, abbia ritenuto insufficiente l'allegazione perchè carente della documentazione provante l'insidia e/o il trabocchetto, tanto da ritenere superflua l'istruttoria.
Sul punto la recente e consolidata Cassazione e prima ancora la Corte Costituzionale (sent. n.
156 del 10/05/1999), ritengono come l'insidia ed il trabocchetto siano elementi consentanei e consustanziali al paradigma di illecito di cui all'art. 2043 c.c., rappresentando delle figure sintomatiche di colpa (non la colpa stessa), pensate per temperare la prova, altrimenti difficile, della colpa del titolare della strada, quando ancora si riteneva inesistente, per la vastità e diretta fruibilità da parte della collettività, il presupposto della custodia per l'applicazione dell'art. 2051 c.c.
Ad oggi, nessun dubbio vi è sull'applicazione dell'art. 2051 c.c., che prevede una responsabilità oggettiva, dalla quale il custode può liberarsi soltanto dimostrando il caso fortuito, ossia un evento imprevedibile ed imprevenibile.
Il caso fortuito può anche essere costutito dal fatto del danneggiato -oltre che di un terzo o ad un fatto naturale- che, però, deve essere talmente imprevedibile, abnorme, impensabile, mai accaduto prima, da andare a recidere il rapporto di causa, giacchè in presenza di una responsabilità oggettiva la partita si gioca tutta e soltanto sul piano causale (nesso eziologico tra cosa e danno da un lato e caso fortuito dall'altro), senza alcuna rilevanza per il profilo soggettivo della colpa, che potrebbe essere preso in considerazione soltanto ai fini di una riduzione del risarcimento ex art. 1227 c.c.
Nella sentenza impugnata, il Giudice di prime cure assorbe ogni questione sostenendo che sia mancata l'allegazione dell'insidia: “in conclusione, in mancanza di altre e più specifiche allegazioni che avrebbero potuto far assurgere la buca ad insidia e trabocchetto – allegazioni specifiche non dedotte nel caso di specie – si deve ritenere come la buca in questione sia stata l'occasione e non la causa della caduta, che si deve sia stata causata piuttosto da una scorretta interazione dell'attore con la strada, quale cosa priva di autonomo dinamismo ed a fronte di una buca priva di requisiti dell'insidia e del trabocchetto”.
Si nota come, da un lato, non occorre l'allegazione dell'insidia e del trabocchetto, perchè non sono elementi costitutitvi della fattispecie della responsabilità da custodia, dall'altro per poter parlare non di causa, ma di occasione del danno, serve un comportamento del danneggiato abnorme, imprevedibile, fuori da ogni logica, diverso da una caduta in moto su di una buca stradale che è normalmente prevedibile e prevenibile mediante la riaprazione del manto stradale.
Tuttavia, la rimostranza dell'appellante sulla falsa e/o erronea applicazione dell'art. 2051 c.c. non è accoglibile, in quanto vi è un deficit di allegazione non riguardante l'insidia, bensì gli elementi del nesso eziologico che avrebbe dovuto indicare, rendendo così inutile la successiva istruttoria.
pagina 5 di 9 In particolare, nella logica degli artt. 2051 e 2697 c.c., l'attore deve, nel termine preclusivo di cui alla prima memoria ex art. 183 comma 6, allegare il nesso materiale e giuridico (cd. causalità materiale e giuridica), che successivamente dovrà dimostrare, così come da richieste istruttorie, mentre il convenuto, nel rispetto delle scadenze temporali, deve allegare e dimostrare il caso fortuito.
Nel caso in esame, l'attore, nell'atto di citazione, ha fornito una descrizione ed una documentazione assai deficitaria, tanto da non rendere percepibile la presenza del Sig.
u quella strada, quel giorno ed a quell'ora. Pt_1
Nella successiva memoria n.1 art. 183 comma 6 c.p.c. nulla, ancora un volta, dice al riguardo, affermando semplicemente di dover provare quanto assunto, non comprendendosi, però, cosa debba dimostrare, mancando a monte l'allegazione dei fatti su cui la prova deve cadere.
Il nesso eziologico, che la giurisprudenza chiede di provare, e prima ancora di allegare, a chi agisce ex art. 2051 c.c., si compone del profilo materiale, causalità naturalistica, che risponde a leggi fisiche di cui agli artt. 40 e 41 c.p., e del profilo giuridco, quale criterio necessario per comprendere quali siano i danni risarcibili.
Per quanto attiene la causalità materiale, l'attore nulla dice su come sia avvenuto l'impatto e soprattutto su come sia caduto per terra, tutti elementi essenziali per poter poi provare il rapporto di causa tra la caduta ed il danno alla spalla destra, perchè mancando qualsivoglia allegazione in tal senso, ben potrebbe essere caduto sbattendo la spalla sinistra, ovvero altre parti del corpo.
L'attore afferma soltanto di essere caduto rovinosamente (anche se dice di aver rallentato), in una strada trafficata. Tuttavia, nessuno chiama i soccorsi e si fa accompagnare da un privato, mai identificato, al Pronto Soccorso dell'Ospedale di San Severo. Il tutto associato ad una documentazione fotografica (all. 4-9) -senza data e senza perizia informatica che la estrapoli dal device con cui le immagini sono state catturate- dalla quale non si vede tanto il Sig. Pt_1 per terra, quanto la moto.
Sono fotografie che rappresentano un'intersezione stradale come tante altre, con una buca.
Emblematica l'ultima foto, che risulta, ad occhio nudo, tagliata: un ritratto di una segnaletica verticale, non ben collocata nello spazio e nel tempo.
Per quanto concerne l'allegazione relativa alla causalità giuridica: se vi è allegazione per il danno non patrimoniale (da dover poi comunque dimostrare), manca del tutto quella del danno patrimomiale. Nelle foto prodotte non vi è alcuna moto per terra, nulla si vede e si narra su quale sia la modalità di impatto ed il lato di caduta, cui si aggiunge la presenza delle foto della moto e del casco, all'interno di un non meglio specificato locale, impolverati e graffiati senza che - anche in questo caso- vi sia una data, potendo le stesse essere state scattate in qualsiasi epoca ed a seguito di diversi od altri sinistri. Inoltre l'attore ha prodotto un pagina 6 di 9 preventivo del tutto anonimo, consistente in una tabella indicante le spese per le riparazioni, senza data, sottoscrizione, intestazione ed/o ragione sociale e senza l'indicazione – come teste – del meccanico che quelle riparazione dovrebbe aver effettuato.
Ad ogni modo, l'allegazione del presunto danno non patrimoniale è inutile, dato che in mancanza dell'indicazione e della prova di cosa sia accaduto materialmente, risulta del tutto ultroneo interrogarsi su quali siano i danni conseguenti e diretti. La prova testimomiale sarebbe stata la sola occasione per introdurre in giudizio fatti che non ha allegato nei termini previsiti.
L'attore ha detto, peraltro solo con la memoria n. 2 ex art. 183 comma 6 c.p.c., di essere in grado di provare il tutto mediante l'escussione testimoniale del Sig. Testimone_1
.
[...]
Il Giudice di primo grado ha correttamente ritenuto superflua l'istruttoria, perchè è possible provare solo i fatti allegati, ma non avendo, l'attore, presentato una narrazione completa sul nesso di causa, nulla avrebbe potuto dimostrare.
Inoltre, la Corte osserva come nella pec inviata alla il 27/11/2015 (all. 37), Controparte_2
l'attore indica il Sig. quale unico soggetto identificato sul luogo Controparte_3 della caduta, salvo poi chiedere di escutere un soggetto diverso, senza specificare se, come e perchè fosse presente in quel luogo.
In aggiunta, soltanto in appello chiede di ascoltare come testimone anche tale , Testimone_2 senza indicare se fosse presente al momento dell'impatto e perchè fosse lì e senza allegare i motivi per cui non ha potuto chiedere in primo grado la sua audizione con la conseguente inammissibilità ai sensi dell'art. 345 c.p.c.
Inoltre la Corte non comprende perchè l'attore non abbia chiesto di ascoltare come testimone il dipendente della “ ” che avrebbe recuperato la moto Controparte_4 danneggiata, come emerge dalla fattura allegata dall'attore, nonostante questia sia datata
13/02/2014, ben 7 mesi dopo il lamentato sinistro.
Quindi, il Giudice di primo grado si è travato di fronte ad un'assenza di allegazioni sul nesso materiale e giuridico e con un'unica prova testimoniale richiesta dall'attore, alla quale è stato affidato il compito non di dimostrare quanto narrato, ma di rappresentare per la prima volta, irritualmente, e fuori tempo massimo, quanto accaduto quel fatidico 2 luglio 2013.
Ora, in assenza di un'allegazione su come sia avvenuto l'impatto e come sia caduto per terra il
Sig. , la CTU non potrebbe confermare o contraddire le narrazioni di parte, Parte_1 perchè mancanti, con la conseguenza che si tratterebbe di un'inammissibile CTU esplorativa, la quale è richiesta con finalità esclusivamente indagatrice a fronte di contestazioni generiche, per ottenere dal perito l'indicazione di dei fatti principali posti a fondamento della domanda, in piena violazione del principio dispositivo e del prinicipio della domanda.
pagina 7 di 9 Da ultimo ed in base a quanto motivato, la Corte ritene che il Tribunale di Foggia abbia rispettato il riparto dell'onere probatorio di cui all'art. 2697 c.c., il quale non risulta essere stato assolto dall'attore, giù sul piano dell'allegazione che è precedente a quello della prova, rendendolo, peraltro, inutile.
Il richiamo dell'appellante all'art. 111 Cost. è una mera clausola di stile, dato che non argomenta minimamente sul perchè sia stato violato il giusto processo, nè è immaginabile, nel processo di primo grado, alcuna lesione dello stesso.
4. Al rigetto del gravame, le spese del presente grado di giudizio vanno poste a carico dell' appellante e a favore della secondo il criterio della soccombenza e vengono liquidate CP_2 con le tariffe di cui al DM. 147/2022 (valori minimi, considerata la semplicità delle questioni e con esclusione della fase della trattazione).
5. Per effetto dell'odierna decisione (rigetto integrale d'appello), sussistono, inoltre, i presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater D.P.R. 115/2002, per il versamento da parte dell' appellante dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 bis D.P.R. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bari, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dal Sig.
, con atto di citazione, regolarmente notificato, nei confronti della Parte_1 CP_2
, avverso la sentenza n. 1412/2024, pubblicata il 22.05.2024 dal Tribunale di Foggia,
[...] ogni altra istanza, deduzione, ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza gravata;
2) condanna al pagamento delle spese del presente grado del giudizio in Parte_1 favore della liquidate in complessivi € 5000,00 per onorari, con Controparte_2 esclusione della fase di trattazione, oltre rimborso forfettario delle spese generali del 15%,
I.V.A. e C.P.A. come per legge.
3) Dichiara che per effetto dell'odierna decisione (rigetto integrale d'appello), sussistono, inoltre, i presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater D.P.R. 115/2002, per il versamento,
a carico dell'appellante, dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 bis
D.P.R. 115/2002
Così deciso in Bari, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione Civile in data 29 ottobre
2025.
pagina 8 di 9 Il Consigliere Estensore Il Presidente
Dott.ssa Paola Barracchia Dott. Salvatore Grillo
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del MOT dott. Domenico
Dell'Aere
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BARI
Terza Sezione Civile
La Corte d'Appello, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Salvatore Grillo Presidente
Dott.ssa Paola Barracchia Consigliere Relatore
Dott. Antonello Vitale Consigliere
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello, avente ad oggetto “Responsabilità da custodia”, iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi sotto il numero d'ordine 1647 dell'anno 2024, avverso la sentenza n. 6700/2021 emessa dal Tribunale di Foggia – Prima Sezione Civile, pubblicata il 22.05.2024
TRA
(c.f.: ), elett.te dom.to alla VIA C. Parte_1 C.F._1
D'AMBROSIO 6 71016 SAN SEVERO presso lo studio dell'Avv. MAGHERNINO ANTONIO
RI (c.f.: ) dal quale è rappr.to e difeso in virtù di procura in atti C.F._2
APPELLANTE
CONTRO
pagina 1 di 9 in p.l.r.p.t. (c.f.: ), elett.te Controparte_1 P.IVA_1 dom.ta alla VIA IV NOVEMBRE N. 4 C/O AVV. RICCI 71100 presso lo studio CP_1 dell'Avv. BORRELLI PELLEGRINO (c.f.: ) dal quale è rappr.to e difeso C.F._3 in virtù di procura in atti
APPELLATA
Conclusioni delle parti: come da note di trattazione scritta, in sostituzione dell'udienza collegiale del 9.07.2025, che qui devono intendersi riportate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.1Il Sig. con atto di citazione notificato il giorno 8/11/2021, ha adito il Parte_1
Tribunale di Foggia per ottenere l'accertamento della responsabilità della , Controparte_2 quale custode della strada provinciale e, di conseguenza, la condanna della stessa a pagare la somma di € 105.622,40 oltre rivalutazione, interessi, CTU, spese, e quanto altro dovuto per legge.
Lamenta di aver riportato danni patrimoniali e non patrimoniali, dopo esser caduto dalla sua motocicletta a causa di una buca sulla S.P. 33, in agro di Apricena, direzione San Severo -e proveniente da Poggio Imperiale-, il giorno 8/7/2013, alle ore 18:10 circa.
A seguito delle mancate risposte della alle richieste di risarcimento Controparte_2 stragiudiziali (lettera a/r del 23/12/2013 e pec del 27/11/2015, all.ti. nn. 36 e 37 dell'atto di citazione) ed alla richiesta di negoziazione assistita del 12/12/2019 (pec di cui all' all. 38 dell'atto di citazione), ha citato in giudizio la . Controparte_2
Con l'atto di citazione, l'attore chiede l'esperimento di una CTU medico-legale e soltanto con la memoria istruttoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c. chiede che venga escusso, in qualità di testimone, il Sig. . Testimone_1
1.2Con comparsa di costituzione e risposta, ritualmente depositata, si è costituita la CP_2
, la quale ha chiesto il rigetto della domanda attorea, eccependo: 1) la prescrizione
[...] del diritto al risarcimento, data l'inidoneità delle notifiche inviate alla pec della , non CP_2 risultante dai pubblici registri individuate per legge, ad interrompere la prescrizione;
2) il mancato intervento della pubblica autorità in grado di accertare l'accaduto e la mancanza di data delle foto prodotte;
3) la perfetta visibilità e poca profondità della buca, e concludendo per l'addebitabilità dell'accaduto, esclusivamente alla condotta negligente dell'attore.
Con ordinanza del 13 gennaio 2023, il giudice di prime cure, rilevata la superfluità di qualsivoglia approfondimento istruttorio, ha ritenuto la causa matura per la decisione e con pagina 2 di 9 sentenza n. 1412/2024 del 22/05/2024 ha così statuito: “rigetta la domanda;
compensa integralmente le spese tra le parti”.
2.Avverso la predetta sentenza lo ha proposto appello, chiedendo, per i motivi di Pt_1 seguito indicati ed in riforma dell'impugnata decisione, previa escussione testimoniale e espletamento di ctu medico legale, di accertare e dichiarare che l'infortunio è addebitabile alla responsabilità esclusiva della e di conseguenza condannare la stessa al Controparte_2 pagamento del risarcimento del danno e delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
2.1Si è costituita la , la quale ha impugnato e contestato l'avverso atto di Controparte_2 appello, chiedendone il rigetto, con vittoria di spese e competenze di giudizio.
2.2 All'udienza del 9 luglio 2025 la causa è stata assunta in decisione ai sensi dell'art. 352 cpc
MOTIVI DELLA DECISIONE
3.L'appello va rigettato e la sentenza di primo grado va confermata, sia pure con diversa motivazione
Con unico motivo di gravame la parte appellante si duole dell'omessa/errata/contraddittoria motivazione riguardante il comportamento colposo del danneggiato;
l'erronea individuazione dell'onere della prova;
la mancata ammissione dei mezzi istruttori e la violazione e falsa applicazione degli artt. 112 c.p.c., 115 c.p.c., 111 Cost., 2051 c.c., 2697 c.c.
Tutte le rimostranze sono da ritenersi infondate.
Anzitutto, la difesa dello lamenta la violazione dell'art. 112 c.p.c., asserendo che il Pt_1
Giudice di primo grado non abbia svolto l'istruttoria richiesta e quindi non si sia pronunciato su tutta la domanda.
Senonchè il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, di cui all'art. 112 c.p.c., risulta leso nel caso di una pronuncia assente (denegata giustizia), o che vada oltre quanto chiesto dalla parte (cd. ultra-petita), ovvero laddove cada su di un oggetto diverso da quello introdotto dalle parti.
Nel caso in esame, il giudice di prime cure ha risposto all'istanza di giustizia richiesta dall'attore, esercitando semplicemente la sua facoltà di ritenere matura la causa per la decisione senza bisogno di assunzione di mezzi di prova ex art. 187 comma 1 c.p.c.
pagina 3 di 9 Sostiene che il Tribunale, decidendo senza aver svolto l'istruttoria abbia violato l'art. 115
c.p.c. e sia incorso nella redazione di una motivazione apparente, che al pari della motivazione assente, è causa di nullità della sentenza.
Così come la precedente doglianza, anche questa non ha fondamento, dato che l'art. 115 c.p.c., esplicitando il principio dispositivo, prevede che nel processo civile la regola è che sono le parti a dover introdurre le prove, mentre il Giudice ha poteri istruttori officiosi, solo nei casi previsti dalla legge. L'art. 115 c.p.c. non pone un obbligo in capo al Giudice di dover assumere, sempre e comunque, le prove richieste dalle parti, ma si limita semplicemente ad evitare che il Giudice abbia notevoli poteri officiosi, trattandosi, quella civile, di una giurisdizione che ha ad oggetto, quasi sempre, diritti disponibili.
Non a caso l'art. 187 c.p.c., letteralmente, consente al Giudice di poter decidere in assenza di istruttoria. La violazione dell'art. 115 c.p.c. sarebbe presente nel caso in cui il Giudice decida in base a prove che assume d'ufficio e che spetterebbe, al contrario, alle parti chiederne l'assunzione.
Inoltre, l'appellante, con un salto logico di difficile comprensione, afferma che la violazione – esclusa da questa Corte - dell'art. 115 c.p.c. trasmodi in una motivazione apparente, che comporta la nullità della sentenza. Riprendendo il testo dell'atto di appello – che a sua volta cita, sul punto, più sentenze della Cassazione – la motivazione apparente viene definita (pag.
13, riga 16 ss.) come quell' “estrinsecarsi in argomentazioni non idonee a rivelare la ratio decidendi o fra loro logicamente inconciliabili o comunque perplesse ed obiettivamente incomprensibili”.
Tuttavia, l'appellante dimentica di indicare quali sono i passi della sentenza che contraddicendosi tra di loro rendono non comprensibile il ragionamento seguito dal Giudice, il quale in seguito viene contestato.
Rileva la Corte – al contrario -come il Giudice di primo grado abbia argomentato sufficientemente il rigetto della domanda, basato sulla carenza delle allegazioni relative all'an del diritto fatto valere, tali da rendere inutile una qualsiasi istruttoria, che non potrebbe essere utilizzata, surrettiziamente, per eludere i termini preclusivi previsti per le allegazioni. La difesa dello critica il modo in cui il Giudice di prime cure ha interpretato l'art. 2051 Pt_1
c.c., mostrando, in questo modo, come -seppure errato per l'appellante – sia presente un ragionamento logico-giuridico, dovendosi distinguere tra una motivazione apparente e quella esistente ma non condivisa dall'attore, come nel caso di specie.
Per quanto concerne l'applicazione dell'art. 2051 c.c. e dell'art. 2697 c.c., le doglianze mosse dall'appellante non colgono nel segno. Con ampia digressione viene indicato il lungo e travagliato percorso che ha riguardato la giurisprudenza relativa la responsabilità degli enti titolari di strade, lamentando come il Giudice di primo grado, seguendo l'impostazione della pagina 4 di 9 difesa del convenuto, abbia ritenuto insufficiente l'allegazione perchè carente della documentazione provante l'insidia e/o il trabocchetto, tanto da ritenere superflua l'istruttoria.
Sul punto la recente e consolidata Cassazione e prima ancora la Corte Costituzionale (sent. n.
156 del 10/05/1999), ritengono come l'insidia ed il trabocchetto siano elementi consentanei e consustanziali al paradigma di illecito di cui all'art. 2043 c.c., rappresentando delle figure sintomatiche di colpa (non la colpa stessa), pensate per temperare la prova, altrimenti difficile, della colpa del titolare della strada, quando ancora si riteneva inesistente, per la vastità e diretta fruibilità da parte della collettività, il presupposto della custodia per l'applicazione dell'art. 2051 c.c.
Ad oggi, nessun dubbio vi è sull'applicazione dell'art. 2051 c.c., che prevede una responsabilità oggettiva, dalla quale il custode può liberarsi soltanto dimostrando il caso fortuito, ossia un evento imprevedibile ed imprevenibile.
Il caso fortuito può anche essere costutito dal fatto del danneggiato -oltre che di un terzo o ad un fatto naturale- che, però, deve essere talmente imprevedibile, abnorme, impensabile, mai accaduto prima, da andare a recidere il rapporto di causa, giacchè in presenza di una responsabilità oggettiva la partita si gioca tutta e soltanto sul piano causale (nesso eziologico tra cosa e danno da un lato e caso fortuito dall'altro), senza alcuna rilevanza per il profilo soggettivo della colpa, che potrebbe essere preso in considerazione soltanto ai fini di una riduzione del risarcimento ex art. 1227 c.c.
Nella sentenza impugnata, il Giudice di prime cure assorbe ogni questione sostenendo che sia mancata l'allegazione dell'insidia: “in conclusione, in mancanza di altre e più specifiche allegazioni che avrebbero potuto far assurgere la buca ad insidia e trabocchetto – allegazioni specifiche non dedotte nel caso di specie – si deve ritenere come la buca in questione sia stata l'occasione e non la causa della caduta, che si deve sia stata causata piuttosto da una scorretta interazione dell'attore con la strada, quale cosa priva di autonomo dinamismo ed a fronte di una buca priva di requisiti dell'insidia e del trabocchetto”.
Si nota come, da un lato, non occorre l'allegazione dell'insidia e del trabocchetto, perchè non sono elementi costitutitvi della fattispecie della responsabilità da custodia, dall'altro per poter parlare non di causa, ma di occasione del danno, serve un comportamento del danneggiato abnorme, imprevedibile, fuori da ogni logica, diverso da una caduta in moto su di una buca stradale che è normalmente prevedibile e prevenibile mediante la riaprazione del manto stradale.
Tuttavia, la rimostranza dell'appellante sulla falsa e/o erronea applicazione dell'art. 2051 c.c. non è accoglibile, in quanto vi è un deficit di allegazione non riguardante l'insidia, bensì gli elementi del nesso eziologico che avrebbe dovuto indicare, rendendo così inutile la successiva istruttoria.
pagina 5 di 9 In particolare, nella logica degli artt. 2051 e 2697 c.c., l'attore deve, nel termine preclusivo di cui alla prima memoria ex art. 183 comma 6, allegare il nesso materiale e giuridico (cd. causalità materiale e giuridica), che successivamente dovrà dimostrare, così come da richieste istruttorie, mentre il convenuto, nel rispetto delle scadenze temporali, deve allegare e dimostrare il caso fortuito.
Nel caso in esame, l'attore, nell'atto di citazione, ha fornito una descrizione ed una documentazione assai deficitaria, tanto da non rendere percepibile la presenza del Sig.
u quella strada, quel giorno ed a quell'ora. Pt_1
Nella successiva memoria n.1 art. 183 comma 6 c.p.c. nulla, ancora un volta, dice al riguardo, affermando semplicemente di dover provare quanto assunto, non comprendendosi, però, cosa debba dimostrare, mancando a monte l'allegazione dei fatti su cui la prova deve cadere.
Il nesso eziologico, che la giurisprudenza chiede di provare, e prima ancora di allegare, a chi agisce ex art. 2051 c.c., si compone del profilo materiale, causalità naturalistica, che risponde a leggi fisiche di cui agli artt. 40 e 41 c.p., e del profilo giuridco, quale criterio necessario per comprendere quali siano i danni risarcibili.
Per quanto attiene la causalità materiale, l'attore nulla dice su come sia avvenuto l'impatto e soprattutto su come sia caduto per terra, tutti elementi essenziali per poter poi provare il rapporto di causa tra la caduta ed il danno alla spalla destra, perchè mancando qualsivoglia allegazione in tal senso, ben potrebbe essere caduto sbattendo la spalla sinistra, ovvero altre parti del corpo.
L'attore afferma soltanto di essere caduto rovinosamente (anche se dice di aver rallentato), in una strada trafficata. Tuttavia, nessuno chiama i soccorsi e si fa accompagnare da un privato, mai identificato, al Pronto Soccorso dell'Ospedale di San Severo. Il tutto associato ad una documentazione fotografica (all. 4-9) -senza data e senza perizia informatica che la estrapoli dal device con cui le immagini sono state catturate- dalla quale non si vede tanto il Sig. Pt_1 per terra, quanto la moto.
Sono fotografie che rappresentano un'intersezione stradale come tante altre, con una buca.
Emblematica l'ultima foto, che risulta, ad occhio nudo, tagliata: un ritratto di una segnaletica verticale, non ben collocata nello spazio e nel tempo.
Per quanto concerne l'allegazione relativa alla causalità giuridica: se vi è allegazione per il danno non patrimoniale (da dover poi comunque dimostrare), manca del tutto quella del danno patrimomiale. Nelle foto prodotte non vi è alcuna moto per terra, nulla si vede e si narra su quale sia la modalità di impatto ed il lato di caduta, cui si aggiunge la presenza delle foto della moto e del casco, all'interno di un non meglio specificato locale, impolverati e graffiati senza che - anche in questo caso- vi sia una data, potendo le stesse essere state scattate in qualsiasi epoca ed a seguito di diversi od altri sinistri. Inoltre l'attore ha prodotto un pagina 6 di 9 preventivo del tutto anonimo, consistente in una tabella indicante le spese per le riparazioni, senza data, sottoscrizione, intestazione ed/o ragione sociale e senza l'indicazione – come teste – del meccanico che quelle riparazione dovrebbe aver effettuato.
Ad ogni modo, l'allegazione del presunto danno non patrimoniale è inutile, dato che in mancanza dell'indicazione e della prova di cosa sia accaduto materialmente, risulta del tutto ultroneo interrogarsi su quali siano i danni conseguenti e diretti. La prova testimomiale sarebbe stata la sola occasione per introdurre in giudizio fatti che non ha allegato nei termini previsiti.
L'attore ha detto, peraltro solo con la memoria n. 2 ex art. 183 comma 6 c.p.c., di essere in grado di provare il tutto mediante l'escussione testimoniale del Sig. Testimone_1
.
[...]
Il Giudice di primo grado ha correttamente ritenuto superflua l'istruttoria, perchè è possible provare solo i fatti allegati, ma non avendo, l'attore, presentato una narrazione completa sul nesso di causa, nulla avrebbe potuto dimostrare.
Inoltre, la Corte osserva come nella pec inviata alla il 27/11/2015 (all. 37), Controparte_2
l'attore indica il Sig. quale unico soggetto identificato sul luogo Controparte_3 della caduta, salvo poi chiedere di escutere un soggetto diverso, senza specificare se, come e perchè fosse presente in quel luogo.
In aggiunta, soltanto in appello chiede di ascoltare come testimone anche tale , Testimone_2 senza indicare se fosse presente al momento dell'impatto e perchè fosse lì e senza allegare i motivi per cui non ha potuto chiedere in primo grado la sua audizione con la conseguente inammissibilità ai sensi dell'art. 345 c.p.c.
Inoltre la Corte non comprende perchè l'attore non abbia chiesto di ascoltare come testimone il dipendente della “ ” che avrebbe recuperato la moto Controparte_4 danneggiata, come emerge dalla fattura allegata dall'attore, nonostante questia sia datata
13/02/2014, ben 7 mesi dopo il lamentato sinistro.
Quindi, il Giudice di primo grado si è travato di fronte ad un'assenza di allegazioni sul nesso materiale e giuridico e con un'unica prova testimoniale richiesta dall'attore, alla quale è stato affidato il compito non di dimostrare quanto narrato, ma di rappresentare per la prima volta, irritualmente, e fuori tempo massimo, quanto accaduto quel fatidico 2 luglio 2013.
Ora, in assenza di un'allegazione su come sia avvenuto l'impatto e come sia caduto per terra il
Sig. , la CTU non potrebbe confermare o contraddire le narrazioni di parte, Parte_1 perchè mancanti, con la conseguenza che si tratterebbe di un'inammissibile CTU esplorativa, la quale è richiesta con finalità esclusivamente indagatrice a fronte di contestazioni generiche, per ottenere dal perito l'indicazione di dei fatti principali posti a fondamento della domanda, in piena violazione del principio dispositivo e del prinicipio della domanda.
pagina 7 di 9 Da ultimo ed in base a quanto motivato, la Corte ritene che il Tribunale di Foggia abbia rispettato il riparto dell'onere probatorio di cui all'art. 2697 c.c., il quale non risulta essere stato assolto dall'attore, giù sul piano dell'allegazione che è precedente a quello della prova, rendendolo, peraltro, inutile.
Il richiamo dell'appellante all'art. 111 Cost. è una mera clausola di stile, dato che non argomenta minimamente sul perchè sia stato violato il giusto processo, nè è immaginabile, nel processo di primo grado, alcuna lesione dello stesso.
4. Al rigetto del gravame, le spese del presente grado di giudizio vanno poste a carico dell' appellante e a favore della secondo il criterio della soccombenza e vengono liquidate CP_2 con le tariffe di cui al DM. 147/2022 (valori minimi, considerata la semplicità delle questioni e con esclusione della fase della trattazione).
5. Per effetto dell'odierna decisione (rigetto integrale d'appello), sussistono, inoltre, i presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater D.P.R. 115/2002, per il versamento da parte dell' appellante dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 bis D.P.R. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bari, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dal Sig.
, con atto di citazione, regolarmente notificato, nei confronti della Parte_1 CP_2
, avverso la sentenza n. 1412/2024, pubblicata il 22.05.2024 dal Tribunale di Foggia,
[...] ogni altra istanza, deduzione, ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza gravata;
2) condanna al pagamento delle spese del presente grado del giudizio in Parte_1 favore della liquidate in complessivi € 5000,00 per onorari, con Controparte_2 esclusione della fase di trattazione, oltre rimborso forfettario delle spese generali del 15%,
I.V.A. e C.P.A. come per legge.
3) Dichiara che per effetto dell'odierna decisione (rigetto integrale d'appello), sussistono, inoltre, i presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater D.P.R. 115/2002, per il versamento,
a carico dell'appellante, dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 bis
D.P.R. 115/2002
Così deciso in Bari, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione Civile in data 29 ottobre
2025.
pagina 8 di 9 Il Consigliere Estensore Il Presidente
Dott.ssa Paola Barracchia Dott. Salvatore Grillo
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del MOT dott. Domenico
Dell'Aere
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