Articolo 30 della Legge 4 novembre 1963, n. 1457
Articolo 26
Versione
9 novembre 1963
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Versione
21 giugno 1964
Art. 30. ((Sono esenti dalla imposta di successione, dalla imposta sul valore netto globale delle successioni e dalla imposta di trascrizione ipotecaria, nonche' da ogni altra tassa o diritto, le eredita' e i legati devoluti nelle successioni dei deceduti in data 9 ottobre 1963 o successivamente a causa della catastrofe del Vajont))
Sono equiparati ai deceduti le persone delle quali sia stata dichiarata, a norma dell' articolo 62 del Codice civile , la morte presunta o l'assenza in dipendenza della suddetta catastrofe.
Entrata in vigore il 21 giugno 1964