Sentenza breve 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bologna, sez. I, sentenza breve 07/01/2026, n. 14 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bologna |
| Numero : | 14 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00014/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01605/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1605 del 2025, proposto da
AM EM, rappresentato e difeso dall'avvocato Lina Stachezzini, con domicilio eletto presso il suo studio in Modena, via Monte Sabotino, 85a;
contro
U.T.G. - Prefettura di Modena, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale Bologna, domiciliata in Bologna, via A. Testoni, 6;
per l'annullamento
-del provvedimento di rigetto dell’istanza di conversione del permesso di soggiorno per studio, tirocinio e/o formazione professionale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato di cui alla pratica n. P- MO/L/Q/2025/104210 – emesso dallo Sportello Unico per l’Immigrazione di Modena in data 18.09.2025 e notificato a mezzo di pubblicazione nel Portale ALI e di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali, anche non richiamati.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di U.T.G. - Prefettura di Modena;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2025 il dott. LE FA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso depositato in data 13.11.2025, munito di istanza cautelare, AM EM ha impugnato il provvedimento, meglio indicato in epigrafe, con cui lo Sportello Unico per l’Immigrazione presso la Prefettura di Modena ha respinto la domanda di conversione del permesso di soggiorno per studio/tirocinio e/o formazione professionale in permesso per lavoro subordinato.
Il suddetto rigetto trova fondamento sul parere espresso dall’ITL secondo cui “ con un reddito pari a euro 27.864,00, la capacità economica della ditta rimane comunque insufficiente a sostenere i costi del rapporto di lavoro da instaurare con il richiedente ”.
Il ricorrente ha denunciato i seguenti vizi: “ 1. Violazione di legge per eccesso di potere, per difetto di istruttoria, travisamento dei fatti, illogicità e contraddittorietà della motivazione, nonché violazione e falsa applicazione dell’art. 6, comma 1, del D. Lgs. 286/1998; 2. Illegittimità del provvedimento di rigetto in merito all’istanza di conversione del permesso di soggiorno per tirocinio in permesso di soggiorno per lavoro subordinato d.lgs. 286/1998; eccesso di potere per omessa valutazione di fatti rilevanti, erronea individuazione dei presupposti, falsa interpretazione di legge, ingiustizia grave e manifesta ”; in estrema sintesi, il ricorrente ha lamentato che l’ITL avrebbe considerato solo il reddito del 2024, non aggiornato allo stato attuale dell’impresa; il fatturato del datore di lavoro sarebbe, infatti, in costante crescita e la ditta avrebbe necessità di personale qualificato per far fronte all’aumento del lavoro e delle richieste ricevute; il reddito del datore di lavoro alla data del 30.9.2025 sarebbe pari a 43.987,00, come dimostrato dal bilancio provvisorio redatto dal proprio commercialista; vi sarebbe, pertanto, un evidente difetto istruttorio nell’azione dell’Amministrazione che non avrebbe valutato la situazione attuale; l’Amministrazione avrebbe dovuto effettuare una valutazione prospettica in ordine alla congruità e alla stabilità delle future fonti di sostentamento e, così facendo avrebbe potuto esprimere giudizio prognostico estremamente positivo sul fatturato dell’impresa.
Si è costituita in giudizio la Prefettura di Modena con il patrocinio dell’Avvocatura dello Stato, la quale ha chiesto il rigetto del ricorso.
Alla camera di consiglio del 17 dicembre 2025, sentite le parti come da verbale di causa, il ricorso è stato trattenuto in decisione, potendo essere definito con sentenza in forma semplificata.
Il ricorso è fondato e va accolto, nei termini di seguito precisati, stante il difetto istruttorio e di motivazione lamentato in ricorso.
Si deve presumere che il sintetico parere ITL, posto a fondamento del diniego gravato, sia basato sulle circolari INL n. 3/2022 e n. 2066/2023 le quali, a loro volta, richiamano la disciplina di cui all’art. 9 del D.M. 27 maggio 2020 relativo ai “requisiti reddituali del datore di lavoro” interessato ad accedere alla procedura di emersione di cui all’art. 103 del D.L. n. 34/2020, che individua un reddito imponibile o un fatturato risultante dall’ultima dichiarazione dei redditi o dal bilancio di esercizio precedente non inferiore a 30.000,00 euro.
Ebbene, il mero e generico richiamo ad un reddito pari a euro 27.864,00 che sarebbe “ insufficiente a sostenere i costi del rapporto di lavoro da instaurare con il richiedente ” - al di là della mancanza di qualunque riferimento al fondamento normativo di tale asserzione, omissione che, integrando un palese difetto di motivazione, ostacola oltre tutto un effettivo e adeguato esercizio del diritto di difesa del destinatario del provvedimento – non è idoneo a supportare il diniego alla chiesta conversione del titolo di soggiorno.
Premesso che la verifica dei requisiti in questione deve, comunque, essere svolta in conformità a quanto disposto dall’art. 30 bis del d.P.R. n. 394/1999, tenuto conto delle semplificazioni introdotte dall’art. 44 del D.L. n. 73/2022, si rileva che tale verifica deve tener conto della capacità patrimoniale, dell’equilibrio economico-finanziario, del fatturato, del numero dei dipendenti e del tipo di attività svolta dall’impresa datrice di lavoro. Del resto è stata la stessa amministrazione ad autovincolarsi, mercé il rinvio alle suindicate circolari dell’Ispettorato nazionale del lavoro, all’espletamento di una siffatta, ancorché complessa, istruttoria, e ciò pur in assenza di univoci criteri e parametri normativi, sicché non può evitarsi, in questa materia, lo svolgimento di più accurati accertamenti e valutazioni estesi (citando dalle predette circolari) alla “ capacità patrimoniale . . . equilibrio economico-finanziario . . . fatturato . . . numero dei dipendenti . . . tipo di attività svolta dall'impresa ” (con la precisazione che “ le relative verifiche vanno effettuate in correlazione le une con le altre e, per un maggior dettaglio, si ritiene possibile ricorrere alle indicazioni già contenute nell’art. 9 del D.M. 27 maggio 2020 relativo ai “requisiti reddituali del datore di lavoro” interessato ad accedere alla procedura di emersione di cui all’art. 103 del D.L. n. 34/2020, conv. da L. n. 77/20202 ”, etc .).
Nel caso in esame l’Amministrazione non ha svolto (o, quanto meno, un tanto non emerge dall’atto gravato) alcuna istruttoria in merito ai suddetti parametri, limitandosi ad affermare genericamente che il reddito di euro 27.864,00 non sarebbe sufficiente a sostenere i costi del rapporto di lavoro da instaurare.
Parte ricorrente ha dimostrato che il datore di lavoro presenta un fatturato in costante crescita, allegando la necessità di personale qualificato per far fronte all’aumento dell’attività lavorativa. Di tale affermazione è offerto un principio di prova consistente nel bilancio provvisorio redatto dal commercialista al 30.9.2025 e pari ad euro 43.987,00. Correttamente il ricorrente lamenta, dunque, la mancata valutazione prospettica dell’Amministrazione che si è limitata ad un dato meramente formale, senza valutare la rappresentata stabilità delle future fonti di sostentamento e omettendo di effettuare un esame attuale della complessiva situazione patrimoniale e reddituale dell’impresa.
Sotto tale profilo, il ricorso è fondato e va accolto, con conseguente annullamento dell’atto impugnato che risulta è inficiato da difetto istruttorio e di motivazione, fermo restando l’obbligo dell’Amministrazione, in sede di esercizio del potere, di adottare un nuovo e motivato provvedimento in ordine alla domanda di conversione presentata dal ricorrente, previa adeguata attività istruttoria in ordine ai presupposti per la concessione del chiesto titolo di soggiorno.
Sussistono giustificati motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, come da motivazione e, per l’effetto, annulla l’atto impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
LO RI, Presidente
LE FA, Consigliere, Estensore
LO Nasini, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LE FA | LO RI |
IL SEGRETARIO