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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 30/10/2025, n. 1090 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 1090 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CATANZARO
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte d'appello di Catanzaro, seconda sezione civile, riunita in camera di consiglio e composta dai dottori
LV FE presidente
Antonio Rizzuti consigliere
NA IA HI consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2047 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2021 e vertente tra
(C.F. Parte_1 C.F._1
; (C.F.
[...] Parte_2 [...]
), in proprio e quale genitore esercente la responsabilità C.F._2
genitoriale sulla minore , Persona_1 C.F._3
), (C.F. )
[...] Parte_3 CodiceFiscale_4
( ), Parte_4 CodiceFiscale_5 Parte_5
( ), (C.F.
[...] CodiceFiscale_6 Parte_6
), difesi dall'avvocato Aurora Arone CodiceFiscale_7
- PARTE APPELLANTE –
e
1
(P.I .) per Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2
difesa dall'avvocato Flavio Godino
[...]
- PARTE APPELLATA -
Conclusioni delle parti
Per l'appellante: “dichiarare cessata la materia del contendere, con compensazione integrale delle spese di giudizio.”
Per l'appellato: “richiama l'atto di rinuncia al giudizio sopra richiamato, con compensazione integrale delle spese di lite, depositato da controparte e la corrispondente accettazione della suddetta rinuncia espressa e depositata dal sottoscritto procuratore di in forza del mandato Controparte_1
difensivo in atti. Chiede, quindi, che l'Ecc.ma Corte adita adotti ogni conseguente provvedimento.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
E MOTIVI DELLA DECISIONE
Gli appellanti in epigrafe hanno impugnato la sentenza n. 1260/2021 del Tribunale di Cosenza, con la quale era stata accolta la domanda revocatoria dell'atto di trust oggetto di causa proposta da Controparte_2
e ne hanno chiesto la parziale riforma.
[...]
Si è costituita l'appellata, resistendo al gravame e chiedendone il rigetto.
Con atto depositato l'8.10.2025, la parte appellante ha dichiarato di rinunciare agli atti del giudizio, essendo intervenuto nelle more del giudizio un accordo per la definizione di tutti i giudizi pendenti, che prevede la rinuncia agli atti “ai sensi e per gli effetti dell'art. 306 c.p.c. e che la Banca appellata accetti la rinuncia con compensazione integrale delle spese del giudizio”.
2 Con dichiarazione del 10.10.2025 la parte appellata ha accettato la rinuncia agli atti della controparte.
L'udienza del 22.10.2025 è stata sostituita dal deposito di note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e con le note di trattazione scritta le parti hanno ribadito la rinuncia agli atti e l'accettazione.
La norma applicabile al caso di specie è l'art. 306 c.p.c., in ossequio al quale la rinuncia agli atti accettata dalla controparte comporta la declaratoria dell'estinzione del giudizio.
In ordine alla regolamentazione delle spese di lite, dev'esserne disposta la compensazione ai sensi dell'art. 306 comma IV c.p.c.
P.Q.M.
La Corte d'appello di Catanzaro, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione o domanda, così provvede:
- dichiara l'estinzione del giudizio;
- compensa le spese di lite.
Così deciso nella camera di consiglio del 29 ottobre 2025.
Il consigliere estensore La presidente
NA IA HI LV FE
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CATANZARO
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte d'appello di Catanzaro, seconda sezione civile, riunita in camera di consiglio e composta dai dottori
LV FE presidente
Antonio Rizzuti consigliere
NA IA HI consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2047 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2021 e vertente tra
(C.F. Parte_1 C.F._1
; (C.F.
[...] Parte_2 [...]
), in proprio e quale genitore esercente la responsabilità C.F._2
genitoriale sulla minore , Persona_1 C.F._3
), (C.F. )
[...] Parte_3 CodiceFiscale_4
( ), Parte_4 CodiceFiscale_5 Parte_5
( ), (C.F.
[...] CodiceFiscale_6 Parte_6
), difesi dall'avvocato Aurora Arone CodiceFiscale_7
- PARTE APPELLANTE –
e
1
(P.I .) per Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2
difesa dall'avvocato Flavio Godino
[...]
- PARTE APPELLATA -
Conclusioni delle parti
Per l'appellante: “dichiarare cessata la materia del contendere, con compensazione integrale delle spese di giudizio.”
Per l'appellato: “richiama l'atto di rinuncia al giudizio sopra richiamato, con compensazione integrale delle spese di lite, depositato da controparte e la corrispondente accettazione della suddetta rinuncia espressa e depositata dal sottoscritto procuratore di in forza del mandato Controparte_1
difensivo in atti. Chiede, quindi, che l'Ecc.ma Corte adita adotti ogni conseguente provvedimento.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
E MOTIVI DELLA DECISIONE
Gli appellanti in epigrafe hanno impugnato la sentenza n. 1260/2021 del Tribunale di Cosenza, con la quale era stata accolta la domanda revocatoria dell'atto di trust oggetto di causa proposta da Controparte_2
e ne hanno chiesto la parziale riforma.
[...]
Si è costituita l'appellata, resistendo al gravame e chiedendone il rigetto.
Con atto depositato l'8.10.2025, la parte appellante ha dichiarato di rinunciare agli atti del giudizio, essendo intervenuto nelle more del giudizio un accordo per la definizione di tutti i giudizi pendenti, che prevede la rinuncia agli atti “ai sensi e per gli effetti dell'art. 306 c.p.c. e che la Banca appellata accetti la rinuncia con compensazione integrale delle spese del giudizio”.
2 Con dichiarazione del 10.10.2025 la parte appellata ha accettato la rinuncia agli atti della controparte.
L'udienza del 22.10.2025 è stata sostituita dal deposito di note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e con le note di trattazione scritta le parti hanno ribadito la rinuncia agli atti e l'accettazione.
La norma applicabile al caso di specie è l'art. 306 c.p.c., in ossequio al quale la rinuncia agli atti accettata dalla controparte comporta la declaratoria dell'estinzione del giudizio.
In ordine alla regolamentazione delle spese di lite, dev'esserne disposta la compensazione ai sensi dell'art. 306 comma IV c.p.c.
P.Q.M.
La Corte d'appello di Catanzaro, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione o domanda, così provvede:
- dichiara l'estinzione del giudizio;
- compensa le spese di lite.
Così deciso nella camera di consiglio del 29 ottobre 2025.
Il consigliere estensore La presidente
NA IA HI LV FE
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