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Sentenza 29 marzo 2024
Sentenza 29 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 29/03/2024, n. 8 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 8 |
| Data del deposito : | 29 marzo 2024 |
Testo completo
N. R.G. 1340/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA riunito in camera di consiglio e composto dai signori Magistrati:
1) Dott. Giuseppe CAMPAGNA -Presidente rel.
2) Dott. Francesco CAMPAGNA -Giudice
3) Dott. Myriam MULONIA -Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile iscritto al n.257 dell'anno 2024 R.G.V.G., riservato alla decisione collegiale all'udienza cartolare del 26.03.2024, promosso da
(C.F.: , nata a [...] il [...], Parte_1 CodiceFiscale_1
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Fortunato Cicciù, presso il cui studio in Reggio Calabria, alla via Caserma Trav. Priv. n.7, ha eletto domicilio
E
(C.F. ), nato a [...] il Controparte_1 CodiceFiscale_2
13.12.1988, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Pasquale Cananzi, presso il cui studio in Reggio Calabria, alla Via Nino Bixio 14, ha eletto domicilio
-ricorrenti- nonché
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria.
-interveniente-
* * * * * -visto il ricorso congiunto depositato il 29.01.2024 con il quale le parti in epigrafe generalizzate hanno chiesto la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Gioia Tauro (RC) il 07.04.2012;
-considerato che con decreto del 14.02.2024 è stato disposto che l'udienza fissata per il giorno 26.03.2024 fosse sostituita, ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., dal deposito telematico di note scritte contenenti le solo istante e conclusioni, assegnando al contempo alle parti termine sino al giorno 21.03.2024 per il deposito telematico delle predette note scritte, da intitolarsi “note scritte in sostituzione di udienza, e
“dichiarazione di non volersi riconciliare” onerandole, altresì, al deposito della documentazione richiesta dagli artt. 473 bis 48, 473 bis 13 co. 3, 473 bis 12, co. 3 c.p.c.;
-constatato che risultano assolti gli incombenti di legge;
-esaminata la documentazione prodotta;
-rilevato, in particolare, che: a) i ricorrenti hanno contratto matrimonio concordatario in Gioia Tauro (RC) il 07/04/2012 dal quale è nata la IA (04.06.2015), Per_1
ancora minorenne;
b) con decreto n.163/2021 depositato il 19.10.2021 il Tribunale di
Reggio Calabria ha omologato la separazione personale consensuale tra i coniugi, dopo essere comparsi davanti al Presidente del Tribunale il 21.09.2021;
-constatato che la separazione dei coniugi dura ininterrottamente dalla data di deposito del ricorso per separazione consensuale e comunque dalla data di comparizione degli stessi davanti al Presidente del Tribunale risalente al 21.09.2021 e che, pertanto, non è dato ravvisare possibilità alcuna di ricostituzione della comunione coniugale;
-ravvisata, pertanto, la sussistenza dei presupposti di cui agli artt.2 e 3 n.2) lett. b)
Legge 01.12.1970 n.898 in relazione all'art.4 comma XIII stessa legge nel testo modificato dalla Legge 06.03.1987 n.74; così come ulteriormente modificato dall'art.1
Legge 06.05.2015 n.55;
-preso atto che il ricorso è stato comunicato all'ufficio del P.M. in data 15.02.2024;
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, udite le parti ed il rappresentante del P.M., definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, depositato il 29.01.2024 da
[...]
e , così provvede: Pt_1 Controparte_1
-dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in
Gioia Tauro il 07.04.2012 tra e , il cui atto risulta Parte_1 Controparte_1
trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Gioia Tauro Atto N. 2 parte II serie A - anno 2012, alle seguenti condizioni di cui al D.O. n. 163/2021 depositato il 19.10.2021:
A) I coniugi vivranno separati portandosi reciproco rispetto;
B) La IA rimane affidata ai genitori secondo il regime di condivisione di Per_1
legge, con collocazione anagrafica presso la madre. La casa coniugale sita in Reggio
Calabria alla Via Augusta n. 9 – Pellaro - sarà assegnata al IG. , Controparte_1
mentre la IG.ra , unitamente alla IA minore , si trasferirà presso Pt_1 Per_1
altra abitazione, ove stabilirà propria residenza consentendo nelle more di ciò
l'immediato trasferimento di residenza del sig. nella casa a lui assegnata;
CP_1
Quanto ai tempi della minore con ciascun genitore, si prevede che la bambina rimanga con il padre a weekend alterni dal venerdì all'uscita di scuola al lunedì successivo al suo riaccompagno ivi e, nelle settimane in cui la bambina ha il weekend con il padre, dal martedì all'uscita di scuola al mercoledì suo riaccompagno mentre in quelle in cui ha il weekend con la madre, dal martedì all'uscita di scuola al venerdì al suo riaccompagno ivi. In periodo non scolastico si intendono orari equipollenti con prelievo e riaccompagno presso la casa coniugale. Nei tempi trascorsi con il figlio ciascun genitore dovrà attendere agli impegni della bambina – ivi inclusa la frequenza alle funzioni religiose del giovedì e della domenica – e secondarne gli studi.
Durante le vacanze natalizie il padre potrà tenere con sé la minore ad anni alterni dal
23 al 30 dicembre oppure dal 30 dicembre al 6 gennaio con possibilità di modificare, previo accordo tra i genitori. Nelle vacanze pasquali, ad anni alterni, la minore trascorrerà con i genitori il giorno di Pasqua e quello del Lunedì dell'Angelo; Nel periodo delle vacanze estive ogni genitore potrà trascorrere con la bambina un periodo di giorni in via esclusiva per godere delle vacanze assieme, da individuarsi concordemente entro il 30 maggio di ogni anno.
La minore trascorrerà inoltre la festa della mamma e quella del papà con i rispettivi genitori così come per i compleanni dei genitori, mentre il giorno del compleanno e dell'onomastico della bambina verrà possibilmente trascorso dalla famiglia assieme per il festeggiamento, ovvero, in mancanza di accordo, alternando di anno in anno la presenza della bambina con i genitori tra mattina/pomeriggio e tardo pomeriggio/pernotto.
Stante l'abitudine della bambina all'essere accudita da entrambi i genitori, saranno sempre possibili variazioni del predetto regime, in funzione delle esigenze della stessa e dei genitori, purché concordate espressamente fra questi ultimi.
C) Il IG. corrisponderà a titolo di contributo al mantenimento della IA alla CP_1
IG.ra -che si impegna a mantenersi autosufficiente economicamente e pertanto Pt_1
rinunzia a domandare mantenimento per sé- la somma di Euro 300,00 entro il giorno
10 di ogni mese, (rivalutabili secondo indice ISTAT-FOI come per legge), oltre al 70% delle spese straordinarie della bambina medesima, determinate e stabilite secondo il vigente protocollo del Tribunale di Reggio Calabria, anche quanto alla modalità per la loro vincolatività. Le corresponsioni de quo avverranno a mezzo bonifico su conto corrente indicato dalla madre. Le utenze di fornitura luce, acqua, ADSL e Tari (Tassa nettezza urbana) dell'ex abitazione coniugale/familiare saranno onorate comunque dal IG. che ne è intestatario. CP_1
Ovviamente nel caso in cui la sig.ra dovesse trovare sistemazione lavorativa Pt_1
più stabile, il IG. continuerà nel contributo al mantenimento della IA ma CP_1
con quota parte delle spese straordinarie ridotta al 50% e carico delle suddette utenze alla sig.ra . Pt_1
D) I genitori convengono per il rilascio di ogni documento di identità necessario per la IA anche con validità ai fini dell'espatrio e consentono reciprocamente al rilascio del rispettivo passaporto. Le condizioni sopra riportate, su concorde richiesta delle parti, vengono modificate come segue:
2.a) La casa coniugale sita in Reggio Calabria alla Via Augusta n.9 Pellaro sarà assegnata al IG. , mentre la IG.ra , unitamente alla IA Controparte_1 Pt_1
minore , si trasferirà presso altra abitazione, ove stabilirà propria residenza Per_1
consentendo nelle more di ciò l'immediato trasferimento di residenza del sig. CP_1
nella casa a lui assegnata;
2.b) Il sig. corrisponderà a titolo di contributo al mantenimento della IA CP_1
alla IG.ra la somma di Euro 300,00 entro il giorno 10 di ogni mese, sostenendo Pt_1
per intero le spese straordinarie da sostenersi per la IA , determinate Per_1
secondo protocollo del Tribunale di Reggio Calabria, da intendersi qui per integralmente riportato in parte qua. Tali superiori accordi rimarranno invariati anche se la IG.ra dovesse trovare una stabile sistemazione lavorativa. Pt_1
2.c) le parti convengono di dare immediata esecutività all'accordo raggiunto.
-dispone la trasmissione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Gioia Tauro (RC) per le annotazioni sul relativo atto di matrimonio e per le altre incombenze di legge;
-sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Così deciso in Reggio Calabria, il 28.03.2024
Il Presidente rel. dott. Giuseppe Campagna
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA riunito in camera di consiglio e composto dai signori Magistrati:
1) Dott. Giuseppe CAMPAGNA -Presidente rel.
2) Dott. Francesco CAMPAGNA -Giudice
3) Dott. Myriam MULONIA -Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile iscritto al n.257 dell'anno 2024 R.G.V.G., riservato alla decisione collegiale all'udienza cartolare del 26.03.2024, promosso da
(C.F.: , nata a [...] il [...], Parte_1 CodiceFiscale_1
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Fortunato Cicciù, presso il cui studio in Reggio Calabria, alla via Caserma Trav. Priv. n.7, ha eletto domicilio
E
(C.F. ), nato a [...] il Controparte_1 CodiceFiscale_2
13.12.1988, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Pasquale Cananzi, presso il cui studio in Reggio Calabria, alla Via Nino Bixio 14, ha eletto domicilio
-ricorrenti- nonché
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria.
-interveniente-
* * * * * -visto il ricorso congiunto depositato il 29.01.2024 con il quale le parti in epigrafe generalizzate hanno chiesto la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Gioia Tauro (RC) il 07.04.2012;
-considerato che con decreto del 14.02.2024 è stato disposto che l'udienza fissata per il giorno 26.03.2024 fosse sostituita, ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., dal deposito telematico di note scritte contenenti le solo istante e conclusioni, assegnando al contempo alle parti termine sino al giorno 21.03.2024 per il deposito telematico delle predette note scritte, da intitolarsi “note scritte in sostituzione di udienza, e
“dichiarazione di non volersi riconciliare” onerandole, altresì, al deposito della documentazione richiesta dagli artt. 473 bis 48, 473 bis 13 co. 3, 473 bis 12, co. 3 c.p.c.;
-constatato che risultano assolti gli incombenti di legge;
-esaminata la documentazione prodotta;
-rilevato, in particolare, che: a) i ricorrenti hanno contratto matrimonio concordatario in Gioia Tauro (RC) il 07/04/2012 dal quale è nata la IA (04.06.2015), Per_1
ancora minorenne;
b) con decreto n.163/2021 depositato il 19.10.2021 il Tribunale di
Reggio Calabria ha omologato la separazione personale consensuale tra i coniugi, dopo essere comparsi davanti al Presidente del Tribunale il 21.09.2021;
-constatato che la separazione dei coniugi dura ininterrottamente dalla data di deposito del ricorso per separazione consensuale e comunque dalla data di comparizione degli stessi davanti al Presidente del Tribunale risalente al 21.09.2021 e che, pertanto, non è dato ravvisare possibilità alcuna di ricostituzione della comunione coniugale;
-ravvisata, pertanto, la sussistenza dei presupposti di cui agli artt.2 e 3 n.2) lett. b)
Legge 01.12.1970 n.898 in relazione all'art.4 comma XIII stessa legge nel testo modificato dalla Legge 06.03.1987 n.74; così come ulteriormente modificato dall'art.1
Legge 06.05.2015 n.55;
-preso atto che il ricorso è stato comunicato all'ufficio del P.M. in data 15.02.2024;
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, udite le parti ed il rappresentante del P.M., definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, depositato il 29.01.2024 da
[...]
e , così provvede: Pt_1 Controparte_1
-dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in
Gioia Tauro il 07.04.2012 tra e , il cui atto risulta Parte_1 Controparte_1
trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Gioia Tauro Atto N. 2 parte II serie A - anno 2012, alle seguenti condizioni di cui al D.O. n. 163/2021 depositato il 19.10.2021:
A) I coniugi vivranno separati portandosi reciproco rispetto;
B) La IA rimane affidata ai genitori secondo il regime di condivisione di Per_1
legge, con collocazione anagrafica presso la madre. La casa coniugale sita in Reggio
Calabria alla Via Augusta n. 9 – Pellaro - sarà assegnata al IG. , Controparte_1
mentre la IG.ra , unitamente alla IA minore , si trasferirà presso Pt_1 Per_1
altra abitazione, ove stabilirà propria residenza consentendo nelle more di ciò
l'immediato trasferimento di residenza del sig. nella casa a lui assegnata;
CP_1
Quanto ai tempi della minore con ciascun genitore, si prevede che la bambina rimanga con il padre a weekend alterni dal venerdì all'uscita di scuola al lunedì successivo al suo riaccompagno ivi e, nelle settimane in cui la bambina ha il weekend con il padre, dal martedì all'uscita di scuola al mercoledì suo riaccompagno mentre in quelle in cui ha il weekend con la madre, dal martedì all'uscita di scuola al venerdì al suo riaccompagno ivi. In periodo non scolastico si intendono orari equipollenti con prelievo e riaccompagno presso la casa coniugale. Nei tempi trascorsi con il figlio ciascun genitore dovrà attendere agli impegni della bambina – ivi inclusa la frequenza alle funzioni religiose del giovedì e della domenica – e secondarne gli studi.
Durante le vacanze natalizie il padre potrà tenere con sé la minore ad anni alterni dal
23 al 30 dicembre oppure dal 30 dicembre al 6 gennaio con possibilità di modificare, previo accordo tra i genitori. Nelle vacanze pasquali, ad anni alterni, la minore trascorrerà con i genitori il giorno di Pasqua e quello del Lunedì dell'Angelo; Nel periodo delle vacanze estive ogni genitore potrà trascorrere con la bambina un periodo di giorni in via esclusiva per godere delle vacanze assieme, da individuarsi concordemente entro il 30 maggio di ogni anno.
La minore trascorrerà inoltre la festa della mamma e quella del papà con i rispettivi genitori così come per i compleanni dei genitori, mentre il giorno del compleanno e dell'onomastico della bambina verrà possibilmente trascorso dalla famiglia assieme per il festeggiamento, ovvero, in mancanza di accordo, alternando di anno in anno la presenza della bambina con i genitori tra mattina/pomeriggio e tardo pomeriggio/pernotto.
Stante l'abitudine della bambina all'essere accudita da entrambi i genitori, saranno sempre possibili variazioni del predetto regime, in funzione delle esigenze della stessa e dei genitori, purché concordate espressamente fra questi ultimi.
C) Il IG. corrisponderà a titolo di contributo al mantenimento della IA alla CP_1
IG.ra -che si impegna a mantenersi autosufficiente economicamente e pertanto Pt_1
rinunzia a domandare mantenimento per sé- la somma di Euro 300,00 entro il giorno
10 di ogni mese, (rivalutabili secondo indice ISTAT-FOI come per legge), oltre al 70% delle spese straordinarie della bambina medesima, determinate e stabilite secondo il vigente protocollo del Tribunale di Reggio Calabria, anche quanto alla modalità per la loro vincolatività. Le corresponsioni de quo avverranno a mezzo bonifico su conto corrente indicato dalla madre. Le utenze di fornitura luce, acqua, ADSL e Tari (Tassa nettezza urbana) dell'ex abitazione coniugale/familiare saranno onorate comunque dal IG. che ne è intestatario. CP_1
Ovviamente nel caso in cui la sig.ra dovesse trovare sistemazione lavorativa Pt_1
più stabile, il IG. continuerà nel contributo al mantenimento della IA ma CP_1
con quota parte delle spese straordinarie ridotta al 50% e carico delle suddette utenze alla sig.ra . Pt_1
D) I genitori convengono per il rilascio di ogni documento di identità necessario per la IA anche con validità ai fini dell'espatrio e consentono reciprocamente al rilascio del rispettivo passaporto. Le condizioni sopra riportate, su concorde richiesta delle parti, vengono modificate come segue:
2.a) La casa coniugale sita in Reggio Calabria alla Via Augusta n.9 Pellaro sarà assegnata al IG. , mentre la IG.ra , unitamente alla IA Controparte_1 Pt_1
minore , si trasferirà presso altra abitazione, ove stabilirà propria residenza Per_1
consentendo nelle more di ciò l'immediato trasferimento di residenza del sig. CP_1
nella casa a lui assegnata;
2.b) Il sig. corrisponderà a titolo di contributo al mantenimento della IA CP_1
alla IG.ra la somma di Euro 300,00 entro il giorno 10 di ogni mese, sostenendo Pt_1
per intero le spese straordinarie da sostenersi per la IA , determinate Per_1
secondo protocollo del Tribunale di Reggio Calabria, da intendersi qui per integralmente riportato in parte qua. Tali superiori accordi rimarranno invariati anche se la IG.ra dovesse trovare una stabile sistemazione lavorativa. Pt_1
2.c) le parti convengono di dare immediata esecutività all'accordo raggiunto.
-dispone la trasmissione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Gioia Tauro (RC) per le annotazioni sul relativo atto di matrimonio e per le altre incombenze di legge;
-sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Così deciso in Reggio Calabria, il 28.03.2024
Il Presidente rel. dott. Giuseppe Campagna