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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 28/05/2025, n. 1384 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 1384 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 18171/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Bruno Perla Presidente relatore dott.ssa Silvia Migliori Giudice dott.ssa Carmen Giraldi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 18171/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FIUME ANDREA Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. FIUME ANDREA
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FLOCCO VALERIO, CP_1 C.F._2 elettivamente domiciliato in Piazza Trento e Trieste n. 2, 40137 Bologna presso il difensore avv.
FLOCCO VALERIO
CONVENUTO/I
P.M. INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da accordo raggiunto all'udienza del 01.04.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 20.12.2024 (nato a [...], il [...]) ricorreva Parte_1 contro (nata a [...], il [...]) per chiedere la cessazione degli effetti civili CP_1 del matrimonio.
Si premette che le parti hanno contratto matrimonio a San Lazzaro di Savena (BO) in data 09.09.2017 – atto n. 26, Parte II, Serie A, anno 2017.
Dalla loro unione non sono nati figli.
Le parti sono addivenute a separazione personale con accordo concluso davanti all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di San Lazzaro in data n. 12.03.2024 (doc. 3).
pagina 1 di 3 Con il ricorso, il ricorrente, sig. chiedeva la sola pronuncia sul vincolo matrimoniale. Pt_1
Costituendosi in giudizio, la convenuta, sig.ra eccepiva preliminarmente una questione di CP_1 incompetenza territoriale del Tribunale adito essendo la stessa residente a [...], in provincia di Latina, chiedendo che il Giudice riconoscesse la propria incompetenza.
All'udienza del 01.04.2025, sentite personalmente le parti, il Giudice invitava i procuratori a discutere della questione di incompetenza territoriale e successivamente li invitava a trovare un accordo per la composizione della controversia.
Nel corso della stessa udienza, infatti, la convenuta rinunciava all'eccezione di incompetenza territoriale e le parti chiedevano che la causa fosse trattenuta in decisione, essendo l'unica domanda formulata quella relativa al vincolo matrimoniale.
Preso atto della rinuncia alla eccezione preliminare, esperito con esito negativo il tentativo di conciliazione, il Giudice tratteneva in decisione la causa.
****
Così limitata ad oggi la decisione che il Collegio è chiamato ad assumere, la cessazione degli effetti civili del matrimonio deve essere senz'altro pronunciata, in quanto ne ricorrono tutti i presupposti di cui all'art.3, numero 2, lett.b, della legge 1° dicembre 1970 n.898.
Invero i coniugi sono addivenuti a separazione personale con accordo concluso dinanzi all'Ufficiale di Stato civile in data 12.03.2024 ed è trascorso ormai un anno senza che gli stessi si siano riappacificati o abbiano ripreso la convivenza matrimoniale, come dimostrato dalla separazione protrattasi fino ad ora, dall'esito negativo del tentativo di conciliazione, nonché dalle allegazioni e dalle dichiarazioni rese dalle stesse parti in udienza.
Non può, pertanto, essere ricostituita nemmeno la comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
Non vi sono, inoltre, altre domande – ad esempio attinenti alla regolamentazione di rapporti parentali o patrimoniali – in assenza di prole e considerata, altresì, la autosufficienza economica delle parti.
Ad avviso del Tribunale, visti i termini della presente decisione, dell'accordo raggiunto dalle parti, vi sono ragioni che inducono a compensare integralmente le spese tra le parti.
PQM
.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione, così provvede: pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra
(nato a [...], il [...]) Parte_1
e
(nata a [...], il [...]) CP_1 unitisi in matrimonio a San Lazzaro di Savena (BO) in data 09.09.2017 – atto n. 26, Parte II, Serie A, anno 2017;
- ordina all'Ufficiale di Stato civile del predetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Spese compensate.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della prima sezione civile del 28.05.2025.
pagina 2 di 3 Il Presidente estensore
Dott. Bruno PERLA
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Bruno Perla Presidente relatore dott.ssa Silvia Migliori Giudice dott.ssa Carmen Giraldi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 18171/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FIUME ANDREA Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. FIUME ANDREA
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FLOCCO VALERIO, CP_1 C.F._2 elettivamente domiciliato in Piazza Trento e Trieste n. 2, 40137 Bologna presso il difensore avv.
FLOCCO VALERIO
CONVENUTO/I
P.M. INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da accordo raggiunto all'udienza del 01.04.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 20.12.2024 (nato a [...], il [...]) ricorreva Parte_1 contro (nata a [...], il [...]) per chiedere la cessazione degli effetti civili CP_1 del matrimonio.
Si premette che le parti hanno contratto matrimonio a San Lazzaro di Savena (BO) in data 09.09.2017 – atto n. 26, Parte II, Serie A, anno 2017.
Dalla loro unione non sono nati figli.
Le parti sono addivenute a separazione personale con accordo concluso davanti all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di San Lazzaro in data n. 12.03.2024 (doc. 3).
pagina 1 di 3 Con il ricorso, il ricorrente, sig. chiedeva la sola pronuncia sul vincolo matrimoniale. Pt_1
Costituendosi in giudizio, la convenuta, sig.ra eccepiva preliminarmente una questione di CP_1 incompetenza territoriale del Tribunale adito essendo la stessa residente a [...], in provincia di Latina, chiedendo che il Giudice riconoscesse la propria incompetenza.
All'udienza del 01.04.2025, sentite personalmente le parti, il Giudice invitava i procuratori a discutere della questione di incompetenza territoriale e successivamente li invitava a trovare un accordo per la composizione della controversia.
Nel corso della stessa udienza, infatti, la convenuta rinunciava all'eccezione di incompetenza territoriale e le parti chiedevano che la causa fosse trattenuta in decisione, essendo l'unica domanda formulata quella relativa al vincolo matrimoniale.
Preso atto della rinuncia alla eccezione preliminare, esperito con esito negativo il tentativo di conciliazione, il Giudice tratteneva in decisione la causa.
****
Così limitata ad oggi la decisione che il Collegio è chiamato ad assumere, la cessazione degli effetti civili del matrimonio deve essere senz'altro pronunciata, in quanto ne ricorrono tutti i presupposti di cui all'art.3, numero 2, lett.b, della legge 1° dicembre 1970 n.898.
Invero i coniugi sono addivenuti a separazione personale con accordo concluso dinanzi all'Ufficiale di Stato civile in data 12.03.2024 ed è trascorso ormai un anno senza che gli stessi si siano riappacificati o abbiano ripreso la convivenza matrimoniale, come dimostrato dalla separazione protrattasi fino ad ora, dall'esito negativo del tentativo di conciliazione, nonché dalle allegazioni e dalle dichiarazioni rese dalle stesse parti in udienza.
Non può, pertanto, essere ricostituita nemmeno la comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
Non vi sono, inoltre, altre domande – ad esempio attinenti alla regolamentazione di rapporti parentali o patrimoniali – in assenza di prole e considerata, altresì, la autosufficienza economica delle parti.
Ad avviso del Tribunale, visti i termini della presente decisione, dell'accordo raggiunto dalle parti, vi sono ragioni che inducono a compensare integralmente le spese tra le parti.
PQM
.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione, così provvede: pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra
(nato a [...], il [...]) Parte_1
e
(nata a [...], il [...]) CP_1 unitisi in matrimonio a San Lazzaro di Savena (BO) in data 09.09.2017 – atto n. 26, Parte II, Serie A, anno 2017;
- ordina all'Ufficiale di Stato civile del predetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Spese compensate.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della prima sezione civile del 28.05.2025.
pagina 2 di 3 Il Presidente estensore
Dott. Bruno PERLA
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