Articolo 1 della Legge 29 marzo 1966, n. 298
Articolo 2
Versione
8 giugno 1966
Art. 1.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo europeo per la mutua assistenza medica in materia di cure speciali e di risorse termo-climatiche, firmato a Strasburgo il 14 maggio 1962.
Entrata in vigore il 8 giugno 1966