Art. 1.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo europeo per la mutua assistenza medica in materia di cure speciali e di risorse termo-climatiche, firmato a Strasburgo il 14 maggio 1962.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo europeo per la mutua assistenza medica in materia di cure speciali e di risorse termo-climatiche, firmato a Strasburgo il 14 maggio 1962.