Sentenza 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 03/02/2025, n. 285 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 285 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
n. 6099/2024 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Genova
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Giudice, Valentina Cingano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ai sensi degli artt. 281 terdecies e 281 sexies terzo comma c.p.c., nella causa civile iscritta al n. r.g. 6099/2024 promossa da:
(CF ), nato in [...] il Parte_1 C.F._1
23/03/1984, rappresentato e difeso dall'avv. PIOVINI Luca e dall'avv.
SALERNITANO Giulia, con domicilio eletto presso il primo, come da procura speciale in calce al ricorso,
- parte ricorrente contro
, CF. e P.IVA Controparte_1
con sede in Genova (GE), Largo Rosanna Benzi n. 10, in P.IVA_1
persona del Direttore Generale in carica e legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso, giusta delega allegata in calce alla costituzione e rilasciata in forza di Deliberazione del D.G. n.
1.060 del 07/07/2023 (prod. 2), dall'avv. SPOTORNO Michele, presso il quale è elettivamente domiciliato,
- parte resistente
pagina 1 di 18
Per parte ricorrente:
“Per tutti i suestesi motivi, così come argomentato in atti, nella perizia medico-legale d'ufficio e di parte di cui all'accertamento tecnico preventivo, verificata la sussistenza dei profili di negligenza, imprudenza e/o imperizia dei soggetti che ebbero in cura il Sig. nel periodo per cui è Persona_1
causa:
1) accertare e dichiarare l' in Controparte_1
persona del legale rappresentante pro tempore, responsabile del decesso del
Sig. avvenuto in data 01.09.2020; Persona_1
2) conseguentemente condannare e dichiarare tenuto il convenuto
[...]
(P.I.: in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore con sede in Genova, Largo Rosanna Benzi 10, al risarcimento dei danni tutti, subiti dal ricorrente congiunto del Sig.
[...]
jure proprio in conseguenza del suddetto evento dannoso e, in Per_1
particolare per la perdita del rapporto parentale e per l'effetto, condannare il convenuto nosocomio in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore del ricorrente delle somme liquidate in via equitativa nella misura che risulterà in corso di causa, come evidenziato in atti o come meglio ritenuto, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo.
3) In via di mero subordine condannare e dichiarare tenuto il convenuto
(P.I.: in persona del Controparte_1 P.IVA_1
legale rappresentante pro tempore con sede in Genova, Largo Rosanna Benzi
10, al risarcimento dei danni tutti, patrimoniali e non patrimoniali, trasmessi
e/o subiti dal ricorrente congiunto del Sig. jure proprio e/o Persona_1
jure hereditatis, in conseguenza del suddetto evento dannoso e, in particolare
pagina 2 di 18 per la perdita di chance e, per l'effetto, condannare il convenuto nosocomio in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore dei ricorrenti delle somme liquidate in via equitativa nella misura che risulterà in corso di causa come evidenziato in atti o come meglio ritenuto, oltre interessi
e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo. Con Vittoria di spese e competenze del giudizio, comprensive della precedente fase di atp (ivi compresi i costi di CTU e ctp), oltre spese generali (15%) ed accessori di legge”.
Per parte resistente:
“Voglia l'ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, previa ogni più opportuna pronuncia e/o declaratoria: in via principale, nel merito: respingere le domande di parte ricorrente perché infondate in fatto ed in diritto;
in via subordinata, nel merito: nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande del ricorrente, contenere le medesime nei limiti dello stretto diritto e di quanto allegato e provato;
in ogni caso: con vittoria delle spese e competenze del presente giudizio e del procedimento per A.T.P. ante causam”.
pagina 3 di 18 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. All'esito del procedimento per a.t.p. RG 6242/2023, Parte_1
ha intimato in giudizio
[...] Controparte_1
di GENOVA, chiedendo in via principale il risarcimento iure
[...]
proprio per il danno patito a seguito del suicidio del fratello.
Secondo parte ricorrente, la responsabilità dell'atto suicidario -commesso a poche ore dalle dimissioni dal reparto di psichiatria- è da ascriversi all'Istituto intimato, per non aver valutato adeguatamente la risposta clinica, per aver predisposto una degenza troppo breve ed un trattamento sedativo insufficiente, senza aver considerato il rischio di attivazione del trattamento antidepressivo e senza alcuna cautela al rientro del paziente alla quotidianità.
L' -che aveva resistito in sede di a.t.p.- è inizialmente rimasto CP_2
contumace. Acquista la relazione depositata in fase di a.t.p., non essendo state formulate istanza per prova orale, la causa è stata rinviata per discussione all'udienza del 30.1.2025.
Nelle more, in data 28.1.2025, si è costituito l' , contestando la CP_2
fondatezza delle domande. All'udienza del 30.1.2025 la causa è stata discussa dalle parti e, all'esito, trattenuta in decisione ai sensi del combinato disposto degli artt. 281 terdecies e 281 sexies terzo comma c.p.c.
***
2.1. fratello del ricorrente, nato in [...] il Persona_1
28/02/1986, e poi residente a [...]1, è deceduto per suicidio in data 01/09/2020 (cfr. verbale ex art. 354 c.p.p. e annotazioni della
Questura di Genova del 1.9.2020, doc. 5 allegato al ricorso), ovverosia il giorno dopo che era stato dimesso dal reparto di psichiatria dell' CP_1
.
[...]
pagina 4 di 18 Egli -da pochi giorni tornato da una vacanza in Albania- era stato accompagnato, in data 25.08.2020, presso il Pronto Soccorso dell'
[...]
di Genova in uno stato di grave alterazione psichica, CP_1
caratterizzata da una sintomatologia depressiva e psicotica. Questo stato psicopatologico fu inquadrato come una “PSICOSI DI TIPO DEPRESSIVO”
e, per tale situazione, egli fu ricoverato presso il Reparto di Psichiatria.
Come si evince dalla relazione depositata in sede di a.t.p. (pag. 37), poiché presentava uno stato di umore depresso con elevate manifestazioni Per_1
di angoscia e pensieri deliranti nichilistici, fu prescritta terapia con un antidepressivo (la Fluoxetina, introdotto a “bassa” dose), associato ad un neurolettico (o antipsicotico, Olanzapina, utilizzato per il trattamento delle psicosi anche in fase acuta, della schizofrenia, della fase maniacale del disturbo bipolare, degli stati di agitazione) e ad un ansiolitico benzodiazepinico (Lorazepam). mostrò un immediato miglioramento Per_1 clinico, l'antidepressivo fu portato a dose terapeutica in 2° giornata e successivamente l'olanzapina fu dimezzata per il timore di effetti collaterali a livello di conduzione cardiaca (con la precisazione che fu dimezzata la dose senza verificare attraverso consulenza cardiologica se effettivamente risultasse necessaria una riduzione del farmaco). fu dimesso in data 31.08.20, Per_1
con diagnosi di DEPRESSIONE MAGGIORE, Persona_2
SENZA MENZIONE DI COMPORTAMENTO PSICOTICO. Fu
[...]
dimesso in 6° giornata non per propria richiesta, ma per parere e volontà dei sanitari, in apparente benessere, con una terapia prescritta a base di fluoxetina, olanzapina e lorazepam e l'indicazione di presentarsi a distanza di poco più di una settimana a controllo sul territorio. All'indomani del rientro presso la propria abitazione, decedette per suicidio. Per_1
pagina 5 di 18 ***
2.2. I C.t.u., in sede di a.t.p., hanno rilevato come da una lettura più attenta della documentazione clinica si possano osservare diversi punti che meritano un approfondimento critico e che hanno influenzato negativamente il decorso e la prognosi del caso.
Secondo i c.t.u., va infatti posta attenzione sulla diagnosi effettuata, sulla valutazione del decorso e sulla gestione del trattamento farmacologico (non tanto la prescrizione della terapia indicata dallo specialista psichiatra, quanto la sua reale somministrazione: i c.t.u. pongono in evidenza che di questa discordanza tra la prescrizione e la reale somministrazione, sebbene vi sia traccia tra le note riportate dal personale infermieristico, non vi è nota nei diari clinici redatti dal personale medico, che parrebbe non accorgersi di quanto accaduto).
La diagnosi di dimissione fu di “DEPRESSIONE MAGGIORE, EPISODIO
SENZA MENZIONE DI COMPORTAMENTO Persona_2
PSICOTICO”.
Secondo i c.t.u., è opinabile l'assenza di peculiarità psicotiche, caratteristica principale dell'esordio del quadro clinico.
Nel dettaglio, “non risulta possibile negare la presenza di aspetti psicotici laddove la caratteristica principale dell'esordio del quadro clinico risultò proprio la sintomatologia francamente psicotica (descritta sia dal medico accettante del PS, che dallo psichiatra che esegue la consulenza in PS e comunque riportati ai sanitari dai famigliari del;
anche la diagnosi Per_1
di ammissione al reparto avrebbe potuto esser meglio effettuata evidenziandosi aspetti peculiari dello stato misto psicotico o del disturbo misto dell'adattamento. E se è vero che l'inquadramento diagnostico iniziale
pagina 6 di 18 non influenzò negativamente le scelte terapeutiche effettuate, una maggior attenzione sull'origine del disturbo avrebbe probabilmente spostato
l'attenzione dal trattamento con antidepressivo (fluoxetina) a quello con neurolettico (olanzapina), portando -ad esempio- l'attenzione dei sanitari ad un più adeguato dosaggio di olanzapina: certo, l'olanzapina fu dimezzata per un rischio cardiologico (avendo provocato un allungamento del QT) ma proprio questa riduzione avrebbe dovuto spingere gli operatori sanitari a prolungare il tempo di osservazione al fine di valutarne adeguatamente
l'effetto. L'olanzapina fu il farmaco che determinò l'iniziale stato di benessere osservato: la sua riduzione di posologia e la mancata assunzione la sera prima avrebbero dovuto indirizzare i medici del reparto a mantenere il più a lungo in ricovero. In merito al trattamento farmacologico, Per_1
l'antidepressivo (fluoxetina) non fu “titolato”: in assenza della formulazione in compresse, infatti, non fu somministrata la ½ cp (equivalente a 10 mg) prescritta dal medico ma fu bensì somministrata dall'infermiere una capsula - ovviamente intera perché non divisibile- da 20 mg. Solo a posteriori il Medico venne a sapere dell'aumento. A questo proposito la letteratura insegna che il rischio della prima fase di trattamento con un antidepressivo risulta essere
l'attivazione del paziente, con l'induzione di uno stato misto e conseguente incremento del rischio suicidario e che quanto maggiore è la spinta antidepressiva, maggiore è il rischio dell'attivazione e del conseguente rischio suicidario: quindi la “pompata serotoninergica”, legata alla brusca introduzione dell'antidepressivo, determinò un incremento del rischio suicidario. Non solo: il neurolettico (olanzapina) fu dapprima ridotto (come sopra detto) e poi, di fatto, sospeso durante il ricovero in quanto il Sig. si rifiutò di assumerlo [...]. Tuttavia, di questa notizia, i curanti non Per_1
pagina 7 di 18 sembrano averne avuto contezza, tanto da continuare a ritenere buona la compliance del pz alle cure e tanto da proseguire nell'idea di dimissione consigliando l'assunzione del farmaco nel rientro a casa. E l'effetto del trattamento con il neurolettico (olanzapina), sebbene verosimilmente prescritto per la componente psicotica dell'esordio del disturbo e che avrebbe potuto avere un ruolo nel proteggere il paziente dal temuto fenomeno dell'attivazione e la sospensione dello stesso, passò inosservato: questo risulta quindi un passaggio significativo ed importante nell'incrementare ulteriormente il rischio suicidario e -quindi- nella successiva evoluzione della situazione. Senza contare che la scarsa compliance ed il rifiuto della terapia prescritta appaiono indicatori di un quadro psichico ben più grave di quanto possa apparire. Infine, non appare condivisibile la convinzione del Personale
Medico che il possa aver giovato -fin dal primo giorno di terapia- Per_1
dal trattamento con antidepressivo, così come si evince dalla lettura del diario medico. Su questo tema la ben riporta come la risposta Parte_2
clinica si possa ottenere solo dopo 15/20 giorni ed il riporto -pressoché anedottico- che la fluoxetina determini un miglioramento fin dalla prima settimana appare scarsamente provato nella pratica clinica quotidiana;
molto più probabile che il miglioramento sintomatologico osservato fosse da imputare al trattamento con olanzapina che, per le sue caratteristiche, ha immediatamente ridotto la componente ansiosa e psicotica del quadro clinico.
Risulta quindi ancor più grave che il paziente abbia potuto interrompere il trattamento con il farmaco senza che il medico ne abbia avuto contezza”.
Pertanto, i c.t.u. hanno rilevato diverse criticità nella fase clinica del Sig. che ne determinarono un aumento del rischio suicidario, con Per_1
conseguenti profili di responsabilità “che, indubbiamente, contribuirono a
pagina 8 di 18 causarne il decesso”; “di particolare importanza si rileva la sottovalutazione del rischio psicotico e la conseguente mancata presa di coscienza del rischio dell'interruzione del trattamento con olanzapina il giorno prima della dimissione [...] nonché della sua riduzione, la mancata titolazione della fluoxetina7 e la sua conseguente somministrazione al doppio della posologia indicata dal medico senza che questo ne avesse contezza”.
Quindi, secondo i c.t.u. è affermabile che il ricovero di avrebbe Per_1
dovuto essere prolungato.
In sintesi, la gestione ipotizzata inizialmente fu adeguata ma, alla luce del decorso clinico, fu sottostimata la componente psicotica: infatti, proprio l'aver sottovalutato inizialmente il quadro psicotico portò ad una sottostima della valutazione della compliance di terapia con olanzapina: in altre parole, sembra che all'ingresso in Reparto sia stata data poca importanza alla componente psicotica. Ciò che risulta non idoneo è il successivo iter clinico.
Nelle conclusioni, i c.t.u. hanno così schematizzato -riassuntivamente- le criticità nell'iter clinico.
- La diagnosi di dimissione fu di “DEPRESSIONE MAGGIORE,
[...]
SENZA MENZIONE DI COMPORTAMENTO Persona_2
PSICOTICO”: non risulta corretto aver sottostimato gli aspetti psicotici
(laddove la caratteristica principale dell'esordio del quadro clinico risultò proprio la sintomatologia francamente psicotica descritta sia dal medico accettante del PS, che dallo psichiatra che esegue la consulenza in PS e comunque riportati ai sanitari dai famigliari del;
Per_1
- La diagnosi di ammissione al reparto avrebbe potuto esser meglio effettuata evidenziandosi aspetti peculiari dello stato misto psicotico o del disturbo misto dell'adattamento;
pagina 9 di 18 - Una maggior analisi sull'origine del disturbo avrebbe probabilmente spostato l'attenzione dal trattamento con antidepressivo a quello con neurolettico, portando -ad esempio- i sanitari ad un più adeguato dosaggio di olanzapina
- Proprio la riduzione della posologia di olanzapina, che fu dimezzata per un rischio cardiologico, nonché il rifiuto alla sua assunzione dallo stesso la sera prima della dimissione, avrebbe dovuto spingere gli operatori Per_1
sanitari a prolungare il tempo di osservazione al fine di valutarne adeguatamente l'effetto;
- Sempre in merito al trattamento farmacologico, l'antidepressivo (fluoxetina) fu somministrato inizialmente al dosaggio di 20mg: non fu possibile somministrare la mezza compressa (10mg) prevista dal medico bensì una capsula -ovviamente intera perché non divisibile- da 20mg; a questo proposito la letteratura insegna che il rischio della prima fase di trattamento con un antidepressivo risulta essere l'attivazione del paziente, con l'induzione di uno stato misto e conseguente incremento del rischio suicidario;
quanto maggiore è la spinta antidepressiva, maggiore è il rischio dell'attivazione e del conseguente rischio suicidario legato alla “pompata serotoninergica”, dovuta alla brusca introduzione dell'antidepressivo.
A fronte di un più adeguato trattamento, sia in termini di terapia che di eventuale prolungamento di ospedalizzazione, i c.t.u. hanno anche valutato la probabilità con la quale si sarebbe evitato il decesso. Pur essendo pressoché impossibile stabilire quando il gesto anticonservativo verrà posto in essere, tuttavia devono essere valutati i segnali di allarme che il paziente può presentare nell'immediato e, nel caso di tali segnagli erano presenti. Per_1
Può essere considerato certo -secondo i c.t.u.- che, qualora i medici del reparto avessero correttamente valutato la componente psicotica e il rifiuto della pagina 10 di 18 terapia il giorno precedente alla dimissione avrebbero tenuto in Per_1
osservazione all'interno del reparto: ciò per dire che il decesso non si sarebbe verificato il giorno 1.9.2020. Tuttavia, in questa tipologia di pazienti, permane una percentuale di rischio di gesto anticonservativo anche nel periodo successivo al periodo terapeutico. “Approfondendo questo aspetto dal punto di vista epidemiologico, la prevalenza dei tentati suicidi nell'anno successivo ad un episodio psicotico con depressione, risulta molto alta secondo i dati presenti in Letteratura, andando dal 2.9% in alcuni studi fino al 18.2% in altri. La dimensione suicidalità, che comprende tentati suicidi ed ideazione suicidaria è presente in oltre un quinto dei pazienti al primo episodio psicotico, come descritto nel lavoro di et al. In altre parole, con la Per_3
corretta gestione diagnostico-terapeutica si sarebbe evitato il decesso avvenuto il giorno 01.09.2020 ma possiamo ragionevolmente supporre che il
Sig. per caratteristiche cliniche, avrebbe avuto un rischio Per_1
suicidario pari del 20% anche nel periodo successivo alla dimissione che sarebbe andato oltre il controllo dei sanitari, anche qualora avessero agito in maniera più corretta”.
Nelle conclusioni viene ribadito che, con la corretta gestione diagnostico- terapeutica si sarebbe evitato il decesso avvenuto il giorno 01.09.2020 e si può ragionevolmente supporre che per caratteristiche cliniche, avrebbe Per_1
avuto un rischio suicidario pari al 20% anche nel periodo successivo alla dimissione, che sarebbe andato oltre il controllo dei sanitari anche qualora essi avessero agito in maniera più corretta.
Le conclusioni cui sono pervenuti i c.t.u. danno quindi atto della sussistenza di un rapporto eziologico fra la condotta dei medici e il decesso, in termini di
“più probabile che non”.
pagina 11 di 18 ***
2.3. Tali conclusioni -pur valutata la contestazione del convenuto circa il fatto che sarebbe stato impossibile per i sanitari escludere in radice l'eventualità del suicidio- possono essere condivise anche in quanto dettagliatamente motivate con riferimento alle osservazioni tecniche formulate dai c.t. di parte resistente in sede di a.t.p., cfr. pagg. 24 ss. della relazione.
I consulenti di parte , in sede di a.t.p., avevano infatti sostenuto CP_1
l'adeguatezza della terapia e del tempo di degenza, escludendo la sussistenza di una malpractice. In replica, i c.t.u. hanno osservato, fra l'altro, che “il rifiuto di assumere uno o più farmaci deve esser considerata una non compliance alle cure ed il curante deve valutarla come un fattore prognostico assai negativo e deve ricontrattualizzare il percorso terapeutico alla luce di ciò (considerando per lo meno di consigliare di assumere il farmaco, prolungare il ricovero con il consenso del paziente o addirittura valutare se trasformare il ricovero da volontario in obbligatorio. Nel caso specifico del sig. nulla è stato fatto semplicemente perché il medico che ha Per_1
effettuato la dimissione non era a conoscenza del rifiuto del paziente di assumere correttamente la terapia. ... Rispetto a quanto sostenuto dai consulenti di parte resistente nel caso del sig. appaiono invece esser Per_1
presenti numerosi indicatori (sia generici che specifici) di un elevato rischio suicidario: sesso maschile, giovane età adulta, pregressi comportamenti antisociali, eventi di vita avversi (separazione), condizioni cliniche con umore catatonico ed ideazione delirante di colpa/rovina, rapido viraggio delle condizioni cliniche (quindi con profonda instabilità clinica), rifiuto delle cure.
... ribadiamo come l'atto che il sig. ha compiuto risulta Per_1
temporalmente strettamente legato al ricovero: non avviene giorni o settimane
pagina 12 di 18 dalla dimissione, quando, in assenza di un'osservazione clinica, le condizioni di salute potrebbero esser mutate profondamente ma avviene all'indomani della dimissione dal ricovero, ricovero troppo breve per contenere la situazione: un ricovero più lungo avrebbe abbassato le possibilità di suicidio
e avrebbe evitato l'evento il giorno in cui è avvenuto”.
Sussiste quindi la responsabilità dell'ente ospedaliero per aver causato il decesso del fratello del ricorrente.
***
3. La domanda di risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale è fondata nei termini che seguono.
Il risarcimento del danno non patrimoniale per la definitiva perdita del rapporto parentale si concreta nell'interesse all'intangibilità della sfera degli affetti e della reciproca solidarietà nell'ambito della famiglia, all'inviolabilità della libera e piena esplicazione delle attività realizzatrici della persona umana nell'ambito della peculiare formazione sociale costituita dalla famiglia, la cui tutela è ricollegabile agli art. 2, 29 e 30 cost.
Secondo l'interpretazione costante della giurisprudenza, la risarcibilità di detto danno intende ristorare il familiare dal pregiudizio subito sotto il duplice profilo morale, per la sofferenza psichica che questi è costretto a sopportare a causa dell'impossibilità di proseguire il rapporto di comunanza familiare, e dinamico-relazionale, per lo sconvolgimento di vita destinato ad accompagnare l'intera esistenza di chi l'ha subita (così, Cass. n. 28989 /2019).
La sua liquidazione deve avvenire in base a valutazione equitativa ai sensi degli art. 1226 e 2056 c.c., tenendo conto dell'intensità del vincolo familiare, della situazione di convivenza e di ogni ulteriore utile circostanza (quali ad es. le abitudini di vita, l'età della vittima e dei singoli superstiti ecc.).
pagina 13 di 18 Il danno da perdita del rapporto parentale certamente non è un danno in re ipsa, ma è pur sempre presuntivo. Nel caso di morte di un prossimo congiunto
(coniuge, genitore, figlio, fratello, nipote) l'orientamento unanime della
Cassazione è che l'esistenza stessa del rapporto di parentela faccia presumere, secondo l'id quod plerumque accidit, la sofferenza del familiare superstite, essendo tale conseguenza, per comune esperienza, connaturale all'essere umano (così Cass. n. 11212/2019, Cass. n. 31950/2018). Trattandosi, peraltro, di presunzione semplice, sarà sempre possibile per il convenuto dedurre e provare l'esistenza di circostanze concrete che dimostrano l'assenza di un legame affettivo tra vittima e superstite (Cass. n. 25541/2022).
Nel caso di specie la lesione è comprovata dalla presenza del rapporto di parentela e la concreta sussistenza di legame affettivo -pur in assenza di offerta di prova orale- risulta documentalmente.
Quanto alla prova del rapporto di parentela, il ricorrente (che anche in cartella clinica è indicato quale fratello) ha depositato sub 1, unitamente al ricorso, dichiarazione sostitutiva funzionale anche all'identificazione del nucleo familiare di cui faceva parte il defunto fratello.
A fronte di ciò, parte resistente ha solo genericamente contestato la sussistenza di prova della qualità di erede;
qualità che tuttavia non rileva, considerato la natura iure proprio della domanda principale formulata e ritenuta fondata.
In particolare, nella scheda di soccorso risulta indicato il numero di telefono del fratello (doc. 2); è stato il fratello ad averlo accompagnato in pronto soccorso (cfr. pag. 17 della cartella clinica, doc. 4); la convivenza con la famiglia del fratello è indicata anche in cartella clinica (pag. 18). Dalla dichiarazione di atto notorio depositata sub 1 e sottoscritta dal ricorrente, poi, risultano in vita -oltre ai genitori- un fratello ed una sorella. Nell'annotazione pagina 14 di 18 relativa all'intervento per suicidio (doc. 6), vengono riportate le sommarie informazioni rese da , la quale riferiva che “... attorno alle Tes_1
ore 16:20 si trovava in Via Fracchia nello spazio antistante il proprio condominio quando sentiva un giovane gridare: “DITE A MIO FRATELLO
CHE GLI VOGLIO BENE”; alzando lo sguardo la donna notava il scavalcare una ringhiera di delimitazione della carreggiata di Per_1
via Revello ripetendo la stessa frase con lo sguardo rivolto verso il vuoto, come se non stesse parlando con nessuno presente lì nei dintorni. Capendo che il ragazzo stava per compiere un insano gesto gli diceva di stare tranquillo e di fermarsi ma il ragazzo senza perdere tempo si lanciava nel vuoto atterrando sulla sede stradale e facendo terrorizzare la che Tes_1 con un grido attirava l'attenzione del vicino ...”. Persona_4
Il danno al fratello può essere liquidato facendo applicazione della tabella di
Milano 2024 che, nell'ultima versione, fa proprio, quanto alla liquidazione del danno da perdita parentale, il sistema a punti, sulla scorta delle osservazioni a suo tempo mosse dalla Corte di Cassazione (Cass. n. 33005/2021; sull'obbligo di utilizzare i parametri vigenti al momento della decisione cfr. Cass. n.
11152/2015; Cass. n. 29320/2022 che chiariscono come la liquidazione effettuata sulla base di parametri non più attuali si risolverebbe in una non corretta applicazione del criterio equitativo previsto dall'art. 1226 c.c.).
Al ricorrente, che aveva 36 anni al momento del decesso del fratello (di 34 anni), e che con lui conviveva, possono essere riconosciuti 16 punti per l'età del congiunto, 16 punti per l'età della vittima, ulteriori 20 punti per il rapporto di convivenza, come richiesto nei conteggi elaborati nelle difese finali. Quanto alla composizione del nucleo primario, deve assumersi a riferimento quello del defunto, per come individuato nel doc. 1 di parte ricorrente, dal quale risultano pagina 15 di 18 la sopravvivenza di 4 familiari (oltre al ricorrente medesimo), i genitori ed altri due fratelli (cfr. sul punto pag. 76 delle tabelle di Milano: “D. sopravvivenza di altro/i congiunti del danneggiato: ... se il danneggiato perde il fratello, si verificherà se, a prescindere dalla convivenza, sono in vita i genitori ed altri fratelli del danneggiato...”). Tenuto conto del decremento non proporzionale dei punti indicato dalle tabelle milanesi con riferimento al numero di componenti del nucleo (tabelle che riconoscono 16 punti per il caso di nessun superstite, 14 punti per 1 superstite, 12 punti per 2 superstiti e 9 punti per 3 superstiti, senza indicazione di ulteriori punteggi per il caso di maggior numero di familiari superstiti), possono essere riconosciuti 6 punti, in ragione della esistenza di 4 superstiti nel nucleo familiare del de cuius.
Applicando quale intensità della relazione affettiva il punteggio medio (15), che pare effettivamente proporzionato, tenuto conto di quanto emerso dall'istruttoria documentale, del fatto che non vi è stata offerta di prova orale sulle ulteriori circostanze indicata per l'ulteriore personalizzazione del danno, nonché della necessità di valutare altresì il rischio suicidario latente valutato dai c.t.u., si arriva ad un totale di punti 73 e, con applicazione di un valore punto di 1.698,00 €, ad un corrispondente risarcitorio di € 123.954,00.
Sugli importi liquidati a titolo di danno (già rivalutati a gennaio 2024 secondo la tabella 2024) deve essere riconosciuta ulteriore rivalutazione monetaria da tale data fino all'odierna liquidazione (applicando gli indici di rivalutazione monetaria ricavati dalle pubblicazioni ISTAT) nonché gli interessi di natura compensativa al tasso legale previa devalutazione fino alla data del sinistro e rivalutazione di anno in anno (Cass. n. 1712/1995).
pagina 16 di 18 ***
4. Le spese di lite sostenute da parte ricorrente seguono la soccombenza e vengono liquidate in base a tariffa (scaglione da € 52.000,00 ad € 260.000,00 importi minimi per ciascuna fase, tenuto conto della costituzione tardiva di parte resistente e della natura documentale della causa), anche per la fase di a.t.p. (nei valori medi).
Spetta altresì la refusione di quanto corrisposto ai c.t.u. ed ai c.t.p. nella fase di a.t.p., come documentato con deposito in data 10.12.2024 (acconto ctu dott.
€ 1.220,00, doc. 1; acconto ctu dott. € 1.220,00, doc. 2; Per_5 Per_6 saldo ctu dott. € 1.289,00, doc. 3; saldo ctu dott. € 1.289,00, Per_5 Per_6
doc. 4, per un totale di € 5.018,00; ctp dott. € 714,00, doc. 5). Per_7
Non risulta invece documentato da parte attrice l'importo dovuto o corrisposto al ctp dott. Sul punto si osserva che la condanna del soccombente Per_8
a rimborsare alla controparte il compenso per l'assistenza del consulente di cui lo stesso si sia avvalso presuppone la prova della effettività della spesa, ossia che la parte vittoriosa abbia quantomeno assunto la relativa obbligazione, seppure il pagamento non sia stato già effettuato al momento della sentenza
(Cass. 2605/2006; Cass. 4357/2003).
P.Q.M.
pagina 17 di 18 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: condanna parte resistente Controparte_1
, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, a pagare al
[...] ricorrente l'importo di 123.954,00, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, con rivalutazione ed interessi di cui in parte motiva;
condanna altresì parte resistente, a rimborsare a parte ricorrente le spese di lite, che si liquidano per compensi in € 3.827,00 per la fase di a.t.p. ed in €
7.052,00 per la presente fase, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali;
pone definitivamente a carico di parte resistente spese di ctu già liquidate in fase di a.t.p. RG 6242/23, e quelle per c.t.p., come documentate in data
10.12.2024.
Genova, 3/02/2025 Il Giudice Valentina Cingano
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