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Sentenza 1 marzo 2025
Sentenza 1 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 01/03/2025, n. 824 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 824 |
| Data del deposito : | 1 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli RD -Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Alessandra Tabarro Presidente;
Dott.ssa Anna Scognamiglio Giudice rel./est;
Dott.ssa Nadia Zampogna Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 13610 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno
2022, avente ad oggetto: divorzio- cessazione degli effetti civili
TRA
, nata ad [...], il [...], C.F. , Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata in Molinella (BO), Via S. Ferrari n. 225, presso lo studio dell'avv. Ines
Loffredo, c.f. , che la rappresenta e difende in virtù di mandato allegato al C.F._2
ricorso
RICORRENTE
E
, nato a [...] il [...], C.F. , Controparte_1 C.F._3
elettivamente domiciliato in San Giorgio a Cremano (Na), Via Giacomo Matteotti n. 22, presso lo studio dell'avv. Biancamaria Carusio, C.F. che lo rappresenta e difende in C.F._4
virtù di mandato allegato alla comparsa di costituzione
RESISTENTE
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli RD;
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza del 14/11/2024, svoltasi in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., le parti si riportavano al contenuto dei propri scritti difensivi, insistendo per l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate, nonché chiedendo decidersi la causa, previa concessione dei termini per il deposito di memorie conclusionali e di replica, di cui all'art. 190 c.p.c.
Il Pubblico Ministero con proprio visto nulla opponeva.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 23/12/2022 la ricorrente, premettendo di aver contratto matrimonio concordatario in Napoli il 12/02/2005 con il resistente, in costanza del quale nascevano tre figli –
a Napoli in data 01 luglio 2005, a Bologna il 27 febbraio 2012 ed a Per_1 Per_2 Per_3
Bologna il 18 luglio 2014- deduceva che, venuta meno l'affectio coniugalis, le parti addivenivano alla separazione, alle condizioni omologate dal decreto n. cron. 703/2020 emesso in data 07 maggio
2020 dal Tribunale di Bologna.
Pertanto, stante la permanenza della separazione e l'impossibilità di una riconciliazione, chiedeva la declaratoria della cessazione degli effetti civili del matrimonio, con affido congiunto della prole, con collocazione prevalente presso l'abitazione materna, ed, in parziale modifica delle condizioni di cui all'intervenuta separazione, concludeva per la rimodulazione del contributo al mantenimento della prole in € 750,00, ( in luogo dei 500,00 previsti in sede di omologa) rivalutati secondo indice
ISTAT, oltre il 50% delle spese straordinarie.
In merito alle suddette richieste di aumento la ricorrente adduceva un mutamento delle esigenze della prole, anche in ragione dell'età, nonché l'avvenuta sostituzione dei previgenti assegni familiari con la misura assistenziale dell'assegno unico, percepito, tuttavia, nella misura del 50%. Deduceva altresì una scarsa partecipazione del padre alla vita dei figli in quanto si recava a Bologna – dove i minori erano residenti unitamente alla madre - ogni 30/50 giorni
Incardinato il giudizio, si costituiva parte resistente, , il quale, contestando in fatto Controparte_1
e in diritto le avverse pretese, pur non opponendosi alla richiesta declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio, concludeva per il rigetto delle domande avanzate da parte ricorrente in ordine alle statuizioni accessorie di natura economica, nonché alla richiesta di rimodulazione del calendario afferente all'esercizio del diritto di visita. Contestava quanto dedotto in ordine al diritto di visita assumendo che si recava a far visita ai figli ogni mese compatibilmente con le esigenze lavorative .
Pertanto, ciò premesso, concludeva, confermando le condizioni di cui all'intervenuta separazione, per la corresponsione da parte del resistente dell'assegno di contributo al mantenimento dei figli minori, pari ad importo di € 500,00, oltre ISTAT, del 50% delle spese straordinarie, per l'affido congiunto dei figli, con collocazione prevalente presso la madre ed esercizio del diritto di visita con cadenza almeno mensile, compatibilmente alle esigenze lavorative del padre- considerato che lo stesso svolgeva attività lavorativa con tempi e modalità non programmabili e non gestibili in autonomia- , nonché per la ripartizione al 50 % delle detrazioni e dei sussidi e dei bonus relativi alle spese scolastiche o sanitarie o fiscali attribuiti alla parte ricorrente.
All'udienza presidenziale del 06/06/2023 si presentavano personalmente le parti, unitamente ai propri difensori, e all'esito della relativa audizione, esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione, il Presidente, con ordinanza emessa in pari data, in via provvisoria ed urgente, confermava le condizioni di cui all'intervenuta separazione, avuto riguardo all'affido congiunto della prole ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre, e alla determinazione in capo ad della corresponsione dell'assegno di contributo al Controparte_1 mantenimento per l'importo di € 500, oltre ISTAT, nonché il 50% delle spese straordinarie.
Pertanto, ritenuto necessario l'esperimento di un'istruttoria ai fini della decisione, fissava per il prosieguo l'udienza del 28/11/2023.
Con memoria integrativa, depositata in data 18/11/2023, parte resistente, addotta una modifica delle condizioni reddituali in capo alla ricorrente, in quanto non più dipendente part-time, ma con contratto di lavoro a tempo pieno, in parziale modifica delle conclusioni rassegnate nella propria comparsa di costituzione, insisteva affinché le straordinarie fossero sostenute da signora Pt_1
nella misura non inferiore al 70%.
[...]
All'udienza del 28/11/2023, svoltasi in modalità cartolare, preso atto del deposito di memorie integrative, venivano concessi, su richiesta delle parti, i termini per il deposito delle memorie integrative ed istruttorie di cui all'art. 183, VI comma, c.p.c.
Dichiarata inammissibile la prova articolata da parte resistente, in quanto superflua rispetto al thema decidendum di cui al presente giudizio, la causa veniva rinviata all'udienza del 05/11/2024, ai sensi dell'art. 127 ter, per la precisazione delle conclusioni.
A detta udienza, svoltasi in modalità cartolare, il Giudice istruttore riservava il giudizio in decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
La domanda di divorzio è fondata e va, pertanto, accolta.
È invero provato il titolo addotto a sostegno della domanda di divorzio, ossia l'intervenuta separazione consensuale pronunciata con decreto di omologa n. cron. 703/2020 emesso in data 07 maggio 2020 dal Tribunale di Bologna.
Si è dunque realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dalla L.55/2015, essendo trascorsi oltre sei mesi dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita, e da allora è perdurato lo stato di separazione, che, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta. Non sussistendo ragioni ostative, va disposto, come d'altronde richiesto da entrambe le parti,
l'affido condiviso dei figli minori, ed ad entrambi i genitori con collocazione Per_2 Per_3 prevalente presso l'abitazione materna.
Quanto al diritto-dovere di visita del padre, considerato, inoltre, che lo stesso risiede in Campania, mentre la prole, unitamente alla di loro madre, ha stabilito la propria residenza in Emilia-Romagna, vanno confermate le modalità concordate e omologate in sede di intervenuta separazione, con decreto n. cron. 703/2020 emesso in data 07 maggio 2020 dal Tribunale di Bologna, già oggetto di conferma con provvedimento assunto da questo Tribunale in data 06/06/2023, salvo diverso accordo tra le parti.
Sulla domanda di corresponsione di assegno per il mantenimento dei figli
Per quanto concerne il mantenimento dei figli, in assenza di circostanze sopravvenute rispetto all'intervenuta separazione consensuale, il Collegio ritiene di confermare quanto stabilito in sede presidenziale, disponendo solo adeguamento ISTAT dell'assegno di mantenimento previsto nel
2020.
Avuto riguardo a parte ricorrente, dipendente assunta presso la C.A.D.I.A.I. Cooperativa Sociale, giusta documentazione in atti, emerge che la stessa per l'anno d'imposta 2020 ha dichiarato un reddito da lavoro lordo di circa € 9.885,48, per l'anno di imposta 2021 di circa € 8.587,83, mentre, per l'anno di imposta 2022 un reddito lordo pari ad € 11.896,98, ed, in ultimo, per l'anno di imposta
2023 un reddito lordo pari ad € 15.314,14.
Occorre inoltre valutare anche le spese di viaggio che il padre affronta per far visita ai figli.
Avuto riguardo a parte resistente, dalla documentazione versata in atti, si evince che lo stesso, in ordine all'anno di imposta 2020 ha dichiarato un reddito da lavoro lordo pari ad € 28.703,45, per l'anno di imposta 2021 pari ad € 30.341,83 e, per l'anno di imposta 2022 pari ad € 30.833,18.
In ultimo, il Collegio rileva che, nelle more, la figlia nata a [...] in data [...], Per_1
ha raggiunto la maggiore età.
A tal riguardo, si osserva che l'obbligo dei genitori di concorrere al mantenimento dei figli, a norma degli artt. 147 e 148 c.c., non cessa ipso facto con il raggiungimento della maggiore età da parte di questi ultimi (artt. 155- quinquies c.c., applicabile ratione temporis, e art. 337-septies c.c. attualmente vigente), e che, ad ogni modo, nel caso di specie parte resistente non contesta la domanda formulata da e finalizzata al riconoscimento del mantenimento in favore Parte_1
della figlia, oramai maggiorenne, Per_1
Pertanto, alla luce delle suesposte considerazioni, non sussistendo fatti sopravvenuti all'emanazione dell'ordinanza Presidenziale del 06/06/2023, il Collegio ritiene equo determinare, all'attualità, a carico del ricorrente, quale contributo per il mantenimento dei figli ed in Per_1 Per_2 Per_3
euro 590,00, oltre rivalutazione automatica annuale a mezzo indici ISTAT, oltre al pagamento del
50% delle spese straordinarie.
L'assegno dovrà essere corrisposto entro il giorno cinque di ciascun mese, mediante versamento sul conto corrente bancario che sarà specificato dalla ricorrente con lettera raccomandata con avviso di ricevimento;
le spese straordinarie vanno regolamentate sulla base delle condizioni di cui al
Protocollo approvato d'intesa con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli RD in data
25.10.2019, qui da intendersi integralmente trascritte e recepite.
Nulla si dispone in ordine alla richiesta formulata da parte resistente, , in ordine Controparte_1
alla proporzionale ripartizione delle detrazioni e dei sussidi e dei bonus relativi alle spese scolastiche o sanitarie o fiscali attribuiti al parte ricorrente, evidenziando al riguardo che, secondo la normativa vigente, le misure assistenziali suddette e i benefici fiscali spettano in pari misura ad entrambi i genitori che, come nel caso di specie, esercitano la responsabilità genitoriale e che abbiano l'affido condiviso della prole, salvo diverso accordo tra le parti.
In ordine alle spese di lite, attesa la natura del giudizio e la reciproca soccombenza delle parti, il
Collegio ritiene poter ritenere le stesse integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto il
12/02/2005 in Napoli da , nata ad [...], il [...], C.F. Parte_1
, e , nato a [...] il [...], C.F. C.F._1 Controparte_1
; C.F._3
- dispone l'affido condiviso dei minori ed ad entrambi i genitori con Per_2 Per_3
residenza privilegiata presso la madre e diritto di vista del padre come riportato in motivazione, salvo diverso accordo tra le parti;
- pone a carico di l'obbligo di corrispondere a , entro il Controparte_1 Parte_1 giorno 5 di ogni mese, la somma mensile di € 590,00 (€ 196,66 per ciascun figlio) per il mantenimento dei figli, e oltre il 50% delle spese mediche non Per_1 Per_4 Per_3
coperte dal Servizio Sanitario Nazionale e straordinarie per i figli, purché debitamente documentate, come da Protocollo di Intesa del 25-10-2019; la somma versata a titolo di mantenimento sarà annualmente ed automaticamente rivalutata, secondo gli indici ISTAT delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie d'impiegati ed operai;
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Napoli per l'annotazione di cui all'art. 69 lett.
d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n. 5, Parte II, Serie A,
Registro degli atti di matrimonio dell'anno 2005);
- dichiara interamente compensate tra le parti le spese del presente giudizio .
Così deciso in Aversa nella Camera di Consiglio del 18.02.2025
Il Giudice estensore
Dott.ssa Anna Scognamiglio
Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Tabarro