Versione
9 ottobre 2010
9 ottobre 2010
Art. 1261. Ufficiali del Corpo sanitario dell'Esercito italiano 1. I corsi di istruzione, gli esperimenti e i titoli richiesti ai fini dell'avanzamento degli ufficiali di complemento del corpo sanitario, in relazione al grado sono i seguenti:
a) maggiore: 3 mesi di esperimento pratico presso un ente sanitario; b) capitano: corso di aggiornamento; 15 anni di esercizio della professione nella vita civile; c) tenente: 10 anni di esercizio della professione nella vita civile; d) sottotenente: 3 anni di esercizio della professione nella vita civile. 2. In sostituzione delle condizioni di cui al comma 1, gli ufficiali dei vari gradi ai fini dell'avanzamento devono svolgere un anno di servizio.
a) maggiore: 3 mesi di esperimento pratico presso un ente sanitario; b) capitano: corso di aggiornamento; 15 anni di esercizio della professione nella vita civile; c) tenente: 10 anni di esercizio della professione nella vita civile; d) sottotenente: 3 anni di esercizio della professione nella vita civile. 2. In sostituzione delle condizioni di cui al comma 1, gli ufficiali dei vari gradi ai fini dell'avanzamento devono svolgere un anno di servizio.
Giurisprudenza • 1
- 1. Consiglio di Stato, sez. I, parere definitivo 03/12/2021, n. 1829Provvedimento: […] Il ricorrente, ufficiale medico appartenente alla riserva selezionata del Corpo sanitario dell'Esercito Italiano, lamenta di non essere stato incluso nelle aliquote di avanzamento al grado di tenente colonnello pur essendo stato ripetutamente richiamato in servizio tra il maggio 2018 ed il gennaio 2019 presso il Policlinico militare “Celio” di Roma e presso il Field hospital di Misurata (LY) nell'ambito della missione libica “Ippocrate Miasit”, svolgendo attività clinica e operatoria per un periodo superiore a quello a tal fine richiesto dall'art. 1261 del codice dell'ordinamento militare (COM); riferisce l'interessato di aver ripetutamente sollecitato in tal senso l'Amministrazione, […]Leggi di più...