Articolo 1261 del Codice dell'ordinamento militare
Articolo 1260Articolo 1259
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9 ottobre 2010
Art. 1261. Ufficiali del Corpo sanitario dell'Esercito italiano 1. I corsi di istruzione, gli esperimenti e i titoli richiesti ai fini dell'avanzamento degli ufficiali di complemento del corpo sanitario, in relazione al grado sono i seguenti:
a) maggiore: 3 mesi di esperimento pratico presso un ente sanitario; b) capitano: corso di aggiornamento; 15 anni di esercizio della professione nella vita civile; c) tenente: 10 anni di esercizio della professione nella vita civile; d) sottotenente: 3 anni di esercizio della professione nella vita civile. 2. In sostituzione delle condizioni di cui al comma 1, gli ufficiali dei vari gradi ai fini dell'avanzamento devono svolgere un anno di servizio.
Entrata in vigore il 9 ottobre 2010
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