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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 23/12/2025, n. 1694 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1694 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G.N. 5190/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MONZA QUARTA SEZIONE CIVILE Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott. Carmen Arcellaschi Presidente dott. Claudia Bonomi Giudice dott. Camilla Filauro Giudice relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 5190/2025 R.G. vertente tra: C.F. ), nata a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
e (C.F. , nato a [...] il [...], entrambi con il Parte_2 C.F._2 patrocinio dell'avv. Elena Donati, elettivamente domiciliati in Vimercate, via Bice Cremagnani n.22, presso lo studio del difensore, giusta procura in atti;
e con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Monza OGGETTO: separazione consensuale CONCLUSIONI CONGIUNTE Le parti con ricorso sottoscritto personalmente ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c., previa rinuncia alla comparizione personale in udienza ai sensi dell'art. 473-bis.51 c. 1 c.p.c., hanno chiesto congiuntamente la pronuncia della separazione personale alle seguenti condizioni:
1) DICHIARARE LA SEPARAZIONE PERSONALE dei coniugi e Parte_1 [...] ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di BUSSERO di farne annotazione a Pt_2 margine dell'atto di matrimonio. I coniugi vivranno separati, con l'obbligo del mutuo rispetto.
2) I coniugi danno atto di aver definito tutti i propri rapporti e dichiarano di non avere più nulla a che pretendere per questioni di carattere economico e patrimoniale e per qualsivoglia ragione e titolo;
3) Spese legali compensate. Ragioni di fatto e di diritto della decisione I. In via preliminare deve essere concessa ai coniugi l'autorizzazione a vivere separati dalla data dell'udienza tenuta ai sensi dell'art. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., ossia il giorno 10.12.2025. II. La domanda di separazione deve essere accolta, in quanto fondata. Le parti hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Bussero (Mi), il 7.2.2004 (trascritto presso gli atti dello Stato civile del Comune di Bussero, anno 2004, n. 2, Parte II, Serie A). Dalla loro unione è nata la figlia (11.7.2005, maggiorenne ed economicamente autosufficiente). Per_1 Dagli atti è emerso il venir meno della comunione materiale e spirituale fra i coniugi, né occorre espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare se la convivenza sia divenuta realmente intollerabile. Infatti, in una doverosa visione evolutiva del rapporto coniugale, il giudice, per pronunciare la separazione, deve verificare in base ai fatti emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, a prescindere da qualsivoglia elemento di addebitabilità, l'esistenza, anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere incompatibile, allo stato, la convivenza (in termini cfr. Cass. Civ., sez. I, sentenza 30 gennaio 2013 n. 2183). Orbene, nel caso di specie è emerso, sulla base delle circostanze come riferite da entrambi i coniugi nel ricorso, che la convivenza matrimoniale è divenuta intollerabile e improseguibile. Va, dunque, pronunciata la separazione personale. III. Dal momento dello scadere del termine per il deposito di note scritte ai sensi degli artt. 473-bis.51, c. 1 e 127 ter c.p.c. (10.12.2025) deve intendersi cessato il regime della comunione legale dei beni ai sensi dell'art. 191 c.c. IV. Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi. V. Le spese del procedimento devono essere interamente compensate fra le parti tenuto conto della natura del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulle conclusioni rassegnate dalle parti nella controversia civile n. 5190/2025, così statuisce: I. Autorizza i coniugi a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
II. Omologa la separazione personale tra i coniugi e che hanno Parte_1 Parte_2 celebrato matrimonio con rito concordatario in Bussero, il 7.2.2004 (trascritto presso gli atti dello Stato civile del Comune di Bussero, anno 2004, n. 2, Parte II, Serie A) alle condizioni concordate dai coniugi riportate in epigrafe, da intendersi integralmente riportate e trascritte;
III. Manda il Cancelliere a trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza all'Ufficiale di stato civile del Comune di Bussero, al suo passaggio in giudicato, per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
IV. Dichiara compensate le spese del presente giudizio. Così deciso in Monza, nella Camera di Consiglio del giorno 11 dicembre 2025 Il Giudice relatore Dott. Camilla Filauro Il Presidente Dott. Carmen Arcellaschi
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MONZA QUARTA SEZIONE CIVILE Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott. Carmen Arcellaschi Presidente dott. Claudia Bonomi Giudice dott. Camilla Filauro Giudice relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 5190/2025 R.G. vertente tra: C.F. ), nata a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
e (C.F. , nato a [...] il [...], entrambi con il Parte_2 C.F._2 patrocinio dell'avv. Elena Donati, elettivamente domiciliati in Vimercate, via Bice Cremagnani n.22, presso lo studio del difensore, giusta procura in atti;
e con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Monza OGGETTO: separazione consensuale CONCLUSIONI CONGIUNTE Le parti con ricorso sottoscritto personalmente ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c., previa rinuncia alla comparizione personale in udienza ai sensi dell'art. 473-bis.51 c. 1 c.p.c., hanno chiesto congiuntamente la pronuncia della separazione personale alle seguenti condizioni:
1) DICHIARARE LA SEPARAZIONE PERSONALE dei coniugi e Parte_1 [...] ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di BUSSERO di farne annotazione a Pt_2 margine dell'atto di matrimonio. I coniugi vivranno separati, con l'obbligo del mutuo rispetto.
2) I coniugi danno atto di aver definito tutti i propri rapporti e dichiarano di non avere più nulla a che pretendere per questioni di carattere economico e patrimoniale e per qualsivoglia ragione e titolo;
3) Spese legali compensate. Ragioni di fatto e di diritto della decisione I. In via preliminare deve essere concessa ai coniugi l'autorizzazione a vivere separati dalla data dell'udienza tenuta ai sensi dell'art. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., ossia il giorno 10.12.2025. II. La domanda di separazione deve essere accolta, in quanto fondata. Le parti hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Bussero (Mi), il 7.2.2004 (trascritto presso gli atti dello Stato civile del Comune di Bussero, anno 2004, n. 2, Parte II, Serie A). Dalla loro unione è nata la figlia (11.7.2005, maggiorenne ed economicamente autosufficiente). Per_1 Dagli atti è emerso il venir meno della comunione materiale e spirituale fra i coniugi, né occorre espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare se la convivenza sia divenuta realmente intollerabile. Infatti, in una doverosa visione evolutiva del rapporto coniugale, il giudice, per pronunciare la separazione, deve verificare in base ai fatti emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, a prescindere da qualsivoglia elemento di addebitabilità, l'esistenza, anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere incompatibile, allo stato, la convivenza (in termini cfr. Cass. Civ., sez. I, sentenza 30 gennaio 2013 n. 2183). Orbene, nel caso di specie è emerso, sulla base delle circostanze come riferite da entrambi i coniugi nel ricorso, che la convivenza matrimoniale è divenuta intollerabile e improseguibile. Va, dunque, pronunciata la separazione personale. III. Dal momento dello scadere del termine per il deposito di note scritte ai sensi degli artt. 473-bis.51, c. 1 e 127 ter c.p.c. (10.12.2025) deve intendersi cessato il regime della comunione legale dei beni ai sensi dell'art. 191 c.c. IV. Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi. V. Le spese del procedimento devono essere interamente compensate fra le parti tenuto conto della natura del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulle conclusioni rassegnate dalle parti nella controversia civile n. 5190/2025, così statuisce: I. Autorizza i coniugi a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
II. Omologa la separazione personale tra i coniugi e che hanno Parte_1 Parte_2 celebrato matrimonio con rito concordatario in Bussero, il 7.2.2004 (trascritto presso gli atti dello Stato civile del Comune di Bussero, anno 2004, n. 2, Parte II, Serie A) alle condizioni concordate dai coniugi riportate in epigrafe, da intendersi integralmente riportate e trascritte;
III. Manda il Cancelliere a trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza all'Ufficiale di stato civile del Comune di Bussero, al suo passaggio in giudicato, per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
IV. Dichiara compensate le spese del presente giudizio. Così deciso in Monza, nella Camera di Consiglio del giorno 11 dicembre 2025 Il Giudice relatore Dott. Camilla Filauro Il Presidente Dott. Carmen Arcellaschi