Sentenza 24 febbraio 1972
Massime • 1
Ai sensi dell'art 290 tu finanza locale, la facolta dell'ente impositore di colpire con l'accertamento d'ufficio, rispetto ai Tributi periodici a quello annuale, non solo l'anno di Competenza, ma anche i due precedenti, presuppone che sia stata tempestivamente esercitata la pretesa tributaria concernente detto anno di Competenza. E l'accertamento per essere tempestivo, tanto nell'ipotesi di prima imposizione che in quella di rettifica del tributo in precedenza imposto, va deliberato nel periodo compreso fra il 20 ottobre dell'anno di commisurazione ed il 30 giugno dell'anno di Competenza, mentre l'avviso di accertamento deve essere notificato entro il 31 luglio dello stesso anno, decorrendo il periodo massimo di venti giorni previsto per tale notifica dalla data di effettuazione del deposito della deliberazione, insieme con i ruoli nell'ufficio comunale, per il quale e previsto un termine di undici giorni. ( V 2680'70, mass n 349115).*
Commentario • 1
- 1. Risoluzione del 09/09/1987 n. 37 - Min. Finanze - Finanza LocaleMin. Finanze · 9 settembre 1987
E\' stato chiesto di conoscere il parere di questo Ministero sulla esatta interpretazione degli artt. 274 e 290 del T.U.F.L., atteso che l\'art. 274 consente di eseguire gli accertamenti d\'ufficio "in qualunque tempo" mentre l\'art. 290 limita la potesta\' accertatrice all\'ultimo triennio. Il Comune ha chiesto inoltre, con riferimento all\'art. 292 del T.U.F.L. che consente di applicare la sopratassa pari al terzo del tributo complessivamente evaso e all\'art. 290 dello stesso T.U. che limita la potesta\' di accertare le evasioni dei tributi all\'anno in corso ed ai due precedenti, se sia possibile applicare la soprattassa e la sanzione amministrativa per tutti gli anni per i …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 24/02/1972, n. 537 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 537 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 1972 |
Testo completo
Ai sensi dell'art 290 tu finanza locale, la facolta dell'ente impositore di colpire con l'accertamento d'ufficio, rispetto ai Tributi periodici a quello annuale, non solo l'anno di Competenza, ma anche i due precedenti, presuppone che sia stata tempestivamente esercitata la pretesa tributaria concernente detto anno di Competenza. E l'accertamento per essere tempestivo, tanto nell'ipotesi di prima imposizione che in quella di rettifica del tributo in precedenza imposto, va deliberato nel periodo compreso fra il 20 ottobre dell'anno di commisurazione ed il 30 giugno dell'anno di Competenza, mentre l'avviso di accertamento deve essere notificato entro il 31 luglio dello stesso anno, decorrendo il periodo massimo di venti giorni previsto per tale notifica dalla data di effettuazione del deposito della deliberazione, insieme con i ruoli nell'ufficio comunale, per il quale e previsto un termine di undici giorni. ( V 2680'70, mass n 349115).*