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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 17/11/2025, n. 679 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 679 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
Appello sentenza Tribunale di Lecce n. 3327 del 9.11.2023 Oggetto: rivendicazioni crediti di lavoro risarcimento danno da mobbing
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI LECCE
Sezione Lavoro
Riunita in Camera di Consiglio e composta dai Magistrati:
Dott. Gennaro Lombardi Presidente
Dott.ssa Maria Grazia Corbascio Consigliere
Dott.ssa Luisa Santo Consigliere relatore ha pronunciato la presente
S E N T E N Z A nella causa civile in materia di lavoro, in grado di appello, tra
, rappresentata e difesa dall'avv. Angela De Monte Parte_1
Appellante
e
e , , Controparte_1 Controparte_2 Parte_2 CP_3
, gli ultimi tre in qualità di eredi di , rappresentati e difesi dall'avv.
[...] Persona_1
IO MO
Appellati
FATTO
Con ricorso depositato il 4.03.2016 premetteva che: -aveva lavorato, Parte_1 dall'1.09.1998 al 15.09.2015, alle dipendenze della impresa individuale “MA NT” e, alla morte di questi, senza soluzione di continuità, alle dipendenze della società di fatto , Controparte_4 costituita dagli eredi e -aveva svolto mansioni di segretaria, riconducibili CP_1 Persona_1 nel livello 3 del CCNL (corretto nel livello 4 all'udienza del 15.03.2017); -aveva lavorato, sino all'estate 2005, per 45 ore settimanali (dalle 8,00 alle 11,30 e dalle 14,00 alle 18,30 nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì; dalle 8,00 alle 13,00 e dalle 17,00 alle 20,00 il martedì e il giovedì; dalle
8,00 alle 13,00 il sabato, in quanto incaricata di riscuotere le quote di iscrizione presso la palestra della scuola, in orario pomeridiano) e, dal settembre 2005, per 38 ore settimanali, ridotte a 36 ore
1 dall'1.09.2009, e a 27 ore da agosto 2014; -era stata fatto oggetto di comportamenti aggressivi e denigratori da parte del sig. qualificabili quali mobbing, che le avevano causato uno Persona_1 stato ansioso depressivo, dermatite da stress, disturbi del sonno e crisi di pianto;
-aveva scoperto, dopo la cessazione del rapporto di lavoro, che l'impresa non aveva versato i contributi Per_1 previdenziali per il periodo compreso da gennaio a giugno 2003. Tanto premesso, in considerazione delle mansioni espletate e dell'inquadramento comunque spettante, nonché del descritto orario di lavoro, chiedeva la condanna di e in solido, al pagamento delle differenze Per_1 Controparte_1 retributive spettanti, quantificate in € 45.734,20 o nella somma maggiore o minore altrimenti accertata, nonché al risarcimento del danno da mancato corretto inquadramento contrattuale, quantificato in € 5.000,00, oltre alla condanna alla regolarizzazione della posizione contributiva e alla condanna al risarcimento del danno da “mobbing” quantificato in € 10.000,00.
Si costituivano in giudizio e che -pur riconoscendo l'irregolarità CP_1 Persona_1 contributiva per il primo semestre 2003, in concomitanza del decesso del genitore- contestavano gli avversi assunti, evidenziando che la ricorrente era stata inquadrata sin dall'inizio del rapporto lavorativo nel livello 3 del CCNL e aveva svolto mansioni di ordine riconducibili a quelle di “applicata di segreteria”, senza mai superare l'orario ordinario di lavoro. Chiedevano il rigetto del ricorso.
Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale rigettava la domanda attorea e condannava la ricorrente al pagamento delle spese di lite. In particolare, il giudice di prime cure giudicava infondata la domanda volta al pagamento delle differenze retributive, in quanto riteneva che le mansioni espletate, per come descritte in ricorso e genericamente confermate dai testi escussi, fossero riconducibili al livello 3 del CCNL, già riconosciuto;
quanto all'orario di lavoro, riteneva che dalla prova testimoniale non fossero emerse evidenze ragionevolmente certe circa l'espletamento di lavoro straordinario. Giudicava, anche, infondata la domanda volta al risarcimento del danno asseritamente provocato dalla condotta mobbizzante, in quanto, sebbene alcuni degli episodi descritti fossero stati confermati dai testimoni, si era trattato di fatti sporadici nel corso di un decennio, che non dimostravano l'esistenza di un intento persecutorio. In ultimo, quanto alla domanda volta alla regolarizzazione della posizione previdenziale, riteneva l'insussistenza del diritto a causa della sopravvenuta prescrizione dei contributi riferiti al primo semestre 2003.
Avverso tale decisione ha proposto appello , ritenendola errata per i motivi Parte_1 che di seguito si sintetizzano: 1) era stata erroneamente valutata la prova testimoniale sulle mansioni espletate, senza considerare l'importanza degli atti redatti e sottoscritti dalla lavoratrice, che rientravano nelle competenze proprie del “segretario amministrativo”, come emergeva anche dalla dicitura apposta in calce agli atti in cui la lavoratrice era indicata quel segretaria;
2) era stata omessa
2 la pronuncia sulle differenze retributive comunque dovute in relazione all'inquadramento nel livello
3 del CCNL, nonostante che la ricorrente in primo grado avesse rivendicato differenze retributive anche in relazione a tale livello, risultando erogati importi inferiori a quelli contrattualmente spettanti, per come evidenziato nei conteggi allegati al ricorso;
3) erano state erroneamente valutate le dichiarazioni testimoniali sull'orario di lavoro;
4) era stata erroneamente ritenuta l'insussistenza di una condotta riconducibile a mobbing o, quantomeno, a straining; 5) era stata fatta erronea applicazione del regime prescrizionale dei contributi previdenziali;
6) erroneamente non era stato ammesso l'interrogatorio formale dei resistenti. Ha chiesto la riforma della sentenza impugnata insistendo nel riconoscimento del diritto all'inquadramento nel livello 4 CCNL o in quello ritenuto di giustizia, con condanna degli appellati al pagamento delle differenze retributive comunque dovute, oltre al risarcimento del danno per le ragioni già indicate nel giudizio di primo grado, oltre alla regolarizzazione della posizione contributiva.
Si sono costituiti nel presente giudizio insieme a Controparte_1 Controparte_2 [...]
, , gli ultimi tre quali eredi di , già deceduto, che hanno contestato Pt_2 CP_3 Persona_1 gli avversi assunti e hanno chiesto il rigetto dell'appello.
Sottoposta alle parti la questione dell'integrità del contraddittorio con riferimento alla domanda di condanna alla regolarizzazione della posizione contributiva, all'udienza del 17.01.2025 parte appellante dichiarava di rinunciare alla predetta domanda.
Disposta consulenza tecnica d'ufficio, all'udienza del 26.09.2025 la causa è stata decisa come da dispositivo.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Preliminarmente deve darsi atto che in corso di giudizio, parte appellante ha rinunciato al capo di domanda relativo alla regolarizzazione della posizione previdenziale e contributiva e, dunque, deve ritenersi abbandonato anche il motivo di appello sul punto (riportato sub. n. 5 nella premessa in fatto).
Tanto premesso l'appello è fondato solo in parte e deve essere accolto nei limiti di cui in motivazione.
***
Il primo motivo di appello, riferito al mancato riconoscimento del diritto all'inquadramento nel livello
4 del CCNL, è infondato.
Invero, nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado le mansioni espletate dalla signora Pt_1 sono state individuate in quelle di riscossione delle quote di iscrizione degli alunni, predisposizione di certificati di frequenza e di maturità, organizzazione degli scrutini e delle pagelle, preparazione dei
3 certificati di servizi su richiesta degli interessati, coordinamento dell'attività lavorativa della collaboratrice scolastica verifica della necessità di acquisto di materiali e degli Controparte_5 interventi manutentivi dei tecnici informatici.
Siffatte mansioni -pure confermate dai testi escussi- appaiono riconducibili al livello 3 del CCNL in cui la signora è stata inquadrata quantomeno a partire dall'anno 2004, che ricomprende “i Pt_1 lavoratori che svolgono mansioni di concetto o prevalentemente tali che comportano specifiche conoscenze amministrativo-contabili, tecniche o tecnico-manuali, con capacità di utilizzazione di mezzi e strumenti o di dati nell'ambito di procedure predeterminate”. In tale livello è incluso anche il profilo professionale dell'“applicato di segreteria”. Le mansioni espletate dalla signora , per come dalla stessa Pt_1 descritte, sono mansioni connotate dalle caratteristiche proprie della declaratoria contrattuale sopra riportata, in quanto presuppongono conoscenze amministrative e la capacità di utilizzare i dati disponibili, anche per la redazione dei certificati, nell'ambito di procedure predeterminate.
Le predette mansioni difettano, invece, del grado di autonomia, di iniziativa e complessità che connota l'attività dei “segretari amministrativi”, inquadrati nel livello 4 del CCNL e individuati nel
“personale che con funzioni di coordinamento in condizione di autonomia operativa e di adeguata determinante iniziativa nell'ambito delle proprie mansioni sulla base di direttive di massima impartite dalla
Direzione o dal gestore e applicando procedure operative complesse relative al sistema contabile- amministrativo e didattico-organizzativo, adottati nell'ambito dello specifico campo di competenza, è incaricato a svolgere congiuntamente i seguenti compiti: rilevare, riscontrare, imputare, contabilizzare dati e chiudere conti, elaborare situazioni contabili ed effettuare operazioni anche funzionali a bilanci preventivi o consuntivi, evidenziare posizioni irregolari e gestire i conseguenti interventi operativi nonché controllare la correttezza giuridica degli atti prodotti”. Nelle mansioni descritte dall'appellante non risulta nessuno dei complessi compiti che la declaratoria contrattuale attribuisce alla figura del segretario amministrativo;
né l'attività di coordinamento dell'unica collaboratrice scolastica (signora , Controparte_5 genericamente indicata, appare assimilabile alle “funzioni di coordinamento in condizione di autonomia operativa e di adeguata determinante iniziativa (…) applicando procedure operative complesse relative al sistema contabile-amministrativo e didattico-organizzativo” proprie del segretario amministrativo.
Ne consegue che difettano i presupposti per il riconoscimento del diritto all'inquadramento nel livello
4 del CCNL e quindi anche per il riconoscimento del risarcimento del danno da illegittimo inquadramento, pure richiesto.
***
Il terzo motivo di appello, riferito alla erronea valutazione delle risultanze istruttorie in merito all'orario di lavoro, è anch'esso infondato.
4 Nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado la signora ha affermato di aver lavorato Pt_1 per 45 ore settimanali sino all'estate del 2005 (dalle 8,00 alle 11,30 e dalle 14,00 alle 18,30 nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì; dalle 8,00 alle 13,00 e dalle 17,00 alle 20,00 il martedì e il giovedì; dalle 8,00 alle 13,00 il sabato, in quanto incaricata di riscuotere le quote di iscrizione presso la palestra della scuola, in orario pomeridiano), mentre dal settembre 2005 l'orario era stato ridotto a 38 ore settimanali, previste dal CCNL, successivamente ridotte a 36 ore e poi ancora a 27 ore settimanali.
Ebbene, come pure rilevato dal Tribunale, i testi escussi hanno confermato di aver riscontrato la presenza della signora in orario pomeridiano, in occasioni delle riunioni o anche presso la Pt_1 palestra della scuola, ma nessuno è stato in grado di riferire con esattezza in quali giorni e per quante ore si protraeva la presenza della lavoratrice nell'orario pomeridiano, quale fosse l'intero orario di lavoro osservato in tali giornate e, più in generale, nel corso dell'intero rapporto di lavoro (cfr. le dichiarazione dei testi e , pure riportate nella sentenza impugnata). Tes_1 Tes_2 Tes_3
Elementi a sostegno della prospettazione di parte appellante non possono trarsi neppure dalla deposizione della teste di lavoro dell'appellante- che ha confermato l'osservanza Testimone_4 dell'orario di 45 ore settimanali a far data dall'anno 2000 e sino all'estate 2005, per averlo ella stessa osservato, alternandosi con la signora presso la palestra della scuola. Invero, tale dichiarazioni Pt_1 testimoniali non appaiono attendibili sol che si consideri che, in distinto procedimento giudiziale introdotto dalla stessa nei confronti degli odierni appellati per rivendicazioni di crediti di CP_5 lavoro, il Tribunale di Lecce, con sentenza passata in giudicato, ha escluso che la abbia CP_5 espletato attività lavorativa oltre l'orario di lavoro ordinario, risultando così smentita la circostanza relativa all'espletamento di 45 ore di lavoro settimanali sino all'estate 2005 (cfr. sentenza. n.
1160/2020 del Tribunale di Lecce, prodotta dalla parte ricorrente nel corso del giudizio di primo grado).
Siffatta circostanza, valutata unitamente alle ulteriori emergenze processuali, induce a disattendere il motivo di appello sul punto.
***
È infondato anche il quarto motivo di appello, riferito alla erronea valutazione delle istanze istruttorie in merito ai comportamenti mobbizzanti tenuto dal datore di lavoro, . Persona_1
Sul punto deve rilevarsi che le allegazioni contenute in ricorso sono del tutto generiche in quanto riferiscono di comportamenti aggressivi o denigratori senza alcuna specificazione circa i tempi e i luoghi in cui gli stessi si sarebbero verificati, fatta eccezione per un solo un episodio che è stato riportato in ricorso in maniera più circostanziata (“vero che in un episodio avvenuto in un bar, in presenza di numerosi avventori nonché del Prof. , il accompagnandosi con la Prof.ssa , Tes_2 Per_1 Parte_3
5 derideva la dipendente definendola incapace di ricoprire il posto di assistente amministrativa conferitole con contratto a termine per sostituzione di lavoratore assente presso l ”, capitolo di prova Parte_4 genericamente confermato dal teste ). Tes_2
Ciò posto, deve rilevarsi, per un verso, che le risultanze della prova testimoniale soffrono della stessa genericità delle allegazioni attoree circa la condotta posta in essere dal datore di lavoro nei confronti della lavoratrice e appaiono, già per tale motivo, insufficienti a fondare la domanda risarcitoria formulata da parte appellante in quanto non consentono di individuare con sufficiente certezza l'esistenza di condotte idonee -anche singolarmente considerate- a provocare il danno di cui si chiede il risarcimento in questa sede.
Per altro verso, e in ogni caso, deve rilevarsi che difetta la prova del danno alla salute asseritamente scaturito dalla condotta denunciata.
In proposito vale rammentare che, quanto al comportamento mobbizzante, è stato chiarito, anche recentemente, che la nozione di mobbing, come quella di straining, è una nozione di tipo medico- legale, che non ha autonoma rilevanza ai fini giuridici e serve soltanto per identificare comportamenti che si pongono in contrasto con l'art. 2087 c.c. e con la normativa in materia di tutela della salute negli ambienti di lavoro. Più in dettaglio, è stato affermato che il mobbing, così come lo straining, così come ogni altra eventuale forma di classificazione di condotte lesive della salute e della dignità del lavoratore viene a costituire unicamente una delle possibili manifestazioni e qualificazioni esclusivamente medico-legali di un unico fenomeno complessivo, costituito da quelle condotte lesive dell'equilibrio psico-fisico o della dignità del lavoratore, le quali, nel rapporto di lavoro, risultano comunque unitariamente riconducibili al disposto di cui all'art. 2087 c.c. quale norma generale posta a presidio generale della salute e della dignità del lavoratore (cfr. tra le tante Cass. n. 19196/2024, n.
4664/2024).
Nella specie manca del tutto la prova dell'esistenza di un danno alla salute psico-fisica della lavoratrice, in ipotesi dipendente dalla condotta posta in essere nei suoi confronti, visto che l'istante si è limitata a riferire di ripercussioni sul suo stato di salute (stato ansioso depressivo, dermatite da stress, disturbi del sonno e crisi di pianto) di cui non è stata fornita alcuna prova in atti, non risultando prodotta alcuna certificazione medica a sostegno né altre prove idonee.
Anche per tale motivo, quindi, il motivo di appello deve essere disatteso.
***
6 Le suesposte motivazioni considerazioni inducono a ritenere l'infondatezza del sesto motivo di appello, con cui si lamenta la mancata ammissione dell'interrogatorio formale dei resistenti nel giudizio di primo grado.
Invero, le motivazioni sottese al rigetto delle domande volte al riconoscimento dell'inquadramento nel livello superiore (4 livello CCNL) e al risarcimento del danno da mobbing, escludono già da sole la rilevanza dell'interrogatorio formale dei resistenti in primo grado, in quanto legate a carenze di allegazioni e prove da parte della stessa ricorrente.
Quanto all'orario di lavoro, deve rilevarsi che il periodo in relazione al quale si assume l'espletamento del lavoro straordinario cade, per la massima parte, nell'arco temporale in cui il rapporto di lavoro si
è svolto alle dipendenze di , ed esula, quindi, dalle conoscenze dei resistenti nel giudizio Persona_2 di primo grado, intervenuti nel rapporto di lavoro solo dopo il giugno 2003.
***
Resta da esaminare il secondo motivo di appello, con cui parte appellante lamenta la omessa pronuncia sulla domanda formulata per il riconoscimento delle differenze retributive comunque spettanti anche in relazione all'inquadramento nel livello 3 del CCNL, riconosciuto dai datori di lavoro, risultando erogati importi inferiori a quelli contrattualmente spettanti, per come evidenziato nei conteggi allegati al ricorso.
Tale motivo è fondato e deve essere accolto.
Deve darsi atto che, sin dal ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, parte ricorrente ha dedotto di aver percepito una retribuzione inferiore a quella spettante sia rispetto al livello superiore rivendicato sia rispetto a quello eventualmente spettante, avendo percepito la retribuzione indicata in ricorso, inferiore a quella contrattualmente spettante.
Ciò posto, risultando documentato in atti l'esistenza del rapporto di lavoro dal 24.09.1998 al
15.09.2015 -dapprima alle dipendenze di MA NT e poi, senza soluzione di continuità, alle dipendenze della società di fatto e (v. dati emergenti dalle buste Controparte_1 Persona_1 paga in atti)- e risultando, altresì, spettante l'inquadramento nel livello 3 del CCNL, per come ammesso dalle stesse parti resistenti (v. pag. 1 della memoria di costituzione nel giudizio di primo grado) e per come accertato nel presente giudizio, la Corte ha ritenuto necessario disporre consulenza tecnica d'ufficio, al fine di quantificare le somme spettanti alla signora a titolo di differenze Pt_1 sulla retribuzione ordinaria, 13° mensilità e trattamento di fine rapporto, tenendo conto del predetto inquadramento contrattuale e delle ore lavorate per come risultanti documentalmente, detratto quanto già percepito, per come risultante dalle buste paga o, in mancanza, dai conteggi allegati in atti.
7 All'esito delle operazioni peritali il consulente tecnico ha quantificato il credito della signora Pt_1 nella somma complessiva di € 36.640, 00, di cui € 21.264,23 a titolo di sorte capitale (€ 19.432,56 a titolo di differenze salariali, € 1.832,66 a titolo di differenze sul tfr), oltre interessi e rivalutazione monetaria calcolati sino a 30.06.2025 (€ 7.405,72 a titolo di rivalutazione monetaria e € 7.907,95 a titolo di interessi).
Ritiene la Corte di aderire alle modalità di calcolo e ai conteggi sviluppati dal consulente nel proprio elaborato peritale.
In particolare -con specifico riferimento alle censure mosse dalle parti appellate alla metodologia di calcolo seguita per la quantificazione delle somme spettanti- deve ritenersi che correttamente il consulente, per il periodo in cui non risultano prodotte in atti le buste paga, abbia sviluppato i conteggi tenendo conto dell'orario ordinario di lavoro previsto dal CCNL di categoria, detraendo, dalle somme risultanti, la retribuzione percepita dall'appellante, per come riportata nei conteggi allegati al ricorso introduttivo del giudizio di primo grado.
Vale in proposito richiamare i pacifici principi giurisprudenziali secondo cui il rapporto di lavoro subordinato, in assenza della prova di un rapporto part-time, nascente da atto scritto, si presume a tempo pieno ed è, pertanto, onere del datore di lavoro, che eventualmente alleghi la durata limitata dell'orario, fornire la prova della riduzione della prestazione lavorativa (cfr. tra le tante Cass. n.
17419/2024, n. 1375/2018). Inoltre, è pacifico in diritto che, in caso di controversia tra datore di lavoro e lavoratore relativa a crediti retributivi, spetta al datore di lavoro fornire la prova dell'effettivo pagamento delle somme dovute per il periodo oggetto della causa e, in mancanza di tale prova, il credito del lavoratore è considerato sussistente (cfr. tra le molte, Cass. n. 18053/2024).
Nella specie non vi è prova della esistenza di un rapporto part-time prima del settembre 2009 (cfr. accordo per la variazione dell'orario di lavoro dell'1.09.2009, allegata al n. 5 degli atti di parte ricorrente nel giudizio di primo grado), come non vi è prova dell'erogazione, da parte dei datori di lavoro, di retribuzione diversa da quella indicata dalla ricorrente nel ricorso introduttivo di primo grado, per il periodo in relazione al quale non risultano depositate in atti le buste paga.
Appare pertanto corretta la metodologia di calcolo seguita dal consulente e corretta la quantificazione delle somme per come ulteriormente illustrato dal consulente tecnico d'ufficio nella risposta alle osservazioni mosse dal consulente delle parti resistenti (v. pagg. 47-50 della consulenza tecnica).
Per tutto quanto detto, allora, in parziale accoglimento dell'appello, deve riconoscersi il diritto della appellante alle differenze retributive per come sopra quantificate e, pertanto, va disposta la condanna, in solido, di e di , e questi ultimi Controparte_1 Controparte_2 Parte_2 CP_3
8 tre quali eredi di e nei limiti delle rispettive quote ereditarie, al pagamento in favore Persona_1 di della somma di € 36.640,90, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria Parte_1 sulla sorte capitale di € 21.264,23 a far data dall'1.07.2025 al soddisfo.
La sentenza appellata deve essere confermata per il resto, tranne per la parte relativa alla regolazione delle spese.
L'accoglimento solo parziale della domanda proposta con il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado giustifica la compensazione per ½ delle spese del doppio grado, mentre la parte residua va posta a carico degli appellati in solido e liquidata come da dispositivo.
Le spese di consulenza tecnica devono essere poste definitivamente a carico delle parti appellate in solido.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Lecce-Sezione lavoro visto l'art. 437 c.p.c., definitivamente pronunciando sull'appello proposto con ricorso del 2.12.2021 da nei confronti di e nei confronti di Parte_1 Controparte_1
, E , in qualità di eredi di Controparte_2 Parte_2 CP_3 [...]
, avverso la sentenza del 9.06.2021 n. 2338 del Tribunale di Lecce, così provvede: Per_1
Accoglie parzialmente l'appello e, per l'effetto, condanna, in via solidale, e Controparte_1
, e , questi ultimi tre quali eredi di e Controparte_2 Parte_2 CP_3 Persona_1 nei limiti delle rispettive quote ereditarie, al pagamento in favore di della Parte_1 somma di € 36.640,90, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria sulla sorte capitale di €
21.264,23 a far data dall'1.07.2025 al soddisfo.
Conferma nel resto l'impugnata sentenza, tranne per il capo relativo alle spese.
Compensa nella misura di ½ le spese del doppio grado di giudizio e condanna , Controparte_1
e al pagamento, in favore di Controparte_2 Parte_2 CP_3 Parte_1
della parte residua di spese processuali, liquidata in € 2.314,50 per il primo grado e in €
[...]
2.498,00 per questo grado, oltre accessori e rimborso spese forfettario come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Angela De Monte.
Pone definitivamente a carico delle parti appellate le spese di ctu liquidate in separato decreto.
Riserva il deposito della motivazione entro 60 giorni.
Così deciso in Lecce il 26.09.2025
A mente dell'art. 132 ultimo comma c.p.c., stante il pensionamento, a far data dall'1.11.2025, del Presidente, dott.
Gennaro Lombardi, la presente sentenza è sottoscritta dal Componente più anziano del Collegio.
Il Consigliere estensore Il Consigliere Dott.ssa Luisa Santo Dott.ssa Maria Grazia Corbascio
9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI LECCE
Sezione Lavoro
Riunita in Camera di Consiglio e composta dai Magistrati:
Dott. Gennaro Lombardi Presidente
Dott.ssa Maria Grazia Corbascio Consigliere
Dott.ssa Luisa Santo Consigliere relatore ha pronunciato la presente
S E N T E N Z A nella causa civile in materia di lavoro, in grado di appello, tra
, rappresentata e difesa dall'avv. Angela De Monte Parte_1
Appellante
e
e , , Controparte_1 Controparte_2 Parte_2 CP_3
, gli ultimi tre in qualità di eredi di , rappresentati e difesi dall'avv.
[...] Persona_1
IO MO
Appellati
FATTO
Con ricorso depositato il 4.03.2016 premetteva che: -aveva lavorato, Parte_1 dall'1.09.1998 al 15.09.2015, alle dipendenze della impresa individuale “MA NT” e, alla morte di questi, senza soluzione di continuità, alle dipendenze della società di fatto , Controparte_4 costituita dagli eredi e -aveva svolto mansioni di segretaria, riconducibili CP_1 Persona_1 nel livello 3 del CCNL (corretto nel livello 4 all'udienza del 15.03.2017); -aveva lavorato, sino all'estate 2005, per 45 ore settimanali (dalle 8,00 alle 11,30 e dalle 14,00 alle 18,30 nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì; dalle 8,00 alle 13,00 e dalle 17,00 alle 20,00 il martedì e il giovedì; dalle
8,00 alle 13,00 il sabato, in quanto incaricata di riscuotere le quote di iscrizione presso la palestra della scuola, in orario pomeridiano) e, dal settembre 2005, per 38 ore settimanali, ridotte a 36 ore
1 dall'1.09.2009, e a 27 ore da agosto 2014; -era stata fatto oggetto di comportamenti aggressivi e denigratori da parte del sig. qualificabili quali mobbing, che le avevano causato uno Persona_1 stato ansioso depressivo, dermatite da stress, disturbi del sonno e crisi di pianto;
-aveva scoperto, dopo la cessazione del rapporto di lavoro, che l'impresa non aveva versato i contributi Per_1 previdenziali per il periodo compreso da gennaio a giugno 2003. Tanto premesso, in considerazione delle mansioni espletate e dell'inquadramento comunque spettante, nonché del descritto orario di lavoro, chiedeva la condanna di e in solido, al pagamento delle differenze Per_1 Controparte_1 retributive spettanti, quantificate in € 45.734,20 o nella somma maggiore o minore altrimenti accertata, nonché al risarcimento del danno da mancato corretto inquadramento contrattuale, quantificato in € 5.000,00, oltre alla condanna alla regolarizzazione della posizione contributiva e alla condanna al risarcimento del danno da “mobbing” quantificato in € 10.000,00.
Si costituivano in giudizio e che -pur riconoscendo l'irregolarità CP_1 Persona_1 contributiva per il primo semestre 2003, in concomitanza del decesso del genitore- contestavano gli avversi assunti, evidenziando che la ricorrente era stata inquadrata sin dall'inizio del rapporto lavorativo nel livello 3 del CCNL e aveva svolto mansioni di ordine riconducibili a quelle di “applicata di segreteria”, senza mai superare l'orario ordinario di lavoro. Chiedevano il rigetto del ricorso.
Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale rigettava la domanda attorea e condannava la ricorrente al pagamento delle spese di lite. In particolare, il giudice di prime cure giudicava infondata la domanda volta al pagamento delle differenze retributive, in quanto riteneva che le mansioni espletate, per come descritte in ricorso e genericamente confermate dai testi escussi, fossero riconducibili al livello 3 del CCNL, già riconosciuto;
quanto all'orario di lavoro, riteneva che dalla prova testimoniale non fossero emerse evidenze ragionevolmente certe circa l'espletamento di lavoro straordinario. Giudicava, anche, infondata la domanda volta al risarcimento del danno asseritamente provocato dalla condotta mobbizzante, in quanto, sebbene alcuni degli episodi descritti fossero stati confermati dai testimoni, si era trattato di fatti sporadici nel corso di un decennio, che non dimostravano l'esistenza di un intento persecutorio. In ultimo, quanto alla domanda volta alla regolarizzazione della posizione previdenziale, riteneva l'insussistenza del diritto a causa della sopravvenuta prescrizione dei contributi riferiti al primo semestre 2003.
Avverso tale decisione ha proposto appello , ritenendola errata per i motivi Parte_1 che di seguito si sintetizzano: 1) era stata erroneamente valutata la prova testimoniale sulle mansioni espletate, senza considerare l'importanza degli atti redatti e sottoscritti dalla lavoratrice, che rientravano nelle competenze proprie del “segretario amministrativo”, come emergeva anche dalla dicitura apposta in calce agli atti in cui la lavoratrice era indicata quel segretaria;
2) era stata omessa
2 la pronuncia sulle differenze retributive comunque dovute in relazione all'inquadramento nel livello
3 del CCNL, nonostante che la ricorrente in primo grado avesse rivendicato differenze retributive anche in relazione a tale livello, risultando erogati importi inferiori a quelli contrattualmente spettanti, per come evidenziato nei conteggi allegati al ricorso;
3) erano state erroneamente valutate le dichiarazioni testimoniali sull'orario di lavoro;
4) era stata erroneamente ritenuta l'insussistenza di una condotta riconducibile a mobbing o, quantomeno, a straining; 5) era stata fatta erronea applicazione del regime prescrizionale dei contributi previdenziali;
6) erroneamente non era stato ammesso l'interrogatorio formale dei resistenti. Ha chiesto la riforma della sentenza impugnata insistendo nel riconoscimento del diritto all'inquadramento nel livello 4 CCNL o in quello ritenuto di giustizia, con condanna degli appellati al pagamento delle differenze retributive comunque dovute, oltre al risarcimento del danno per le ragioni già indicate nel giudizio di primo grado, oltre alla regolarizzazione della posizione contributiva.
Si sono costituiti nel presente giudizio insieme a Controparte_1 Controparte_2 [...]
, , gli ultimi tre quali eredi di , già deceduto, che hanno contestato Pt_2 CP_3 Persona_1 gli avversi assunti e hanno chiesto il rigetto dell'appello.
Sottoposta alle parti la questione dell'integrità del contraddittorio con riferimento alla domanda di condanna alla regolarizzazione della posizione contributiva, all'udienza del 17.01.2025 parte appellante dichiarava di rinunciare alla predetta domanda.
Disposta consulenza tecnica d'ufficio, all'udienza del 26.09.2025 la causa è stata decisa come da dispositivo.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Preliminarmente deve darsi atto che in corso di giudizio, parte appellante ha rinunciato al capo di domanda relativo alla regolarizzazione della posizione previdenziale e contributiva e, dunque, deve ritenersi abbandonato anche il motivo di appello sul punto (riportato sub. n. 5 nella premessa in fatto).
Tanto premesso l'appello è fondato solo in parte e deve essere accolto nei limiti di cui in motivazione.
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Il primo motivo di appello, riferito al mancato riconoscimento del diritto all'inquadramento nel livello
4 del CCNL, è infondato.
Invero, nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado le mansioni espletate dalla signora Pt_1 sono state individuate in quelle di riscossione delle quote di iscrizione degli alunni, predisposizione di certificati di frequenza e di maturità, organizzazione degli scrutini e delle pagelle, preparazione dei
3 certificati di servizi su richiesta degli interessati, coordinamento dell'attività lavorativa della collaboratrice scolastica verifica della necessità di acquisto di materiali e degli Controparte_5 interventi manutentivi dei tecnici informatici.
Siffatte mansioni -pure confermate dai testi escussi- appaiono riconducibili al livello 3 del CCNL in cui la signora è stata inquadrata quantomeno a partire dall'anno 2004, che ricomprende “i Pt_1 lavoratori che svolgono mansioni di concetto o prevalentemente tali che comportano specifiche conoscenze amministrativo-contabili, tecniche o tecnico-manuali, con capacità di utilizzazione di mezzi e strumenti o di dati nell'ambito di procedure predeterminate”. In tale livello è incluso anche il profilo professionale dell'“applicato di segreteria”. Le mansioni espletate dalla signora , per come dalla stessa Pt_1 descritte, sono mansioni connotate dalle caratteristiche proprie della declaratoria contrattuale sopra riportata, in quanto presuppongono conoscenze amministrative e la capacità di utilizzare i dati disponibili, anche per la redazione dei certificati, nell'ambito di procedure predeterminate.
Le predette mansioni difettano, invece, del grado di autonomia, di iniziativa e complessità che connota l'attività dei “segretari amministrativi”, inquadrati nel livello 4 del CCNL e individuati nel
“personale che con funzioni di coordinamento in condizione di autonomia operativa e di adeguata determinante iniziativa nell'ambito delle proprie mansioni sulla base di direttive di massima impartite dalla
Direzione o dal gestore e applicando procedure operative complesse relative al sistema contabile- amministrativo e didattico-organizzativo, adottati nell'ambito dello specifico campo di competenza, è incaricato a svolgere congiuntamente i seguenti compiti: rilevare, riscontrare, imputare, contabilizzare dati e chiudere conti, elaborare situazioni contabili ed effettuare operazioni anche funzionali a bilanci preventivi o consuntivi, evidenziare posizioni irregolari e gestire i conseguenti interventi operativi nonché controllare la correttezza giuridica degli atti prodotti”. Nelle mansioni descritte dall'appellante non risulta nessuno dei complessi compiti che la declaratoria contrattuale attribuisce alla figura del segretario amministrativo;
né l'attività di coordinamento dell'unica collaboratrice scolastica (signora , Controparte_5 genericamente indicata, appare assimilabile alle “funzioni di coordinamento in condizione di autonomia operativa e di adeguata determinante iniziativa (…) applicando procedure operative complesse relative al sistema contabile-amministrativo e didattico-organizzativo” proprie del segretario amministrativo.
Ne consegue che difettano i presupposti per il riconoscimento del diritto all'inquadramento nel livello
4 del CCNL e quindi anche per il riconoscimento del risarcimento del danno da illegittimo inquadramento, pure richiesto.
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Il terzo motivo di appello, riferito alla erronea valutazione delle risultanze istruttorie in merito all'orario di lavoro, è anch'esso infondato.
4 Nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado la signora ha affermato di aver lavorato Pt_1 per 45 ore settimanali sino all'estate del 2005 (dalle 8,00 alle 11,30 e dalle 14,00 alle 18,30 nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì; dalle 8,00 alle 13,00 e dalle 17,00 alle 20,00 il martedì e il giovedì; dalle 8,00 alle 13,00 il sabato, in quanto incaricata di riscuotere le quote di iscrizione presso la palestra della scuola, in orario pomeridiano), mentre dal settembre 2005 l'orario era stato ridotto a 38 ore settimanali, previste dal CCNL, successivamente ridotte a 36 ore e poi ancora a 27 ore settimanali.
Ebbene, come pure rilevato dal Tribunale, i testi escussi hanno confermato di aver riscontrato la presenza della signora in orario pomeridiano, in occasioni delle riunioni o anche presso la Pt_1 palestra della scuola, ma nessuno è stato in grado di riferire con esattezza in quali giorni e per quante ore si protraeva la presenza della lavoratrice nell'orario pomeridiano, quale fosse l'intero orario di lavoro osservato in tali giornate e, più in generale, nel corso dell'intero rapporto di lavoro (cfr. le dichiarazione dei testi e , pure riportate nella sentenza impugnata). Tes_1 Tes_2 Tes_3
Elementi a sostegno della prospettazione di parte appellante non possono trarsi neppure dalla deposizione della teste di lavoro dell'appellante- che ha confermato l'osservanza Testimone_4 dell'orario di 45 ore settimanali a far data dall'anno 2000 e sino all'estate 2005, per averlo ella stessa osservato, alternandosi con la signora presso la palestra della scuola. Invero, tale dichiarazioni Pt_1 testimoniali non appaiono attendibili sol che si consideri che, in distinto procedimento giudiziale introdotto dalla stessa nei confronti degli odierni appellati per rivendicazioni di crediti di CP_5 lavoro, il Tribunale di Lecce, con sentenza passata in giudicato, ha escluso che la abbia CP_5 espletato attività lavorativa oltre l'orario di lavoro ordinario, risultando così smentita la circostanza relativa all'espletamento di 45 ore di lavoro settimanali sino all'estate 2005 (cfr. sentenza. n.
1160/2020 del Tribunale di Lecce, prodotta dalla parte ricorrente nel corso del giudizio di primo grado).
Siffatta circostanza, valutata unitamente alle ulteriori emergenze processuali, induce a disattendere il motivo di appello sul punto.
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È infondato anche il quarto motivo di appello, riferito alla erronea valutazione delle istanze istruttorie in merito ai comportamenti mobbizzanti tenuto dal datore di lavoro, . Persona_1
Sul punto deve rilevarsi che le allegazioni contenute in ricorso sono del tutto generiche in quanto riferiscono di comportamenti aggressivi o denigratori senza alcuna specificazione circa i tempi e i luoghi in cui gli stessi si sarebbero verificati, fatta eccezione per un solo un episodio che è stato riportato in ricorso in maniera più circostanziata (“vero che in un episodio avvenuto in un bar, in presenza di numerosi avventori nonché del Prof. , il accompagnandosi con la Prof.ssa , Tes_2 Per_1 Parte_3
5 derideva la dipendente definendola incapace di ricoprire il posto di assistente amministrativa conferitole con contratto a termine per sostituzione di lavoratore assente presso l ”, capitolo di prova Parte_4 genericamente confermato dal teste ). Tes_2
Ciò posto, deve rilevarsi, per un verso, che le risultanze della prova testimoniale soffrono della stessa genericità delle allegazioni attoree circa la condotta posta in essere dal datore di lavoro nei confronti della lavoratrice e appaiono, già per tale motivo, insufficienti a fondare la domanda risarcitoria formulata da parte appellante in quanto non consentono di individuare con sufficiente certezza l'esistenza di condotte idonee -anche singolarmente considerate- a provocare il danno di cui si chiede il risarcimento in questa sede.
Per altro verso, e in ogni caso, deve rilevarsi che difetta la prova del danno alla salute asseritamente scaturito dalla condotta denunciata.
In proposito vale rammentare che, quanto al comportamento mobbizzante, è stato chiarito, anche recentemente, che la nozione di mobbing, come quella di straining, è una nozione di tipo medico- legale, che non ha autonoma rilevanza ai fini giuridici e serve soltanto per identificare comportamenti che si pongono in contrasto con l'art. 2087 c.c. e con la normativa in materia di tutela della salute negli ambienti di lavoro. Più in dettaglio, è stato affermato che il mobbing, così come lo straining, così come ogni altra eventuale forma di classificazione di condotte lesive della salute e della dignità del lavoratore viene a costituire unicamente una delle possibili manifestazioni e qualificazioni esclusivamente medico-legali di un unico fenomeno complessivo, costituito da quelle condotte lesive dell'equilibrio psico-fisico o della dignità del lavoratore, le quali, nel rapporto di lavoro, risultano comunque unitariamente riconducibili al disposto di cui all'art. 2087 c.c. quale norma generale posta a presidio generale della salute e della dignità del lavoratore (cfr. tra le tante Cass. n. 19196/2024, n.
4664/2024).
Nella specie manca del tutto la prova dell'esistenza di un danno alla salute psico-fisica della lavoratrice, in ipotesi dipendente dalla condotta posta in essere nei suoi confronti, visto che l'istante si è limitata a riferire di ripercussioni sul suo stato di salute (stato ansioso depressivo, dermatite da stress, disturbi del sonno e crisi di pianto) di cui non è stata fornita alcuna prova in atti, non risultando prodotta alcuna certificazione medica a sostegno né altre prove idonee.
Anche per tale motivo, quindi, il motivo di appello deve essere disatteso.
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6 Le suesposte motivazioni considerazioni inducono a ritenere l'infondatezza del sesto motivo di appello, con cui si lamenta la mancata ammissione dell'interrogatorio formale dei resistenti nel giudizio di primo grado.
Invero, le motivazioni sottese al rigetto delle domande volte al riconoscimento dell'inquadramento nel livello superiore (4 livello CCNL) e al risarcimento del danno da mobbing, escludono già da sole la rilevanza dell'interrogatorio formale dei resistenti in primo grado, in quanto legate a carenze di allegazioni e prove da parte della stessa ricorrente.
Quanto all'orario di lavoro, deve rilevarsi che il periodo in relazione al quale si assume l'espletamento del lavoro straordinario cade, per la massima parte, nell'arco temporale in cui il rapporto di lavoro si
è svolto alle dipendenze di , ed esula, quindi, dalle conoscenze dei resistenti nel giudizio Persona_2 di primo grado, intervenuti nel rapporto di lavoro solo dopo il giugno 2003.
***
Resta da esaminare il secondo motivo di appello, con cui parte appellante lamenta la omessa pronuncia sulla domanda formulata per il riconoscimento delle differenze retributive comunque spettanti anche in relazione all'inquadramento nel livello 3 del CCNL, riconosciuto dai datori di lavoro, risultando erogati importi inferiori a quelli contrattualmente spettanti, per come evidenziato nei conteggi allegati al ricorso.
Tale motivo è fondato e deve essere accolto.
Deve darsi atto che, sin dal ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, parte ricorrente ha dedotto di aver percepito una retribuzione inferiore a quella spettante sia rispetto al livello superiore rivendicato sia rispetto a quello eventualmente spettante, avendo percepito la retribuzione indicata in ricorso, inferiore a quella contrattualmente spettante.
Ciò posto, risultando documentato in atti l'esistenza del rapporto di lavoro dal 24.09.1998 al
15.09.2015 -dapprima alle dipendenze di MA NT e poi, senza soluzione di continuità, alle dipendenze della società di fatto e (v. dati emergenti dalle buste Controparte_1 Persona_1 paga in atti)- e risultando, altresì, spettante l'inquadramento nel livello 3 del CCNL, per come ammesso dalle stesse parti resistenti (v. pag. 1 della memoria di costituzione nel giudizio di primo grado) e per come accertato nel presente giudizio, la Corte ha ritenuto necessario disporre consulenza tecnica d'ufficio, al fine di quantificare le somme spettanti alla signora a titolo di differenze Pt_1 sulla retribuzione ordinaria, 13° mensilità e trattamento di fine rapporto, tenendo conto del predetto inquadramento contrattuale e delle ore lavorate per come risultanti documentalmente, detratto quanto già percepito, per come risultante dalle buste paga o, in mancanza, dai conteggi allegati in atti.
7 All'esito delle operazioni peritali il consulente tecnico ha quantificato il credito della signora Pt_1 nella somma complessiva di € 36.640, 00, di cui € 21.264,23 a titolo di sorte capitale (€ 19.432,56 a titolo di differenze salariali, € 1.832,66 a titolo di differenze sul tfr), oltre interessi e rivalutazione monetaria calcolati sino a 30.06.2025 (€ 7.405,72 a titolo di rivalutazione monetaria e € 7.907,95 a titolo di interessi).
Ritiene la Corte di aderire alle modalità di calcolo e ai conteggi sviluppati dal consulente nel proprio elaborato peritale.
In particolare -con specifico riferimento alle censure mosse dalle parti appellate alla metodologia di calcolo seguita per la quantificazione delle somme spettanti- deve ritenersi che correttamente il consulente, per il periodo in cui non risultano prodotte in atti le buste paga, abbia sviluppato i conteggi tenendo conto dell'orario ordinario di lavoro previsto dal CCNL di categoria, detraendo, dalle somme risultanti, la retribuzione percepita dall'appellante, per come riportata nei conteggi allegati al ricorso introduttivo del giudizio di primo grado.
Vale in proposito richiamare i pacifici principi giurisprudenziali secondo cui il rapporto di lavoro subordinato, in assenza della prova di un rapporto part-time, nascente da atto scritto, si presume a tempo pieno ed è, pertanto, onere del datore di lavoro, che eventualmente alleghi la durata limitata dell'orario, fornire la prova della riduzione della prestazione lavorativa (cfr. tra le tante Cass. n.
17419/2024, n. 1375/2018). Inoltre, è pacifico in diritto che, in caso di controversia tra datore di lavoro e lavoratore relativa a crediti retributivi, spetta al datore di lavoro fornire la prova dell'effettivo pagamento delle somme dovute per il periodo oggetto della causa e, in mancanza di tale prova, il credito del lavoratore è considerato sussistente (cfr. tra le molte, Cass. n. 18053/2024).
Nella specie non vi è prova della esistenza di un rapporto part-time prima del settembre 2009 (cfr. accordo per la variazione dell'orario di lavoro dell'1.09.2009, allegata al n. 5 degli atti di parte ricorrente nel giudizio di primo grado), come non vi è prova dell'erogazione, da parte dei datori di lavoro, di retribuzione diversa da quella indicata dalla ricorrente nel ricorso introduttivo di primo grado, per il periodo in relazione al quale non risultano depositate in atti le buste paga.
Appare pertanto corretta la metodologia di calcolo seguita dal consulente e corretta la quantificazione delle somme per come ulteriormente illustrato dal consulente tecnico d'ufficio nella risposta alle osservazioni mosse dal consulente delle parti resistenti (v. pagg. 47-50 della consulenza tecnica).
Per tutto quanto detto, allora, in parziale accoglimento dell'appello, deve riconoscersi il diritto della appellante alle differenze retributive per come sopra quantificate e, pertanto, va disposta la condanna, in solido, di e di , e questi ultimi Controparte_1 Controparte_2 Parte_2 CP_3
8 tre quali eredi di e nei limiti delle rispettive quote ereditarie, al pagamento in favore Persona_1 di della somma di € 36.640,90, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria Parte_1 sulla sorte capitale di € 21.264,23 a far data dall'1.07.2025 al soddisfo.
La sentenza appellata deve essere confermata per il resto, tranne per la parte relativa alla regolazione delle spese.
L'accoglimento solo parziale della domanda proposta con il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado giustifica la compensazione per ½ delle spese del doppio grado, mentre la parte residua va posta a carico degli appellati in solido e liquidata come da dispositivo.
Le spese di consulenza tecnica devono essere poste definitivamente a carico delle parti appellate in solido.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Lecce-Sezione lavoro visto l'art. 437 c.p.c., definitivamente pronunciando sull'appello proposto con ricorso del 2.12.2021 da nei confronti di e nei confronti di Parte_1 Controparte_1
, E , in qualità di eredi di Controparte_2 Parte_2 CP_3 [...]
, avverso la sentenza del 9.06.2021 n. 2338 del Tribunale di Lecce, così provvede: Per_1
Accoglie parzialmente l'appello e, per l'effetto, condanna, in via solidale, e Controparte_1
, e , questi ultimi tre quali eredi di e Controparte_2 Parte_2 CP_3 Persona_1 nei limiti delle rispettive quote ereditarie, al pagamento in favore di della Parte_1 somma di € 36.640,90, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria sulla sorte capitale di €
21.264,23 a far data dall'1.07.2025 al soddisfo.
Conferma nel resto l'impugnata sentenza, tranne per il capo relativo alle spese.
Compensa nella misura di ½ le spese del doppio grado di giudizio e condanna , Controparte_1
e al pagamento, in favore di Controparte_2 Parte_2 CP_3 Parte_1
della parte residua di spese processuali, liquidata in € 2.314,50 per il primo grado e in €
[...]
2.498,00 per questo grado, oltre accessori e rimborso spese forfettario come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Angela De Monte.
Pone definitivamente a carico delle parti appellate le spese di ctu liquidate in separato decreto.
Riserva il deposito della motivazione entro 60 giorni.
Così deciso in Lecce il 26.09.2025
A mente dell'art. 132 ultimo comma c.p.c., stante il pensionamento, a far data dall'1.11.2025, del Presidente, dott.
Gennaro Lombardi, la presente sentenza è sottoscritta dal Componente più anziano del Collegio.
Il Consigliere estensore Il Consigliere Dott.ssa Luisa Santo Dott.ssa Maria Grazia Corbascio
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