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Sentenza 2 luglio 2025
Sentenza 2 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 02/07/2025, n. 693 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 693 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Seconda civile, composta dai Sigg.:
Dott. Daniela Fedele Presidente
Dott. Lucia Cannella Consigliere
Dott. Mariangela Bonati Consigliere aus. rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 253/2024 R.G. promossa con atto di citazione notificato in data e posta in decisione all'udienza collegiale del 14/05/2025
d a
, rappresentata e difesa OGGETTO: Parte_1
dall'avv. CORNELLI LUCA, elettivamente domiciliato in VIA MATRIS DOMINI 8 Appalto: altre ipotesi ex art. 1655 e ss. cc (ivi 24100 BERGAMO presso il suo studio
APPELLANTE compresa l'azione ex c o n t r o 1669cc)
, rappresentata e difesa dall'avv. ZAPPA PAOLA, Controparte_1
elettivamente domiciliato in VIA CARLO ZIMA 2/4 25121 BRESCIA presso il suo studio
APPELLATO
In punto: appello a sentenza n. 280/2024 del Tribunale di Bergamo sezione quarta in pagina 1 di 10 data 31.01.2024
CONCLUSIONI
Dell'appellante: NEL MERITO: accogliere il proposto appello e per l'effetto, in riforma della sentenza numero 280/2024 del Tribunale di Bergamo del 31.01.2024 notificata in data 19.02.2024, relativa al procedimento RG. 3104/22, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo e quindi, accertare i fatti in premessa e condannare in persona del lrpt, a pagare ad Controparte_1 [...]
, in persona del lrpt, la somma di euro Parte_2
147.779,00 od il diverso minore o maggior importo che si dovesse ravvisare in corso di causa a titolo di risarcimento dei danni. Oltre rivalutazione ed interessi legali dal dovuto al saldo. Rigettare domande ed eccezioni avversarie.
Spese legali rifuse di entrambi i gradi di giudizio o in via subordinata, in caso di mancato accoglimento dell'impugnazione, compensare le spese di entrambi i gradi del giudizio.
IN VIA ISTRUTTORIA si chiede: INTERPELLO E TESTIMONI sui seguenti capjtoli di prova proposti in precisazione delle conclusioni del giudizio di primo grado:
1) “vero che ed , in data 07.10.2020, stipulavano un Pt_1 Controparte_1 contratto avente ad oggetto l'elettrificazione di un'area, in corso di lottizzazione, sita nel Comune di Trescore Balneario (BG) via Bruse”. 2) “vero che in data Pt_1
22.10.2020, effettuava il pagamento del prezzo relativo al contratto di elettrificazione, per la lottizzazione di Trescore Balneario via Bruse”. 3) “vero che in occasione del rogito in data 22.11.2021, consegnava al notaio Pt_1 Per_1
i permessi, le schede catastali, i disegni relativi alla cabina elettrica
[...] realizzata nel Comune di Trescore Balneario via Bruse ed identificata al foglio 12, mappale 10977, via Bruse, cat D/1, fabbricato monopiano di metri 5,55 per metri
2,30 ed altezza 2,38”. 4) “vero che i permessi, le schede catastali ed i disegni della predetta cabina elettrica venivano consegnati, in sede di rogito, al signor
[...] che interveniva in nome e per conto di alla Per_2 Controparte_1 costituzione della servitù”. 5) “vero che alla stipulazione del rogito, in data Pt_1
22.11.2021, aveva dotato la cabina elettrica di una tubazione interrata per
pagina 2 di 10 alloggiare i cavi elettrici”. 6) “vero che elettrificava la cabina Controparte_1 elettrica, alla rete pubblica, nel mese di marzo 2022”. 7) “vero che veniva CP_2 immessa da nella detenzione dell'immobile commerciale sito nel Comune di Pt_1
Trescore Balneario via Bruse nel mese di novembre 2021 in forza di promessa di locazione dell'anno 2020”.8) “vero che, nel mese di novembre 2021, il predetto immobile commerciale era sprovvisto di elettrificazione, alla rete pubblica, che veniva fornita nel marzo 2022”.9) “vero che dal mese di novembre 2021 al Pt_1 marzo 2022, noleggiava un gruppo elettrogeno presso la società Elettropiu S.r.l. per elettrificare l'immobile commerciale locato a .10) “vero che CP_2 CP_2 pagava ad l'importo di euro 145.000,00 per il noleggio del predetto Parte_3 gruppo elettrogeno dal mese di novembre 2021 al marzo 2022”.11) “vero che Pt_1 in data 4.3.2022, in sede dl rogito per la cessione della proprietà dell'immobile locato a restituiva a quest'ultima - mediante delegazione di pagamento CP_2 effettuata dal compratore PONTORME SRL di Empoli - la somma di euro
130.000,00 relativa al noleggio del gruppo elettrogeno dal mese di dicembre 2021 al marzo 2022”.12) “vero che, nella circostanza di cui sopra, si impegnava a Pt_1 restituire a entro la data del 4.3.2023, l'ulteriore somma di euro 15.000,00 CP_2
a saldo per il noleggio del predetto gruppo elettrogeno dal mese di novembre 2021 al marzo 2022.
Dell'appellato: in via preliminare, dichiarare inammissibile ex art. 348 cpc P l'appello della . Controparte_3
Part in via principale e nel merito, rigettare l'appello proposto dalla Controparte_4
per l'effetto confermare la sentenza oggetto di impugnazione. Con vittoria di
[...] spese e competenze del presente giudizio.
In via istruttoria insiste, occorrendo, per l'ammissione delle istanze istruttorie
(prova per testi) formulate in primo grado sede di memoria ex art. 183 c. 6 n. 2 cpc.
Ci si oppone infine all'ammissione delle istanze istruttorie reiterate da parte appellante, in quanto irrilevanti e superflue.
pagina 3 di 10 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Part Con atto di citazione notificato in data 29.4.2022 (in seguito Controparte_3
Part I) conveniva avanti al Tribunale di Bergamo per sentirla Controparte_1
condannare al pagamento di euro 147.779 o della minore o maggior somma a titolo di risarcimento danni.
Deduceva che:
-le parti in data 07.10.2020 stipulavano un contratto di elettrificazione di un'area,
oggetto di lottizzazione, sita nel Comune di Trescore Balneario;
-all'appellante competeva di ottenere i permessi dai proprietari terrieri per la costruzione di una cabina elettrica, realizzare il manufatto ove alloggiare il contatore ed il fabbricato di cabina, posare la tubazione interrata e costituire la servitù di cabina con atto notarile;
-a competeva invece di eseguire l'elettrificazione “nel tempo Controparte_1
massimo di 50 giorni lavorativi al netto dell'ottenimento delle necessarie
autorizzazioni, per il quale è stimato un tempo di 240 giorni. Resta inteso che
l'esecuzione della prestazione è subordinata al ricevimento della comunicazione
dell'avvenuto completamento delle opere e/o concessioni, autorizzazioni, servitù”;
Co
-IM. dempiva alle proprie obbligazioni in data 22.11.2021, con la sottoscrizione del rogito in forza del quale E –distribuzioni veniva immessa nel diritto di servitù di cabina;
- l'elettrificazione dell'immobile, veniva invece realizzata tardivamente, nel marzo
2022, conseguentemente l'appellante, per far fronte agli obblighi contrattuali, assunti pagina 4 di 10 verso il conduttore del fabbricato, (supermercato PENNY MARKET), era stata costretta a noleggiare un gruppo elettrogeno a far data dal novembre 2021 per un costo complessivo di 147.779 anticipati dal conduttore, ma che venivano rimborsati
P da .BI, al momento della vendita dell'immobile (mediante delegazione di pagamento per euro 130.000,00 e con impegno al versamento de restanti euro
15.000,00 entro il 04.03.2023.
Si costituiva che insisteva per il rigetto dell'avversa domanda Controparte_1
evidenziando che la decorrenza della propria prestazione fosse da fissare solo a far
P Co tempo dal 23.12.2021, ovvero dalla ricezione della comunicazione inviatale da .
che confermava il completamento delle attività a suo carico e non con la stipulazione dell'atto notarile del 22.11. 2021.
La causa era istruita documentalmente.
Con la sentenza gravata il tribunale rigettava la domanda dell'attrice con sua condanna al rimborso delle spese di lite della convenuta.
Riteneva il giudice che:
il contratto subordinava la decorrenza della prestazione di , tra le Controparte_1
altre cose, anche “al ricevimento della comunicazione dell'avvenuto completamento
PartCo delle opere” (pag. 2 –doc.2) da parte di inoltrata solo in data 23.12.2021;
l'atto notarile non poteva considerarsi equipollente a detta comunicazione sia perchè
per la stessa era stata concordata la modalità via fax, ma soprattutto perchè l'atto non contiene indicazioni esplicite in ordine alla posa delle tubazioni prevista tra le attività che l'attrice doveva espletare (doc.4);
pagina 5 di 10 aveva eseguito l'elettrificazione dell'area nel termine di 50 giorni Controparte_1
lavorativi dal 23.12.2021, pertanto non poteva considerarsi inadempiente.
Co Avverso la sentenza IM. roponeva appello reiterando le richieste svolte in primo grado.
Si costituiva l'appellata che insisteva per l'inammissibilità e/o rigetto dell'appello e per la conferma della sentenza impugnata.
All'udienza del 14/05/2025 la causa era trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appellante censura la sentenza, per violazione degli articoli 1362 e ss cc, dove il giudice faceva decorrere il termine contrattuale di 50 giorni lavorativi per l'esecuzione dell'opera, dalla ricezione del fax del 23/12/2021 e non
“dall'accettazione del preventivo (07/10/2020) al netto di 240 giorni” con prestazione “subordinata al ricevimento della comunicazione dell'avvenuto
completamento delle opere e/o concessioni, autorizzazioni, servitù”.
Lamenta che erroneamente il Tribunale ritiene che il termine di adempimento per l'appellata decorresse necessariamente dalla ricezione del fax (23/12/2021), per il solo fatto che tale modalità era stata richiamata in contratto.
Evidenzia che tale modalità non aveva natura essenziale, ma puramente formale, dato che il negozio si limitava ad affermare: “detta documentazione dovrà pervenire ad
uno dei seguenti recapiti all'indirizzo Casella postale 5555, Controparte_1
Rileva poi che se anche nel rogito, costitutivo della servitù di cabina, del 22/11/2021 pagina 6 di 10 non viene menzionata la posa delle tubazioni, l'effettiva realizzazione di tale posa prima del rogito può essere ragionevolmente presunta, ritendo che la posa di una tubazione, sotto traccia, sia attività logicamente precedente alla costruzione della cabina in cemento armato.
Rimarca che l'eventuale inadempimento per la mancata realizzazione della tubazione non presenterebbe i caratteri della serietà e della gravità, a fronte dell'adempimento
P da parte di .BI di tutte le altre sue ben più complesse obbligazioni (permessi,
costruzione fabbricato, costituzione diritto di servitù).
Infine censura la sentenza in punto alle spese di lite rilevando che la buona fede dell'appellante giustificherebbe, in estremo subordine, la compensazione delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
***
L'appello va rigettato.
L'appellante sostanzialmente sostiene che il termine per l'esecuzione dei lavori (50
gg lavorativi) da parte di decorresse dalla sottoscrizione del rogito Controparte_1
costitutivo della servitù di cabina del 22/11/2021 e non dalla comunicazione del
23/12/202 del fax di avvenuto compimenti di tutti i lavori a suo carico, dovendosi considerare tale modalità puramente formale.
Il dato letterale del contratto è chiaro.
P
, nel preventivo del 06/10/2020 poi accettato (doc.2 .BI), si Controparte_1
obbligava a terminare i lavori entro 50 giorni lavorativi, precisando che l'esecuzione della prestazione era subordinata, tra le altre cose, al ricevimento della
pagina 7 di 10 comunicazione dell'avvenuto completamento delle opere e/o concessioni,
autorizzazioni, servitù indicate nella specifica tecnica e tale comunicazione doveva effettuarsi nelle modalità indicate in particolare “inviando la presente specifica
tecnica compilata e sottoscritta via fax al n. verde 800 083 700”.
Non può considerarsi tale modalità di comunicazione meramente formale, tanto più
che le specifiche tecniche ed i suoi allegati (vd doc. 4), relativi ai manufatti (vano contatori a parete, posa tubazioni interrata, fabbricato cabina) da realizzarsi a cura
P Co del cliente . erano estremamente particolareggiate e corredate di disegni e misure.
Non è contestato che tale comunicazione debitamente sottoscritta sia stata inviata nella modalità prescritta solo in data 23/12/2021 (doc. 5 fs ) ed è Controparte_1
sicuramente una forzatura sostenere che il decorso del termine per l'esecuzione dei lavori andasse conteggiato a partire dalla data (22/11/2021) dell'atto costitutivo della servitù di cabina.
In tale atto, come già correttamente evidenziato dal giudice di primo grado, non si fa alcun riferimento alla posa delle tubazioni o al vano contatori, ma si dà atto semplicemente che nell'area individuata “è stato recentemente realizzato un piccolo
fabbricato monopiano avente le dimensioni interne di 5,55 m, per m 2,30 ed altezza
interna di 2,38” e si concede, a titolo di servitù, a di collocare, Controparte_1
mantenere ed esercire nel suddetto fabbricato le proprie apparecchiature di trasformazione e distribuzione dell'energia elettrica.
Se pure vengono altresì concesse le servitù di elettrodotto e di passo carraio non si fa ivi menzione della già avvenuta posa delle condutture (necessarie per la posa dei pagina 8 di 10 cavi per l'allacciamento della fornitura) quindi non è possibile presumere che queste fossero già state realizzate, a maggior ragione se si considera che la comunicazione di completamento lavori veniva inviata via fax (nella modalità quindi pattuita dalle parti) solo un mese dopo la sottoscrizione dell'atto.
Il termine dei 50 gg lavorativi è quindi da stato rispettato a partire Controparte_1
dalla comunicazione fino all'effettiva attivazione del contatore (avvenuto il
03/03/2022).
Va altresì disattesa la richiesta compensazione delle spese di lite non sussistendo gli elementi di cui all'art. 92 cpc.
Al rigetto dell'appello segue la condanna dell'appellante a rimborsare alla società
appellata le spese del grado, alla cui liquidazione, di cui al dispositivo, si provvede nei valori minimi, stante la semplicità delle questioni trattate, in conformità ai criteri di cui alla tabella A approvata con DM n. 147/22 (valore dichiarato da euro 147.779)
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia –Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'impugnazione avverso la sentenza n. 280/2024 del Tribunale di
Bergamo sezione quarta in data 31.01.2024 così dispone:
rigetta l'appello;
condanna la parte appellante a rimborsare a parte appellata le spese del grado, che liquida in euro 1.498 per la “fase di studio”, euro 956 per la “fase introduttiva” ed euro 2.552 per la “fase decisionale”, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge;
dichiara l'appellante tenuta al versamento di un importo pari a quello dovuto a titolo pagina 9 di 10 di contributo unificato.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 02 luglio 2025
IL CONSIGLIERE AUSILIARIO EST. IL PRESIDENTE
Mariangela Bonati Daniela Fedele
pagina 10 di 10 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
85100 Potenza oppure via fax al numero verde 800046674”.
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Seconda civile, composta dai Sigg.:
Dott. Daniela Fedele Presidente
Dott. Lucia Cannella Consigliere
Dott. Mariangela Bonati Consigliere aus. rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 253/2024 R.G. promossa con atto di citazione notificato in data e posta in decisione all'udienza collegiale del 14/05/2025
d a
, rappresentata e difesa OGGETTO: Parte_1
dall'avv. CORNELLI LUCA, elettivamente domiciliato in VIA MATRIS DOMINI 8 Appalto: altre ipotesi ex art. 1655 e ss. cc (ivi 24100 BERGAMO presso il suo studio
APPELLANTE compresa l'azione ex c o n t r o 1669cc)
, rappresentata e difesa dall'avv. ZAPPA PAOLA, Controparte_1
elettivamente domiciliato in VIA CARLO ZIMA 2/4 25121 BRESCIA presso il suo studio
APPELLATO
In punto: appello a sentenza n. 280/2024 del Tribunale di Bergamo sezione quarta in pagina 1 di 10 data 31.01.2024
CONCLUSIONI
Dell'appellante: NEL MERITO: accogliere il proposto appello e per l'effetto, in riforma della sentenza numero 280/2024 del Tribunale di Bergamo del 31.01.2024 notificata in data 19.02.2024, relativa al procedimento RG. 3104/22, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo e quindi, accertare i fatti in premessa e condannare in persona del lrpt, a pagare ad Controparte_1 [...]
, in persona del lrpt, la somma di euro Parte_2
147.779,00 od il diverso minore o maggior importo che si dovesse ravvisare in corso di causa a titolo di risarcimento dei danni. Oltre rivalutazione ed interessi legali dal dovuto al saldo. Rigettare domande ed eccezioni avversarie.
Spese legali rifuse di entrambi i gradi di giudizio o in via subordinata, in caso di mancato accoglimento dell'impugnazione, compensare le spese di entrambi i gradi del giudizio.
IN VIA ISTRUTTORIA si chiede: INTERPELLO E TESTIMONI sui seguenti capjtoli di prova proposti in precisazione delle conclusioni del giudizio di primo grado:
1) “vero che ed , in data 07.10.2020, stipulavano un Pt_1 Controparte_1 contratto avente ad oggetto l'elettrificazione di un'area, in corso di lottizzazione, sita nel Comune di Trescore Balneario (BG) via Bruse”. 2) “vero che in data Pt_1
22.10.2020, effettuava il pagamento del prezzo relativo al contratto di elettrificazione, per la lottizzazione di Trescore Balneario via Bruse”. 3) “vero che in occasione del rogito in data 22.11.2021, consegnava al notaio Pt_1 Per_1
i permessi, le schede catastali, i disegni relativi alla cabina elettrica
[...] realizzata nel Comune di Trescore Balneario via Bruse ed identificata al foglio 12, mappale 10977, via Bruse, cat D/1, fabbricato monopiano di metri 5,55 per metri
2,30 ed altezza 2,38”. 4) “vero che i permessi, le schede catastali ed i disegni della predetta cabina elettrica venivano consegnati, in sede di rogito, al signor
[...] che interveniva in nome e per conto di alla Per_2 Controparte_1 costituzione della servitù”. 5) “vero che alla stipulazione del rogito, in data Pt_1
22.11.2021, aveva dotato la cabina elettrica di una tubazione interrata per
pagina 2 di 10 alloggiare i cavi elettrici”. 6) “vero che elettrificava la cabina Controparte_1 elettrica, alla rete pubblica, nel mese di marzo 2022”. 7) “vero che veniva CP_2 immessa da nella detenzione dell'immobile commerciale sito nel Comune di Pt_1
Trescore Balneario via Bruse nel mese di novembre 2021 in forza di promessa di locazione dell'anno 2020”.8) “vero che, nel mese di novembre 2021, il predetto immobile commerciale era sprovvisto di elettrificazione, alla rete pubblica, che veniva fornita nel marzo 2022”.9) “vero che dal mese di novembre 2021 al Pt_1 marzo 2022, noleggiava un gruppo elettrogeno presso la società Elettropiu S.r.l. per elettrificare l'immobile commerciale locato a .10) “vero che CP_2 CP_2 pagava ad l'importo di euro 145.000,00 per il noleggio del predetto Parte_3 gruppo elettrogeno dal mese di novembre 2021 al marzo 2022”.11) “vero che Pt_1 in data 4.3.2022, in sede dl rogito per la cessione della proprietà dell'immobile locato a restituiva a quest'ultima - mediante delegazione di pagamento CP_2 effettuata dal compratore PONTORME SRL di Empoli - la somma di euro
130.000,00 relativa al noleggio del gruppo elettrogeno dal mese di dicembre 2021 al marzo 2022”.12) “vero che, nella circostanza di cui sopra, si impegnava a Pt_1 restituire a entro la data del 4.3.2023, l'ulteriore somma di euro 15.000,00 CP_2
a saldo per il noleggio del predetto gruppo elettrogeno dal mese di novembre 2021 al marzo 2022.
Dell'appellato: in via preliminare, dichiarare inammissibile ex art. 348 cpc P l'appello della . Controparte_3
Part in via principale e nel merito, rigettare l'appello proposto dalla Controparte_4
per l'effetto confermare la sentenza oggetto di impugnazione. Con vittoria di
[...] spese e competenze del presente giudizio.
In via istruttoria insiste, occorrendo, per l'ammissione delle istanze istruttorie
(prova per testi) formulate in primo grado sede di memoria ex art. 183 c. 6 n. 2 cpc.
Ci si oppone infine all'ammissione delle istanze istruttorie reiterate da parte appellante, in quanto irrilevanti e superflue.
pagina 3 di 10 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Part Con atto di citazione notificato in data 29.4.2022 (in seguito Controparte_3
Part I) conveniva avanti al Tribunale di Bergamo per sentirla Controparte_1
condannare al pagamento di euro 147.779 o della minore o maggior somma a titolo di risarcimento danni.
Deduceva che:
-le parti in data 07.10.2020 stipulavano un contratto di elettrificazione di un'area,
oggetto di lottizzazione, sita nel Comune di Trescore Balneario;
-all'appellante competeva di ottenere i permessi dai proprietari terrieri per la costruzione di una cabina elettrica, realizzare il manufatto ove alloggiare il contatore ed il fabbricato di cabina, posare la tubazione interrata e costituire la servitù di cabina con atto notarile;
-a competeva invece di eseguire l'elettrificazione “nel tempo Controparte_1
massimo di 50 giorni lavorativi al netto dell'ottenimento delle necessarie
autorizzazioni, per il quale è stimato un tempo di 240 giorni. Resta inteso che
l'esecuzione della prestazione è subordinata al ricevimento della comunicazione
dell'avvenuto completamento delle opere e/o concessioni, autorizzazioni, servitù”;
Co
-IM. dempiva alle proprie obbligazioni in data 22.11.2021, con la sottoscrizione del rogito in forza del quale E –distribuzioni veniva immessa nel diritto di servitù di cabina;
- l'elettrificazione dell'immobile, veniva invece realizzata tardivamente, nel marzo
2022, conseguentemente l'appellante, per far fronte agli obblighi contrattuali, assunti pagina 4 di 10 verso il conduttore del fabbricato, (supermercato PENNY MARKET), era stata costretta a noleggiare un gruppo elettrogeno a far data dal novembre 2021 per un costo complessivo di 147.779 anticipati dal conduttore, ma che venivano rimborsati
P da .BI, al momento della vendita dell'immobile (mediante delegazione di pagamento per euro 130.000,00 e con impegno al versamento de restanti euro
15.000,00 entro il 04.03.2023.
Si costituiva che insisteva per il rigetto dell'avversa domanda Controparte_1
evidenziando che la decorrenza della propria prestazione fosse da fissare solo a far
P Co tempo dal 23.12.2021, ovvero dalla ricezione della comunicazione inviatale da .
che confermava il completamento delle attività a suo carico e non con la stipulazione dell'atto notarile del 22.11. 2021.
La causa era istruita documentalmente.
Con la sentenza gravata il tribunale rigettava la domanda dell'attrice con sua condanna al rimborso delle spese di lite della convenuta.
Riteneva il giudice che:
il contratto subordinava la decorrenza della prestazione di , tra le Controparte_1
altre cose, anche “al ricevimento della comunicazione dell'avvenuto completamento
PartCo delle opere” (pag. 2 –doc.2) da parte di inoltrata solo in data 23.12.2021;
l'atto notarile non poteva considerarsi equipollente a detta comunicazione sia perchè
per la stessa era stata concordata la modalità via fax, ma soprattutto perchè l'atto non contiene indicazioni esplicite in ordine alla posa delle tubazioni prevista tra le attività che l'attrice doveva espletare (doc.4);
pagina 5 di 10 aveva eseguito l'elettrificazione dell'area nel termine di 50 giorni Controparte_1
lavorativi dal 23.12.2021, pertanto non poteva considerarsi inadempiente.
Co Avverso la sentenza IM. roponeva appello reiterando le richieste svolte in primo grado.
Si costituiva l'appellata che insisteva per l'inammissibilità e/o rigetto dell'appello e per la conferma della sentenza impugnata.
All'udienza del 14/05/2025 la causa era trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appellante censura la sentenza, per violazione degli articoli 1362 e ss cc, dove il giudice faceva decorrere il termine contrattuale di 50 giorni lavorativi per l'esecuzione dell'opera, dalla ricezione del fax del 23/12/2021 e non
“dall'accettazione del preventivo (07/10/2020) al netto di 240 giorni” con prestazione “subordinata al ricevimento della comunicazione dell'avvenuto
completamento delle opere e/o concessioni, autorizzazioni, servitù”.
Lamenta che erroneamente il Tribunale ritiene che il termine di adempimento per l'appellata decorresse necessariamente dalla ricezione del fax (23/12/2021), per il solo fatto che tale modalità era stata richiamata in contratto.
Evidenzia che tale modalità non aveva natura essenziale, ma puramente formale, dato che il negozio si limitava ad affermare: “detta documentazione dovrà pervenire ad
uno dei seguenti recapiti all'indirizzo Casella postale 5555, Controparte_1
Rileva poi che se anche nel rogito, costitutivo della servitù di cabina, del 22/11/2021 pagina 6 di 10 non viene menzionata la posa delle tubazioni, l'effettiva realizzazione di tale posa prima del rogito può essere ragionevolmente presunta, ritendo che la posa di una tubazione, sotto traccia, sia attività logicamente precedente alla costruzione della cabina in cemento armato.
Rimarca che l'eventuale inadempimento per la mancata realizzazione della tubazione non presenterebbe i caratteri della serietà e della gravità, a fronte dell'adempimento
P da parte di .BI di tutte le altre sue ben più complesse obbligazioni (permessi,
costruzione fabbricato, costituzione diritto di servitù).
Infine censura la sentenza in punto alle spese di lite rilevando che la buona fede dell'appellante giustificherebbe, in estremo subordine, la compensazione delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
***
L'appello va rigettato.
L'appellante sostanzialmente sostiene che il termine per l'esecuzione dei lavori (50
gg lavorativi) da parte di decorresse dalla sottoscrizione del rogito Controparte_1
costitutivo della servitù di cabina del 22/11/2021 e non dalla comunicazione del
23/12/202 del fax di avvenuto compimenti di tutti i lavori a suo carico, dovendosi considerare tale modalità puramente formale.
Il dato letterale del contratto è chiaro.
P
, nel preventivo del 06/10/2020 poi accettato (doc.2 .BI), si Controparte_1
obbligava a terminare i lavori entro 50 giorni lavorativi, precisando che l'esecuzione della prestazione era subordinata, tra le altre cose, al ricevimento della
pagina 7 di 10 comunicazione dell'avvenuto completamento delle opere e/o concessioni,
autorizzazioni, servitù indicate nella specifica tecnica e tale comunicazione doveva effettuarsi nelle modalità indicate in particolare “inviando la presente specifica
tecnica compilata e sottoscritta via fax al n. verde 800 083 700”.
Non può considerarsi tale modalità di comunicazione meramente formale, tanto più
che le specifiche tecniche ed i suoi allegati (vd doc. 4), relativi ai manufatti (vano contatori a parete, posa tubazioni interrata, fabbricato cabina) da realizzarsi a cura
P Co del cliente . erano estremamente particolareggiate e corredate di disegni e misure.
Non è contestato che tale comunicazione debitamente sottoscritta sia stata inviata nella modalità prescritta solo in data 23/12/2021 (doc. 5 fs ) ed è Controparte_1
sicuramente una forzatura sostenere che il decorso del termine per l'esecuzione dei lavori andasse conteggiato a partire dalla data (22/11/2021) dell'atto costitutivo della servitù di cabina.
In tale atto, come già correttamente evidenziato dal giudice di primo grado, non si fa alcun riferimento alla posa delle tubazioni o al vano contatori, ma si dà atto semplicemente che nell'area individuata “è stato recentemente realizzato un piccolo
fabbricato monopiano avente le dimensioni interne di 5,55 m, per m 2,30 ed altezza
interna di 2,38” e si concede, a titolo di servitù, a di collocare, Controparte_1
mantenere ed esercire nel suddetto fabbricato le proprie apparecchiature di trasformazione e distribuzione dell'energia elettrica.
Se pure vengono altresì concesse le servitù di elettrodotto e di passo carraio non si fa ivi menzione della già avvenuta posa delle condutture (necessarie per la posa dei pagina 8 di 10 cavi per l'allacciamento della fornitura) quindi non è possibile presumere che queste fossero già state realizzate, a maggior ragione se si considera che la comunicazione di completamento lavori veniva inviata via fax (nella modalità quindi pattuita dalle parti) solo un mese dopo la sottoscrizione dell'atto.
Il termine dei 50 gg lavorativi è quindi da stato rispettato a partire Controparte_1
dalla comunicazione fino all'effettiva attivazione del contatore (avvenuto il
03/03/2022).
Va altresì disattesa la richiesta compensazione delle spese di lite non sussistendo gli elementi di cui all'art. 92 cpc.
Al rigetto dell'appello segue la condanna dell'appellante a rimborsare alla società
appellata le spese del grado, alla cui liquidazione, di cui al dispositivo, si provvede nei valori minimi, stante la semplicità delle questioni trattate, in conformità ai criteri di cui alla tabella A approvata con DM n. 147/22 (valore dichiarato da euro 147.779)
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia –Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'impugnazione avverso la sentenza n. 280/2024 del Tribunale di
Bergamo sezione quarta in data 31.01.2024 così dispone:
rigetta l'appello;
condanna la parte appellante a rimborsare a parte appellata le spese del grado, che liquida in euro 1.498 per la “fase di studio”, euro 956 per la “fase introduttiva” ed euro 2.552 per la “fase decisionale”, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge;
dichiara l'appellante tenuta al versamento di un importo pari a quello dovuto a titolo pagina 9 di 10 di contributo unificato.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 02 luglio 2025
IL CONSIGLIERE AUSILIARIO EST. IL PRESIDENTE
Mariangela Bonati Daniela Fedele
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85100 Potenza oppure via fax al numero verde 800046674”.